Parere definitivo 27 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/04/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02750/2025REG.PROV.COLL.
N. 00020/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 20 del 2023, proposto da Paola Camerlengo, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Silvestri con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di RA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Di Marco, con domicilio eletto presso il suo studio in RA, piazza Italia;
nei confronti
Edilciza S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di RA (Sezione Prima) n. 215/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda la qualificazione della zona ove insiste il fabbricato dell’appellante adottata in sede di variante dal Comune di RA.
In particolare l’appellante è proprietaria di un edificio sito in RA alla via Piave n.95-97 risalente alla fine dell’800, inserito nel patrimonio storico architettonico della città di RA, individuato nel p.r.g. nel piano di recupero comparto 1.09, sottozona A2.
L’odierno appellante ha impugnato in primo grado le delibere del Consiglio comunale n.66 del 16 maggio 2017 e n. 102 del 1° settembre 2016 rispettivamente di approvazione e di adozione di una variante al p.r.g. relativa alla revisione della tavola D allegato 1 “schede sul patrimonio storico e architettonico “con cui, tra l’altro, in accoglimento dell’istanza (prot.n.22112 del 24 febbraio 2015) presentata dalla Edilciza s.r.l., veniva modificata la destinazione di zona in sottozona B9-Recupero e qualificazione al fine di migliorare la riqualificazione dell’ambito e l’attualità dell’intervento.
2.Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse; in particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto carente l’interesse in considerazione di diversi motivi:
- mancanza di atti attuativi immediatamente lesivi, atteso che dopo l’approvazione della variante l’odierna appellante ha depositato una s.c.i.a. in data 4 agosto 2017 per un intervento di ristrutturazione edilizia dell’edificio in questione, i cui effetti si sono consolidati ed i lavori sono stati ultimati per cui le previsioni di piano gravate non hanno esplicato alcuna efficacia ostativa;
- impossibilità in astratto di valutare la lesività delle disposizioni di piano impugnate rispetto alla prospettiva della demolizione e ricostruzione nell’ambito di un intervento unitario in assenza di atti attuativi ed immediatamente efficaci, incidenti sulla titolarità del bene;
- la premialità prevista in caso di demolizione e ricostruzione, prevista dalla legge regionale n.49/2012, rende dubbio l’interesse al ricorso, ex art. 100 c.p.c., poiché il proprietario di un’area non può ricevere alcuna effettiva utilità dall’annullamento di un piano urbanistico (o di sua variante) allorquando le destinazioni ivi previste siano complessivamente più favorevoli.
3.Avverso detta decisione propone ora appello per i seguenti motivi:
A) Ammissibilità del ricorso di primo grado. Interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c.
B) Fondatezza dei motivi di impugnazione proposti con il ricorso di primo grado, formalmente riproposti con l'appello.
I. Violazione dell’art. 10 comma 3 l.r. Abruzzo 12 aprile 1983 n.18. Difetto di legittimazione della controinteressata, per mancanza di titolo, alla richiesta di mutamento della destinazione urbanistica della proprietà della ricorrente, stante la natura squisitamente privata dell’interesse sotteso. Eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento della causa tipica. Violazione dell’art. 3 della Costituzione.
II. Violazione di legge per difetto di motivazione della variante particolare al PRG, ed eccesso di potere in relazione all'illogicità ed irrazionalità manifesta circa la previsione di rizonizzazione da A2 a B9 della particella di proprietà della ricorrente. Difetto di istruttoria.
III. Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Violazione degli artt. 7, 8, e 9 legge 241/90. Difetto del contraddittorio.
IV. Eccesso di potere per contraddittorietà della condotta del Comune di RA in relazione alla adozione ed all’approvazione della variante di piano relativa all’immobile di proprietà della ricorrente, oggetto di regolare S.C.I.A. Violazione dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza (artt. 24 e 97 Cost).
