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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 12300/2024 R.G.L., promossa
D A rappresentato e difeso dall'avv. GAMBINO SERGIO Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO
MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59.
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 16/04/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all'INPS per indebiti pagamenti, in relazione all'indennità di mobilità di cui alla comunicazione di indebito INPS del 30/05/2023, per € 923,54, in relazione al periodo dal 25/01/2014 al 25/02/2014. Condanna l'INPS alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto al ricorrente a tale titolo, pari a € 923,54, oltre interessi legali sulle somme dalla data della trattenuta al saldo effettivo.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 650,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GAMBINO SERGIO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/08/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS deducendo:
“L'odierno ricorrente, precedentemente dipendente presso la ditta "Carini Plast s.r.l.", è stato collocato in mobilità a partire dal 17 gennaio 2014, in conformità agli articoli 4 e 24 della Legge
223/91 (cfr. allegato 2); - di conseguenza, il ricorrente si è tempestivamente attivato e ha completato le formalità necessarie per l'iscrizione nelle liste di mobilità (cfr. allegato 3); il 20 gennaio 2014, il ricorrente ha presentato presso l'INPS di Palermo la domanda per l'indennità di mobilità ordinaria n. 612062510042 (cfr. allegato 4); con provvedimento datato 25 luglio
2014 (cfr. allegato 5), l'INPS ha comunicato l'accettazione della domanda e ha iniziato a corrispondere l'indennità retroattiva dal 25 gennaio 2014, precisando che il pagamento era condizionato alla certificazione da parte della competente Commissione Regionale dell'iscrizione nelle liste di mobilità, come previsto dalla normativa vigente. In mancanza di tale certificazione,
l'indennità sarebbe stata considerata come disoccupazione ordinaria;
è importante notare che in seguito alla domanda di mobilità presentata dal ricorrente (e dagli altri lavoratori della stessa azienda), l'Ufficio competente della Regione Sicilia ha provveduto all'iscrizione nelle liste di mobilità con relativa indennità (articolo 7 Legge 223/91) e ha approvato l'inserimento nelle liste con decorrenza dal giorno successivo al licenziamento del 17 gennaio 2014 (cfr. allegato 6); tuttavia, il sig. aveva iniziato a svolgere un'attività lavorativa dipendente presso la ditta Pt_1
"Irritec S.p.a." a partire dal 24 febbraio 2014, in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno, dandone prontamente comunicazione all'Istituto (cfr. allegato 7); nonostante ciò, l'INPS ha notificato al ricorrente il provvedimento impugnato, dichiarando di aver effettuato un pagamento non dovuto per un importo totale di € 923,54 a titolo di indennità di mobilità non spettante. Di conseguenza, dall'agosto 2023, l'INPS ha iniziato a trattenere mensilmente € 271,00 sul trattamento pensionistico del sig. (cfr. Pt_1
allegato 8). Alla data odierna l' ha recuperato integralmente l'indebito in questione;
CP_1
Ritenendo di aver avuto diritto alla prestazione in parola, quantomeno rispetto al periodo intercorrente tra la collocazione in mobilità e la successiva assunzione, e conseguentemente illegittimo il provvedimento sopra citato e le relative trattenute, il ricorrente ha presentato, tramite il patronato ricorso amministrativo (cfr. allegato 9), ad oggi inesitato”. CP_2
Concludeva, quindi, chiedendo: “ritenere e dichiarare che il ricorrente aveva pieno diritto
a percepire l'indennità di mobilità a far data dal 17.01.2014 e fino al 25.02.2014 o, in subordine, che le somme percepite a tale titolo erano irripetibili;
sempre per i motivi di cui in premessa ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento impugnato;
per l'effetto condannare controparte alla restituzione delle trattenute;
con vittoria di spese, compensi ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando.
Precisava: “La prestazione veniva erogata per n° 30 giornate dal 25/01/2014 al
23/02/2014 erogando un importo lordo pari ad euro 913,14 a titolo di prestazione più euro
10,40 a titolo di assegno per il nucleo familiare sulle giornate di prestazione erogate (in all. estratto cassetto previdenziale). Tuttavia, in relazione al ricorrente non è mai pervenuto alla Sede il decreto di iscrizione nelle liste di mobilità, circostanza questa che ha portato l'Istituto a revocare la prestazione richiedendo la restituzione delle somme indebitamente erogate con comunicazione effettuata con provvedimento del 15 gennaio 2018 notificato in data 8 febbraio 2018 ( in all).
La diffida alla restituzione è stata reitera nel 20223 (in all.)”.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le proprie conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto. Come è noto, l'indennità di mobilità è una prestazione di disoccupazione che viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto il posto di lavoro a seguito di licenziamento e che risultino iscritti nelle liste di mobilità.
Orbene, nella fattispecie in esame, risultano pienamente provate le circostanze poste dal ricorrente a fondamento della pretesa azionata.
Invero, parte ricorrente – che ha cessato il proprio rapporto di lavoro presso l'azienda “Carini Plast s.r.l.” a seguito di procedura di licenziamento collettivo - ha depositato in giudizio documentazione comprovante la sua iscrizione nelle liste di mobilità della Regione Siciliana ex art. 6 della L. 223/1991, con decorrenza dal giorno successivo al licenziamento del 17/01/2014 (cfr. provvedimento RUDL
1062/2014 del 17/03/2024).
Conclusivamente, quindi, non essendo in contestazione la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge, l'indennità corrisposta dall'INPS era dovuta e l'indebito contestato va dichiarato del tutto insussistente, con condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo, come quantificate CP_1
in parte dispositiva, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
Pertanto, il ricorso va accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, ivi liquidate e distratte, che seguono la soccombenza dell resistente. CP_1
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 27/05/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 16/04/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 12300/2024 R.G.L., promossa
D A rappresentato e difeso dall'avv. GAMBINO SERGIO Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO
MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59.
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 16/04/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all'INPS per indebiti pagamenti, in relazione all'indennità di mobilità di cui alla comunicazione di indebito INPS del 30/05/2023, per € 923,54, in relazione al periodo dal 25/01/2014 al 25/02/2014. Condanna l'INPS alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto al ricorrente a tale titolo, pari a € 923,54, oltre interessi legali sulle somme dalla data della trattenuta al saldo effettivo.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 650,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GAMBINO SERGIO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/08/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS deducendo:
“L'odierno ricorrente, precedentemente dipendente presso la ditta "Carini Plast s.r.l.", è stato collocato in mobilità a partire dal 17 gennaio 2014, in conformità agli articoli 4 e 24 della Legge
223/91 (cfr. allegato 2); - di conseguenza, il ricorrente si è tempestivamente attivato e ha completato le formalità necessarie per l'iscrizione nelle liste di mobilità (cfr. allegato 3); il 20 gennaio 2014, il ricorrente ha presentato presso l'INPS di Palermo la domanda per l'indennità di mobilità ordinaria n. 612062510042 (cfr. allegato 4); con provvedimento datato 25 luglio
2014 (cfr. allegato 5), l'INPS ha comunicato l'accettazione della domanda e ha iniziato a corrispondere l'indennità retroattiva dal 25 gennaio 2014, precisando che il pagamento era condizionato alla certificazione da parte della competente Commissione Regionale dell'iscrizione nelle liste di mobilità, come previsto dalla normativa vigente. In mancanza di tale certificazione,
l'indennità sarebbe stata considerata come disoccupazione ordinaria;
è importante notare che in seguito alla domanda di mobilità presentata dal ricorrente (e dagli altri lavoratori della stessa azienda), l'Ufficio competente della Regione Sicilia ha provveduto all'iscrizione nelle liste di mobilità con relativa indennità (articolo 7 Legge 223/91) e ha approvato l'inserimento nelle liste con decorrenza dal giorno successivo al licenziamento del 17 gennaio 2014 (cfr. allegato 6); tuttavia, il sig. aveva iniziato a svolgere un'attività lavorativa dipendente presso la ditta Pt_1
"Irritec S.p.a." a partire dal 24 febbraio 2014, in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno, dandone prontamente comunicazione all'Istituto (cfr. allegato 7); nonostante ciò, l'INPS ha notificato al ricorrente il provvedimento impugnato, dichiarando di aver effettuato un pagamento non dovuto per un importo totale di € 923,54 a titolo di indennità di mobilità non spettante. Di conseguenza, dall'agosto 2023, l'INPS ha iniziato a trattenere mensilmente € 271,00 sul trattamento pensionistico del sig. (cfr. Pt_1
allegato 8). Alla data odierna l' ha recuperato integralmente l'indebito in questione;
CP_1
Ritenendo di aver avuto diritto alla prestazione in parola, quantomeno rispetto al periodo intercorrente tra la collocazione in mobilità e la successiva assunzione, e conseguentemente illegittimo il provvedimento sopra citato e le relative trattenute, il ricorrente ha presentato, tramite il patronato ricorso amministrativo (cfr. allegato 9), ad oggi inesitato”. CP_2
Concludeva, quindi, chiedendo: “ritenere e dichiarare che il ricorrente aveva pieno diritto
a percepire l'indennità di mobilità a far data dal 17.01.2014 e fino al 25.02.2014 o, in subordine, che le somme percepite a tale titolo erano irripetibili;
sempre per i motivi di cui in premessa ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento impugnato;
per l'effetto condannare controparte alla restituzione delle trattenute;
con vittoria di spese, compensi ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando.
Precisava: “La prestazione veniva erogata per n° 30 giornate dal 25/01/2014 al
23/02/2014 erogando un importo lordo pari ad euro 913,14 a titolo di prestazione più euro
10,40 a titolo di assegno per il nucleo familiare sulle giornate di prestazione erogate (in all. estratto cassetto previdenziale). Tuttavia, in relazione al ricorrente non è mai pervenuto alla Sede il decreto di iscrizione nelle liste di mobilità, circostanza questa che ha portato l'Istituto a revocare la prestazione richiedendo la restituzione delle somme indebitamente erogate con comunicazione effettuata con provvedimento del 15 gennaio 2018 notificato in data 8 febbraio 2018 ( in all).
La diffida alla restituzione è stata reitera nel 20223 (in all.)”.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le proprie conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto. Come è noto, l'indennità di mobilità è una prestazione di disoccupazione che viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto il posto di lavoro a seguito di licenziamento e che risultino iscritti nelle liste di mobilità.
Orbene, nella fattispecie in esame, risultano pienamente provate le circostanze poste dal ricorrente a fondamento della pretesa azionata.
Invero, parte ricorrente – che ha cessato il proprio rapporto di lavoro presso l'azienda “Carini Plast s.r.l.” a seguito di procedura di licenziamento collettivo - ha depositato in giudizio documentazione comprovante la sua iscrizione nelle liste di mobilità della Regione Siciliana ex art. 6 della L. 223/1991, con decorrenza dal giorno successivo al licenziamento del 17/01/2014 (cfr. provvedimento RUDL
1062/2014 del 17/03/2024).
Conclusivamente, quindi, non essendo in contestazione la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge, l'indennità corrisposta dall'INPS era dovuta e l'indebito contestato va dichiarato del tutto insussistente, con condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo, come quantificate CP_1
in parte dispositiva, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
Pertanto, il ricorso va accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, ivi liquidate e distratte, che seguono la soccombenza dell resistente. CP_1
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 27/05/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 16/04/2025.
La Giudice
Paola Marino