Articolo 3 della Legge 17 gennaio 1949, n. 6
Articolo 2Articolo 4
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3 febbraio 1949
Art. 3.
Il pagamento della tassa di cui al precedente art. 2 deve essere effettuato prima che il motoveicolo entri in circolazione, presso gli uffici esattori dell'Automobile Club d'Italia, i quali rilasciano l'ordinario disco-contrassegno in uso per i motocicli.
Il disco-contrassegno deve contenere l'indicazione del numero di individuazione del motore del motoveicolo.
Per i motoveicoli di cui all'art. 2 e' data facolta' al Ministro per le finanze di istituire con proprio decreto un apposito contrassegno metallico in sostituzione di detto disco-contrassegno.
Entrata in vigore il 3 febbraio 1949