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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1015/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato ad [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, titolare dell'impresa individuale “Edil MA”, con sede C.F._1
in Albanella, alla via Santa Croce, p. iva , rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_1
mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Mario
Manzo, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
appellante
E
“ , con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, Controparte_1
cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio Per_1
da Bologna del 29 ottobre 2010, rep. n. 115840 – racc. n. 33105, dall'avv. Antonio
Formaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Bologna, alla via Galliera, n. 8; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA RESA DAL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA, EX ART. 702 TER, COMMA 5, C.P.C.,
L'11 SETTEMBRE 2023, REP. N. 637 – AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “... accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare la nullità della ordinanza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania … nell'ambito del procedimento recante R.G.
1685/15 per violazione di legge, motivazione apparente, illogica, contraddittoria e per tutte le motivazioni su esposte. In riforma totale della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale dei contratti di c/c ordinario n. 21046709
e c/anticipo n. 401026417, accesi presso la filiale di Agropoli e di conseguenza, accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa all'applicazione del tasso di interesse ultralegale e/o usuraio, l'illegittimo esercizio dello ius variandi, la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, delle commissioni altrimenti denominate
(CIV e Commissioni mancanza Fondi), delle spese non pattuite, dei giorni di valuta, degli interessi anatocistici a partire da 1° gennaio 2014 e di ogni spesa non dovuta e, di conseguenza, accertare l'esatto dare avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU tecnico bancaria…; b) in definitiva e in ogni caso, accertare e determinare l'esatto dare/avere tra le parti relativamente ai rapporti di conto corrente oggetto del presente giudizio per gli anni in contestazione, con condanna della banca alla rideterminazione del saldo finale alla data dell'ultimo estratto prodotto dalle parti. c) In ogni caso condannare la convenuta alla refusione delle spese e dei compensi legali CP_2
per entrambi i gradi di giudizio oltre alle spese di CTU, al rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cap, con clausola di attribuzione ai sottoscritti difensori che dichiarano di averne fatto anticipo”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “nel merito, in via principale: respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso la avverso l'ordinanza n. cron. 9753/2023 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 11.09.2023 all'esito del procedimento sommario RG 1685/2015 e, per l'effetto confermare la pronuncia di primo grado … Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 ter, comma 5, c.p.c. l'11 settembre 2023, rep. n.
637, il Tribunale di Vallo della Lucania, nel definire il giudizio n. 1685/2015 RGC, promosso da , titolare dell'impresa individuale “Edil MA”, Parte_1
nei confronti dell' con ricorso depositato il 27 novembre 2015, così Controparte_1
provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dal MA per sentir dichiarare l'invalidità parziale dei contratti di conto corrente ordinario n. 21046709 e di conto anticipi n. 401026417 e, in particolare, la nullità delle clausole relative ai tassi di interesse
2 ultralegali e alle commissioni di massimo scoperto, di istruttoria veloce e di mancanza fondi nonché l'abusivo esercizio dello ius variandi e l'illegittima applicazione delle spese non pattuite, dei “giorni valuta” e dell'anatocismo a decorrere dall'1 gennaio 2014, con la conseguenziale rideterminazione del saldo finale dei predetti rapporti bancari;
2) condannava il MA alla refusione delle spese processuali.
Avverso la predetta ordinanza proponeva appello il MA con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2023, assumendo che: - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado nel rigettare la domanda, le contestazioni formulate in ordine ai rapporti conto corrente ordinario n. 21046709 e di conto anticipi n. 401026417 non erano generiche ed erano suffragate dagli estratti conto e dai riassunti scalari relativi agli anni compresi tra il 2008 e il 2015 nonché dalla una consulenza tecnica di parte, sicché il ricorrente aveva assolto l'onere di allegare e provare l'illegittimità degli addebiti effettuati dall' CP_1
; - peraltro, l'istituto di credito, nel costituirsi in giudizio, aveva prodotto i contratti
[...]
di conto corrente, con la conseguenza che sussisteva tutta la documentazione idonea a consentire l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio diretta a rideterminare i saldi dei predetti rapporti bancari, non potendo il giudice di prime cure sostenere che il richiesto accertamento peritale avesse carattere esplorativo.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 5 marzo 2024, l' CP_1
contestava la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto con la
[...]
conseguente conferma della decisione di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 5 dicembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 30 dicembre 2024/7 gennaio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare, occorre osservare, in una prospettiva di carattere generale, che il correntista che propone una domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario e/o un'azione di ripetizione dell'indebito con riferimento agli interessi, alle commissioni e alle spese corrisposti in eccedenza rispetto al dovuto ha l'onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto, id est la nullità di una o più clausole negoziali e l'avvenuta annotazione degli addebiti contestati, producendo il contratto e, in linea di principio, l'intera sequenza degli estratti conto dalla data di apertura a quella di chiusura del rapporto in contestazione.
3 Ed invero, soltanto la produzione in giudizio del contratto di conto corrente consente di accertare l'eventuale esistenza di clausole che prevedono, in violazione degli artt. 1283 cod. civ. e 2, comma 4, legge n. 108/1996, l'applicazione di interessi anatocistici e usurari e l'eventuale mancanza di pattuizioni scritte richieste ad substantiam nonché di valutare se le competenze e le spese bancarie riportate negli estratti conto corrispondano a quelle convenute dalle parti e se le commissioni di massimo scoperto siano determinate o determinabili a norma dell'art. 1346 cod. civ..
Gli estratti conto, inoltre, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione delle movimentazioni verificatesi nel corso dello svolgimento del rapporto bancario, sono indispensabili al fine di accertare le somme che sono state addebitate e accreditate e, quindi, di pervenire alla determinazione del saldo finale.
Del resto, l'onere probatorio gravante, ai sensi degli artt. 2697 cod. civ. e 115 c.p.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto o su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato non subisce deroga neanche nelle ipotesi in cui abbia ad oggetto fatti negativi, dal momento che la negatività dei fatti oggetto di prova non inverte, né altera il relativo onere, incombendo quest'ultimo pur sempre sulla parte che aziona la pretesa, della quale il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.
Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser fornita mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr., ex plurimis, Cass. 3 dicembre 2003, n. 18487; Cass. 13 dicembre 2004, n. 23229; Cass.
11 gennaio 2007, n. 384; Cass. 13 giugno 2013, n. 14854).
Pertanto, nei rapporti bancari regolati in conto corrente, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a dedurre e a provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché ha l'onere sia di depositare il contratto (cfr. Cass. ord. 13 dicembre 2019, n. 33009), sia di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (cfr., ex plurimis, Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. ord. 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30822), con la necessaria precisazione, tuttavia, che, qualora l'attore limiti tale adempimento ad alcuni aspetti temporali del rapporto, il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, con altri mezzi di cognizione di natura officiosa, disponendo, in particolare, una consulenza tecnico- contabile ed utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare ed avere, il saldo
4 risultante dal primo estratto conto in ordine di tempo disponibile e acquisito agli atti (cfr.
Cass. ord. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. ord. 27 dicembre 2022, n. 37800).
In tale ipotesi, dunque, l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda, sicché, in assenza di risultanze contrarie, il conteggio del dare e dell'avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr.
Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. ord. 7 dicembre 2022, n. 35979).
Nella fattispecie de qua agitur, il MA, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Vallo della Lucania, non ha assolto l'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto azionato, giacché, nel proporre il ricorso di cui all'art. 702 bis c.p.c., si è limitato a lamentare, in maniera generica ed astratta, senza specifici, concreti e pertinenti riferimenti ai rapporti di conto corrente ordinario n. 21046709 e di conto anticipi n. 401026417,
l'illegittimo esercizio dello ius variandi, la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto e alle commissioni previste dall'art. 2 bis decreto legge n. 185/2008,
l'applicazione di spese non concordate, l'indebita antergazione o postergazione delle valute, la mancanza di una valida pattuizione scritta dei tassi di interesse ultralegali e l'assoluto divieto dell'anatocismo a decorrere dall'1 gennaio 2014, in tal modo formulando contestazioni potenzialmente deducibili in qualsiasi controversia bancaria, a prescindere dalla loro effettiva inerenza alla vicenda in esame.
