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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3244/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GUARINI KATIA, Parte_1 C.F._1
e dell'avv. GUIDO PIERFRANCESCO, elettivamente domiciliato in PARMA B.GO RICCIO DA
PARMA 7, presso lo studio dell'avv. GUARINI KATIA e dell'avv. GUIDO PIERFRANCESCO
- APPELLANTE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PALESE MARIA ELENA, domiciliata in CANCELLERIA
-APPELLATO –
Causa Civile iscritta al 3244/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Parma, che Parte_1
ha rigettato la domanda di annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 078 2022 90019856 17
000 e della cartella di pagamento n. 07820160001325130000, respingendo le eccezioni di notifica inesistente e di prescrizione del credito sollevate dalla parte attrice.
Con l'appello, il ha censurato la sentenza impugnata con riguardo esclusivo al rigetto Pt_1 dell'eccezione di notifica inesistente.
Quale unico motivo d'appello, l'appellante, in particolare, ha dedotto che il giudice di prime cure ha errato, in quanto il documento n. 4, esaminato nella sentenza impugnata, che ha riconosciuto validità alla notifica, indirizzata in via Vespucci 5 ed eseguita ex art. 139 c.p.c., non CP_2
proverebbe l'avvio del procedimento di variazione di residenza, da parte del Comune di Parma del
13.02.2007 come ritenuto in sentenza, ma avrebbe ad oggetto la “comunicazione di trasferimento della residenza” a Parma, con conseguente inesistenza della notificazione eseguita a CP_2
Per il resto, in modo inammissibile, l'appellante ha riproposto le eccezioni sollevate in primo grado, senza illustrare le ragioni per cui ritiene erronea la sentenza impugnata.
L'appellante, conseguentemente, ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento degli atti impugnati.
L si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e, conseguentemente, la Controparte_3
conferma della sentenza impugnata.
A parere di questo giudicante, l'appello non è fondato per le ragioni che seguono.
Poiché l'unico motivo d'appello formulato riguarda il rigetto dell'eccezione di inesistenza della notificazione, è questo soltanto che deve essere esaminato, essendo l'appello, per il resto, inammissibile, per le ragioni sopra esposte.
In proposito, si osserva che la produzione del documento n. 4 in primo grado non è stata rinnovata nel presente grado di giudizio.
Viceversa, l'appellante ha prodotto il documento n. 3, che contiene, solamente, una dichiarazione ex art. 16 D.P.R. n. 223/1989, rivolta dall'Anagrafe di a quella di Parma, prevista nelle ipotesi CP_2
in cui una persona, che risulti essersi trasferita in altro Comune, non abbia reso la relativa comunicazione di trasferimento, ex art.13, dichiarazione che, per tale ragione, di per sé, non fornisce prova di quanto allegato dall'appellante, ovvero del suo trasferimento formale nel Comune di Parma, in epoca anteriore all'avvenuta notifica contestata.
L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione del doppio del contributo unificato, ex art 13, comma
1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge l'appello proposto da . Parte_1
Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
2.552,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
L'appellante è tenuto a versare il doppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002.
Parma, 10/02/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GUARINI KATIA, Parte_1 C.F._1
e dell'avv. GUIDO PIERFRANCESCO, elettivamente domiciliato in PARMA B.GO RICCIO DA
PARMA 7, presso lo studio dell'avv. GUARINI KATIA e dell'avv. GUIDO PIERFRANCESCO
- APPELLANTE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PALESE MARIA ELENA, domiciliata in CANCELLERIA
-APPELLATO –
Causa Civile iscritta al 3244/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Parma, che Parte_1
ha rigettato la domanda di annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 078 2022 90019856 17
000 e della cartella di pagamento n. 07820160001325130000, respingendo le eccezioni di notifica inesistente e di prescrizione del credito sollevate dalla parte attrice.
Con l'appello, il ha censurato la sentenza impugnata con riguardo esclusivo al rigetto Pt_1 dell'eccezione di notifica inesistente.
Quale unico motivo d'appello, l'appellante, in particolare, ha dedotto che il giudice di prime cure ha errato, in quanto il documento n. 4, esaminato nella sentenza impugnata, che ha riconosciuto validità alla notifica, indirizzata in via Vespucci 5 ed eseguita ex art. 139 c.p.c., non CP_2
proverebbe l'avvio del procedimento di variazione di residenza, da parte del Comune di Parma del
13.02.2007 come ritenuto in sentenza, ma avrebbe ad oggetto la “comunicazione di trasferimento della residenza” a Parma, con conseguente inesistenza della notificazione eseguita a CP_2
Per il resto, in modo inammissibile, l'appellante ha riproposto le eccezioni sollevate in primo grado, senza illustrare le ragioni per cui ritiene erronea la sentenza impugnata.
L'appellante, conseguentemente, ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento degli atti impugnati.
L si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e, conseguentemente, la Controparte_3
conferma della sentenza impugnata.
A parere di questo giudicante, l'appello non è fondato per le ragioni che seguono.
Poiché l'unico motivo d'appello formulato riguarda il rigetto dell'eccezione di inesistenza della notificazione, è questo soltanto che deve essere esaminato, essendo l'appello, per il resto, inammissibile, per le ragioni sopra esposte.
In proposito, si osserva che la produzione del documento n. 4 in primo grado non è stata rinnovata nel presente grado di giudizio.
Viceversa, l'appellante ha prodotto il documento n. 3, che contiene, solamente, una dichiarazione ex art. 16 D.P.R. n. 223/1989, rivolta dall'Anagrafe di a quella di Parma, prevista nelle ipotesi CP_2
in cui una persona, che risulti essersi trasferita in altro Comune, non abbia reso la relativa comunicazione di trasferimento, ex art.13, dichiarazione che, per tale ragione, di per sé, non fornisce prova di quanto allegato dall'appellante, ovvero del suo trasferimento formale nel Comune di Parma, in epoca anteriore all'avvenuta notifica contestata.
L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione del doppio del contributo unificato, ex art 13, comma
1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge l'appello proposto da . Parte_1
Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
2.552,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
L'appellante è tenuto a versare il doppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002.
Parma, 10/02/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi