Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 24/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00200/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00567/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 567 del 2024, proposto dal sig. FR Di SC e dall’avv. Giovanni Maria Bilotto, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Serena Ricciardone, PEC serena ricciardone@pec.it, con domicilio fisico in Potenza Via del Seminario Maggiore n. 103 presso lo studio dell’avv. Salomone Bevilacqua;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituito in giudizio;
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm.
per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 61 del 26.3.2024;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Poiché l’automobile del sig. FR Di SC in data 1.8.2022 aveva riportato danni per l’attraversamento della strada da parte di un cinghiale, proponeva un’azione risarcitoria dinanzi al Giudice di Pace di Lagonegro, il quale con Sentenza n. 61 del 26.3.2024, ha condannato la Regione Basilicata al pagamento: 1) in favore del sig. sig. FR Di SC della somma di € 2.100,00, oltre interessi legali dalla data del sinistro dell’1.8.2022 fino al soddisfo; 2) in favore dell’avv. Giovanni Maria Bilotto, dichiaratosi antistatario, del compenso professionale di € 1.050,00, di cui € 125,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Tale Sentenza in data 29.3.2024 è stata notificata alla Regione Basilicata presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it (al riguardo, va rilevato che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 474, comma 4, c.p.c., aggiunto dall’art. 3, comma 34, lett. a), D.Lg.vo n. 149/2022, e 8, comma 8, del D.L. n. 198/2022 conv. nella L. n. 14/2023 dall’1.3.2023 non viene più apposta la formula esecutiva del cd. “comandiamo” in calce ai provvedimenti giurisdizionali del processo di esecuzione presso il Giudice Ordinario).
Con il presente ricorso, notificato il 27.12.2024 presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e depositato nella stessa giornata del 27.12.2024, il sig. FR Di SC e l’avv. Giovanni Maria Bilotto hanno chiesto la corresponsione delle suddette somme, allegando il predetto titolo esecutivo asseverato.
Nella Camera di Consiglio del 19.3.2025 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va affermata l’ammissibilità del ricorso in epigrafe, sia perché è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997, sia perché il ricorrente ha depositato la certificazione ex art. 124 disp. di att. del c.p.c., richiesta dall’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., attestante il passaggio in giudicato.
Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto la Regione Basilicata, poiché non si è costituita in giudizio, non ha assolto all’onere di provare l’avvenuto parziale o integrale adempimento (cfr. sul punto ex multis Cass. Civ. Sez. Unite Sent. n. 12533/2001), per cui costituisce dato incontestato il perdurare dell’inottemperanza alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle somme, indicate nella citata Sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 61 del 26.3.2024.
Conseguentemente, la Regione Basilicata va condannata al pagamento:
-in favore del sig. FR Di SC, della somma di € 2.100,00, oltre interessi legali dall’1.8.2022 fino al soddisfo;
-in favore dell’avv. Giovanni Maria Bilotto: 1) del compenso professionale € 925,00, a cui vanno aggiunti nel seguente ordine: a) gli interessi legali decorrenti dal 26.3.2024, cioè dalla data di pubblicazione del suddetto titolo esecutivo, fino al saldo; b) il 15% della predetta somma a titolo di rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014; c) la CPA; d) e l’IVA; tenuto conto dell’art. 6, comma 3, DPR n. 633/1972, secondo cui “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”, dell’art. 16 D.L. n. 41/1995 conv. nella L. n. 85/1995, ai sensi del quale l’IVA va applicata anche sulla CPA e della circostanza che le somme a titolo di IVA e CPA, in regime di sospensione fino al pagamento dell’imponibile, vanno determinate anche sui predetti interessi legali, spettanti “indipendentemente dalla messa in mora” (cfr. C.d.S., Sez. V, Sent. n. 539 del 19.5.1997; C.d.S., Sez. IV, Sent. n. 433 del 23.5.1994); 2) delle spese vive di € 125,00, oltre interessi legali dal 26.3.2024 al saldo.
Pertanto, viene assegnato alla Regione Basilicata il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriore, per provvedere al pagamento delle suddette somme.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà al compimento degli atti necessari, per l’estinzione dei crediti sopra indicati.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico della Regione Basilicata e vengono liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
Il Commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In relazione a tale ultimo profilo, va altresì precisato che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, tutte le spese accessorie, ovverosia le spese ed i compensi professionali relativi agli atti successivi alla Sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione e per l’effetto:
-dichiara l’obbligo della Regione Basilicata di dare esecuzione, secondo quando indicato in parte motiva, alla Sentenza in epigrafe, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione telematica o dalla notificazione della presente decisione, se anteriore;
-per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un suo delegato, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della medesima Sentenza;
-determina in € 300,00, l’importo da corrispondere a detto Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria, ponendo detto importo a carico della parte intimata.
Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese relative al presente giudizio, liquidandole nella misura di € 598,00 (cinquecentonovantotto), con riferimento ai parametri previsti dalla Tabella n. 21, allegata al D.M. n. 55/2014, come aggiornato, in relazione al valore della controversia, nonché della riduzione del 30% derivante dai caratteri di non complessità e serialità che connotano i ricorsi del tipo di quello in esame, oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA ed il rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
La stessa Regione Basilicata è tenuta a corrispondere al Commissario ad acta il compenso sopra indicato.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente Sentenza al ricorrente ed all’Amministrazione intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO