Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 27.3.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.9878 dell'anno 2023
TRA
avv. SCORDO E L, M LIGURGO Parte_1
ricorrente
E
CP_1
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 il ricorrente chiedeva, previo accertamento del diritto, la condanna della società intimata al pagamento della somma di euro 26.590,56, titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza concluso inter partes, oltre accessori e spese legali della parte intimata, che rimaneva contumace. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte convenuta che benchè ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
2. Passando al merito, le emergenze documentali confermano che: inter partes è intercorso un rapporto di lavoro subordinato che contemplava un patto di non concorrenza che prevedeva tra l'altro che, per 12 mesi decorrenti dalla relativa cessazione, l'obbligo di non svolgere attività per i soggetti individuati in dettaglio nell'elenco sub 1 del patto medesimo;
di aver formulato le dimissioni in data
27.11.2022; il corrispettivo per tale patto è individuato dal punto 6 di esso.
3. Tanto premesso, va subito rilevato che secondo le previsioni del patto anzidetto (art.5), esso ha una validità temporale di 12 mesi decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro subordinato intercorso inter partes risalente, secondo le allegazioni attoree, al 27 novembre 2022.
Ne deriva che il compenso reclamato in ricorso in relazione al termine di 12 mesi di durata del patto medesimo non è esigibile in quanto al momento del deposito del ricorso – risalente al 5 settembre 2023
– tale termine non era maturato. Tale mancato decorso implica che non vi è certezza circa l'avvenuta
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalla parte istante. Invero, in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
(ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ.
Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro,
08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-
2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Nulla sulle spese attesa la contumacia della parte intimata.
P.Q.M.
il giudice definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda, così provvede: dichiara la contumacia della parte convenuta;
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
Bari 25.3.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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