Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 19/03/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 26/2024
REPUBBLICA ITALIOANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione in appello notificato il 6/2/2024 ed iscritta a ruolo in data 16/2/2024 al n.
26/2024 vertente
TRA
, C.F. : rappr. e dif. dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Camelia Marioara Cutolo del foro di Nola e Antonella Scirocco del foro di Santa Maria C.V. anche disgiuntamente per mandato in calce all'atto di appello ed elett. dom.ta presso lo studio dell'avv. Camelia
Marioara Cutolo del foro di Nola;
APPELLANTE
CONTRO
( ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
(C.F. ), entrambi rappr. e dif.
[...] C.F._3
dall'avv. Alberto Vianini del foro di Treviso per procura telematica in atti pagina 1 di 11
Email_1
APPELLATI
OGGETTO: tutela possessoria
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per : “In via principale, si insiste disporsi con Parte_1
ordinanza ai sensi dell'art. 356 c.p.c. l'assunzione di prove e/o la rinnovazione dell'istruttoria svoltasi nel primo grado di giudizio;
In via principale e nel merito ed in totale riforma dell'ordinanza accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Trento depositata in data 12.07.2023 in cancelleria, Sezione Civile, Giudice Dott.
Morandini, nell'ambito del giudizio di sommaria cognizione N.R.G. 987/2023 ,mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: - In via principale e preliminare dichiararsi l'incompetenza del Giudice italiano adito in favore del Giudice rumena - Ancora in via preliminare dichiarare la nullità della notifica dell'atto introduttivo con conseguente nullità di tutti gli atti processuali successivamente compiuti;
- In via gradata revocare il sequestro giudiziario disposto dal Tribunale di Trento nel procedimento recante n. rg.
1915/2021; Disporre la rimessione della cassetta e dell'intero contenuto della stessa nella piena disponibilità dell'appellante sig.ra ; Nel merito - Parte_1
Rigettarsi tutte le domande come formulate da e Controparte_1 CP_2
perché é assolutamente infondate in fatto ed in diritto e non provate;
- Accertare e dichiarare l'inesistenza del rapporto fiduciario invocato dai ricorrenti - Accertare e dichiarare inesistenza del possesso della cassetta di sicurezza e del suo contenuto in capo al de cuius e successivamente ai suoi eredi legittimi;
- Disattendere Persona_1
tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel atto di appello. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi”.
Per e :” In via pregiudiziale, di Controparte_1 CP_2
rito: dichiarare totalmente inammissibile l'atto d'appello interposto dalla signora pagina 2 di 11 , in quanto promosso extra legem e fuori termine, oltre che avanti Parte_1
ad Organo incompetente, per tutto quanto eccepito ai punti 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta;
nel merito: respingere integralmente l'appello promosso dalla signora e le contestazioni tutte dalla medesima formulate Parte_1 avverso l'ordinanza 09.07.2023 pronunciata dal Tribunale di Trento nella causa con
RG n. 987/2022 PLC, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare la predetta ordinanza in ogni sua parte;
in via processuale: condannarsi in ogni caso parte appellante all'integrale refusione delle spese e competenze di entrambi
i gradi di giudizio, oltre che al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi, in via equitativa, da parte di codesta Ecc.ma Corte d'Appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e adirono il Tribunale di Trento con CP_1 CP_2
ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. depositato il 20/4/2022 per chiedere la conferma del sequestro giudiziario della cassetta di sicurezza n.
60/00043, presso la Controparte_3
, filiale di Lavis e di tutti i lingotti d'oro ivi conservati
[...]
e custoditi, ottenuto ante causam, e per sentir accertare e dichiarare la proprietà e/o il possesso libero ed indisturbato di tutti i lingotti d'oro rinvenuti nella cassetta di sicurezza in questione in capo al loro defunto padre e, dopo di lui ex art. 1146 c.c., in capo a loro e, per Persona_1
l'effetto, ordinarsi la loro restituzione da parte del nominato custode direttore della predetta filiale della Controparte_4 [...]
, e, nel merito, Parte_2
accertata l'intestazione fiduciaria della cassetta di sicurezza n. 60/00043, presso la Controparte_3
, filiale di Lavis, in base ad un accordo fiduciario tra il defunto
[...]
fiduciante signor e la convenuta fiduciaria Persona_1 Parte_1
, che prevedeva il deposito da parte del primo dei lingotti d'oro di
[...]
sua proprietà nella predetta cassetta di sicurezza intestata alla seconda, e la pagina 3 di 11 restituzione dei preziosi a semplice richiesta del fiduciante;
e, per l'effetto, emettere nei confronti di sentenza ex art. 2932 c.c. Parte_1
che produca gli stessi effetti dell'obbligazione restitutoria, ordinando al custode giudiziario di restituire agli odierni ricorrenti, in Controparte_4
qualità di eredi legittimi del signor tutti i lingotti d'oro Persona_1
contenuti in detta cassetta di sicurezza.
Tali domande i ricorrenti proponevano esponendo che nell'eredità del padre erano compresi dei lingotti d'oro del valore di alcune decine di migliaia di euro custoditi all'interno di una cassetta di sicurezza presso la
Cassa di Trento, Mezzocorona e Valle di Cambra credito cooperativo noleggiata dal padre e fiduciariamente intestata, unitariamente al conto corrente di appoggio, a , con cui il padre aveva Parte_1
intrattenuto rapporti di lavoro ed una duratura relazione sentimentale;
soggiungevano di essere stati autorizzati ad operare sulla cassetta, di cui possedevano la chiave, e che solo il loro padre aveva alimentato con propria provvista il conto corrente di appoggio;
senonché, dopo il decesso del padre, aveva revocato le deleghe di operatività Parte_1
sul conto e sulla cassetta, per cui erano rimasti impossibilitati ad accedervi e vane erano rimaste le richieste di restituzione dei preziosi inviate alla
; da qui la richiesta di sequestro giudiziario della cassetta e dei beni Pt_1
in esso contenuti, in presenza di contestazione sulla effettiva titolarità della cassetta e del suo contenuto, l'accoglimento della domanda cautelare, seguito dal ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c..
Disattese le eccezioni di difetto di giurisdizione, di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e difetto di notifica del ricorso introduttivo, sollevate dalla resistente costituita nel corso del procedimento, all'esito dell'istruttoria orale svolta e sulle conclusioni rassegnate dai ricorrenti come nel ricorso introduttivo,
pagina 4 di 11 limitatamente a quelle compatibili con la fase cautelare, il tribunale, in accoglimento del ricorso possessorio, con ordinanza del 6/7/2023, accertato e dichiarato il possesso, in capo agli attuali ricorrenti ex art.
1146 c.c.. di quanto custodito all'interno della cassetta di sicurezza de qua, così come rinvenuto dall'Ufficiale giudiziario in occasione dell'accesso dd. 6/8/2021, ne ordinava, previa revoca del sequestro giudiziario, la restituzione ai ricorrenti a cura del custode
[...]
. CP_4
Avverso tale ordinanza, comunicata a cura della Cancelleria il
12/7/2023, ha proposto appello con citazione Parte_1
notificata il 6/2/2024. Quivi, riassunti i termini del giudizio di prime cure,
l'appellante ha posto a fondamento del gravame i seguenti motivi:
1) carenza di giurisdizione del tribunale adito ed applicazione della legge rumena in base al Regolamento CE 650/2012;
2) difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, che può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio, non avendo i ricorrenti comprovato di essere divenuti eredi di Persona_1
3) difetto di notifica dell'atto introduttivo, eseguita presso la residenza in
Italia pur sapendo i ricorrenti del suo stabile domicilio in Romania
4) mancata instaurazione del contraddittorio determinata dal difetto di notifica;
5) mancata identificazione dei beni oggetto del patto fiduciario e precisamente dei lingotti, atteso che quelli elencati nel ricorso dei Per_1
non corrispondevano a quelli rinvenuti nella cassetta;
6) mancata prova del rapporto fiduciario asseritamente intervenuto tra il loro padre e ed eccezione di nullità Persona_1 Parte_1
dell'eventuale pactum fiduciae;
pagina 5 di 11 7) mancata prova del possesso indisturbato dei preziosi in capo al de cuius
e mancata prova dello spoglio, perché i preziosi non erano stati rimossi dalla cassetta e la revoca delle deleghe non equivaleva a spoglio;
8) errata ricostruzione dei fatti, quanto al noleggio della cassetta e al possesso della chiave della stessa;
9) illogicità della motivazione dell'ordinanza laddove erano state disattese le eccezioni pregiudiziali, ritenuta la prova che aveva Persona_1
depositato i lingotti nella cassetta, che egli e in seguito i figli avessero avuto la disponibilità della chiave, nonché laddove si era fatto riferimento alla cointestazione della cassetta a e a e sulla rilevata Pt_1 Per_1
mancanza di prova da parte di della disponibilità della cassetta, Pt_1
perché a lei era stata ingiustamente preclusa l'offerta di prova per il difetto di notifica del ricorso.
