Art. 3.
Il pagamento della tassa di cui al precedente art. 2 deve essere effettuato prima che il motoveicolo entri in circolazione, presso gli uffici esattori dell'Automobile Club d'Italia, i quali rilasciano l'ordinario disco-contrassegno in uso per i motocicli.
Il disco-contrassegno deve contenere l'indicazione del numero di individuazione del motore del motoveicolo.
Per i motoveicoli di cui all'art. 2 e' data facolta' al Ministro per le finanze di istituire con proprio decreto un apposito contrassegno metallico in sostituzione di detto disco-contrassegno.
Il pagamento della tassa di cui al precedente art. 2 deve essere effettuato prima che il motoveicolo entri in circolazione, presso gli uffici esattori dell'Automobile Club d'Italia, i quali rilasciano l'ordinario disco-contrassegno in uso per i motocicli.
Il disco-contrassegno deve contenere l'indicazione del numero di individuazione del motore del motoveicolo.
Per i motoveicoli di cui all'art. 2 e' data facolta' al Ministro per le finanze di istituire con proprio decreto un apposito contrassegno metallico in sostituzione di detto disco-contrassegno.