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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/03/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1138/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1138 del R.G.A.C. dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 18.02.2024, vertente TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. GAETANO Parte_1 C.F._1
RIZZUTI;
ATTRICE-OPPONENTE
E
, per essa, C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 difesa dall'Avv.to LUCA TRIMBOLI;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615 comma 1 c.p.c.;
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 06.03.2023, la SI.ra ha convenuto in giudizio Parte_1 la società e, per essa, la sua mandataria, chiedendo dichiararsi Controparte_1 CP_2 nullo, illegittimo o inefficace l'atto di precetto notificato in data 13.02.2023, in forza di Decreto Ingiuntivo n. 34/1988 R.G., emesso dal Tribunale di Rossano in data 24.02.1988, con il quale veniva intimato all'odierna opponente il pagamento della complessiva somma di € 1.107.013,35, a titolo di capitale ed interessi di mora per il periodo compreso tra l'11.12.1987 e il 15.10.2022. A sostegno della domanda, parte opponente ha spiegato che, per effetto di diverse cessioni di credito, la
è succeduta a titolo particolare nei rapporti giuridici attivi e passivi di cui titolare Controparte_1 era l'originaria banca cedente e che, tra i crediti oggetto di cessione, è compreso quello originariamente vantato dalla Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania nei confronti della Parte_2
nonché di , e credito oggetto del suddetto
[...] Parte_1 Controparte_3 CP_4
Decreto Ingiuntivo n. 34/1988. Parte opponente ha quindi eccepito, in via preliminare, l'inefficacia del titolo per intervenuta prescrizione, in quanto non azionato esecutivamente nel periodo di dieci anni previsto ex lege considerato che lo stesso è stato emesso in data 24.02.1988, munito di formula esecutiva il 21.03.1988 e mai notificato all'odierna opponente;
che, inoltre, avverso detto decreto non è mai stata proposta pagina 1 di 10 opposizione, né è mai stato notificato atto, giudiziale o stragiudiziale, idoneo ad interrompere la prescrizione e, pertanto, lo stesso risulta inesorabilmente prescritto sin dal 24.02.1998. La SI.ra ha poi eccepito l'avvenuta violazione della l. n. 108/1996, atteso che la Parte_1 somma precettata è assolutamente spropositata e rappresenta verosimilmente il risultato di interessi anatocistici e di illegittima capitalizzazione trimestrale;
che il capitale portato dal Decreto Ingiuntivo n. 34/1988 è pari alla somma di € 412.910,07, (ex £ 799.505.374), mentre il resto della somma intimata, anche al netto delle somme incassate dalla precettante al termine della procedura fallimentare ai danni della è il frutto di interessi moratori, di cui si disconosce completamente Parte_2 il calcolo eseguito, non menzionato. Ha inoltre dedotto l'intervenuta prescrizione degli interessi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2948 c.c., che prevede che il credito relativo agli interessi si prescrive in cinque anni. Ha concluso chiedendo di: “accogliere la domanda attrice per i motivi indicati in premessa e per l'effetto, in via preliminare, sospendere l'esecuzione stante quanto già dedotto in fatto ed in diritto, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all'istante da una eventuale esecuzione;
nel merito accertare e dichiarare nullo, illegittimo e comunque di nessun effetto l'atto di precetto impugnato e ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità della esecuzione annunciata con lo stesso stante la prescrizione del credito per i motivi di cui in premessa;
in via del tutto subordinata ridurre il credito precettato nei limiti del dovuto in considerazione di quanto opposto in narrativa”. La causa è stata iscritta al n. 1138/2023 R.G.
§§§ Con comparsa di costituzione e risposta del 15.03.2023, si è costituita e, per Controparte_1 essa, la mandataria, (già che, per effetto della scissione effettuata con CP_2 CP_5 atto Notaio di Milano, rep. 6818, racc. 3703, in data 24.12.2018, è subentrata ad Persona_1 nelle attività di gestione dei crediti di titolarità delle mandanti del gruppo, compresa Controparte_6 la gestione delle attività giudiziali agli stessi afferenti), che ha preliminarmente dedotto che, in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della l. n. 130/1999 e dell'art. 58 del T.U.B., stipulato in data 06.12.2005,
[...] ha acquistato pro soluto da SA Gestione Crediti S.p.a., con effetto a partire dal 5 CP_1 dicembre 2005, i crediti aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione, succedendo a titolo particolare nei rapporti giuridici attivi già di titolarità della originaria banca cedente (
[...]
già Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania) e Controparte_7 della prima cessionaria (SA Gestione Crediti S.p.a., già ,); che, Controparte_8 al fine di procedere alla gestione ed al recupero dei crediti, nonché di tutti i diritti ad essi associati ed inclusi, la con atto datato 14.01.2019 a rogito Notaio di Controparte_1 Persona_2
Milano, (Rep. 61655, Racc. 11965, registrato a Milano 4 il 23.01.2019 al n. 2590, Serie 1T), ha conferito procura alla mandataria la quale, dal 25.06.2019, ha modificato la propria CP_5 denominazione sociale in che, tra i crediti oggetto di cessione e relativi interessi CP_2 maturati, inclusi quelli di mora, è compreso quello vantato nei confronti della SI.ra , Parte_1 odierna opponente.
Parte opposta ha poi spiegato che, con Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 34/1988, emesso il 24.02.1988, il Presidente del Tribunale di Rossano ha ingiunto alla Parte_2
a , a e a di pagare in solido tra loro e senza
[...] Parte_1 Controparte_3 CP_4
pagina 2 di 10 dilazione, alla Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, la somma di £. 799.505.374 (pari a € 412.910,07), di cui £. 794.859.025 (pari a € 410.510,43) per effetti scontati e protestati e £. 4.646.349 (pari a € 2.399,64) per spese di protesto e bancarie, oltre interessi al tasso del 18,50% annuo dal 10.12.1987, nonché le spese e competenze del ricorso liquidate in complessive £. 2.658.000 (pari a € 1.372,74), di cui £.30.600 (pari a € 15,80) per esborsi, £. 528.000 (pari a € 272,69) per diritti e
£.2.100.000 (pari a € 1.084,56) per onorario, oltre IVA e C.A.P. su diritti e onorario;
che suddetto Decreto Ingiuntivo è stato ritualmente notificato a tutti i debitori in data 23.03.1988; che la
[...]
o è stata ammessa al passivo del fallimento della Controparte_9
( procedura fallimentare iscritta al n. 5/1996 - R.F. del Tribunale di Parte_2
Rossano) e che in virtù del suddetto Decreto Ingiuntivo n. 34/1988, al netto dei Controparte_1 versamenti e degli incassi pervenuti nell'ambito della suddetta procedura, pari a complessivi € 1.015.701,22 , è ancora creditrice nei confronti dell'odierna opponente della complessiva somma di € 1.107.013,35, di cui € 410.510,43 per capitale ed € 696.502,92 per interessi di mora calcolati dall'11.12.1987 sino al 15.10.2022 al tasso convenzionale indicato nel decreto ingiuntivo, (tasso annuo del 18,50%); che, pertanto, rappresentata dalla sua mandataria l'opposta ha notificato CP_2 alla SI.ra , in data 13.02.2023, atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di Parte_1
€ 1.107.691,48, oltre il costo di notifica dell'atto di precetto, gli interessi di mora maturati e maturandi al tasso convenzionale indicato nel decreto ingiuntivo n. 34/1988 del Tribunale di Rossano, (tasso annuo del 18,50%), e comunque sempre nei limiti dei “tassi soglia” di cui alla l. n. 108/96. Parte opposta ha poi contestato l'eccezione di parte opponente di intervenuta prescrizione del titolo esecutivo, che è stata interrotta dalla notifica del titolo in forma esecutiva in data 23.03.1988, nonché dalla presentazione dell'istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare della e CP_7 dalla chiusura per avvenuta ripartizione dell'attivo con Decreto del Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile, Ufficio Fallimenti – dell'08.05.2018. Ha altresì contestato l'eccezione di violazione della l. n. 108/96, atteso che la misura del tasso di interessi del 18,50% indicato nel Decreto Ingiuntivo n. 34/1988, non opposto, non può essere in alcun modo oggetto di contestazione in sede di opposizione a precetto, nonché l'eccezione relativa all'applicazione di interessi usurari, posto che il conteggio del credito depositato con la comparsa e sulla base del quale è stato redatto l'atto di precetto comprova che tutte le somme incassate all'esito della chiusura del menzionato fallimento e relative al Decreto Ingiuntivo 34/1988 sono state scomputate e che gli interessi di mora, successivamente al primo rilevamento dei tassi soglia (02.04.1997), sono stati conteggiati e richiesti sempre nei limiti del “tasso soglia” stabilito trimestralmente dal Ministero del Tesoro. Ha quindi concluso chiedendo di: “in via preliminare rigettare la istanza di sospensione dell'esecuzione ex adverso proposta perché assolutamente infondata in fatto e diritto;
nel merito rigettare le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare la validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato in data 13.02.2023 ad istanza dell'odierna convenuta. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
§§§
Con memoria n.1, parte opposta si è riportata a tutte le difese, deduzioni, eccezioni e richieste già spiegate nella comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Con memoria n.1, parte opponente ha ulteriormente spiegato che il suddetto Decreto Ingiuntivo trae origine da fido concesso alla garantito solo fino alla somma di € Parte_2
pagina 3 di 10 516.000,00 (lire 1.000.000.000) in forza di fideiussione omnibus prestata dai SIg. , Parte_1
e , questi ultimi deceduti, con la conseguenza che la SI.ra Controparte_3 CP_4 Parte_1 resta obbligata limitatamente all'importo massimo garantito per cui ha prestato fideiussione. Ha quindi contestato la ritenuta solidarietà passiva. Ha poi eccepito l'esecuzione di parziali pagamenti indicando, nello specifico, il versamento eseguito dai fideiubenti della nell'anno 2005, della somma di euro 216.000,00 “a Parte_2 totale estinzione delle obbligazioni assunte nei confronti della che nel frattempo aveva CP_7 proceduto ad effettuare pignoramento immobiliare da cui è scaturita la procedura esecutiva n. 32/89.
Effettuato il versamento, la già depositava istanza di rinuncia alla Controparte_10 CP_7 procedura esecutiva n. 32/89 R.E. con conseguente provvedimento di estinzione della procedura stessa da parte del G.E. ed ordine di cancellazione del pignoramento trascritto in data 16.02.1989 al nr. 195057” ed il versamento che sarebbe stato effettuato dal fideiubente sig. al Controparte_3 fallimento della della ulteriore somma di € 306.000,00, rilevando che Parte_2 pertanto i pagamenti che erano stati eseguiti e la liquidazione effettuata in sede fallimentare soddisfacevano abbondantemente la somma per cui era stata prestata fideiussione. Con memoria n. 2, parte opposta ha insistito per il rigetto dell'istanza di sospensione del titolo, essendo carente il requisito del fumus boni juris ed ha eccepito l'inammissibilità dei nuovi motivi dedotti da parte attrice con la prima memoria, rilevando comunque che nel ricorso per D.I. si dava atto della clausola che prevedeva l'importo massimo della fideiussione ma evidenziando l'intangibilità del titolo esecutivo;
rilevando altresì che nel conteggio per quantificare il credito allegato all'atto di sua costituzione si era tenuto conto del versamento di euro 216.000,00 eseguito nel 2005, come da nota dell'avvocato del SI. del 17.1.2005, per la liberazione degli immobili pignorati in Controparte_3 due procedure esecutive;
contestando la ricorrenza dell'ulteriore pagamento eccepito di euro 360.000,00 che sarebbe stata effettuato in favore della procedura fallimentare, in quanto non provato e, inoltre, privo di ragione.
Con memoria n. 2, parte opponente ha chiesto ammettersi C.T.U. contabile, al fine di accertare la somma eventualmente dovuta, al netto di quanto già incassato dalla controparte, a titolo di interessi al saggio legale vigente tempo per tempo sulla sorte capitale limitatamente agli ultimi cinque anni a far data dalla notifica dell'atto di precetto. Con memoria n. 3, si è opposta alla richiesta di C.T.U. contabile. Controparte_1 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.11.2023, questo giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 comma 1 c.p.c., rinviando all'udienza di rimessione della causa in decisione del 18.2.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 189
c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato note di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale;
la sola parte opposta ha depositato memorie di replica.
Con la comparsa conclusionale parte opposta ha inteso evidenziare, in tema di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionista e consumatore che la disciplina delle clausole vessatorie, di cui agli artt. 1469 bis c.c. ex l. 52/1996 non si applica ai contratti anteriormente stipulati. All'udienza del 18.02.2025, questo giudice ha rimesso la causa in decisione ai sensi dell'art. 189, comma 3, c.p.c.
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pagina 4 di 10 Il titolo esecutivo è rappresentato dal Decreto Ingiuntivo n. 34 del 1988 (RG 111/1988) emesso dal
Tribunale di Rossano in data 24.2.1988 su ricorso ex art. 633 c.p.c. della Controparte_7
.
[...]
In ordine alla legittimazione attiva e titolarità attuale del credito in capo alla , non Controparte_1 contestata da parte attrice, parte convenuta ha comunque evidenziato che con atto del Notaio Per_3 del 27.07.1992–Rep. 54.756, la Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania ha conferito
[...] l'intera azienda bancaria nella , Controparte_9 come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Parte Seconda n. 194 del 19.08.1992 (cfr. l'estratto della GURI del 19.8.1992 allegato n. 5 alla comparsa di parte convenuta); che con atto ricognitivo in data 21 dicembre 1998 a rogito notaio di Milano, rep. Persona_4 158065, racc. 11579 (allegato n. 8 alla comparsa di parte convenuta, cui è allegato l'elenco dei crediti in sofferenza ceduti unitamente agli interessi anche di mora maturati, e le garanzie reali e personali, fra cui è compreso il credito verso la , è stato riformulato il contratto di cessione Parte_2 di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385), di seguito stipulato in forma di scrittura privata in Pt_3 data 30 novembre 1998, mediante il quale la ., ha acquistato pro Controparte_8 soluto dalla tutti i crediti in sofferenza Controparte_9
[... di importo superiore a Lire 30.000.000 (trentamilioni) vantati dalla medesima Controparte_9
che detto contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco Controparte_7 stipulato in forma di scrittura privata in data 30 novembre 1998 è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 291 del 14 dicembre 1998 - Parte Seconda – Foglio delle
Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. (cfr. la GURI del 14.12.1998 allegato n. 6 alla comparsa di costituzione della convenuta); che la cessionaria ha dato notizia dell'avvenuta stipula dell'atto ricognitivo mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 12 febbraio 1999 - Parte Seconda - Foglio delle Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. (cfr. la GURI del
12.2.1999 allegato n. 7 alla comparsa di parte convenuta); che, con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 2 luglio 1999, allegato n. 9 alla comparsa di parte convenuta, omologata il 14 luglio 1999, la ha modificato denominazione, assumendo quella di Controparte_8 SA Gestione Crediti S.p.a.; che, con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 14.9.2001, SA Gestione Crediti S.p.a. ha modificato la denominazione sociale in con Controparte_11 atto a rogito del notaio dott. di Milano, rep. n.76.524/10.767, registrato a Persona_5
Milano in data 26/9/2001 (cfr. la relativa attestazione Notar del 4 ottobre 2001, allegato 10 Per_5 ala comparsa di parte convenuta); che con deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'11/4/2003 ha nuovamente modificato la denominazione sociale in SA Controparte_11
Gestione Crediti S.p.a., con atto a rogito del notaio dott. da Milano Persona_5 dell'11/4/2003, rep. n.80109/11989 (cfr. attestazione del 24.4.2003 allegato n. 11 alla comparsa di parte convenuta); che, in virtù di ulteriore contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del T.U.B., stipulato in data 6 dicembre 2005, ha acquistato pro soluto da SA Controparte_1
Gestione Crediti S.p.a., con effetto dal 5 dicembre 2005, i crediti aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione (cfr. il contratto di cessione allegato in atti) e dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 27 dicembre 2005 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. (cfr. l'estratto della GURI del 27.12.2005 allegato n. 12
pagina 5 di 10 alla comparsa di parte convenuta); che, per effetto delle cessioni predette, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici Controparte_1 attivi già di titolarità della originaria banca cedente ( Controparte_12
già Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania) e della prima cessionaria (SA
[...]
Gestione Crediti S.p.A., già ,); che in forza di procura speciale Controparte_8 conferita in data 23.10.2006 con atto autenticato dal Notaio di Londra e depositata il Persona_6
10.11.2006 agli atti del notaio Dott. di Roma al n. 373828 Rep. e n. 16489 di Persona_7
Racc., la ha costituito procuratore la società per procedere Controparte_1 Controparte_6 alla gestione e al recupero dei crediti (cfr. la procura allegato n.17e relativo verbale di deposito, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. di Roma 1 il 17.11.2006); che per atto di scissione parziale in data 24 dicembre 2018 n. 6818 di rep. Not. di Milano, è stata Persona_1 Controparte_6 scissa per quanto concerne le sole attività di gestione, recupero e incasso dei crediti performing e non performing aventi ad oggetto l'intero portafoglio crediti in gestione alla società scissa, in CP_5
ora (cfr. l'atto allegato n. 18); che , al fine di procedere alla gestione ed al
[...] CP_2 recupero dei Crediti, nonché di tutti i diritti ad essi associati ed inclusi, la con Controparte_1 atto in data 14 gennaio 2019 a rogito Notaio di Milano, -Rep. 61655 Racc. 11965- , Persona_2 registrato a Milano 4 il 23 gennaio 2019 al n. 2590 Serie 1T, ha conferito procura alla mandataria
(cfr. la procura allegato n. 19 alla comparsa di parte convenuta); che dal 25.06.2019 CP_5 ha modificato la propria denominazione sociale in (cfr. visura camerale CP_5 CP_2
Sezione 11, allegato 21); che, tra i crediti oggetto di cessione e relativi interessi maturati, CP_2 inclusi quelli di mora, è compreso quello, qui di seguito indicato, vantato nei confronti della signora
, fideiussore della originariamente di titolarità della Parte_1 Parte_2
Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, come da attestazione di SA AN LO PA (già SA
Gestione Crediti Spa come da visura storica allegato n. 22 alla comparsa di parte convenuta) , in atti, allegato n. 15 alla comparsa di costituzione di parte convenuta del seguente tenore: “tra i crediti ceduti dalla – Cassa di Risparmio di Calabria e di in favore di CP_7 CP_7 Controparte_8 (poi denominata SA Gestione Crediti S.p.A.), di cui all'atto ricognitivo del 21
[...] dicembre 1998 a rogito notaio di Milano, rep. 158065, racc. 11579, con il quale è Persona_4 stato riformulato il contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385), stipulato in forma di scrittura privata in data 30 novembre 1998, vi è incluso quello vantato nei confronti della
garantito anche dalla SI.ra e cristallizzato Parte_2 Parte_1 nel D.I. 34/1998 emesso dal Tribunale di Rossano in data 24/02/1988, ricomprendenti tutti gli accessori di legge;
tra i crediti ceduti da SA Gestione Crediti S.p.A. a di cui Controparte_1 alla cessione del 6 dicembre 2005, vi è incluso quello vantato nei confronti della
[...]
, garantito anche dalla SI.ra e cristallizzato nel D.I. 34/1998 Parte_2 Parte_1 emesso dal Tribunale di Rossano in data 24/02/1988, ricomprendenti tutti gli accessori di legge”. Tanto premesso, occorre anzitutto rilevare che, come sancito dalla S.C.: “Laddove il debitore, nel proporre opposizione al precetto intimatogli sulla base di un decreto ingiuntivo, deduca l'inesistenza della notificazione di quest'ultimo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore, che deve assolvervi mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione” (Cass., n. 51/2023). Parte opponente ha prodotto in proposito originale del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e munito di formula esecutiva, allegato n. 2 alla comparsa di parte convenuta, che risulta notificato alla pagina 6 di 10 SI.ra dall'Ufficiale Giudiziario a mani del di lei padre capace e Parte_1 Controparte_3 convivente, in data 23 marzo 1988. Rispetto a tale documentazione parte attrice nulla di specifico ha contestato circa la notifica del decreto ingiuntivo, quale documentata da parte convenuta, limitandosi solo con la comparsa conclusionale di cui alla memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. a reiterare la mancata notifica del decreto ingiuntivo al fine di sostenere l'eccezione di prescrizione, nulla contestando circa la ricorrenza, all'epoca della notifica del decreto ingiuntivo, della convivenza con il padre, presso il di lui domicilio, neanche a seguito della produzione da parte convenuta di certificato dello stato di famiglia del SI. del Controparte_3 22.4.2022, in cui si attesta l'emigrazione in Luzzi sin dal 10.8.1987 della SI.ra , in Parte_1 data quindi antecedente ala notifica del decreto ingiuntivo. Si aggiunga che 'In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza' (Cass. Sez III sentenza n. 17308 del 31.8.2005). E “L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass. 14692/2023). Nel caso in esame, pertanto, stante la notifica eseguita ad indirizzo diverso da quello di residenza della destinataria, ricorrerebbe, semmai, la nullità della notifica e non l'inesistenza della notifica (ipotesi quest'ultima che infatti si verifica, come detto, nel caso di procedimento notificatorio del tutto assente o comunque privo di quegli elementi essenziali idonei a riconoscere l'atto quale notifica, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale in ipotesi di nullità, cfr. Cass. Ord. n. 23903 del 2.10.2018), che avrebbe dovuto essere contestata nelle forme dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c con conseguente inammissibilità dell'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. Trattasi di questione di diritto, meramente processuale, in ordine alla quale non risulta necessario sollecitare il contraddittorio. E deve rilevarsi l'inammissibilità dell'eccezione proposta da parte opponente di violazione della l. n. 108/96 nel calcolo della somma precettata, che sarebbe frutto della applicazione di interessi anatocistici e capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. A prescindere dalla genericità dell'eccezione sul punto, la stessa non è proponibile, poiché inerente a fatti estintivi e/o modificativi anteriori alla formazione del titolo esecutivo che possono essere dedotti esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (nel caso di specie, trattandosi di decreto ingiuntivo, nella relativa opposizione), atteso che l'art. 615, comma 1, c.p.c. ha portata unicamente residuale, potendo essere impiegato solo quando non vi è alcun giudice deputato a pagina 7 di 10 deliberare nel merito la fondatezza del titolo esecutivo, cioè, in altre parole, nel solo caso in cui il titolo stesso non sia impugnato in sede di cognizione. Ed infatti non possono essere valutate in questa sede le contestazioni relative al titolo esecutivo di natura giudiziale, in quanto: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”, (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012 (Rv. 623415 - 01); e ancora, il titolo esecutivo di natura giudiziale: “copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione”, (Cass. 3667/2013). In definitiva: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'indagine del Giudice è infatti limitata all'accertamento dell'esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'inefficacia o l'invalidità”, (Cass. 27159/2006 in tema di titolo esecutivo rappresentato da decreto ingiuntivo non opposto, in cui si evidenzia che: 'Il Giudice dell'opposizione non può conoscere dei fatti anteriori al giudicato, ma solo di fatti modificativi ed estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile a seguito di mancata opposizione'). Alcuna specifica contestazione, inoltre, per fare valere eventuale l'abusività rispetto a specifiche clausole contrattuali è stata formulata con l'atto di citazione. Nel merito, deve rigettarsi l'eccezione di parte opponente di intervenuta prescrizione del titolo esecutivo, (Decreto Ingiuntivo n. 34/1998, emesso in data 24.02.1988 dal Tribunale di Rossano), poiché, a suo dire, non azionato esecutivamente nel termine di prescrizione ordinaria legalmente previsto e mai notificato alla parte medesima. Nel caso di specie, premesso che “Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare” (Cass. 13143/2022), deve ritenersi esaustivamente assolto l'onere della prova gravante sul creditore opposto, che ha infatti fornito adeguata prova tesa ad accertare la avvenuta interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., allegando formale istanza di ammissione al passivo della proposta da Parte_2 in data 20.04.1996, proposizione, questa, che: “determina, ai sensi dell'art. 2945, comma CP_7
2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass. 9638/2018), da cui discende la sospensione del termine prescrizionale nel periodo che va dal 20.04.1996 al 15.03.2018, (data di chiusura della procedura fallimentare riguardante la
[...]
all. 38 alla comparsa di parte opposta). È evidente, quindi, il mancato decorso del Parte_2
pagina 8 di 10 termine prescrizionale previsto, attesi i diversi atti interruttivi realizzati dalla creditrice odierna opposta;
l'eccezione deve perciò ritenersi infondata. Né può ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale con riguardo alle somme di cui è stato intimato il pagamento a titolo di interessi decorrenti, come indicato nel titolo, dalla data del 10.12.1987 di revoca della concessione del fido (sul punto cfr. il D.I.) attesa l'unicità del rapporto. Tardivi poiché dedotto solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e, pertanto, inammissibili, risultano i motivi di opposizione formulati solo con la prima memoria da parte attrice in ordine al fatto che “con il decreto ingiuntivo veniva richiesta la condanna dei fideiubenti “al pagamento di tutto quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi, tasse, spese ed ogni altro accessorio”, senza alcuna limitazione di sorta, con quanto ne consegue in tema di nullità ed invalidità della garanzia prestata”, invocando parte attrice quanto previsto all'art. 1938 c.c. in ordine alla previsione di un importo massimo garantito e in ordine alla contestazione della solidarietà, alla luce della necessità di un limite massimo per legge previsto per la prestata fideiussione.
Premesso che nel ricorso ex art. 633 c.p.c. si indicava il limite entro il quale era stata concessa la fideiussione, poi non considerato nella richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, che veniva emesso infine in conformità alla richiesta formulata, con la condanna in solido della società e dei fideiussori senza indicazione di limite quantitativo della responsabilità di questi ultimi, si rileva che le contestazioni formulate, tardivamente, con la prima memoria circa il limite della fideiussione e circa l'esclusione della solidarietà, sono, ancora una volta, contestazioni che avrebbero dovuto essere fatte valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo. Tradiva, e comunque non provata, è anche la deduzione di parte opponente, (proposta nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.), relativa al pagamento parziale che sarebbe stato effettuato dal SI. in favore del fallimento della società per la complessiva Controparte_3 Parte_2 somma di € 306.000,00. L'opposta, invece già prima dell'eccezione formulata da parte attrice, ha tenuto conto degli ulteriori pagamenti eccepiti e di cui alla raccomandata del 17.11.2005 per complessivi euro 216.000,00, come emerge dal conteggio allegato n. 4 da parte opposta in cui alla data del 16.2.2005 sono annotati pagamenti per complessivi euro 216.000,00 (cfr. i movimenti di cui ai nn. 41, 42 e 43). Quanto alla contestazione circa la quantificazione degli interessi, la medesima parte opposta con l'atto di precetto ha quantificato la somma di cui intima il pagamento, al netto dei versamenti e degli incassi pervenuti nell'ambito della procedura fallimentare n. 5/96 RFall. Tribunale di Rossano ed ha ulteriormente precisato nella seconda memoria che “tutte le somme incassate relative al decreto ingiuntivo 34/1988 del Tribunale di Rossano, anche quelle incassate all'esito della chiusura del menzionato Fallimento, sono state scomputate, ai sensi di legge, dalla posizione debitoria di cui al decreto ingiuntivo n.34/1988 del Tribunale di Rossano e che gli interessi di mora successivamente al primo rilevamento dei tassi soglia (02.04.1997) sono stati conteggiati e richiesti sempre nei limiti dei
“tassi soglia” di cui alla legge 108/1996 e successive modificazioni e integrazioni (cfr. conteggio del credito al 15.10.2022, dettagliato periodo per periodo, depositato)”. E rispetto a tale conteggio prodotto da parte convenuta con la sua costituzione, alcuna specifica contestazione è stata formulata da parte opponente sia con riguardo agli importi dei pagamenti ivi annotati dal creditore come ricevuti sia con riguardo alla loro imputazione sia con riguardo al tasso di interesse di volta in vola applicato. Alla luce di quanto sopra ritenuto e considerato, non risulta necessario procedere alla CTU richiesta da parte attrice.
pagina 9 di 10 In conclusione, per i motivi esposti, l'opposizione proposta deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente SI.ra e si liquidano Parte_1 come in dispositivo, applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in base al valore della causa (scaglione 1.000.001,00-2.000.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-rigetta, per quanto in parte motiva, l'opposizione proposta dalla SI.ra e, per Parte_1 l'effetto, conferma l'atto di precetto opposto;
-condanna la SI.ra alla refusione in favore di parte opposta, delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in complessivi euro 18.977,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e Iva, come per legge.
Cosenza, 29 marzo 2025
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1138 del R.G.A.C. dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 18.02.2024, vertente TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. GAETANO Parte_1 C.F._1
RIZZUTI;
ATTRICE-OPPONENTE
E
, per essa, C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 difesa dall'Avv.to LUCA TRIMBOLI;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615 comma 1 c.p.c.;
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 06.03.2023, la SI.ra ha convenuto in giudizio Parte_1 la società e, per essa, la sua mandataria, chiedendo dichiararsi Controparte_1 CP_2 nullo, illegittimo o inefficace l'atto di precetto notificato in data 13.02.2023, in forza di Decreto Ingiuntivo n. 34/1988 R.G., emesso dal Tribunale di Rossano in data 24.02.1988, con il quale veniva intimato all'odierna opponente il pagamento della complessiva somma di € 1.107.013,35, a titolo di capitale ed interessi di mora per il periodo compreso tra l'11.12.1987 e il 15.10.2022. A sostegno della domanda, parte opponente ha spiegato che, per effetto di diverse cessioni di credito, la
è succeduta a titolo particolare nei rapporti giuridici attivi e passivi di cui titolare Controparte_1 era l'originaria banca cedente e che, tra i crediti oggetto di cessione, è compreso quello originariamente vantato dalla Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania nei confronti della Parte_2
nonché di , e credito oggetto del suddetto
[...] Parte_1 Controparte_3 CP_4
Decreto Ingiuntivo n. 34/1988. Parte opponente ha quindi eccepito, in via preliminare, l'inefficacia del titolo per intervenuta prescrizione, in quanto non azionato esecutivamente nel periodo di dieci anni previsto ex lege considerato che lo stesso è stato emesso in data 24.02.1988, munito di formula esecutiva il 21.03.1988 e mai notificato all'odierna opponente;
che, inoltre, avverso detto decreto non è mai stata proposta pagina 1 di 10 opposizione, né è mai stato notificato atto, giudiziale o stragiudiziale, idoneo ad interrompere la prescrizione e, pertanto, lo stesso risulta inesorabilmente prescritto sin dal 24.02.1998. La SI.ra ha poi eccepito l'avvenuta violazione della l. n. 108/1996, atteso che la Parte_1 somma precettata è assolutamente spropositata e rappresenta verosimilmente il risultato di interessi anatocistici e di illegittima capitalizzazione trimestrale;
che il capitale portato dal Decreto Ingiuntivo n. 34/1988 è pari alla somma di € 412.910,07, (ex £ 799.505.374), mentre il resto della somma intimata, anche al netto delle somme incassate dalla precettante al termine della procedura fallimentare ai danni della è il frutto di interessi moratori, di cui si disconosce completamente Parte_2 il calcolo eseguito, non menzionato. Ha inoltre dedotto l'intervenuta prescrizione degli interessi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2948 c.c., che prevede che il credito relativo agli interessi si prescrive in cinque anni. Ha concluso chiedendo di: “accogliere la domanda attrice per i motivi indicati in premessa e per l'effetto, in via preliminare, sospendere l'esecuzione stante quanto già dedotto in fatto ed in diritto, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all'istante da una eventuale esecuzione;
nel merito accertare e dichiarare nullo, illegittimo e comunque di nessun effetto l'atto di precetto impugnato e ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità della esecuzione annunciata con lo stesso stante la prescrizione del credito per i motivi di cui in premessa;
in via del tutto subordinata ridurre il credito precettato nei limiti del dovuto in considerazione di quanto opposto in narrativa”. La causa è stata iscritta al n. 1138/2023 R.G.
§§§ Con comparsa di costituzione e risposta del 15.03.2023, si è costituita e, per Controparte_1 essa, la mandataria, (già che, per effetto della scissione effettuata con CP_2 CP_5 atto Notaio di Milano, rep. 6818, racc. 3703, in data 24.12.2018, è subentrata ad Persona_1 nelle attività di gestione dei crediti di titolarità delle mandanti del gruppo, compresa Controparte_6 la gestione delle attività giudiziali agli stessi afferenti), che ha preliminarmente dedotto che, in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della l. n. 130/1999 e dell'art. 58 del T.U.B., stipulato in data 06.12.2005,
[...] ha acquistato pro soluto da SA Gestione Crediti S.p.a., con effetto a partire dal 5 CP_1 dicembre 2005, i crediti aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione, succedendo a titolo particolare nei rapporti giuridici attivi già di titolarità della originaria banca cedente (
[...]
già Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania) e Controparte_7 della prima cessionaria (SA Gestione Crediti S.p.a., già ,); che, Controparte_8 al fine di procedere alla gestione ed al recupero dei crediti, nonché di tutti i diritti ad essi associati ed inclusi, la con atto datato 14.01.2019 a rogito Notaio di Controparte_1 Persona_2
Milano, (Rep. 61655, Racc. 11965, registrato a Milano 4 il 23.01.2019 al n. 2590, Serie 1T), ha conferito procura alla mandataria la quale, dal 25.06.2019, ha modificato la propria CP_5 denominazione sociale in che, tra i crediti oggetto di cessione e relativi interessi CP_2 maturati, inclusi quelli di mora, è compreso quello vantato nei confronti della SI.ra , Parte_1 odierna opponente.
Parte opposta ha poi spiegato che, con Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 34/1988, emesso il 24.02.1988, il Presidente del Tribunale di Rossano ha ingiunto alla Parte_2
a , a e a di pagare in solido tra loro e senza
[...] Parte_1 Controparte_3 CP_4
pagina 2 di 10 dilazione, alla Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, la somma di £. 799.505.374 (pari a € 412.910,07), di cui £. 794.859.025 (pari a € 410.510,43) per effetti scontati e protestati e £. 4.646.349 (pari a € 2.399,64) per spese di protesto e bancarie, oltre interessi al tasso del 18,50% annuo dal 10.12.1987, nonché le spese e competenze del ricorso liquidate in complessive £. 2.658.000 (pari a € 1.372,74), di cui £.30.600 (pari a € 15,80) per esborsi, £. 528.000 (pari a € 272,69) per diritti e
£.2.100.000 (pari a € 1.084,56) per onorario, oltre IVA e C.A.P. su diritti e onorario;
che suddetto Decreto Ingiuntivo è stato ritualmente notificato a tutti i debitori in data 23.03.1988; che la
[...]
o è stata ammessa al passivo del fallimento della Controparte_9
( procedura fallimentare iscritta al n. 5/1996 - R.F. del Tribunale di Parte_2
Rossano) e che in virtù del suddetto Decreto Ingiuntivo n. 34/1988, al netto dei Controparte_1 versamenti e degli incassi pervenuti nell'ambito della suddetta procedura, pari a complessivi € 1.015.701,22 , è ancora creditrice nei confronti dell'odierna opponente della complessiva somma di € 1.107.013,35, di cui € 410.510,43 per capitale ed € 696.502,92 per interessi di mora calcolati dall'11.12.1987 sino al 15.10.2022 al tasso convenzionale indicato nel decreto ingiuntivo, (tasso annuo del 18,50%); che, pertanto, rappresentata dalla sua mandataria l'opposta ha notificato CP_2 alla SI.ra , in data 13.02.2023, atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di Parte_1
€ 1.107.691,48, oltre il costo di notifica dell'atto di precetto, gli interessi di mora maturati e maturandi al tasso convenzionale indicato nel decreto ingiuntivo n. 34/1988 del Tribunale di Rossano, (tasso annuo del 18,50%), e comunque sempre nei limiti dei “tassi soglia” di cui alla l. n. 108/96. Parte opposta ha poi contestato l'eccezione di parte opponente di intervenuta prescrizione del titolo esecutivo, che è stata interrotta dalla notifica del titolo in forma esecutiva in data 23.03.1988, nonché dalla presentazione dell'istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare della e CP_7 dalla chiusura per avvenuta ripartizione dell'attivo con Decreto del Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile, Ufficio Fallimenti – dell'08.05.2018. Ha altresì contestato l'eccezione di violazione della l. n. 108/96, atteso che la misura del tasso di interessi del 18,50% indicato nel Decreto Ingiuntivo n. 34/1988, non opposto, non può essere in alcun modo oggetto di contestazione in sede di opposizione a precetto, nonché l'eccezione relativa all'applicazione di interessi usurari, posto che il conteggio del credito depositato con la comparsa e sulla base del quale è stato redatto l'atto di precetto comprova che tutte le somme incassate all'esito della chiusura del menzionato fallimento e relative al Decreto Ingiuntivo 34/1988 sono state scomputate e che gli interessi di mora, successivamente al primo rilevamento dei tassi soglia (02.04.1997), sono stati conteggiati e richiesti sempre nei limiti del “tasso soglia” stabilito trimestralmente dal Ministero del Tesoro. Ha quindi concluso chiedendo di: “in via preliminare rigettare la istanza di sospensione dell'esecuzione ex adverso proposta perché assolutamente infondata in fatto e diritto;
nel merito rigettare le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare la validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato in data 13.02.2023 ad istanza dell'odierna convenuta. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
§§§
Con memoria n.1, parte opposta si è riportata a tutte le difese, deduzioni, eccezioni e richieste già spiegate nella comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Con memoria n.1, parte opponente ha ulteriormente spiegato che il suddetto Decreto Ingiuntivo trae origine da fido concesso alla garantito solo fino alla somma di € Parte_2
pagina 3 di 10 516.000,00 (lire 1.000.000.000) in forza di fideiussione omnibus prestata dai SIg. , Parte_1
e , questi ultimi deceduti, con la conseguenza che la SI.ra Controparte_3 CP_4 Parte_1 resta obbligata limitatamente all'importo massimo garantito per cui ha prestato fideiussione. Ha quindi contestato la ritenuta solidarietà passiva. Ha poi eccepito l'esecuzione di parziali pagamenti indicando, nello specifico, il versamento eseguito dai fideiubenti della nell'anno 2005, della somma di euro 216.000,00 “a Parte_2 totale estinzione delle obbligazioni assunte nei confronti della che nel frattempo aveva CP_7 proceduto ad effettuare pignoramento immobiliare da cui è scaturita la procedura esecutiva n. 32/89.
Effettuato il versamento, la già depositava istanza di rinuncia alla Controparte_10 CP_7 procedura esecutiva n. 32/89 R.E. con conseguente provvedimento di estinzione della procedura stessa da parte del G.E. ed ordine di cancellazione del pignoramento trascritto in data 16.02.1989 al nr. 195057” ed il versamento che sarebbe stato effettuato dal fideiubente sig. al Controparte_3 fallimento della della ulteriore somma di € 306.000,00, rilevando che Parte_2 pertanto i pagamenti che erano stati eseguiti e la liquidazione effettuata in sede fallimentare soddisfacevano abbondantemente la somma per cui era stata prestata fideiussione. Con memoria n. 2, parte opposta ha insistito per il rigetto dell'istanza di sospensione del titolo, essendo carente il requisito del fumus boni juris ed ha eccepito l'inammissibilità dei nuovi motivi dedotti da parte attrice con la prima memoria, rilevando comunque che nel ricorso per D.I. si dava atto della clausola che prevedeva l'importo massimo della fideiussione ma evidenziando l'intangibilità del titolo esecutivo;
rilevando altresì che nel conteggio per quantificare il credito allegato all'atto di sua costituzione si era tenuto conto del versamento di euro 216.000,00 eseguito nel 2005, come da nota dell'avvocato del SI. del 17.1.2005, per la liberazione degli immobili pignorati in Controparte_3 due procedure esecutive;
contestando la ricorrenza dell'ulteriore pagamento eccepito di euro 360.000,00 che sarebbe stata effettuato in favore della procedura fallimentare, in quanto non provato e, inoltre, privo di ragione.
Con memoria n. 2, parte opponente ha chiesto ammettersi C.T.U. contabile, al fine di accertare la somma eventualmente dovuta, al netto di quanto già incassato dalla controparte, a titolo di interessi al saggio legale vigente tempo per tempo sulla sorte capitale limitatamente agli ultimi cinque anni a far data dalla notifica dell'atto di precetto. Con memoria n. 3, si è opposta alla richiesta di C.T.U. contabile. Controparte_1 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.11.2023, questo giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 comma 1 c.p.c., rinviando all'udienza di rimessione della causa in decisione del 18.2.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 189
c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato note di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale;
la sola parte opposta ha depositato memorie di replica.
Con la comparsa conclusionale parte opposta ha inteso evidenziare, in tema di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionista e consumatore che la disciplina delle clausole vessatorie, di cui agli artt. 1469 bis c.c. ex l. 52/1996 non si applica ai contratti anteriormente stipulati. All'udienza del 18.02.2025, questo giudice ha rimesso la causa in decisione ai sensi dell'art. 189, comma 3, c.p.c.
*********************************
pagina 4 di 10 Il titolo esecutivo è rappresentato dal Decreto Ingiuntivo n. 34 del 1988 (RG 111/1988) emesso dal
Tribunale di Rossano in data 24.2.1988 su ricorso ex art. 633 c.p.c. della Controparte_7
.
[...]
In ordine alla legittimazione attiva e titolarità attuale del credito in capo alla , non Controparte_1 contestata da parte attrice, parte convenuta ha comunque evidenziato che con atto del Notaio Per_3 del 27.07.1992–Rep. 54.756, la Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania ha conferito
[...] l'intera azienda bancaria nella , Controparte_9 come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Parte Seconda n. 194 del 19.08.1992 (cfr. l'estratto della GURI del 19.8.1992 allegato n. 5 alla comparsa di parte convenuta); che con atto ricognitivo in data 21 dicembre 1998 a rogito notaio di Milano, rep. Persona_4 158065, racc. 11579 (allegato n. 8 alla comparsa di parte convenuta, cui è allegato l'elenco dei crediti in sofferenza ceduti unitamente agli interessi anche di mora maturati, e le garanzie reali e personali, fra cui è compreso il credito verso la , è stato riformulato il contratto di cessione Parte_2 di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385), di seguito stipulato in forma di scrittura privata in Pt_3 data 30 novembre 1998, mediante il quale la ., ha acquistato pro Controparte_8 soluto dalla tutti i crediti in sofferenza Controparte_9
[... di importo superiore a Lire 30.000.000 (trentamilioni) vantati dalla medesima Controparte_9
che detto contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco Controparte_7 stipulato in forma di scrittura privata in data 30 novembre 1998 è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 291 del 14 dicembre 1998 - Parte Seconda – Foglio delle
Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. (cfr. la GURI del 14.12.1998 allegato n. 6 alla comparsa di costituzione della convenuta); che la cessionaria ha dato notizia dell'avvenuta stipula dell'atto ricognitivo mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 12 febbraio 1999 - Parte Seconda - Foglio delle Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. (cfr. la GURI del
12.2.1999 allegato n. 7 alla comparsa di parte convenuta); che, con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 2 luglio 1999, allegato n. 9 alla comparsa di parte convenuta, omologata il 14 luglio 1999, la ha modificato denominazione, assumendo quella di Controparte_8 SA Gestione Crediti S.p.a.; che, con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 14.9.2001, SA Gestione Crediti S.p.a. ha modificato la denominazione sociale in con Controparte_11 atto a rogito del notaio dott. di Milano, rep. n.76.524/10.767, registrato a Persona_5
Milano in data 26/9/2001 (cfr. la relativa attestazione Notar del 4 ottobre 2001, allegato 10 Per_5 ala comparsa di parte convenuta); che con deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'11/4/2003 ha nuovamente modificato la denominazione sociale in SA Controparte_11
Gestione Crediti S.p.a., con atto a rogito del notaio dott. da Milano Persona_5 dell'11/4/2003, rep. n.80109/11989 (cfr. attestazione del 24.4.2003 allegato n. 11 alla comparsa di parte convenuta); che, in virtù di ulteriore contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del T.U.B., stipulato in data 6 dicembre 2005, ha acquistato pro soluto da SA Controparte_1
Gestione Crediti S.p.a., con effetto dal 5 dicembre 2005, i crediti aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione (cfr. il contratto di cessione allegato in atti) e dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 27 dicembre 2005 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. (cfr. l'estratto della GURI del 27.12.2005 allegato n. 12
pagina 5 di 10 alla comparsa di parte convenuta); che, per effetto delle cessioni predette, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici Controparte_1 attivi già di titolarità della originaria banca cedente ( Controparte_12
già Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania) e della prima cessionaria (SA
[...]
Gestione Crediti S.p.A., già ,); che in forza di procura speciale Controparte_8 conferita in data 23.10.2006 con atto autenticato dal Notaio di Londra e depositata il Persona_6
10.11.2006 agli atti del notaio Dott. di Roma al n. 373828 Rep. e n. 16489 di Persona_7
Racc., la ha costituito procuratore la società per procedere Controparte_1 Controparte_6 alla gestione e al recupero dei crediti (cfr. la procura allegato n.17e relativo verbale di deposito, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. di Roma 1 il 17.11.2006); che per atto di scissione parziale in data 24 dicembre 2018 n. 6818 di rep. Not. di Milano, è stata Persona_1 Controparte_6 scissa per quanto concerne le sole attività di gestione, recupero e incasso dei crediti performing e non performing aventi ad oggetto l'intero portafoglio crediti in gestione alla società scissa, in CP_5
ora (cfr. l'atto allegato n. 18); che , al fine di procedere alla gestione ed al
[...] CP_2 recupero dei Crediti, nonché di tutti i diritti ad essi associati ed inclusi, la con Controparte_1 atto in data 14 gennaio 2019 a rogito Notaio di Milano, -Rep. 61655 Racc. 11965- , Persona_2 registrato a Milano 4 il 23 gennaio 2019 al n. 2590 Serie 1T, ha conferito procura alla mandataria
(cfr. la procura allegato n. 19 alla comparsa di parte convenuta); che dal 25.06.2019 CP_5 ha modificato la propria denominazione sociale in (cfr. visura camerale CP_5 CP_2
Sezione 11, allegato 21); che, tra i crediti oggetto di cessione e relativi interessi maturati, CP_2 inclusi quelli di mora, è compreso quello, qui di seguito indicato, vantato nei confronti della signora
, fideiussore della originariamente di titolarità della Parte_1 Parte_2
Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, come da attestazione di SA AN LO PA (già SA
Gestione Crediti Spa come da visura storica allegato n. 22 alla comparsa di parte convenuta) , in atti, allegato n. 15 alla comparsa di costituzione di parte convenuta del seguente tenore: “tra i crediti ceduti dalla – Cassa di Risparmio di Calabria e di in favore di CP_7 CP_7 Controparte_8 (poi denominata SA Gestione Crediti S.p.A.), di cui all'atto ricognitivo del 21
[...] dicembre 1998 a rogito notaio di Milano, rep. 158065, racc. 11579, con il quale è Persona_4 stato riformulato il contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385), stipulato in forma di scrittura privata in data 30 novembre 1998, vi è incluso quello vantato nei confronti della
garantito anche dalla SI.ra e cristallizzato Parte_2 Parte_1 nel D.I. 34/1998 emesso dal Tribunale di Rossano in data 24/02/1988, ricomprendenti tutti gli accessori di legge;
tra i crediti ceduti da SA Gestione Crediti S.p.A. a di cui Controparte_1 alla cessione del 6 dicembre 2005, vi è incluso quello vantato nei confronti della
[...]
, garantito anche dalla SI.ra e cristallizzato nel D.I. 34/1998 Parte_2 Parte_1 emesso dal Tribunale di Rossano in data 24/02/1988, ricomprendenti tutti gli accessori di legge”. Tanto premesso, occorre anzitutto rilevare che, come sancito dalla S.C.: “Laddove il debitore, nel proporre opposizione al precetto intimatogli sulla base di un decreto ingiuntivo, deduca l'inesistenza della notificazione di quest'ultimo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore, che deve assolvervi mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione” (Cass., n. 51/2023). Parte opponente ha prodotto in proposito originale del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e munito di formula esecutiva, allegato n. 2 alla comparsa di parte convenuta, che risulta notificato alla pagina 6 di 10 SI.ra dall'Ufficiale Giudiziario a mani del di lei padre capace e Parte_1 Controparte_3 convivente, in data 23 marzo 1988. Rispetto a tale documentazione parte attrice nulla di specifico ha contestato circa la notifica del decreto ingiuntivo, quale documentata da parte convenuta, limitandosi solo con la comparsa conclusionale di cui alla memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. a reiterare la mancata notifica del decreto ingiuntivo al fine di sostenere l'eccezione di prescrizione, nulla contestando circa la ricorrenza, all'epoca della notifica del decreto ingiuntivo, della convivenza con il padre, presso il di lui domicilio, neanche a seguito della produzione da parte convenuta di certificato dello stato di famiglia del SI. del Controparte_3 22.4.2022, in cui si attesta l'emigrazione in Luzzi sin dal 10.8.1987 della SI.ra , in Parte_1 data quindi antecedente ala notifica del decreto ingiuntivo. Si aggiunga che 'In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza' (Cass. Sez III sentenza n. 17308 del 31.8.2005). E “L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass. 14692/2023). Nel caso in esame, pertanto, stante la notifica eseguita ad indirizzo diverso da quello di residenza della destinataria, ricorrerebbe, semmai, la nullità della notifica e non l'inesistenza della notifica (ipotesi quest'ultima che infatti si verifica, come detto, nel caso di procedimento notificatorio del tutto assente o comunque privo di quegli elementi essenziali idonei a riconoscere l'atto quale notifica, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale in ipotesi di nullità, cfr. Cass. Ord. n. 23903 del 2.10.2018), che avrebbe dovuto essere contestata nelle forme dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c con conseguente inammissibilità dell'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. Trattasi di questione di diritto, meramente processuale, in ordine alla quale non risulta necessario sollecitare il contraddittorio. E deve rilevarsi l'inammissibilità dell'eccezione proposta da parte opponente di violazione della l. n. 108/96 nel calcolo della somma precettata, che sarebbe frutto della applicazione di interessi anatocistici e capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. A prescindere dalla genericità dell'eccezione sul punto, la stessa non è proponibile, poiché inerente a fatti estintivi e/o modificativi anteriori alla formazione del titolo esecutivo che possono essere dedotti esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (nel caso di specie, trattandosi di decreto ingiuntivo, nella relativa opposizione), atteso che l'art. 615, comma 1, c.p.c. ha portata unicamente residuale, potendo essere impiegato solo quando non vi è alcun giudice deputato a pagina 7 di 10 deliberare nel merito la fondatezza del titolo esecutivo, cioè, in altre parole, nel solo caso in cui il titolo stesso non sia impugnato in sede di cognizione. Ed infatti non possono essere valutate in questa sede le contestazioni relative al titolo esecutivo di natura giudiziale, in quanto: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”, (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012 (Rv. 623415 - 01); e ancora, il titolo esecutivo di natura giudiziale: “copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione”, (Cass. 3667/2013). In definitiva: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'indagine del Giudice è infatti limitata all'accertamento dell'esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'inefficacia o l'invalidità”, (Cass. 27159/2006 in tema di titolo esecutivo rappresentato da decreto ingiuntivo non opposto, in cui si evidenzia che: 'Il Giudice dell'opposizione non può conoscere dei fatti anteriori al giudicato, ma solo di fatti modificativi ed estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile a seguito di mancata opposizione'). Alcuna specifica contestazione, inoltre, per fare valere eventuale l'abusività rispetto a specifiche clausole contrattuali è stata formulata con l'atto di citazione. Nel merito, deve rigettarsi l'eccezione di parte opponente di intervenuta prescrizione del titolo esecutivo, (Decreto Ingiuntivo n. 34/1998, emesso in data 24.02.1988 dal Tribunale di Rossano), poiché, a suo dire, non azionato esecutivamente nel termine di prescrizione ordinaria legalmente previsto e mai notificato alla parte medesima. Nel caso di specie, premesso che “Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare” (Cass. 13143/2022), deve ritenersi esaustivamente assolto l'onere della prova gravante sul creditore opposto, che ha infatti fornito adeguata prova tesa ad accertare la avvenuta interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., allegando formale istanza di ammissione al passivo della proposta da Parte_2 in data 20.04.1996, proposizione, questa, che: “determina, ai sensi dell'art. 2945, comma CP_7
2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass. 9638/2018), da cui discende la sospensione del termine prescrizionale nel periodo che va dal 20.04.1996 al 15.03.2018, (data di chiusura della procedura fallimentare riguardante la
[...]
all. 38 alla comparsa di parte opposta). È evidente, quindi, il mancato decorso del Parte_2
pagina 8 di 10 termine prescrizionale previsto, attesi i diversi atti interruttivi realizzati dalla creditrice odierna opposta;
l'eccezione deve perciò ritenersi infondata. Né può ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale con riguardo alle somme di cui è stato intimato il pagamento a titolo di interessi decorrenti, come indicato nel titolo, dalla data del 10.12.1987 di revoca della concessione del fido (sul punto cfr. il D.I.) attesa l'unicità del rapporto. Tardivi poiché dedotto solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e, pertanto, inammissibili, risultano i motivi di opposizione formulati solo con la prima memoria da parte attrice in ordine al fatto che “con il decreto ingiuntivo veniva richiesta la condanna dei fideiubenti “al pagamento di tutto quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi, tasse, spese ed ogni altro accessorio”, senza alcuna limitazione di sorta, con quanto ne consegue in tema di nullità ed invalidità della garanzia prestata”, invocando parte attrice quanto previsto all'art. 1938 c.c. in ordine alla previsione di un importo massimo garantito e in ordine alla contestazione della solidarietà, alla luce della necessità di un limite massimo per legge previsto per la prestata fideiussione.
Premesso che nel ricorso ex art. 633 c.p.c. si indicava il limite entro il quale era stata concessa la fideiussione, poi non considerato nella richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, che veniva emesso infine in conformità alla richiesta formulata, con la condanna in solido della società e dei fideiussori senza indicazione di limite quantitativo della responsabilità di questi ultimi, si rileva che le contestazioni formulate, tardivamente, con la prima memoria circa il limite della fideiussione e circa l'esclusione della solidarietà, sono, ancora una volta, contestazioni che avrebbero dovuto essere fatte valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo. Tradiva, e comunque non provata, è anche la deduzione di parte opponente, (proposta nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.), relativa al pagamento parziale che sarebbe stato effettuato dal SI. in favore del fallimento della società per la complessiva Controparte_3 Parte_2 somma di € 306.000,00. L'opposta, invece già prima dell'eccezione formulata da parte attrice, ha tenuto conto degli ulteriori pagamenti eccepiti e di cui alla raccomandata del 17.11.2005 per complessivi euro 216.000,00, come emerge dal conteggio allegato n. 4 da parte opposta in cui alla data del 16.2.2005 sono annotati pagamenti per complessivi euro 216.000,00 (cfr. i movimenti di cui ai nn. 41, 42 e 43). Quanto alla contestazione circa la quantificazione degli interessi, la medesima parte opposta con l'atto di precetto ha quantificato la somma di cui intima il pagamento, al netto dei versamenti e degli incassi pervenuti nell'ambito della procedura fallimentare n. 5/96 RFall. Tribunale di Rossano ed ha ulteriormente precisato nella seconda memoria che “tutte le somme incassate relative al decreto ingiuntivo 34/1988 del Tribunale di Rossano, anche quelle incassate all'esito della chiusura del menzionato Fallimento, sono state scomputate, ai sensi di legge, dalla posizione debitoria di cui al decreto ingiuntivo n.34/1988 del Tribunale di Rossano e che gli interessi di mora successivamente al primo rilevamento dei tassi soglia (02.04.1997) sono stati conteggiati e richiesti sempre nei limiti dei
“tassi soglia” di cui alla legge 108/1996 e successive modificazioni e integrazioni (cfr. conteggio del credito al 15.10.2022, dettagliato periodo per periodo, depositato)”. E rispetto a tale conteggio prodotto da parte convenuta con la sua costituzione, alcuna specifica contestazione è stata formulata da parte opponente sia con riguardo agli importi dei pagamenti ivi annotati dal creditore come ricevuti sia con riguardo alla loro imputazione sia con riguardo al tasso di interesse di volta in vola applicato. Alla luce di quanto sopra ritenuto e considerato, non risulta necessario procedere alla CTU richiesta da parte attrice.
pagina 9 di 10 In conclusione, per i motivi esposti, l'opposizione proposta deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente SI.ra e si liquidano Parte_1 come in dispositivo, applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in base al valore della causa (scaglione 1.000.001,00-2.000.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-rigetta, per quanto in parte motiva, l'opposizione proposta dalla SI.ra e, per Parte_1 l'effetto, conferma l'atto di precetto opposto;
-condanna la SI.ra alla refusione in favore di parte opposta, delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in complessivi euro 18.977,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e Iva, come per legge.
Cosenza, 29 marzo 2025
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
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