Per tali motivi l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come riportate in epigrafe.
e si sono costituiti con comparsa del CP_1 CP_2
9/9/2024 e hanno resistito all'appello. Dopo aver riepilogato il procedimento di prime cure, hanno eccepito l'incompetenza della Corte
d'Appello adita per irritualità del mezzo di impugnazione proposto, dal momento che, trattandosi di procedimento introdotto con ricorso ex art. 703 c.p.c., avente ad oggetto domanda di reintegrazione nel possesso ex art. 1168 c.c., lo stesso si era concluso con ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., dinanzi allo stesso tribunale in composizione collegiale;
hanno poi eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dei termini di proponibilità, in quanto il reclamo avverso le ordinanze ex art. 703 c.p.c. va proposto nel termine perentorio di 15 giorni. Gli appellati hanno inoltre contestato i motivi di appello sulle eccezioni pregiudiziali: sulla carenza della giurisdizione italiana, si sono richiamati all'ordinanza pagina 6 di 11 del 7/12/2022; sul difetto di contraddittorio hanno rilevato che la resistente si era costituita e non aveva avanzato richieste istruttorie né di replica. Nel merito hanno contestato che non fossero stati identificati i beni oggetto del patto fiduciario, perché quelli oggetto della domanda di reintegrazione erano tutti i lingotti rinvenuti dall'ufficiale giudiziario nell'esecuzione del sequestro;
che occorresse la prova del patto fiduciario, pur dedotto, per l'accoglimento della domanda, eventuale oggetto del procedimento di merito mentre l'ordinanza aveva ritenuto la domanda di natura possessoria e il rapporto fiduciario non era stato esaminato;
che non fosse stata fornita prova del possesso e dello spoglio;
che la ricostruzione dei fatti fosse erronea;
che la motivazione fosse illogica;
hanno contestato l'ammissibilità delle istanze istruttorie avanzate dall'appellante; hanno eccepito la colpa grave nell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per l'impugnazione prescelta e l'inammissibilità delle istanze istruttorie.
Hanno quindi concluso come in epigrafe.
Depositati gli scritti conclusionali, l'appello perviene in decisione sulle trascritte conclusioni.
MOTIVAZIONE
L'appello è inammissibile.
Il provvedimento impugnato è stato reso dal tribunale adito con ricorso ai sensi dell'art. 1168 c.c. e 703 c.p.c., per conseguire la reintegrazione nel possesso di cassetta di sicurezza e suo contenuto, già oggetto di sequestro giudiziario;
in particolare mette conto rilevare che il patrono degli stessi ricorrenti, nelle note conclusive autorizzate del 22/5/2023, si era riportato alle già rassegnate conclusioni, “limitatamente a quelle compatibili con
l'attuale fase cautelare ex art. 703 c.p.c.”.
È noto che all'indomani della novella di cui al D.L 14 marzo 2005
n. 35 convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005 n. 80, il pagina 7 di 11 procedimento possessorio, introdotto con ricorso e trattato secondo le disposizioni del c.d. “rito cautelare uniforme” di cui agli artt. 669 bis e ss.
c.p.c., è solo eventualmente bifasico: come prevede l'art. 703 c.p.c. co. 3, esso si conclude con ordinanza che accoglie o respinge la domanda reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. e, solo se richiesto da una delle parti (entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo o, in difetto, dello stesso provvedimento di cui al terzo comma), il giudice fissa dinanzi a sé
l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito.
Nell'attuale disciplina, quindi, il procedimento possessorio si conclude con ordinanza, di accoglimento o rigetto, e solo eventualmente con la pronuncia di sentenza, all'esito della prosecuzione del giudizio successiva alla pronuncia dell'ordinanza (o di quella sul reclamo eventualmente proposto, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.), su istanza di parte (cd. giudizio di merito possessorio).
