Articolo 70 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1085
Articolo 69Articolo 71
Versione
12 febbraio 1970
Art. 70.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'eserci-
zio 1961-62 (articolo 66).................. L. 74.913.927.213
Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 68).......... " 16.885.292.788
--------------------- Residui passivi al 30 giugno 1962... L. 91.799.220.001
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Entrata in vigore il 12 febbraio 1970