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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6537/2021
Oggi, 27 marzo 2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to FABIO SIANI per gli attori, il quale si riporta alle approntate difese e chiede che la causa venga decisa;
avv.to AMALIA CARDONE, per delega dell'avv. PATRIZIA APICELLA, per i sig.ri la quale si riporta alle proprie difese e non si oppone all'accoglimento della CP_1 pretesa attorea.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
1
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6537/2021 R.G., avente ad oggetto
“usucapione”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce Parte_1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Fabio Siani, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni alla Piazza De Marinis, n. 2;
- ATTORE -
E
, , CP_2 Controparte_3 CP_4
rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Patrizia Apicella, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Cava de' Tirreni alla Via V. Palazzo, n. 16;
- CONVENUTI -
NONCHÉ
, ; CP_5 Controparte_6 CP_7
- CONVENUTI CONTUMACI -
All'udienza celebrata in data 27.3.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , preliminarmente esposto: Parte_1
2 - che esso attore è proprietario, in virtù di atto di donazione rogato per notar in Per_1 data 16.11.89, del compendio immobiliare sito in Cava de' Tirreni alla Via Basilio, n. 6, località San Giuseppe al Pozzo, censito al N.C.E.U. del testé citato Comune al foglio 5, particella 156/sub 4 – 1366 sub 3 (graffate), “con i proporzionali diritti sulla corte comune identificata al mappale 60 e sulla corte comune residua identificata al mappale
168/a, […] successivamente frazionata nelle particelle 1427 e 1428”;
- che, anteriormente al 1967, il padre di esso istante aveva realizzato sulla porzione della corte comune (oggi identificata al foglio 5, part. 1428, sub. 1 e 2) “un fabbricato che è stato interessato da un cambio di destinazione d'uso, giusta SCIA del 19.7.17”;
- che esso esponente possiede animo domini – e, ancor prima, il di lui padre, sig.
[...]
– da oltre vent'anni “pacificamente ed ininterrottamente la consistenza CP_8 immobiliare sita in Cava de' Tirreni, alla località San Giuseppe al Pozzo, via Basilio
Lamberti, riportata al catasto di detto Comune al foglio 5, particella 1428, sub, 1 e 2, derivata dal frazionamento dell'originaria particella 168, il tutto in ditta , CP_5
, , , e CP_2 Controparte_3 CP_7 CP_4 Parte_1
; Controparte_6
- che, segnatamente, il summenzionato fabbricato, “ovviamente inclusa la porzione ricadente sulla particella comune (part. 1428, sub. 1 e 2)”, è nella disponibilità esclusiva di esso istante dal 1989;
- che esso attore, a partire dal 1989, “si è comportato nel godimento di detta particella come esclusivo proprietario, […] senza incontrare ostacoli e/o opposizioni di sorta da parte di chicchessia e senza rendere conto ad alcuno”;
- che il tentativo di esso esponente di farsi trasferire in via transattiva la piena proprietà della
“minima porzione di corte comune identificata con la particella n. 1428, derivata dal frazionamento dell'originaria particella n. 168”, era rivelatosi vano;
ha convenuto in giudizio i sig.ri , , CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
e onde sentir accertare l'avvenuto acquisto per CP_6 CP_5 CP_7 usucapione della “piena proprietà esclusiva della consistenza immobiliare sita in Cava de' Tirreni, identificata al N.C.E.U. al foglio 5, part. 1428, sub. 1 e sub. 2”, derivata “dal frazionamento dell'originaria particella 168 (corte comune in ditta eredi - e CP_2 Parte_1 [...]
” o, in ipotesi di mancato accoglimento di siffatta domanda proposta in via principale, al CP_6
3 fine di sentir “accertare e dichiarare l'intervenuta accessione invertita, ex art. 938 c.c., della porzione di corte comune sulla quale risulta edificato il fabbricato, identificato al NCEU al foglio
5, part. 1428, sub. 1 e 2 […], attribuendo al sig. la proprietà esclusiva sia Parte_1 dell'edificio che del suolo occupato”. A fondamento della pretesa azionata in via principale, la difesa dell'attore ha dedotto che quest'ultimo e, ancor prima, il di lui padre, sig.
[...]
, avrebbero “posseduto e goduto del bene con modalità incompatibili con la CP_8
possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non uti condominus”.
Con comparsa di risposta depositata in data 6.4.22, si sono costituiti in giudizio i sig.ri CP_2
e , i quali non hanno contestato la prospettazione fattuale
[...] Controparte_3 CP_4 offerta dall'attore, confermando, anzi, che il sig. e, prima ancora, il di lui padre, Parte_1 sig. , avrebbero posseduto “pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente Controparte_8
[…] animo domini da oltre venti anni” la consistenza immobiliare sita in Cava de' Tirreni alla località San Giuseppe al pozzo, alla Via Basilio Lamberti, riportata nel catasto del predetto Comune al foglio 5, particella 1428 (sub 1 e 2 categ. C/3), derivata dal frazionamento dell'originaria particella 168. Di là dall'aver rassegnato conclusioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle attoree, i testé menzionati convenuti hanno chiesto disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
Ad onta del perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo, i sig.ri Controparte_6
e non hanno provveduto a costituirsi. CP_5 CP_7
Concessi i termini di cui al VI comma dell'art. 183 c.p.c., parte attrice ha depositato le relative memorie;
ammessa ed assunta la prova testimoniale articolata dall'odierno istante, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone in limine di dichiarare la contumacia dei sig.ri e i quali, Controparte_6 CP_5 CP_7
ancorché ritualmente evocati in giudizio (cfr. atto di citazione notificato prodotto dalla parte attrice in data 7.2.22), non hanno provveduto a costituirsi.
Sempre in via preliminare, pare opportuno osservare che il contegno processuale dei convenuti costituiti non sia nel caso in esame idoneo a dispensare l'attore dal provare i fatti non contestati, giacché il principio di non contestazione non può trovare applicazione nell'ipotesi (ravvisabile nel caso in esame) in cui alcuni dei litisconsorti necessari siano rimasti contumaci, tenuto conto, da un
4 lato, che il dettato dell'art. 115 c.p.c. esclude espressamente che il contumace possa subire gli effetti della non contestazione;
dall'altro, che la Suprema Corte – all'esito di un sentiero argomentativo idoneo, mutatis mutandis, a giustificare anche l'affievolita efficacia probatoria dell'omessa contestazione di uno dei litisconsorti costituiti laddove vi siano litisconsorti necessari contumaci – ha chiarito che la dichiarazione confessoria resa dal litisconsorte necessario non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti
è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass. Sez. Un. n. 10311/06). Detto altrimenti, in ipotesi di contumacia di uno dei litisconsorti necessari, il principio di non contestazione dovrebbe operare in termini non dissimili da quelli tracciati dalla Corte di nomofilachia per la confessione nel giudizio litisconsortile. Diversamente opinando, si frustrerebbero le ragioni ed il diritto di difesa del convenuto non costituito, che si esplica nella impossibilità di far conseguire dalla contumacia effetti pregiudizievoli.
Tanto atteso, occorre scrutinare la spiegata domanda di usucapione. A tal fine, pare opportuno evidenziare preliminarmente che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà (e degli altri diritti reali di godimento) a titolo originario per effetto del possesso continuo (art. 1158 del c.c.), non interrotto (art. 1167 del c.c.), pacifico e pubblico (art. 1163 del c.c.) per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge, unitamente all'inerzia del titolare del diritto. Elementi costitutivi del possesso rilevante ai sensi dell'art. 1158 c.c. sono: a) il corpus possesionis, inteso quale relazione diretta ed immediata con il bene, che implica non soltanto la signoria sulla cosa, ma il tenere la res in una completa possibilità di dominio nello spazio e nel tempo;
b) l'animus possidendi, che consiste nell'intento di colui che ne ha la materiale disponibilità di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o dalla conoscenza del diritto altrui (in tal senso, da ultimo, Cass. ord. n. 7757/11).
Detto altrimenti, affinché si abbia possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un ius in re aliena.
All'uopo è imprescindibile che siffatta signoria permanga per tutto il tempo occorrente per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di signoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovuti a mera tolleranza;
questa è da ravvisarsi tutte le volte che il
5 godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato (Cass. n. 1300/80).
Con specifico riguardo, poi, all'usucapione di beni oggetto di comunione, non può tacersi che il comportamento del compossessore – che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui – debba rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo (Cass. n. 11419/03; Cass. n. 21068/06;
Cass. n. 19478/07; Cass. n. 17462/09).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, si ritiene che nel caso di specie l'attore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo incombente, essendo emerso dalle risultanze istruttorie che l'istante possegga – come, peraltro, confermato dai convenuti costituiti – in via esclusiva l'immobile per cui è disputa da oltre vent'anni.
a sostegno della conclusione cui si è dianzi pervenuti la deposizione resa dall'unico teste Pt_2
escusso, sig. il quale, premesso che i sig.ri e gli avessero Testimone_1 Pt_1 CP_2 conferito l'incarico di procedere al frazionamento, ha confermato che l'attore, sin dal 1989, “e prima ancora suo padre, sig. ”, godano in via esclusiva del fabbricato Controparte_8 edificato “per una minima parte sulla particella 1428 (sub 1 e sub 2), derivata dal frazionamento dell'originaria particella 168”, precisando che al testé menzionato manufatto possa accedersi
“unicamente dalla proprietà del sig. , utilizzando il varco carrabile e pedonale da Parte_1 traversa Gaudio Maiori”.
Alla luce di quanto argomentato, la domanda proposta in via principale deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione in favore di Parte_1
della piena proprietà esclusiva della consistenza immobiliare identificata al N.C.E.U. del Comune di
Cava de' Tirreni al foglio 5, particella 1428, sub. 1 e 2 (ex part. 168), meglio descritta nell'atto introduttivo del presente giudizio.
L'accoglimento della domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione implica l'assorbimento di quella proposta in via subordinata, avendo l'attore espressamente condizionato lo scrutinio all'eventuale rigetto della principale.
Non resta che disciplinare le spese di lite: con riguardo al rapporto processuale intercorso tra l'odierno istante ed i convenuti costituiti, sussistono ragioni idonee a giustificarne l'integrale compensazione, rappresentate, per un verso, dalla condotta processuale dei predetti convenuti, che sin dalla costituzione in giudizio non si sono opposti all'accoglimento della domanda attorea;
per
6 l'altro, dalle conclusioni rassegnate dall'odierno istante nel corpo della memoria illustrativa depositata in data 26.2.25, avendo il sig. chiesto di condannarsi alla refusione delle spese di Pt_1 giudizio soltanto i “convenuti contumaci”.
Per quanto concerne, infine, il rapporto processuale instauratosi tra l'odierno istante ed i convenuti contumaci, le spese di lite devono, conformemente al principio della soccombenza, essere poste a carico di questi ultimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott.
Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , Parte_1
atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di e Controparte_6 CP_5 CP_7
2. accoglie la domanda proposta in via principale dall'attore e, per l'effetto:
a. dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore di , delle quote Parte_1
di proprietà dei convenuti relative alla consistenza immobiliare identificata al N.C.E.U. del Comune di Cava de' Tirreni al foglio 5, particella 1428, sub. 1 e 2 (ex part. 168), meglio descritta nell'atto introduttivo del presente giudizio;
b. ordina all'Agenzia del Territorio competente, con esonero dell'Ufficio da ogni responsabilità, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
3. dichiara assorbita la domanda proposta in via subordinata dall'attore;
4. compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e i convenuti costituiti;
5. condanna i convenuti contumaci, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nocera Inferiore, 27.3.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
7