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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/10/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 418/2025 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta al n. 418/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa da
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Ruva (indirizzo PEC:
; Email_1
appellante nei confronti di
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Emanuele Procopio
(indirizzo PEC: ; Email_2
appellato
e di
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Mariarita Mazzeo (indirizzo
PEC: ; Email_3
appellato contumace preso atto che l'udienza del 21.10.2025, destinata alla trattazione della causa in appello, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con decreto di questo Ufficio del 20.10.2025 (su istanza congiunta delle parti), ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalla parte appellante in data
20.10.2025, con le quali la stessa ha insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei suoi precedenti atti e scritti difensivi;
Pagina 1 di 9 n. 418/2025 R.G. Tribunale di Locri.
preso atto altresì che la parte appellata non si è costituita pur se Controparte_2 ritualmente evocata in giudizio con la notifica via PEC all'indirizzo indicato in epigrafe, con la conseguenza che ne va dichiarata la contumacia;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di appello regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti,
domandava all'adito Tribunale di riformare la sentenza n. 1221/2024 Parte_1 dell'11.11.2024, emessa dal Giudice di pace di Locri, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dalla stessa avverso l'intimazione ad adempiere n. Pt_1
2023/2810 del 03.11.2023, notificata il 15.12.2023, emessa dall'ente riscossore ed avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento n. 1182/2020, Controparte_2
notificata in data 01.10.2020 nonché relativa a pretese creditorie del CP_1
avente ad oggetto il canone idrico per gli anni 2010, 2011 e 2012 per la
[...] somma complessiva di € 1.716,52, sulla base delle seguenti doglianze: prescrizione del credito ex art. 2948 C.C.; invalidità dell'accertamento esecutivo idrico per illegittimità/inesistenza/nullità del contratto di somministrazione di acqua e per carenza di potere;
omessa notifica dell'ingiunzione sottesa n. 2020/1182; indeterminatezza del credito stante l'erroneità del calcolo e/o la mancata chiarezza sui consumi;
spese non giustificate;
consumo fatturato errato e/o abnorme rispetto ai
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consumi abituali;
omessa rilevazione letture del contatore;
illegittimità della pretesa creditoria basata su un consumo minimo presunto e/o a forfait; illegittimità della riscossione canoni idrici a mezzo ruolo e la carenza e/o difetto di potere per l'accertamento dei tributi richiesti in capo alla – assenza di Controparte_2 legittimazione attiva poiché ente privato e poiché il contratto d'appalto è del 2017.
In particolare, nell'impugnata sentenza la decisione reiettiva era stata fondata prendendo in considerazione solo l'eccepita questione della prescrizione del credito nel periodo successivo alla documentata notifica della sottesa ingiunzione di pagamento, stante la mancata impugnazione della stessa divenuta così definitivamente esecutiva, precludendo l'esame delle censure afferenti il merito della pretesa creditoria nonché i vizi formali delle medesime ingiunzioni.
A fondamento dell'appello, nei termini come argomentati nel relativo atto a cui si rinvia, ha lamentato l'omessa pronuncia sulle eccezioni proposte in Parte_1
primo grado, ulteriori a quella afferente alla prescrizione, che, in tal modo, venivano espressamente riproposte dall'odierno appellante ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 346 C.P.C., insistendo così nella domanda di dichiarazione dell'illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento e della presupposta ingiunzione, previo accertamento che nulla è dovuto dalla a titolo di canone idrico per gli anni Pt_1
2010, 2011 e 2012.
Nel giudizio d'appello così instaurato, si costituiva l'appellato CP_1
il quale, nei termini come argomentati nella relativa comparsa a cui si
[...] rinvia, ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame chiedendone il rigetto e la conferma dell'impugnata sentenza.
Non si costituiva invece l'altra appellata, la rimanendo così Controparte_2
contumace, pur se ritualmente e tempestivamente evocata in giudizio.
Esclusa la necessità di acquisizione del fascicolo di primo grado, non dovendosi trarre da esso elementi rilevanti ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 24437/2007), all'udienza del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
Va preliminarmente evidenziato che, sulla base dell'anzidetta allegazione dell'originaria parte opponente in correlazione alla domanda (petitum e causa
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petendi) proposta nel presente giudizio, si evince, chiaramente, che l'odierna appellante aveva instaurato il giudizio anche per impugnare la stessa pretesa creditoria dell'Ente comunale e non, invece, solo per dedurre motivi di opposizione sopravvenuti a tale pretesa, riconducibili all'art. 615 C.P.C. o dedurre vizi propri dell'intimazione e della sottesa ingiunzione di pagamento quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.P.C.. Trattasi, in particolare, di una azione di accertamento negativo del credito proposto dall'utente di servizi comunali a seguito dell'intimazione di pagamento da parte dell'ente riscossore che, di Controparte_2
per sé, non è soggetto ad alcun termine decadenziale, se non quello della ordinaria prescrizione della relativa azione concernente diritti di credito.
Invero, a fronte delle precedenti ingiunzioni di pagamento emesse dalla stessa ai sensi del R.D. n. 639/1910, per il mancato pagamento di canoni Controparte_2 idrici in favore del l'odierna azione va qualificata quale Controparte_1 opposizione a procedura coattiva per la riscossione di entrate patrimoniali dell'ente comunale convenuto, ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 150/2011. Sul punto, va in particolare evidenziato che, in ogni caso, l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria, tale termine non avendo natura perentoria, ne' per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità (così Cass., sez. I, sent. n. 13751 del 18/09/2003; cfr., altresì, Cass., sez. I, sent. n. 5923 del 14/03/2007; sez. I, sent. n. 5926 del
14/03/2007).
Più nello specifico, nel caso come quello di specie di pretese creditorie di un ente territoriale aventi natura privatistica, appunto il pagamento della controprestazione pecuniaria nell'ambito del rapporto contrattuale di somministrazione idrica, non è previsto alcun termine decadenziale per l'opposizione alla cartella di pagamento, quale atto assimilabile alla sottesa ingiunzione nel caso di specie, e, quindi, non si era prodotto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito al momento dell'esperimento della successiva ed odierna opposizione all'intimazione di pagamento. Invero, l'opposizione alle cartelle di pagamento soggiace a termini di decadenza dalla relativa notificazione solo laddove espressamente prevista dalla legge in relazione alla natura del credito portato dal provvedimento esattivo, nel caso quindi, diverso da quello di specie, in cui la cartella, o l'ingiunzione, di pagamento si
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riferisca a somme aventi natura tributaria (art. 21, comma 1, D.lgs. n. 546/1992: “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato […]”), oppure attenga a crediti di natura contributiva od assistenziale (art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999, riferito all'iscrizione a ruolo, ma applicabile alla cartella di pagamento, ora avviso di addebito, in forza del rinvio contenuto all'art. 30, comma 14, D.L. n. 78/2010, prevede che: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”).
Nel merito, l'appello va accolto per quanto di seguito esposto, risultando fondato l'assorbente motivo di doglianza, riproposto dall'odierno appellante ai sensi dell'art. 346 C.P.C., incentrato sull'eccepita mancata stipulazione tra le parti del contratto di somministrazione.
Invero, a fronte di tale eccezione proposta in primo grado, l'originario convenuto non ha prodotto in atti il contratto scritto di somministrazione, Controparte_1
formato dalle dichiarazioni negoziali esternate in tale forma da entrambe le parti. Sul punto, va evidenziato che, non essendo un contratto a forma libera, lo stesso non poteva validamente perfezionarsi per effetto del solo consenso manifestato per facta concludentia, ad esempio mediante la materiale ed effettiva erogazione dell'acqua potabile a seguito della richiesta di concessione, essendo invece necessaria l'accettazione, pur se implicita del contraente non firmatario, in ogni caso contenuta in atto scritto diretto alla controparte (cfr., Cass., sez. II, 15/04/2016, n.7543: “In tema di contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam" (nella specie, preliminare di vendita immobiliare), l'operatività del principio secondo cui il perfezionarsi del negozio può avvenire anche in base ad un documento firmato da una sola parte, ove risulti una successiva adesione, anche implicita, del contraente non firmatario, contenuta in atto scritto diretto alla controparte, presuppone che detto documento abbia tutti i requisiti necessari ad integrare una volontà contrattuale, ivi compresa l'individuazione o quantomeno l'individuabilità del destinatario della dichiarazione, e che, inoltre, tale volontà non sia stata revocata dal proponente (come nella specie, con il ritiro del duplice originale della scheda contrattuale) prima che lo stesso abbia avuto notizia, anche in forma verbale o "per
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facta concludentia", purché in modo idoneo a giungere a conoscenza dell'altra parte, dell'accettazione della controparte”).
Dunque, tenuto conto che il credito del per l'erogazione al singolo CP_1
di acqua costituisce entrata patrimoniale dell'ente che trova titolo non in una potestà impositiva, ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto, nel caso di specie l'opposizione all'intimazione di pagamento, nonché alle sottese ingiunzioni, risulta fondata per la ragione fondamentale ed assorbente secondo cui l'odierno appellato non ha fornito adeguata prova circa l'effettiva esistenza di un Controparte_1
formale contratto scritto di somministrazione di acqua potabile stipulato tra le parti, con la conseguenza che nessuna obbligazione di fonte contrattuale può dirsi sorta in capo all'odierna appellante.
Deve infatti rilevarsi che, “ai fini della validità dei contratti di cui sia parte una pubblica amministrazione, è necessaria la forma scritta a pena di nullità; la pubblica amministrazione, pertanto, non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), forme il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di contabilità generale dello Stato). La forma scritta ad substantiam è invero considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto
e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento od imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla carta costituzionale” (Cassazione civile, sez. III,
28 settembre 2010, n. 20340).
Tale argomentazione circa la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità, è applicabile proprio in relazione al contratto di utenza stipulato con i singoli fruitori dal gestore del servizio pubblico di erogazione dell'acqua potabile (cfr. Cass., sez.
III, 23/01/2018, n. 1549: “Il contratto di utenza stipulato con i fruitori dal gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come
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di Comuni o come società di capitali, deve ritenersi soggetto agli obblighi CP_3
di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici”.
Deve ulteriormente evidenziarsi che “il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità o l'inesistenza di un contratto ex art. 1421, cod. civ., va coordinato con il principio della domanda (artt. 99 e 112, cod. proc. civ.), con la conseguenza che la nullità può essere rilevata d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, quindi anche per una ragione diversa da quella espressamente dedotta, nel caso in cui sia in contestazione
l'applicazione o l'esecuzione del contratto, la cui validità rappresenta quindi un elemento costitutivo della domanda;
infatti, in detta ipotesi la deduzione con la quale la parte contesta la validità dell'atto non costituisce domanda giudiziale, bensì mera difesa, in quanto attiene all'inesistenza, per mancato perfezionamento o per nullità, del fatto giuridico - il contratto - dedotto dall'attore a fondamento della domanda, che quindi non condiziona l'esercizio del potere di dichiarare d'ufficio la nullità per vizi diversi da quelli eccepiti” (Cass., SS.UU., sent. n. 21095 del 4.11.2004).
Nel caso di specie, a sua volta, il ha fondato la propria Controparte_1 pretesa creditoria (cristallizzata nell'impugnata intimazione di pagamento e nella sottesa ingiunzione emesse dall'ente riscossore su un rapporto di Controparte_2
somministrazione che, in realtà, non risulta sorretto da un valido contratto (concluso in forma scritta), così come eccepito dall'odierno appellante, avendo appunto la stessa formulato la specifica eccezione incentrata sull'assenza di un valido contratto di somministrazione di acqua potabile.
Ne segue che, non essendo stata provata la sussistenza del requisito formale di cui si è detto, il contratto di somministrazione intercorso tra le parti deve ritenersi nullo e, come tale, improduttivo di effetti e, quindi, inidoneo a determinare a carico di parte appellante la nascita di un'obbligazione contrattuale, qual è quella di pagare il prezzo della fornitura, per la quale è stata attivata la procedura esattoriale oggetto di opposizione (cfr., in questo senso, Tribunale Nocera Inferiore, 24/05/2006, in
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motivazione: “Nel caso di specie non è in discussione il fatto che tra le parti sussista un contratto di somministrazione di acqua potabile ed è pacifico che il credito, per il quale è stata notificata la cartella di pagamento, attiene al pagamento del prezzo della fornitura idrica. Ciò per cui si controverte, invece, riguarda (non l'esistenza, quindi, ma) la validità della fattispecie negoziale e, specificamente, la necessità per essa della forma scritta ad substantiam. Orbene, ad avviso di questo giudice, poiché alle luce delle argomentazioni difensive svolte dalle parti, deve ritenersi che nell'ipotesi concreta in esame il servizio di erogazione di acqua potabile è gestito direttamente dal non è ravvisabile alcuna ragione in punto di diritto che CP_1
consenta di escludere l'applicabilità del principio, più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando essa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam (come, del resto, affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7575/94 con riguardo alla somministrazione di energia elettrica, con un indirizzo successivamente superato da Cass. 10249/98, ma sulla base di considerazioni che non possono trovare ingresso in questa sede). Ne segue che, non essendo stata provata la sussistenza del requisito formale di cui si è detto, il contratto di somministrazione intercorso tra le parti deve ritenersi nullo e, come tale, improduttivo di effetti e, quindi, inidoneo a determinare a carico della società opponente la nascita di un'obbligazione contrattuale, qual è quella di pagare il prezzo della fornitura, per la quale è stata attivata la procedura esattoriale oggetto di opposizione”), tenuto altresì conto che non è stata proposta nel presente giudizio specifica domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento da parte dell'ente territoriale.
Sulla base di siffatte considerazioni, l'appello in esame va accolto risultando fondata la domanda avanzata da nel giudizio di primo grado. Parte_1
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della odierna soccombenza e, tenuto conto della quantificazione effettuata nella gravata sentenza, nonché dell'assenza della fase istruttoria e della forma semplificata della fase decisionale nel presente giudizio d'appello, si liquidano in complessive € 1.504,25 per onorario, oltre alla refusione delle spese sostenute e documentate (solo quelle del presente grado di giudizio).
P.Q.M.
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il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 418/2025 avverso la sentenza n. 1221/2024, del Giudice di Pace di Locri, depositata l'11.11.2024, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto al CP_1
da a titolo di canone idrico per gli anni 2010, 2011 e 2012,
[...] Parte_1 nonché annulla l'intimazione ad adempiere n. 2023/2810 del 03.11.2023 notificata il
15.12.2023, emesso dall'ente riscossore per la somma complessiva Controparte_2 di € 1.716,52;
2) condanna in solido il in persona del Sindaco e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nonché la società in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore di parte appellante Pt_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessive €
[...]
1.504,25 per compensi, oltre ad € 174,00, per spese documentate, unitamente al rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, c.p.a. ed i.v.a. nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Locri, il 22 ottobre 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta al n. 418/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa da
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Ruva (indirizzo PEC:
; Email_1
appellante nei confronti di
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Emanuele Procopio
(indirizzo PEC: ; Email_2
appellato
e di
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Mariarita Mazzeo (indirizzo
PEC: ; Email_3
appellato contumace preso atto che l'udienza del 21.10.2025, destinata alla trattazione della causa in appello, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con decreto di questo Ufficio del 20.10.2025 (su istanza congiunta delle parti), ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalla parte appellante in data
20.10.2025, con le quali la stessa ha insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei suoi precedenti atti e scritti difensivi;
Pagina 1 di 9 n. 418/2025 R.G. Tribunale di Locri.
preso atto altresì che la parte appellata non si è costituita pur se Controparte_2 ritualmente evocata in giudizio con la notifica via PEC all'indirizzo indicato in epigrafe, con la conseguenza che ne va dichiarata la contumacia;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di appello regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti,
domandava all'adito Tribunale di riformare la sentenza n. 1221/2024 Parte_1 dell'11.11.2024, emessa dal Giudice di pace di Locri, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dalla stessa avverso l'intimazione ad adempiere n. Pt_1
2023/2810 del 03.11.2023, notificata il 15.12.2023, emessa dall'ente riscossore ed avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento n. 1182/2020, Controparte_2
notificata in data 01.10.2020 nonché relativa a pretese creditorie del CP_1
avente ad oggetto il canone idrico per gli anni 2010, 2011 e 2012 per la
[...] somma complessiva di € 1.716,52, sulla base delle seguenti doglianze: prescrizione del credito ex art. 2948 C.C.; invalidità dell'accertamento esecutivo idrico per illegittimità/inesistenza/nullità del contratto di somministrazione di acqua e per carenza di potere;
omessa notifica dell'ingiunzione sottesa n. 2020/1182; indeterminatezza del credito stante l'erroneità del calcolo e/o la mancata chiarezza sui consumi;
spese non giustificate;
consumo fatturato errato e/o abnorme rispetto ai
Pagina 2 di 9 n. 418/2025 R.G. Tribunale di Locri.
consumi abituali;
omessa rilevazione letture del contatore;
illegittimità della pretesa creditoria basata su un consumo minimo presunto e/o a forfait; illegittimità della riscossione canoni idrici a mezzo ruolo e la carenza e/o difetto di potere per l'accertamento dei tributi richiesti in capo alla – assenza di Controparte_2 legittimazione attiva poiché ente privato e poiché il contratto d'appalto è del 2017.