Ed invero, il MA non ha neppure sommariamente indicato i periodi temporali nei quali l' avrebbe esercitato lo ius variandi in violazione dell'art. 118 Controparte_1
d.lgs. n. 385/1993, quali sarebbero state le clausole nulle per indeterminatezza dei criteri di calcolo delle commissioni di massimo scoperto, da quale momento sarebbero state addebitate, in loro sostituzione e senza un preventivo accordo, le commissioni di cui all'art. 2 bis decreto legge n. 185/2008, quali sarebbero state le spese non convenute, quando sarebbero state applicate le valute fittizie, quali sarebbero state le ragioni della nullità delle pattuizioni scritte dei tassi di interesse ultralegali e quali sarebbero stati i motivi per ritenere operante il divieto dell'anatocismo anche in relazione a rapporti sorti prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 629, legge n. 147/2013 e, in ogni caso, quale sarebbe stata l'incidenza generata da tale fenomeno sui saldi dei conti corrente n.
21046709 e n. 401026417 alla data della proposizione della domanda, sollevando, di conseguenza, censure del tutto inidonee ad integrarne gli elementi fattuali.
Del resto, il MA ha spiegato la domanda di accertamento negativo del credito contabilizzato dall' senza aver preventivamente esaminato il contenuto Controparte_1
5 dei contratti di conto corrente n. 21046709 del 22 ottobre 2008 e n. 401026417 del 10 novembre 2008, per non essersene procurato la tempestiva disponibilità con la dovuta diligenza, al punto che tali documenti negoziali venivano prodotti in giudizio dall'istituto bancario, e, quindi, senza aver verificato se fossero state stipulate clausole affette da nullità e quali fossero, relegando le proprie deduzioni difensive a mere petizioni di principio, completamente disancorate dai rapporti giuridici oggetto di contestazione.
Né il deficit deduttivo caratterizzante la domanda del MA poteva essere colmato dalla consulenza tecnica di parte, giacché parimenti redatta in assenza della necessaria consultazione dei contratti e, dunque, priva di qualsiasi riferimento alle fonti generatrici delle obbligazioni di pagamento assunte dal correntista, oltre che inficiata dall'erronea determinazione del tasso effettivo globale delle operazioni creditizie, per essere stato computato mediante l'inclusione della commissione di massimo scoperto, nonostante i rapporti di conto corrente di cui trattasi fossero sorti in epoca antecedente all'1 gennaio
2010 (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. ord. 18 gennaio
2019, n. 1464; Cass. ord. 10 marzo 2022, n. 7831).
Analogamente, non avendo il MA assolto l'onere di allegare i presupposti costitutivi della domanda, la produzione degli estratti conto e, ad opera dell' CP_1
, anche dei contratti di corrente ordinario e di conto anticipi non assume alcuna
[...]
rilevanza ai fini decisionali, per non potere tale documentazione sopperire alla carenza dell'enunciazione dei fatti lesivi del diritto fatto valere in giudizio.
In sostanza, l'acquisizione di elementi astrattamente idonei a dimostrare l'esistenza della pretesa azionata in giudizio non comporta la sanatoria del difetto della preliminare indicazione dei fatti generatori di quella situazione giuridica soggettiva, non potendo l'attore fornire la prova di ciò che non ha allegato o, comunque, di ciò che ha allegato in maniera astratta ed indefinita, senza concreti e attinenti collegamenti con il caso di specie.
Ne deriva che il MA non può fondatamente invocare la violazione, da parte del
Tribunale di Vallo della Lucania, del principio dell'acquisizione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. 9 giugno 2008, n. 15162; Cass. 25 settembre 2013, n. 21909; Cass. ord. 28 agosto 2024, n. 23286), per non avere il giudice di prime cure considerato che i contratti di conto corrente n. 21046709 e n. 401026417 erano stati comunque depositati dall'
e, dunque, che ricorrevano le condizioni per disporre la richiesta Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio, atteso che proprio la carenza di allegazione delle specifiche criticità dalle quali sarebbero stati inficiati i rapporti bancari in contestazione precludeva ab imis, anche in presenza della relativa documentazione negoziale e contabile,
6 l'espletamento di un accertamento peritale, non potendo tale mezzo istruttorio avere la funzione di surrogare le mancanze deduttive in cui è incorsa la parte e, di conseguenza, eludere l'applicazione del principio dispositivo.