3.1 In particolare, con il primo motivo l’appellante rileva che il pregiudizio subito sarebbe attuale e concreto per i rischi di demolizione della detta proprietà conseguenti alla nuova classificazione; tant’è che il Piano di recupero, successivamente adottato ed approvato, oggetto di impugnativa con il successivo ricorso pendente dinanzi il medesimo Tar di RA (n.48/2022), ha previsto la demolizione completa degli edifici esistenti, tra cui anche quello dell’appellante, al fine di consentire la realizzazione, in luogo delle preesistenti singole proprietà individuali, di un unico fabbricato pluripiano.
Ritiene inoltre l’appellante che sarebbe " obbligata " ad aderire al Consorzio dei proprietari per risultare titolare di una quota in proprietà nell'ambito dell'edificio pluripiano da realizzare; in alternativa ove non volesse aderire al suddetto Consorzio, si vedrebbe espropriata della sua proprietà, con successiva monetizzazione del suo valore economico.
Le modifiche in questione rivestono carattere provvedimentale e quindi immediatamente impugnabili; in questo quadro, sostiene l’appellante, non rileva la premialità cui fa riferimento il giudice di primo grado in considerazione dell’interesse al mantenimento della situazione originaria.
4. Con i motivi di primo grado, riproposti in questa sede, l’appellante rileva quanto di seguito riportato.
4.1 In relazione al primo motivo rileva che l’istanza n. 22112 del 24 febbraio 2015 presentata dalla Edilciza s.r.l., è stata prodotta da un soggetto non legittimato in quanto non proprietario; peraltro, rileva che l’istanza è precedente all’adozione della variante ed invece andava presentata nei termini di cui all’art. 10, comma 3, della l.r. Abruzzo 12 aprile 1983 n.18 il quale dispone, per la parte di interesse, che entro il termine del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di Piano Regolatore Generale e che le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.
4.2 Con il secondo motivo del ricorso in primo grado, qui riproposto, l’appellante rileva che sulla scorta di giurisprudenza di questo Consiglio (Ad. Plen. del 21 ottobre 1980, n. 37) il principio per cui l’Amministrazione comunale non è tenuta a motivare le scelte urbanistiche generali, non può trovare applicazione in materia di variante puntuale relativamente “all’opportunità o necessità di modificare appunto il piano in vista di sopravvenute ragioni che ne abbiano determinato la totale o parziale inattuabilità o la convenienza a migliorarlo”. Al riguardo lamenta l’assenza di nuove ragioni e la carenza di motivazione e della relativa istruttoria.
4.3 Con il terzo motivo l’appellante rileva che l’Amministrazione avrebbe violato l’obbligo di portare a conoscenza il procedimento di variante.
4.4 Con il quarto motivo l’appellante lamenta che il Comune avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede, per aver istruito la Scia pur in presenza della variante di modifica della zona in questione.
5. Iniziando l’esame dal necessario presupposto della verifica dell’interesse ad agire va rilevato che il ricorso di primo grado è inammissibile.
Al riguardo, come già evidenziato dal giudice di primo grado, nella situazione in esame mancano gli atti attuativi della modificata zonizzazione; ossia al momento dell’impugnativa della variante non era stato adottato il piano di recupero per cui non era possibile valutare la lesività delle disposizioni di piano impugnate
Inoltre il comportamento dell’appellante che ha presentato la scia in data 4 agosto 2017 - successivamente alle delibere di adozione e di approvazione della variante (delibere C.C. 102 dell’1 settembre 2016 e n.66 del 16 maggio 2017) - costituisce chiaro sintomo della posizione dell’appellante che in quella fase, con un comportamento concludente, ha confermato come non si sentisse pregiudicato in modo concreto ed attuale dall’attuazione della variante.
6. In considerazione di quanto sopra l’appello va rigettato in quanto il ricorso in primo grado è inammissibile per carenza di interesse.
Restano assorbiti i motivi già proposti in primo grado e qui riproposti nonché tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7.In considerazione della natura delle questioni rappresentate sussistono idonei motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l 'appello nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO