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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SA
Sezione Lavoro
N.R.G. 126/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
18.02.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Philip Visalli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Andrea Doveri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di rapporto di lavoro dipendente e differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Nel merito:
1. accertare e dichiarare la D.I. Parte_1
CC CA di Trebbi Fabio p.i. con sede in SA, Via Malasoma 24 P.IVA_1
quale effettivo e reale datore di lavoro del Sig.
2. accertare e Parte_1 dichiarare il diritto del ricorrente ad essere retribuito per l'effettivo impiego di ore lavorative e per tutta la durata del rapporto, o in quel diverso periodo che verrà accertato in corso di causa e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 10.952,53 a titolo di differenze retributive (di cui Euro
755,30 a titolo di TFR) o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
3. condannare la convenuta al versamento in favore del ricorrente degli omessi oneri previdenziali e contributivi in relazione all'accertato rapporto di lavoro subordinato;
4. con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
5. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori”.
Per la parte resistente ditta : “In tesi, voglia l'Ill.mo Giudice adito, Controparte_1
per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare il ricorso, in quanto infondato e in accoglimento della domanda riconvenzionale voglia condannare il sig. al pagamento della somma di Parte_1
€ 3.675,80, per i danni cagionati al comparente, o a quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In ipotesi, ove il Giudice ritenesse sussistente il diritto del sig. a percepire differenze retributive, in accoglimento della Pt_1
spiegata domanda riconvenzionale, voglia conseguentemente ridurre le somme spettanti al ricorrente dell'importo per cui venga accolta la domanda riconvenzionale medesima.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 02.02.2023, il ricorrente chiedeva di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale CC di Trebbi Fabio, con riconoscimento delle differenze retributive pari a 10.952,53 euro.
2. Nello specifico il ricorrente spiegava di essere stato formalmente assunto dalla società con contratto a tempo determinato (dal 01.04.2018 Controparte_2
al 31.12.2018) con orario part time (20 ore settimanali). In realtà, il Pt_1
riferiva di avere lavorato a tempo pieno (almeno 40 ore settimanali), sette giorni
Pag. 2 di 7 su sette (senza un giorno di riposo settimanale), alle dipendenze della ditta individuale di . Ciò, secondo il ricorrente, emergeva in modo pacifico P_ dagli accertamenti svolti dell'Ispettorato del lavoro di SA, intervenuto a seguito della denuncia del ricorrente. Il sosteneva di non aver avuto alcun Pt_1
contatto con la M&G o suo incaricato, ma di avere lavorato seguendo esclusivamente le indicazioni e le direttive del e di avere utilizzato P_
solamente i mezzi di proprietà del resistente. Le differenze retributive venivano quantificate dal ricorrente sulla base dei conteggi di un commercialista.
3. In data 13.05.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, CC di P_
, che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto
[...]
delle domande proposte.
4. La parte resistente, in particolare, evidenziava di svolgere attività di noleggio
Contro mezzi con conducente e di avere stipulato con la società un regolare contratto di appalto di servizi certificato. I lavoratori, si precisava, erano retribuiti
Contro da come risultava dalle buste paga e confermato dallo stesso ricorrente.
5. La resistente contestava recisamente che il ricorrente avesse lavorato per 40 ore settimanali (senza alcun giorno di riposo), sostenendo che le ore di impiego erano quelle risultanti dalle buste paga, regolarmente retribuite. Nel caso in cui il
, per ragioni impreviste e imprevedibili, era costretto a lavorare per un Pt_1
numero maggiore di ore, il provvedeva a pagare le somme spettanti in più P_
rispetto alla paga ordinaria, facendogli sottoscrivere le relative quietanze.
Contro L'accordo, spiegava la resistente, era che la avrebbe dovuto emettere delle nuove buste paga con gli importi corrisposti corretti, ma ciò non è avvenuto a Contro causa del fallimento della
6. In merito ai giorni e agli orari di lavoro, il sosteneva che il ricorrente era P_
stato impiegato per 5 giorni a settimana e per 20 ore al giorno, come risulta dai fogli di presenza e dagli ordini di servizi. Pertanto, i conteggi di parte ricorrente erano integralmente contestati dalla parte resistente.
7. Il poi, presentava domanda riconvenzionale nei confronti del , in P_ Pt_1
quanto in data 10.12.2018, nello svolgimento dell'attività lavorativa, aveva provocato un incidente stradale mentre era alla guida di un veicolo aziendale,
Pag. 3 di 7 sinistro da addebitare a colpa del ricorrente per evidente eccesso di velocità. Il danno causato dal ricorrente con il suddetto sinistro era di 3.675,80 euro.
8. L'attività istruttoria veniva interamente svolta all'udienza del 15.10.2024, sentendo i testimoni di parte ricorrente.
9. All'udienza del 18.02.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
10. Il ricorso solo in parte è fondato e quindi deve essere parzialmente rigettato. La
domanda riconvenzionale è fondata e deve essere accolta.
11. La domanda di parte attrice è fondata in merito all'individuazione dell'effettivo datore di lavoro del . Pt_1
12. In primo luogo, sono gli accertamenti svolti dall'TL di SA (depositati dalla parte ricorrente) che evidenziano la non genuinità del contratto di appalto e la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta individuale del
Gli ispettori del lavoro, a seguito degli accertamenti svolti, hanno P_
Contro appurato che la non aveva messo a disposizione dei locali o degli uffici propri, né risultava aver indicato un soggetto responsabile in grado di organizzare e coordinare l'attività lavorativa. Gli stessi ispettori hanno verificato che i Contro lavoratori non hanno mai avuto alcun contatto diretto con rapportandosi esclusivamente con l'impresa del da cui ricevevano le direttive e le P_
Contro disposizioni operative;
la si limitava solamente a pagare il salario. Gli
Contro ispettori del lavoro hanno accertato che la non ha assunto alcun rischio d'impresa e non ha messo a disposizione dei lavoratori dei mezzi propri, in quanto era la ditta del a mettere a disposizione dei dipendenti i propri veicoli. P_
Queste le conclusioni che si leggono nel verbale redatto dagli ispettori: “Alla stregua di tale ricostruzione deve, pertanto, ritenersi che, al di là del nomen iuris, utilizzato dalle parti, il rapporto giuridico intercorso debba essere ricondotto non già nell'ambito di un contratto di appalto, che si ritiene illecito perché privo dei requisiti legali di cui all'art. 29, co. 1 DLgs. N. 276/03 e all'art. 1655 del codice civile, ma debba farsi rientrare nella sfera della mera somministrazione di
Pag. 4 di 7 manodopera (la società appaltatrice, lungi dal fornire un servizio o una prestazione di lavoro autonoma, ha fornito “nella sostanza” i lavoratori)”. Dette conclusioni venivano formalizzate espressamente anche in merito alla posizione del ricorrente.
13. La conferma che il reale datore di lavoro del ricorrente fosse la ditta del P_
deriva dalla documentazione prodotta dalle parti. Sia gli ordini di servizio (doc. 5 ricorrente) sia i fogli delle presenze (doc. 1 resistente) dimostrano in modo inequivoco che era il a organizzare l'attività dei lavoratori, fra cui il P_
ricorrente. Ulteriore conferma, poi, le ricevute di pagamento delle differenze retributive relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2018 (doc. 2 parte resistente), che stanno a dimostrare come la gestione del rapporto di lavoro fosse da ricondurre alla parte resistente. Anche la proprietà dei mezzi utilizzati dal ricorrente è pacificamente della ditta convenuta e non della nfatti, in CP_2
occasione del sinistro stradale che ha originato la domanda riconvenzionale il stava utilizzando un veicolo del Pt_1 P_
14. Pertanto, in assenza di assunzione del rischio di impresa, in assenza di gestione e organizzazione dell'attività lavorativa, in assenza di proprietà dei beni utilizzati dai dipendenti non può che concludersi per la non genuinità del contratto stipulato
Contro fra il e la riconducendo il rapporto di lavoro del ricorrente alle P_ dipendenze dell'impresa resistente.
15. In merito alle differenze retributive indicate dal ricorrente l'istruttoria svolta non consente di ritenere fondata la domanda di parte attrice.
16. Il ricorrente ha affermato di avere lavorato per l'impresa resistente tutti i giorni della settimana, senza beneficiare di alcun giorno di riposo. Tuttavia, la parte resistente ha depositato il doc. 1 (fogli di presenza), che non è stato disconosciuto dalla controparte. Da tale documentazione emerge chiaramente un'attività lavorativa prestata 5 giorni alla settima e non 7 giorni su 7 come sostenuto dal ricorrente. Inoltre, quanto lamentato dal ricorrente, ovvero di avere prestato attività lavorativa per un numero di ore ben superiore a quanto corrisposto trova conferma nel doc. 2 di parte resistente, che testimonia come regolarmente il datore di lavoro integrasse lo stipendio del dipendente. Pertanto, tale documento da un
Pag. 5 di 7 lato conferma la tesi del ricorrente, ma dall'altro la smentisce, perché, le ore ulteriori di lavoro svolto venivano pagate dal datore di lavoro.
17. La testimonianza assunta nel corso dell'istruttoria ( si colloca sui Tes_1
binari di prova del ricorrente;
tuttavia, le dichiarazioni del teste si scontrano con l'evidenzia probatoria dei documenti suddetti.
18. Non sono stati prodotti documenti che possano consentire con certezza una ricostruzione degli orari di lavoro effettivamente svolti dal ricorrente, se non singoli ordini di servizio relativi ad alcuni giorni di lavoro svolti dal . Per Pt_1
tale motivo non è stata disposta CTU contabile, ritenendola superflua.
19. In assenza di ulteriori elementi di prova non è quindi possibile quantificare con certezza se e quando il ricorrente abbia lavorato in più senza che fosse pagato il salario corrispondente.
20. Risulta fondata, infine la domanda riconvenzionale promossa dalla parte resistente.
21. Il infatti, ha depositato documentazione da cui risulta evidente la P_
responsabilità (colposa) del sinistro stradale che in data 10.12.2018 ha determinato il grave danneggiamento del veicolo della parte resistente (doc. 3).
Anche la quantificazione del danno risulta ampiamente provata dai documenti depositati (docc. da 5 a 9).
22. Pertanto, la domanda del resistente di condannare il ricorrente al pagamento della somma di 3.675,80 euro deve essere accolta.
23. Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca, possono essere compensate.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che, in riferimento all'attività lavorativa svolta dal ricorrente dal
01.04.2018 al 31.12.2018, l'effettivo datore di lavoro è stata la ditta individuale
CC CA di;
P_
2) rigetta il ricorso in riferimento alla richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive;
Pag. 6 di 7 3) condanna il ricorrente , accogliendo la domanda riconvenzionale, a Parte_1
pagare alla resistente ditta individuale CC CA di la somma di P_
3.675,80 euro, per i danni cagionati in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 10.12.2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
4) compensa le spese di lite.
SA, 12.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SA
Sezione Lavoro
N.R.G. 126/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
18.02.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Philip Visalli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Andrea Doveri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di rapporto di lavoro dipendente e differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Nel merito:
1. accertare e dichiarare la D.I. Parte_1
CC CA di Trebbi Fabio p.i. con sede in SA, Via Malasoma 24 P.IVA_1
quale effettivo e reale datore di lavoro del Sig.
2. accertare e Parte_1 dichiarare il diritto del ricorrente ad essere retribuito per l'effettivo impiego di ore lavorative e per tutta la durata del rapporto, o in quel diverso periodo che verrà accertato in corso di causa e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 10.952,53 a titolo di differenze retributive (di cui Euro
755,30 a titolo di TFR) o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
3. condannare la convenuta al versamento in favore del ricorrente degli omessi oneri previdenziali e contributivi in relazione all'accertato rapporto di lavoro subordinato;
4. con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
5. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori”.
Per la parte resistente ditta : “In tesi, voglia l'Ill.mo Giudice adito, Controparte_1
per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare il ricorso, in quanto infondato e in accoglimento della domanda riconvenzionale voglia condannare il sig. al pagamento della somma di Parte_1
€ 3.675,80, per i danni cagionati al comparente, o a quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In ipotesi, ove il Giudice ritenesse sussistente il diritto del sig. a percepire differenze retributive, in accoglimento della Pt_1
spiegata domanda riconvenzionale, voglia conseguentemente ridurre le somme spettanti al ricorrente dell'importo per cui venga accolta la domanda riconvenzionale medesima.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 02.02.2023, il ricorrente chiedeva di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale CC di Trebbi Fabio, con riconoscimento delle differenze retributive pari a 10.952,53 euro.
