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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1688/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1688/2024
promossa da:
(C.F. ), in proprio e, congiuntamente alla Parte_1 CodiceFiscale_1 moglie in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Controparte_1 Persona_1
(C.F. e (C.F.:
[...] C.F._2 Persona_2
), tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura agli atti, C.F._3 dall'Avv. Adriana Maria Ruggieri, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cagliari alla Via G.B. Tuveri n. 52/54
(attori)
contro
:
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
(convenuto contumace)
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , Parte_1 Persona_1
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e Persona_2 dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per Controparte_2 esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'ava italiana , nata Persona_3 in data 06/06/1905 a San Polo Matese (CB), ed emigrata negli Stati Uniti D'America senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale. All'udienza del 27 gennaio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso
1 depositato, ed hanno provveduto a depositare documentazione inerente la non naturalizzazione di
. Persona_3
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 31/01/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
, e Parte_1 Persona_1 Persona_2 hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022). Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava , nata in [...] il Persona_3 06/06/1905 e, precisamente, a San Polo Matese (CB), ed emigrata negli Stati Uniti D'America senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato di inesistenza della documentazione rilasciato dal Dipartimento della Sicurezza Interna, Ufficio Immigrazione e Cittadinanza degli Stati Uniti, che attesta che, a seguito di ricerca eseguita nei sistemi di banche dati relativi all'indice centralizzato di tutti i soggetti naturalizzati nel giorno o oltre il 27 settembre 1906, non è stato rinvenuto alcun documento relativo a ). Persona_3
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- (unitasi in matrimonio con in data 05/11/1925), alla Persona_3 Controparte_3 figlia , nata il [...]; Persona_4
- (anche indicata come ), unitasi in matrimonio con Persona_4 Controparte_4 in data 05/06/1948, al figlio , nato il Controparte_5 Parte_1
28/12/1966; Cont
- (coniugatosi con il 20/07/1996), ai figli Parte_1 CP_1
, nato il [...] e , nata il Persona_2 Persona_1
01/03/2008.
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi sia per via materna che paterna, e quelli per via materna sono i seguenti: da alla figlia e da quest'ultima al Persona_3 Persona_4 figlio . Parte_1
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del
2 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n.
555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Dunque, in relazione al caso di specie, considerato che sulla base di quanto sinora osservato lo status di cittadini deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione - e conseguentemente ai loro discendenti - deve affermarsi che , cittadina italiana non naturalizzatasi, ha potuto trasmettere la cittadinanza Persona_3 italiana alla figlia , nata il [...]. Persona_4
A sua volta (anche denominata in alcuni documenti come ), che Persona_4 Controparte_4 non aveva perso la cittadinanza italiana per via del matrimonio con ha potuto Per_2 CP_5 trasmetterla al figlio , nato il [...], che a sua volta l'ha trasmessa Parte_1 ai figli , nato il [...], e , nata Persona_2 Persona_1 in data 01/03/2008.
Per tutto quanto sinora esposto, deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
, e , con Parte_1 Persona_2 Persona_1 conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, Controparte_2 di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni della domanda da parte dell'amministrazione, che non si è costituita in giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1688/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della
3 cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 22/02/2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1688/2024
promossa da:
(C.F. ), in proprio e, congiuntamente alla Parte_1 CodiceFiscale_1 moglie in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Controparte_1 Persona_1
(C.F. e (C.F.:
[...] C.F._2 Persona_2
), tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura agli atti, C.F._3 dall'Avv. Adriana Maria Ruggieri, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cagliari alla Via G.B. Tuveri n. 52/54
(attori)
contro
:
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
(convenuto contumace)
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , Parte_1 Persona_1
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e Persona_2 dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per Controparte_2 esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'ava italiana , nata Persona_3 in data 06/06/1905 a San Polo Matese (CB), ed emigrata negli Stati Uniti D'America senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale. All'udienza del 27 gennaio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso
1 depositato, ed hanno provveduto a depositare documentazione inerente la non naturalizzazione di
. Persona_3
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 31/01/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
, e Parte_1 Persona_1 Persona_2 hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022). Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava , nata in [...] il Persona_3 06/06/1905 e, precisamente, a San Polo Matese (CB), ed emigrata negli Stati Uniti D'America senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato di inesistenza della documentazione rilasciato dal Dipartimento della Sicurezza Interna, Ufficio Immigrazione e Cittadinanza degli Stati Uniti, che attesta che, a seguito di ricerca eseguita nei sistemi di banche dati relativi all'indice centralizzato di tutti i soggetti naturalizzati nel giorno o oltre il 27 settembre 1906, non è stato rinvenuto alcun documento relativo a ). Persona_3
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- (unitasi in matrimonio con in data 05/11/1925), alla Persona_3 Controparte_3 figlia , nata il [...]; Persona_4
- (anche indicata come ), unitasi in matrimonio con Persona_4 Controparte_4 in data 05/06/1948, al figlio , nato il Controparte_5 Parte_1
28/12/1966; Cont
- (coniugatosi con il 20/07/1996), ai figli Parte_1 CP_1
, nato il [...] e , nata il Persona_2 Persona_1
01/03/2008.
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi sia per via materna che paterna, e quelli per via materna sono i seguenti: da alla figlia e da quest'ultima al Persona_3 Persona_4 figlio . Parte_1
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del
2 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n.
555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Dunque, in relazione al caso di specie, considerato che sulla base di quanto sinora osservato lo status di cittadini deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione - e conseguentemente ai loro discendenti - deve affermarsi che , cittadina italiana non naturalizzatasi, ha potuto trasmettere la cittadinanza Persona_3 italiana alla figlia , nata il [...]. Persona_4
A sua volta (anche denominata in alcuni documenti come ), che Persona_4 Controparte_4 non aveva perso la cittadinanza italiana per via del matrimonio con ha potuto Per_2 CP_5 trasmetterla al figlio , nato il [...], che a sua volta l'ha trasmessa Parte_1 ai figli , nato il [...], e , nata Persona_2 Persona_1 in data 01/03/2008.
Per tutto quanto sinora esposto, deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
, e , con Parte_1 Persona_2 Persona_1 conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, Controparte_2 di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni della domanda da parte dell'amministrazione, che non si è costituita in giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1688/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della
3 cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 22/02/2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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