In particolare, nell'impugnata sentenza la decisione reiettiva era stata fondata prendendo in considerazione solo l'eccepita questione della prescrizione del credito nel periodo successivo alla documentata notifica della sottesa ingiunzione di pagamento, stante la mancata impugnazione della stessa divenuta così definitivamente esecutiva, precludendo l'esame delle censure afferenti il merito della pretesa creditoria nonché i vizi formali delle medesime ingiunzioni.
A fondamento dell'appello, nei termini come argomentati nel relativo atto a cui si rinvia, ha lamentato l'omessa pronuncia sulle eccezioni proposte in Parte_1
primo grado, ulteriori a quella afferente alla prescrizione, che, in tal modo, venivano espressamente riproposte dall'odierno appellante ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 346 C.P.C., insistendo così nella domanda di dichiarazione dell'illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento e della presupposta ingiunzione, previo accertamento che nulla è dovuto dalla a titolo di canone idrico per gli anni Pt_1
2010, 2011 e 2012.
Nel giudizio d'appello così instaurato, si costituiva l'appellato CP_1
il quale, nei termini come argomentati nella relativa comparsa a cui si
[...] rinvia, ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame chiedendone il rigetto e la conferma dell'impugnata sentenza.
Non si costituiva invece l'altra appellata, la rimanendo così Controparte_2
contumace, pur se ritualmente e tempestivamente evocata in giudizio.
Esclusa la necessità di acquisizione del fascicolo di primo grado, non dovendosi trarre da esso elementi rilevanti ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 24437/2007), all'udienza del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
Va preliminarmente evidenziato che, sulla base dell'anzidetta allegazione dell'originaria parte opponente in correlazione alla domanda (petitum e causa
Pagina 3 di 9 n. 418/2025 R.G. Tribunale di Locri.
petendi) proposta nel presente giudizio, si evince, chiaramente, che l'odierna appellante aveva instaurato il giudizio anche per impugnare la stessa pretesa creditoria dell'Ente comunale e non, invece, solo per dedurre motivi di opposizione sopravvenuti a tale pretesa, riconducibili all'art. 615 C.P.C. o dedurre vizi propri dell'intimazione e della sottesa ingiunzione di pagamento quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.P.C.. Trattasi, in particolare, di una azione di accertamento negativo del credito proposto dall'utente di servizi comunali a seguito dell'intimazione di pagamento da parte dell'ente riscossore che, di Controparte_2
per sé, non è soggetto ad alcun termine decadenziale, se non quello della ordinaria prescrizione della relativa azione concernente diritti di credito.
Invero, a fronte delle precedenti ingiunzioni di pagamento emesse dalla stessa ai sensi del R.D. n. 639/1910, per il mancato pagamento di canoni Controparte_2 idrici in favore del l'odierna azione va qualificata quale Controparte_1 opposizione a procedura coattiva per la riscossione di entrate patrimoniali dell'ente comunale convenuto, ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 150/2011. Sul punto, va in particolare evidenziato che, in ogni caso, l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria, tale termine non avendo natura perentoria, ne' per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità (così Cass., sez. I, sent. n. 13751 del 18/09/2003; cfr., altresì, Cass., sez. I, sent. n. 5923 del 14/03/2007; sez. I, sent. n. 5926 del
14/03/2007).
Più nello specifico, nel caso come quello di specie di pretese creditorie di un ente territoriale aventi natura privatistica, appunto il pagamento della controprestazione pecuniaria nell'ambito del rapporto contrattuale di somministrazione idrica, non è previsto alcun termine decadenziale per l'opposizione alla cartella di pagamento, quale atto assimilabile alla sottesa ingiunzione nel caso di specie, e, quindi, non si era prodotto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito al momento dell'esperimento della successiva ed odierna opposizione all'intimazione di pagamento. Invero, l'opposizione alle cartelle di pagamento soggiace a termini di decadenza dalla relativa notificazione solo laddove espressamente prevista dalla legge in relazione alla natura del credito portato dal provvedimento esattivo, nel caso quindi, diverso da quello di specie, in cui la cartella, o l'ingiunzione, di pagamento si
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riferisca a somme aventi natura tributaria (art. 21, comma 1, D.lgs. n. 546/1992: “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato […]”), oppure attenga a crediti di natura contributiva od assistenziale (art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999, riferito all'iscrizione a ruolo, ma applicabile alla cartella di pagamento, ora avviso di addebito, in forza del rinvio contenuto all'art. 30, comma 14, D.L. n. 78/2010, prevede che: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”).
Nel merito, l'appello va accolto per quanto di seguito esposto, risultando fondato l'assorbente motivo di doglianza, riproposto dall'odierno appellante ai sensi dell'art. 346 C.P.C., incentrato sull'eccepita mancata stipulazione tra le parti del contratto di somministrazione.
Invero, a fronte di tale eccezione proposta in primo grado, l'originario convenuto non ha prodotto in atti il contratto scritto di somministrazione, Controparte_1
formato dalle dichiarazioni negoziali esternate in tale forma da entrambe le parti. Sul punto, va evidenziato che, non essendo un contratto a forma libera, lo stesso non poteva validamente perfezionarsi per effetto del solo consenso manifestato per facta concludentia, ad esempio mediante la materiale ed effettiva erogazione dell'acqua potabile a seguito della richiesta di concessione, essendo invece necessaria l'accettazione, pur se implicita del contraente non firmatario, in ogni caso contenuta in atto scritto diretto alla controparte (cfr., Cass., sez. II, 15/04/2016, n.7543: “In tema di contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam" (nella specie, preliminare di vendita immobiliare), l'operatività del principio secondo cui il perfezionarsi del negozio può avvenire anche in base ad un documento firmato da una sola parte, ove risulti una successiva adesione, anche implicita, del contraente non firmatario, contenuta in atto scritto diretto alla controparte, presuppone che detto documento abbia tutti i requisiti necessari ad integrare una volontà contrattuale, ivi compresa l'individuazione o quantomeno l'individuabilità del destinatario della dichiarazione, e che, inoltre, tale volontà non sia stata revocata dal proponente (come nella specie, con il ritiro del duplice originale della scheda contrattuale) prima che lo stesso abbia avuto notizia, anche in forma verbale o "per
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facta concludentia", purché in modo idoneo a giungere a conoscenza dell'altra parte, dell'accettazione della controparte”).
Dunque, tenuto conto che il credito del per l'erogazione al singolo CP_1
di acqua costituisce entrata patrimoniale dell'ente che trova titolo non in una potestà impositiva, ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto, nel caso di specie l'opposizione all'intimazione di pagamento, nonché alle sottese ingiunzioni, risulta fondata per la ragione fondamentale ed assorbente secondo cui l'odierno appellato non ha fornito adeguata prova circa l'effettiva esistenza di un Controparte_1
formale contratto scritto di somministrazione di acqua potabile stipulato tra le parti, con la conseguenza che nessuna obbligazione di fonte contrattuale può dirsi sorta in capo all'odierna appellante.
Deve infatti rilevarsi che, “ai fini della validità dei contratti di cui sia parte una pubblica amministrazione, è necessaria la forma scritta a pena di nullità; la pubblica amministrazione, pertanto, non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), forme il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di contabilità generale dello Stato). La forma scritta ad substantiam è invero considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto
e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento od imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla carta costituzionale” (Cassazione civile, sez. III,
28 settembre 2010, n. 20340).
Tale argomentazione circa la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità, è applicabile proprio in relazione al contratto di utenza stipulato con i singoli fruitori dal gestore del servizio pubblico di erogazione dell'acqua potabile (cfr. Cass., sez.
III, 23/01/2018, n. 1549: “Il contratto di utenza stipulato con i fruitori dal gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come
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di Comuni o come società di capitali, deve ritenersi soggetto agli obblighi CP_3
di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici”.
Deve ulteriormente evidenziarsi che “il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità o l'inesistenza di un contratto ex art. 1421, cod. civ., va coordinato con il principio della domanda (artt. 99 e 112, cod. proc. civ.), con la conseguenza che la nullità può essere rilevata d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, quindi anche per una ragione diversa da quella espressamente dedotta, nel caso in cui sia in contestazione
l'applicazione o l'esecuzione del contratto, la cui validità rappresenta quindi un elemento costitutivo della domanda;
infatti, in detta ipotesi la deduzione con la quale la parte contesta la validità dell'atto non costituisce domanda giudiziale, bensì mera difesa, in quanto attiene all'inesistenza, per mancato perfezionamento o per nullità, del fatto giuridico - il contratto - dedotto dall'attore a fondamento della domanda, che quindi non condiziona l'esercizio del potere di dichiarare d'ufficio la nullità per vizi diversi da quelli eccepiti” (Cass., SS.UU., sent. n. 21095 del 4.11.2004).
