Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 5141/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e dall'avv. SALARDI STEFANO
LL ROSSI, C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI C.F._2
ALESSANDRA e dall'avv. SALARDI STEFANO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 13/12/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 9
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 06.07.2022, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 2029-2022 – omologata con decreto del 14.07.2022;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337 sexies c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
2) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali, pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla stessa, concordando ed attuando di pagina 2 di 9 comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse riguardanti l'educazione,
l'istruzione e la formazione della minore, nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3) Il sig. SS, giusta autorizzazione dell'intestato Tribunale in persona del Giudice
Tutelare datata 29.11.2024, intende e si obbliga a trasferire la nuda proprietà superficiaria dell'abitazione di Via Euclide 50 interno 7 a Modena come catastalmente descritta nella premessa a pagina 2 del ricorso congiunto, già casa coniugale alla figlia, e a costituire diritto di usufrutto generale e vitalizio alla sig.r che accetta. Pt_1
4) Il trasferimento effettivo avverrà davanti al Notaio scelto di comune accordo tra i coniugi ed in regime di esenzione fiscale del pagamento delle imposte ai sensi dell'art. 19
Legge 74/1987, senza che siano previsti conguagli in denaro in quanto i trasferimenti avvengono in esecuzione dei predetti accordi assunti in sede di divorzio.
5) Le parti dichiarano di essere a conoscenza che l'unità immobiliare sopra indicata fa parte di condominio e pertanto di assumere i relativi diritti ed oneri come per legge;
in particolare il sig. SS dichiara di assumere l'impegno al pagamento di qualsiasi eventuale arretrato di imposte, tasse, tributi ed oneri condominiali in genere relativi all'immobile di cui infra e ciò fino al trasferimento notarile.
6) I mobili, gli arredi e le suppellettili che corredano la casa coniugale, fatta esclusione per la cucina e gli elettrodomestici, sono stati acquistati dalla sig.ra e vengono Pt_1
assegnati in via esclusiva alla medesima (inclusa la cucina e gli elettrodomestici acquistati dal sig. SS).
pagina 3 di 9 7) Nella predetta casa coniugale posta in Modena, Via Euclide 50 interno 7, così come arredata e corredata, continuerà ad abitare la sig.r insieme alla figlia minore, che Pt_1
sarà collocata in via prevalente presso la madre, dandosi atto che il sig. SS con il consenso della moglie, si è già da tempo trasferito in altro alloggio e si impegna, entro l'emissione del decreto di omologa del divorzio, a prelevare i propri effetti personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà, già individuati di comune accordo dai coniugi e ora posti nel garage e nella soffitta.
8) La figlia minore continuerà ad abitare insieme alla madre, presso la quale sarà collocata in via prevalente e manterrà la residenza anche ai fini anagrafici.
9) Stante l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ed al fine di garantire la maggiore compresenza della figlia presso l'uno o l'altro dei genitori, il programma della frequentazione seguirà il seguente calendario:
a) il padre andrà a prendere la figlia a casa della madre e l'accompagnerà a scuola nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì. Nelle medesime giornate di martedì, mercoledì e giovedì il padre andrà anche a prendere la figlia all'uscita dalla scuola e l'accompagnerà a casa degli zii (fino a quando la minore non sarà in grado di raggiungere la predetta abitazione, posta nelle immediate vicinanze della scuola, in autonomia). La figlia rimarrà
col padre dall'uscita da scuola e fino al mattino successivo quando verrà riportata a scuola sempre dal padre;
il giovedì rimarrà col padre il mercoledì sera dalle ore 19 quando andrà
a prenderla a casa della madre e fino al mattino successivo quando verrà accompagnata a scuola dal medesimo;
il giovedì rimarrà col padre dall'uscita da scuola e fino alle ore 19;
mentre resterà con la madre nelle restanti giornate, salvo diversi accordi da assumersi di settimana in settimana a seconda degli impegni lavorativi di entrambi e delle esigenze e volontà della minore;
la figlia trascorrerà il venerdì a settimane alterne dalle ore 19 e fino pagina 4 di 9 al sabato mattina ore 9; infine la figlia trascorrerà la domenica a settimane alternate con l'uno o con l'altro genitore dalle ore 8.30/9 sino alle ore ore 20, precisandosi che quando trascorrerà il venerdì con il padre passerà la domenica con la madre.