Il rimedio impugnatorio avverso l'ordinanza che conclude la prima necessaria fase del procedimento possessorio è dato dal reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.; qualora si celebri il giudizio di merito possessorio, e il giudice pronunzi sentenza, il rimedio impugnatorio è quello generale dell'appello.
Nella fattispecie, emessa l'ordinanza di interdetto possessorio in accoglimento del ricorso di e né costoro né la CP_1 CP_2
resistente presentarono al giudice del possessorio Parte_1
istanza per la prosecuzione del giudizio.
Essendosi quindi il procedimento possessorio concluso con ordinanza, la parte interessata avrebbe potuto e dovuto proporre reclamo al tribunale ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. per ottenere la conferma del provvedimento emesso;
il reclamo non è stato proposto;
il giudizio pagina 8 di 11 possessorio non è pervenuto alla fase eventuale e non è sfociato nella pronunzia di una sentenza appellabile.
I richiami giurisprudenziali dell'appellante per contestare l'eccezione di inammissibilità dell'appello non sono pertinenti.
Le pronunzie della S.C. menzionate dall'appellante si riferiscono invero a fattispecie di procedimenti possessori celebrati prima della novella di cui alla L. 14 maggio 2005 n. 80, quando il procedimento possessorio aveva naturalmente natura bifasica, e la fase del cd. “merito possessorio” era necessaria, trovandosi così affermato, nel vigore della vecchia disciplina, che qualora il giudice adito con ricorso possessorio, dopo aver reso l'ordinanza di interdetto possessorio, non avesse rimesso le parti dinanzi a sé per la trattazione della causa di merito, così concludendo definitivamente il giudizio e pronunziando sulle spese, il provvedimento adottato aveva natura di sentenza, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, in forza del quale, per individuare il rimedio contro di esso esperibile, occorre avere riguardo al suo contenuto sostanziale, essendo irrilevante la denominazione e la forma erroneamente attribuite dal giudice (cfr. CASS. 1387/2012).
Nella fattispecie, come visto, alla fase dell'interdetto possessorio conclusa con ordinanza non ha fatto seguito la fase di merito possessorio destinata a concludersi con sentenza appellabile. Né l'appellante può validamente sostenere che il provvedimento conclusivo del procedimento possessorio costituisce sentenza in senso sostanziale in quanto reso all'esito di un procedimento costituente giudizio di merito rispetto al procedimento cautelare in cui era stato concesso il sequestro giudiziario della cassetta di sicurezza e del suo contenuto: la consecuzione tra i due procedimenti non ne muta la natura, e il procedimento possessorio instaurato dopo l'emissione dell'ordinanza di sequestro giudiziario,
pagina 9 di 11 sebbene il ricorso introduttivo contenesse anche la domanda di merito (cfr.
CASS. 19720/2016), si è arrestato alla fase dell'interdetto, senza proseguire in quella che sarebbe stata la fase di merito, all'esito della quale soltanto sarebbe stata resa sentenza impugnabile con l'appello. Mette conto evidenziare che l'odierna appellante omise di impugnare con reclamo, oltre all'ordinanza qui appellata, anche l'ordinanza conclusiva del procedimento per sequestro giudiziario, come avrebbe potuto fare, previa, occorrendo, rimessione in termini (attesa la doglianza sul difetto di notifica).
L'appello si presenta pertanto inammissibile.
Non ritiene la Corte sussistenti i presupposti della lite temeraria, considerati i profili di complessità della vicenda come si è articolata anche in sede processuale.
Le spese seguono la soccombenza - che si profila anche in ipotesi di inammissibilità della domanda (CASS. 4442/2001) - e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 per lo scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, esclusa la fase istruttoria;
sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 26/2024 RG
1) Dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_3
avverso l'ordinanza del tribunale di Trento del 6/7/2023 nel procedimento n. 987/2022 R.G. tribunale Trento;
2) Condanna a rifondere a e a Parte_3 Controparte_1
le spese del presente grado, liquidate in € 5.000,00 oltre al CP_2
rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 10 di 11 Dà atto che sussistono i presupposti per l'imposizione dell'importo ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Trento, 6 marzo 2025 il consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso Dr. Ugo Cingano
pagina 11 di 11