Nel caso di specie, a sua volta, il ha fondato la propria Controparte_1 pretesa creditoria (cristallizzata nell'impugnata intimazione di pagamento e nella sottesa ingiunzione emesse dall'ente riscossore su un rapporto di Controparte_2
somministrazione che, in realtà, non risulta sorretto da un valido contratto (concluso in forma scritta), così come eccepito dall'odierno appellante, avendo appunto la stessa formulato la specifica eccezione incentrata sull'assenza di un valido contratto di somministrazione di acqua potabile.
Ne segue che, non essendo stata provata la sussistenza del requisito formale di cui si è detto, il contratto di somministrazione intercorso tra le parti deve ritenersi nullo e, come tale, improduttivo di effetti e, quindi, inidoneo a determinare a carico di parte appellante la nascita di un'obbligazione contrattuale, qual è quella di pagare il prezzo della fornitura, per la quale è stata attivata la procedura esattoriale oggetto di opposizione (cfr., in questo senso, Tribunale Nocera Inferiore, 24/05/2006, in
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motivazione: “Nel caso di specie non è in discussione il fatto che tra le parti sussista un contratto di somministrazione di acqua potabile ed è pacifico che il credito, per il quale è stata notificata la cartella di pagamento, attiene al pagamento del prezzo della fornitura idrica. Ciò per cui si controverte, invece, riguarda (non l'esistenza, quindi, ma) la validità della fattispecie negoziale e, specificamente, la necessità per essa della forma scritta ad substantiam. Orbene, ad avviso di questo giudice, poiché alle luce delle argomentazioni difensive svolte dalle parti, deve ritenersi che nell'ipotesi concreta in esame il servizio di erogazione di acqua potabile è gestito direttamente dal non è ravvisabile alcuna ragione in punto di diritto che CP_1
consenta di escludere l'applicabilità del principio, più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando essa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam (come, del resto, affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7575/94 con riguardo alla somministrazione di energia elettrica, con un indirizzo successivamente superato da Cass. 10249/98, ma sulla base di considerazioni che non possono trovare ingresso in questa sede). Ne segue che, non essendo stata provata la sussistenza del requisito formale di cui si è detto, il contratto di somministrazione intercorso tra le parti deve ritenersi nullo e, come tale, improduttivo di effetti e, quindi, inidoneo a determinare a carico della società opponente la nascita di un'obbligazione contrattuale, qual è quella di pagare il prezzo della fornitura, per la quale è stata attivata la procedura esattoriale oggetto di opposizione”), tenuto altresì conto che non è stata proposta nel presente giudizio specifica domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento da parte dell'ente territoriale.
Sulla base di siffatte considerazioni, l'appello in esame va accolto risultando fondata la domanda avanzata da nel giudizio di primo grado. Parte_1
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della odierna soccombenza e, tenuto conto della quantificazione effettuata nella gravata sentenza, nonché dell'assenza della fase istruttoria e della forma semplificata della fase decisionale nel presente giudizio d'appello, si liquidano in complessive € 1.504,25 per onorario, oltre alla refusione delle spese sostenute e documentate (solo quelle del presente grado di giudizio).
P.Q.M.
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il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 418/2025 avverso la sentenza n. 1221/2024, del Giudice di Pace di Locri, depositata l'11.11.2024, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto al CP_1
da a titolo di canone idrico per gli anni 2010, 2011 e 2012,
[...] Parte_1 nonché annulla l'intimazione ad adempiere n. 2023/2810 del 03.11.2023 notificata il
15.12.2023, emesso dall'ente riscossore per la somma complessiva Controparte_2 di € 1.716,52;
2) condanna in solido il in persona del Sindaco e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nonché la società in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore di parte appellante Pt_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessive €
[...]
1.504,25 per compensi, oltre ad € 174,00, per spese documentate, unitamente al rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, c.p.a. ed i.v.a. nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Locri, il 22 ottobre 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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