2. Nello specifico il ricorrente spiegava di essere stato formalmente assunto dalla società con contratto a tempo determinato (dal 01.04.2018 Controparte_2
al 31.12.2018) con orario part time (20 ore settimanali). In realtà, il Pt_1
riferiva di avere lavorato a tempo pieno (almeno 40 ore settimanali), sette giorni
Pag. 2 di 7 su sette (senza un giorno di riposo settimanale), alle dipendenze della ditta individuale di . Ciò, secondo il ricorrente, emergeva in modo pacifico P_ dagli accertamenti svolti dell'Ispettorato del lavoro di SA, intervenuto a seguito della denuncia del ricorrente. Il sosteneva di non aver avuto alcun Pt_1
contatto con la M&G o suo incaricato, ma di avere lavorato seguendo esclusivamente le indicazioni e le direttive del e di avere utilizzato P_
solamente i mezzi di proprietà del resistente. Le differenze retributive venivano quantificate dal ricorrente sulla base dei conteggi di un commercialista.
3. In data 13.05.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, CC di P_
, che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto
[...]
delle domande proposte.
4. La parte resistente, in particolare, evidenziava di svolgere attività di noleggio
Contro mezzi con conducente e di avere stipulato con la società un regolare contratto di appalto di servizi certificato. I lavoratori, si precisava, erano retribuiti
Contro da come risultava dalle buste paga e confermato dallo stesso ricorrente.
5. La resistente contestava recisamente che il ricorrente avesse lavorato per 40 ore settimanali (senza alcun giorno di riposo), sostenendo che le ore di impiego erano quelle risultanti dalle buste paga, regolarmente retribuite. Nel caso in cui il
, per ragioni impreviste e imprevedibili, era costretto a lavorare per un Pt_1
numero maggiore di ore, il provvedeva a pagare le somme spettanti in più P_
rispetto alla paga ordinaria, facendogli sottoscrivere le relative quietanze.
Contro L'accordo, spiegava la resistente, era che la avrebbe dovuto emettere delle nuove buste paga con gli importi corrisposti corretti, ma ciò non è avvenuto a Contro causa del fallimento della
6. In merito ai giorni e agli orari di lavoro, il sosteneva che il ricorrente era P_
stato impiegato per 5 giorni a settimana e per 20 ore al giorno, come risulta dai fogli di presenza e dagli ordini di servizi. Pertanto, i conteggi di parte ricorrente erano integralmente contestati dalla parte resistente.
7. Il poi, presentava domanda riconvenzionale nei confronti del , in P_ Pt_1
quanto in data 10.12.2018, nello svolgimento dell'attività lavorativa, aveva provocato un incidente stradale mentre era alla guida di un veicolo aziendale,
Pag. 3 di 7 sinistro da addebitare a colpa del ricorrente per evidente eccesso di velocità. Il danno causato dal ricorrente con il suddetto sinistro era di 3.675,80 euro.
8. L'attività istruttoria veniva interamente svolta all'udienza del 15.10.2024, sentendo i testimoni di parte ricorrente.
9. All'udienza del 18.02.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
10. Il ricorso solo in parte è fondato e quindi deve essere parzialmente rigettato. La
domanda riconvenzionale è fondata e deve essere accolta.
11. La domanda di parte attrice è fondata in merito all'individuazione dell'effettivo datore di lavoro del . Pt_1
12. In primo luogo, sono gli accertamenti svolti dall'TL di SA (depositati dalla parte ricorrente) che evidenziano la non genuinità del contratto di appalto e la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta individuale del
Gli ispettori del lavoro, a seguito degli accertamenti svolti, hanno P_
Contro appurato che la non aveva messo a disposizione dei locali o degli uffici propri, né risultava aver indicato un soggetto responsabile in grado di organizzare e coordinare l'attività lavorativa. Gli stessi ispettori hanno verificato che i Contro lavoratori non hanno mai avuto alcun contatto diretto con rapportandosi esclusivamente con l'impresa del da cui ricevevano le direttive e le P_
Contro disposizioni operative;
la si limitava solamente a pagare il salario. Gli
Contro ispettori del lavoro hanno accertato che la non ha assunto alcun rischio d'impresa e non ha messo a disposizione dei lavoratori dei mezzi propri, in quanto era la ditta del a mettere a disposizione dei dipendenti i propri veicoli. P_
Queste le conclusioni che si leggono nel verbale redatto dagli ispettori: “Alla stregua di tale ricostruzione deve, pertanto, ritenersi che, al di là del nomen iuris, utilizzato dalle parti, il rapporto giuridico intercorso debba essere ricondotto non già nell'ambito di un contratto di appalto, che si ritiene illecito perché privo dei requisiti legali di cui all'art. 29, co. 1 DLgs. N. 276/03 e all'art. 1655 del codice civile, ma debba farsi rientrare nella sfera della mera somministrazione di
Pag. 4 di 7 manodopera (la società appaltatrice, lungi dal fornire un servizio o una prestazione di lavoro autonoma, ha fornito “nella sostanza” i lavoratori)”. Dette conclusioni venivano formalizzate espressamente anche in merito alla posizione del ricorrente.
13. La conferma che il reale datore di lavoro del ricorrente fosse la ditta del P_
deriva dalla documentazione prodotta dalle parti. Sia gli ordini di servizio (doc. 5 ricorrente) sia i fogli delle presenze (doc. 1 resistente) dimostrano in modo inequivoco che era il a organizzare l'attività dei lavoratori, fra cui il P_
ricorrente. Ulteriore conferma, poi, le ricevute di pagamento delle differenze retributive relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2018 (doc. 2 parte resistente), che stanno a dimostrare come la gestione del rapporto di lavoro fosse da ricondurre alla parte resistente. Anche la proprietà dei mezzi utilizzati dal ricorrente è pacificamente della ditta convenuta e non della nfatti, in CP_2
occasione del sinistro stradale che ha originato la domanda riconvenzionale il stava utilizzando un veicolo del Pt_1 P_
14. Pertanto, in assenza di assunzione del rischio di impresa, in assenza di gestione e organizzazione dell'attività lavorativa, in assenza di proprietà dei beni utilizzati dai dipendenti non può che concludersi per la non genuinità del contratto stipulato
Contro fra il e la riconducendo il rapporto di lavoro del ricorrente alle P_ dipendenze dell'impresa resistente.
15. In merito alle differenze retributive indicate dal ricorrente l'istruttoria svolta non consente di ritenere fondata la domanda di parte attrice.
16. Il ricorrente ha affermato di avere lavorato per l'impresa resistente tutti i giorni della settimana, senza beneficiare di alcun giorno di riposo. Tuttavia, la parte resistente ha depositato il doc. 1 (fogli di presenza), che non è stato disconosciuto dalla controparte. Da tale documentazione emerge chiaramente un'attività lavorativa prestata 5 giorni alla settima e non 7 giorni su 7 come sostenuto dal ricorrente. Inoltre, quanto lamentato dal ricorrente, ovvero di avere prestato attività lavorativa per un numero di ore ben superiore a quanto corrisposto trova conferma nel doc. 2 di parte resistente, che testimonia come regolarmente il datore di lavoro integrasse lo stipendio del dipendente. Pertanto, tale documento da un
Pag. 5 di 7 lato conferma la tesi del ricorrente, ma dall'altro la smentisce, perché, le ore ulteriori di lavoro svolto venivano pagate dal datore di lavoro.
17. La testimonianza assunta nel corso dell'istruttoria ( si colloca sui Tes_1
binari di prova del ricorrente;
tuttavia, le dichiarazioni del teste si scontrano con l'evidenzia probatoria dei documenti suddetti.
18. Non sono stati prodotti documenti che possano consentire con certezza una ricostruzione degli orari di lavoro effettivamente svolti dal ricorrente, se non singoli ordini di servizio relativi ad alcuni giorni di lavoro svolti dal . Per Pt_1
tale motivo non è stata disposta CTU contabile, ritenendola superflua.
19. In assenza di ulteriori elementi di prova non è quindi possibile quantificare con certezza se e quando il ricorrente abbia lavorato in più senza che fosse pagato il salario corrispondente.
20. Risulta fondata, infine la domanda riconvenzionale promossa dalla parte resistente.
21. Il infatti, ha depositato documentazione da cui risulta evidente la P_
responsabilità (colposa) del sinistro stradale che in data 10.12.2018 ha determinato il grave danneggiamento del veicolo della parte resistente (doc. 3).
Anche la quantificazione del danno risulta ampiamente provata dai documenti depositati (docc. da 5 a 9).
22. Pertanto, la domanda del resistente di condannare il ricorrente al pagamento della somma di 3.675,80 euro deve essere accolta.
23. Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca, possono essere compensate.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che, in riferimento all'attività lavorativa svolta dal ricorrente dal
01.04.2018 al 31.12.2018, l'effettivo datore di lavoro è stata la ditta individuale
CC CA di;
P_
2) rigetta il ricorso in riferimento alla richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive;
Pag. 6 di 7 3) condanna il ricorrente , accogliendo la domanda riconvenzionale, a Parte_1
pagare alla resistente ditta individuale CC CA di la somma di P_
3.675,80 euro, per i danni cagionati in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 10.12.2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
4) compensa le spese di lite.
SA, 12.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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