Ed infatti, anche nelle ipotesi in cui la consulenza tecnica d'ufficio assuma non una mera valenza “deducente”, che si realizza quando il giudice di merito affida all'ausiliario l'incarico di valutare i fatti acclarati o dati per esistenti, ma una funzione “percipiente”, diretta ad accertare l'esistenza dei fatti stessi, in tal modo costituendo fonte oggettiva di prova, è comunque necessario che la parte interessata prospetti gli elementi posti a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr., ex plurimis, Cass. 23 febbraio 2006, n. 3990; Cass. 13 marzo
2009, n. 6155; Cass. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. ord. 8 febbraio 2019, n. 3717).
In definitiva, la parte non può mai rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente tecnico d'ufficio, neppure quando l'ausiliario abbia ricevuto l'incarico di verificare la sussistenza di determinate situazioni fattuali, giacché, anche in tali casi, è tenuta pur sempre a dedurre “i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti” (cfr., ex plurimis, Cass. 26 novembre 2007, n. 24620; Cass. ord. 10 agosto 2021,
n. 22587; Cass. 11 ottobre 2022, n. 29620).
Pertanto, non avendo il MA adempiuto il predetto onere, il Tribunale di Vallo della Lucania ne ha correttamente disatteso l'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, a prescindere dall'intervenuta produzione in giudizio, da parte dell'
, dei contratti di conto corrente n. 21046709 e n. 401026417, per non Controparte_1
potere tali documenti, unitamente agli estratti analitici e scalari, supplire al difetto di allegazione che impediva, ex se, l'accoglimento della domanda.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul MA e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile, non essendo stata indicata l'entità degli asseriti addebiti illegittimi che avrebbero inficiato il saldo dei conti correnti n. 21046709 e n. 401026417, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall' , in complessivi euro 4.300,00 per Controparte_1
compenso, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il
7 versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2023 avverso Parte_1
l'ordinanza resa dal Tribunale di Vallo della Lucania l'11 settembre 2023, rep. n. 637, a norma dell'art. 702 ter, comma 5, c.p.c., a conclusione del procedimento sommario di cognizione n. 1685/2015 RGC, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore dell' , delle Parte_1 Controparte_1
spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.300,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto
12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1015/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato ad [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, titolare dell'impresa individuale “Edil MA”, con sede C.F._1
in Albanella, alla via Santa Croce, p. iva , rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_1
mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Mario
Manzo, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
appellante
E
“ , con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, Controparte_1
cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio Per_1
da Bologna del 29 ottobre 2010, rep. n. 115840 – racc. n. 33105, dall'avv. Antonio
Formaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Bologna, alla via Galliera, n. 8; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA RESA DAL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA, EX ART. 702 TER, COMMA 5, C.P.C.,
L'11 SETTEMBRE 2023, REP. N. 637 – AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “... accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare la nullità della ordinanza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania … nell'ambito del procedimento recante R.G.
1685/15 per violazione di legge, motivazione apparente, illogica, contraddittoria e per tutte le motivazioni su esposte. In riforma totale della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale dei contratti di c/c ordinario n. 21046709
e c/anticipo n. 401026417, accesi presso la filiale di Agropoli e di conseguenza, accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa all'applicazione del tasso di interesse ultralegale e/o usuraio, l'illegittimo esercizio dello ius variandi, la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, delle commissioni altrimenti denominate
(CIV e Commissioni mancanza Fondi), delle spese non pattuite, dei giorni di valuta, degli interessi anatocistici a partire da 1° gennaio 2014 e di ogni spesa non dovuta e, di conseguenza, accertare l'esatto dare avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU tecnico bancaria…; b) in definitiva e in ogni caso, accertare e determinare l'esatto dare/avere tra le parti relativamente ai rapporti di conto corrente oggetto del presente giudizio per gli anni in contestazione, con condanna della banca alla rideterminazione del saldo finale alla data dell'ultimo estratto prodotto dalle parti. c) In ogni caso condannare la convenuta alla refusione delle spese e dei compensi legali CP_2
per entrambi i gradi di giudizio oltre alle spese di CTU, al rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cap, con clausola di attribuzione ai sottoscritti difensori che dichiarano di averne fatto anticipo”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “nel merito, in via principale: respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso la avverso l'ordinanza n. cron. 9753/2023 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 11.09.2023 all'esito del procedimento sommario RG 1685/2015 e, per l'effetto confermare la pronuncia di primo grado … Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 ter, comma 5, c.p.c. l'11 settembre 2023, rep. n.
637, il Tribunale di Vallo della Lucania, nel definire il giudizio n. 1685/2015 RGC, promosso da , titolare dell'impresa individuale “Edil MA”, Parte_1
nei confronti dell' con ricorso depositato il 27 novembre 2015, così Controparte_1
provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dal MA per sentir dichiarare l'invalidità parziale dei contratti di conto corrente ordinario n. 21046709 e di conto anticipi n. 401026417 e, in particolare, la nullità delle clausole relative ai tassi di interesse
2 ultralegali e alle commissioni di massimo scoperto, di istruttoria veloce e di mancanza fondi nonché l'abusivo esercizio dello ius variandi e l'illegittima applicazione delle spese non pattuite, dei “giorni valuta” e dell'anatocismo a decorrere dall'1 gennaio 2014, con la conseguenziale rideterminazione del saldo finale dei predetti rapporti bancari;
2) condannava il MA alla refusione delle spese processuali.
Avverso la predetta ordinanza proponeva appello il MA con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2023, assumendo che: - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado nel rigettare la domanda, le contestazioni formulate in ordine ai rapporti conto corrente ordinario n. 21046709 e di conto anticipi n. 401026417 non erano generiche ed erano suffragate dagli estratti conto e dai riassunti scalari relativi agli anni compresi tra il 2008 e il 2015 nonché dalla una consulenza tecnica di parte, sicché il ricorrente aveva assolto l'onere di allegare e provare l'illegittimità degli addebiti effettuati dall' CP_1
; - peraltro, l'istituto di credito, nel costituirsi in giudizio, aveva prodotto i contratti
[...]
di conto corrente, con la conseguenza che sussisteva tutta la documentazione idonea a consentire l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio diretta a rideterminare i saldi dei predetti rapporti bancari, non potendo il giudice di prime cure sostenere che il richiesto accertamento peritale avesse carattere esplorativo.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 5 marzo 2024, l' CP_1
contestava la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto con la
[...]
conseguente conferma della decisione di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 5 dicembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 30 dicembre 2024/7 gennaio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare, occorre osservare, in una prospettiva di carattere generale, che il correntista che propone una domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario e/o un'azione di ripetizione dell'indebito con riferimento agli interessi, alle commissioni e alle spese corrisposti in eccedenza rispetto al dovuto ha l'onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto, id est la nullità di una o più clausole negoziali e l'avvenuta annotazione degli addebiti contestati, producendo il contratto e, in linea di principio, l'intera sequenza degli estratti conto dalla data di apertura a quella di chiusura del rapporto in contestazione.
3 Ed invero, soltanto la produzione in giudizio del contratto di conto corrente consente di accertare l'eventuale esistenza di clausole che prevedono, in violazione degli artt. 1283 cod. civ. e 2, comma 4, legge n. 108/1996, l'applicazione di interessi anatocistici e usurari e l'eventuale mancanza di pattuizioni scritte richieste ad substantiam nonché di valutare se le competenze e le spese bancarie riportate negli estratti conto corrispondano a quelle convenute dalle parti e se le commissioni di massimo scoperto siano determinate o determinabili a norma dell'art. 1346 cod. civ..
Gli estratti conto, inoltre, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione delle movimentazioni verificatesi nel corso dello svolgimento del rapporto bancario, sono indispensabili al fine di accertare le somme che sono state addebitate e accreditate e, quindi, di pervenire alla determinazione del saldo finale.
Del resto, l'onere probatorio gravante, ai sensi degli artt. 2697 cod. civ. e 115 c.p.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto o su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato non subisce deroga neanche nelle ipotesi in cui abbia ad oggetto fatti negativi, dal momento che la negatività dei fatti oggetto di prova non inverte, né altera il relativo onere, incombendo quest'ultimo pur sempre sulla parte che aziona la pretesa, della quale il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.
Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser fornita mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr., ex plurimis, Cass. 3 dicembre 2003, n. 18487; Cass. 13 dicembre 2004, n. 23229; Cass.
11 gennaio 2007, n. 384; Cass. 13 giugno 2013, n. 14854).
Pertanto, nei rapporti bancari regolati in conto corrente, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a dedurre e a provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché ha l'onere sia di depositare il contratto (cfr. Cass. ord. 13 dicembre 2019, n. 33009), sia di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (cfr., ex plurimis, Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. ord. 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30822), con la necessaria precisazione, tuttavia, che, qualora l'attore limiti tale adempimento ad alcuni aspetti temporali del rapporto, il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, con altri mezzi di cognizione di natura officiosa, disponendo, in particolare, una consulenza tecnico- contabile ed utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare ed avere, il saldo
4 risultante dal primo estratto conto in ordine di tempo disponibile e acquisito agli atti (cfr.
Cass. ord. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. ord. 27 dicembre 2022, n. 37800).
In tale ipotesi, dunque, l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda, sicché, in assenza di risultanze contrarie, il conteggio del dare e dell'avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr.
Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. ord. 7 dicembre 2022, n. 35979).
Nella fattispecie de qua agitur, il MA, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Vallo della Lucania, non ha assolto l'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto azionato, giacché, nel proporre il ricorso di cui all'art. 702 bis c.p.c., si è limitato a lamentare, in maniera generica ed astratta, senza specifici, concreti e pertinenti riferimenti ai rapporti di conto corrente ordinario n. 21046709 e di conto anticipi n. 401026417,
l'illegittimo esercizio dello ius variandi, la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto e alle commissioni previste dall'art. 2 bis decreto legge n. 185/2008,
l'applicazione di spese non concordate, l'indebita antergazione o postergazione delle valute, la mancanza di una valida pattuizione scritta dei tassi di interesse ultralegali e l'assoluto divieto dell'anatocismo a decorrere dall'1 gennaio 2014, in tal modo formulando contestazioni potenzialmente deducibili in qualsiasi controversia bancaria, a prescindere dalla loro effettiva inerenza alla vicenda in esame.
Ed invero, il MA non ha neppure sommariamente indicato i periodi temporali nei quali l' avrebbe esercitato lo ius variandi in violazione dell'art. 118 Controparte_1
d.lgs. n. 385/1993, quali sarebbero state le clausole nulle per indeterminatezza dei criteri di calcolo delle commissioni di massimo scoperto, da quale momento sarebbero state addebitate, in loro sostituzione e senza un preventivo accordo, le commissioni di cui all'art. 2 bis decreto legge n. 185/2008, quali sarebbero state le spese non convenute, quando sarebbero state applicate le valute fittizie, quali sarebbero state le ragioni della nullità delle pattuizioni scritte dei tassi di interesse ultralegali e quali sarebbero stati i motivi per ritenere operante il divieto dell'anatocismo anche in relazione a rapporti sorti prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 629, legge n. 147/2013 e, in ogni caso, quale sarebbe stata l'incidenza generata da tale fenomeno sui saldi dei conti corrente n.
21046709 e n. 401026417 alla data della proposizione della domanda, sollevando, di conseguenza, censure del tutto inidonee ad integrarne gli elementi fattuali.
Del resto, il MA ha spiegato la domanda di accertamento negativo del credito contabilizzato dall' senza aver preventivamente esaminato il contenuto Controparte_1
5 dei contratti di conto corrente n. 21046709 del 22 ottobre 2008 e n. 401026417 del 10 novembre 2008, per non essersene procurato la tempestiva disponibilità con la dovuta diligenza, al punto che tali documenti negoziali venivano prodotti in giudizio dall'istituto bancario, e, quindi, senza aver verificato se fossero state stipulate clausole affette da nullità e quali fossero, relegando le proprie deduzioni difensive a mere petizioni di principio, completamente disancorate dai rapporti giuridici oggetto di contestazione.
Né il deficit deduttivo caratterizzante la domanda del MA poteva essere colmato dalla consulenza tecnica di parte, giacché parimenti redatta in assenza della necessaria consultazione dei contratti e, dunque, priva di qualsiasi riferimento alle fonti generatrici delle obbligazioni di pagamento assunte dal correntista, oltre che inficiata dall'erronea determinazione del tasso effettivo globale delle operazioni creditizie, per essere stato computato mediante l'inclusione della commissione di massimo scoperto, nonostante i rapporti di conto corrente di cui trattasi fossero sorti in epoca antecedente all'1 gennaio
2010 (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. ord. 18 gennaio
2019, n. 1464; Cass. ord. 10 marzo 2022, n. 7831).
Analogamente, non avendo il MA assolto l'onere di allegare i presupposti costitutivi della domanda, la produzione degli estratti conto e, ad opera dell' CP_1
, anche dei contratti di corrente ordinario e di conto anticipi non assume alcuna
[...]
rilevanza ai fini decisionali, per non potere tale documentazione sopperire alla carenza dell'enunciazione dei fatti lesivi del diritto fatto valere in giudizio.
In sostanza, l'acquisizione di elementi astrattamente idonei a dimostrare l'esistenza della pretesa azionata in giudizio non comporta la sanatoria del difetto della preliminare indicazione dei fatti generatori di quella situazione giuridica soggettiva, non potendo l'attore fornire la prova di ciò che non ha allegato o, comunque, di ciò che ha allegato in maniera astratta ed indefinita, senza concreti e attinenti collegamenti con il caso di specie.
Ne deriva che il MA non può fondatamente invocare la violazione, da parte del
Tribunale di Vallo della Lucania, del principio dell'acquisizione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. 9 giugno 2008, n. 15162; Cass. 25 settembre 2013, n. 21909; Cass. ord. 28 agosto 2024, n. 23286), per non avere il giudice di prime cure considerato che i contratti di conto corrente n. 21046709 e n. 401026417 erano stati comunque depositati dall'
e, dunque, che ricorrevano le condizioni per disporre la richiesta Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio, atteso che proprio la carenza di allegazione delle specifiche criticità dalle quali sarebbero stati inficiati i rapporti bancari in contestazione precludeva ab imis, anche in presenza della relativa documentazione negoziale e contabile,
6 l'espletamento di un accertamento peritale, non potendo tale mezzo istruttorio avere la funzione di surrogare le mancanze deduttive in cui è incorsa la parte e, di conseguenza, eludere l'applicazione del principio dispositivo.
Ed infatti, anche nelle ipotesi in cui la consulenza tecnica d'ufficio assuma non una mera valenza “deducente”, che si realizza quando il giudice di merito affida all'ausiliario l'incarico di valutare i fatti acclarati o dati per esistenti, ma una funzione “percipiente”, diretta ad accertare l'esistenza dei fatti stessi, in tal modo costituendo fonte oggettiva di prova, è comunque necessario che la parte interessata prospetti gli elementi posti a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr., ex plurimis, Cass. 23 febbraio 2006, n. 3990; Cass. 13 marzo
2009, n. 6155; Cass. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. ord. 8 febbraio 2019, n. 3717).
In definitiva, la parte non può mai rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente tecnico d'ufficio, neppure quando l'ausiliario abbia ricevuto l'incarico di verificare la sussistenza di determinate situazioni fattuali, giacché, anche in tali casi, è tenuta pur sempre a dedurre “i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti” (cfr., ex plurimis, Cass. 26 novembre 2007, n. 24620; Cass. ord. 10 agosto 2021,
n. 22587; Cass. 11 ottobre 2022, n. 29620).
Pertanto, non avendo il MA adempiuto il predetto onere, il Tribunale di Vallo della Lucania ne ha correttamente disatteso l'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, a prescindere dall'intervenuta produzione in giudizio, da parte dell'
, dei contratti di conto corrente n. 21046709 e n. 401026417, per non Controparte_1
potere tali documenti, unitamente agli estratti analitici e scalari, supplire al difetto di allegazione che impediva, ex se, l'accoglimento della domanda.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul MA e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile, non essendo stata indicata l'entità degli asseriti addebiti illegittimi che avrebbero inficiato il saldo dei conti correnti n. 21046709 e n. 401026417, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall' , in complessivi euro 4.300,00 per Controparte_1
compenso, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il
7 versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2023 avverso Parte_1
l'ordinanza resa dal Tribunale di Vallo della Lucania l'11 settembre 2023, rep. n. 637, a norma dell'art. 702 ter, comma 5, c.p.c., a conclusione del procedimento sommario di cognizione n. 1685/2015 RGC, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore dell' , delle Parte_1 Controparte_1
spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.300,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto
12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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