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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/10/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * *
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa NC Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 12 giugno 2025, iscritta al n. 1476 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il 1° settembre 1958, c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Ronciglione (VT), alla P.zza V. Emanuele n. 12, presso lo studio dell'Avv. Marta La Vella che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 13 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la modifica delle condizioni relative alla cessa- zione degli effetti civili del matrimonio concordatario stabilite con la sentenza n.
10600/2010 emessa l'11 dicembre 2009 dal Tribunale di Tribunale di Roma.
Tanto in ragione del raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie
NC e e del mutamento delle condizioni economico-patrimo- Persona_1
niali dei ricorrenti.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti nuove condizioni:
“Voglia disporre, così come concordato fra le parti stesse, di revocare l'obbligo at- tualmente in capo al Sig. di versamento di quanto dovuto a titolo di contri- Pt_1
buto al mantenimento delle figlie Sig.re e , oltre che di Persona_2 Per_1
quanto dovuto a titolo di assegno divorzile nei confronti della Sig.ra Parte_2
.
[...]
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento delle nuove condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, riportate in moti- vazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025. Il Presidente est. (Francesco Oddi)
* * *
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa NC Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 12 giugno 2025, iscritta al n. 1476 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il 1° settembre 1958, c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Ronciglione (VT), alla P.zza V. Emanuele n. 12, presso lo studio dell'Avv. Marta La Vella che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 13 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la modifica delle condizioni relative alla cessa- zione degli effetti civili del matrimonio concordatario stabilite con la sentenza n.
10600/2010 emessa l'11 dicembre 2009 dal Tribunale di Tribunale di Roma.
Tanto in ragione del raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie
NC e e del mutamento delle condizioni economico-patrimo- Persona_1
niali dei ricorrenti.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti nuove condizioni:
“Voglia disporre, così come concordato fra le parti stesse, di revocare l'obbligo at- tualmente in capo al Sig. di versamento di quanto dovuto a titolo di contri- Pt_1
buto al mantenimento delle figlie Sig.re e , oltre che di Persona_2 Per_1
quanto dovuto a titolo di assegno divorzile nei confronti della Sig.ra Parte_2
.
[...]
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento delle nuove condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, riportate in moti- vazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025. Il Presidente est. (Francesco Oddi)