b) entrambi i coniugi si impegnano ad introdurre nella vita della figlia eventuali nuovi compagni solo laddove la relazione sentimentale sia stabile, duratura ed in ogni caso si impegnano a inserire tali persone con la massima gradualità, sempre ponendo come interesse primario il benessere della minore e tenuto conto delle sue reazioni;
c) entrambi i coniugi si impegnano a garantire l'esecuzione dei compiti scolastici nei periodi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore;
d) la figlia minore trascorrerà il giorno della Vigilia con entrambi i genitori e il Natale con il padre o con la madre ad anni alternati, il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì
dell'Angelo con l'altro sempre ad anni alterni, mantenendo per gli altri giorni di festività la turnazione ordinaria di cui al punto a);
e) durante le vacanze scolastiche estive, oltre che secondo le cadenze settimanali previste al precedente punto a), ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere separatamente con la figlia, anche in località di villeggiatura, due settimane, anche non consecutive. L'esatta decorrenza dei suddetti periodi feriali dovrà essere ogni anno concordata tra i genitori con congruo anticipo e comunque entro e non oltre il 30 aprile, in modo da consentire a ciascuno di loro di programmare il periodo di vacanza con la figlia in coincidenza con le ferie personali;
f) I genitori saranno tenuti a comunicarsi le località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con la figlia minore.
10) Il sig. SS a titolo di mantenimento della figlia minore corrisponderà l'importo mensile di totali € 500,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla pagina 5 di 9 moglie e alle coordinate già note entro il 5 di ogni mese e concorrerà nella misura del 50
% al pagamento delle spese di carattere straordinario da sostenersi per i figli (il restante
50% sarà a carico della sig.r , di seguito elencate: Pt_1
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
pagina 6 di 9 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
11) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti,
rinunciando a richiedere l'una all'altra contributi al loro personale mantenimento.
12) A regolamentazione dei loro rapporti economico/patrimoniali, i coniugi convengono quanto segue:
a) le spese condominiali e le spese di manutenzione ordinarie relative all'immobile saranno a carico della moglie, mentre le sole spese di carattere straordinario verranno tra gli stessi suddivise nella misura di metà ciascuno e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
b) utenze tutte e TARI saranno a carico della sig.r Pt_1
c) qualora uno dei due coniugi dovesse venire a mancare prima dell'autosufficienza economica, oltre che maggiore età della figlia, il genitore ancora in vita si farà carico per intero di tutte le spese (manutenzione ordinaria, straordinaria, spese condominiali e utenze);
d) ciascuno dei coniugi manterrà la piena proprietà e disponibilità dei veicoli dei quali è
attualmente intestatario al PRA, assumendosi sin d'ora tutti gli oneri e tutte le obbligazioni relativi e/o connessi alla proprietà e/o al possesso di detti veicoli (rispettivamente la sig.ra pagina 7 di 9 l'autovettura targata GW819PY e il sig. SS per e gli autoveicoli targati Pt_1
FN332DJ e EC786XR);
e) l'assegno unico universale verrà assegnato alla sig.r Pt_1
f) le detrazioni fiscali saranno ripartite a seconda delle rispettive quote di contribuzione alle relative spese.
13)Le spese tutte relative al presente procedimento, saranno sostenute dalle parti in misura del 50% ciascuno, mentre le spese per assistenza legale saranno integralmente compensate”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in LINOSA E CP_1
(AG) il 15/09/2018 fra nata a [...] il Parte_1
26/12/1976 e ROSSI LL nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di LINOSA E LAMPEDUSA (AG)
di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Atto N. 21 parte 2 serie C anno 2018 Comune di
LAMPEDUSA E LINOSA)
pagina 8 di 9 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
12/03/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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