Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/12/2025, n. 1912
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Sentenza 27 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione art. 10 bis L. 241/90

    La Corte ritiene che l'appellante non abbia fornito prova di aver trasmesso memorie o documentazione integrativa a seguito della comunicazione di preavviso di rigetto. Inoltre, la mancata ricezione della raccomandata è imputabile all'appellante stesso per mancato ritiro.

  • Rigettato
    Violazione art. 19 d.lgs. 286/98 per erronea interpretazione artt. 4 c. 3 e 5 c. 5 bis, valutazione pericolosità sociale e violazione art. 8 CEDU

    La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente operato un bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e la tutela dell'unità familiare, ritenendo prevalenti le prime. I reati commessi dall'appellante sono considerati ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. La pericolosità sociale è confermata dai gravi reati commessi, anche in ambito familiare, e dalla scarsa integrazione socio-lavorativa. L'affidamento in prova terapeutico in corso non è considerato idoneo a rendere non attuale la pericolosità sociale.

  • Rigettato
    Erronea interpretazione e omessa applicazione art. 36 d.lgs. 286/98 in relazione all'art. 5 direttiva 2008/115/CE

    Le precarie condizioni di salute dell'appellante possono assumere rilievo ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, la cui richiesta compete alla Questura e non può essere avanzata per la prima volta dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

  • Rigettato
    Inosservanza e omessa applicazione art. 9 c. 11, violazione art. 30 d.lgs. 286/98 per mancata valutazione profilo genitoriale

    L'appellante non ha documentato la revoca o modifica dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni che limitano la sua responsabilità genitoriale. L'ordinamento prevede, in casi eccezionali a tutela dei minori, strumenti specifici affidati al giudice specializzato (art. 31 c. 3 d.lgs. 286/98).

  • Rigettato
    Domanda di rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari/umanitari

    La domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere avanzata per la prima volta dinanzi all'Autorità Giudiziaria. Le condizioni di salute possono rilevare ai fini di tale permesso, ma la competenza è della Questura.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame è una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo, presieduta dal Dr. Giovanni D'Antoni, in data 3 dicembre 2025, nel contesto di un appello contro un'ordinanza del Tribunale di Palermo riguardante il diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno. L'appellante, un cittadino straniero, ha contestato il provvedimento del Questore di Palermo, che aveva negato il rinnovo del permesso per motivi familiari, sostenendo di essere stato illegittimamente considerato pericoloso per l'ordine pubblico a causa di precedenti penali.

Le richieste delle parti si sono concentrate sull'annullamento del provvedimento di diniego e sul riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno. L'appellante ha invocato la violazione di norme procedurali e sostanziali, evidenziando la sua integrazione nel tessuto sociale italiano e le sue condizioni di salute. Dall'altra parte, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la legittimità del diniego in base alla pericolosità sociale dell'appellante.

La Corte ha rigettato l'appello, confermando la decisione del Tribunale. Ha argomentato che il diniego era giustificato dalla gravità dei reati commessi dall'appellante, che costituivano una minaccia per l'ordine pubblico, e ha ritenuto che non fosse stato dimostrato un bilanciamento adeguato tra i diritti familiari e le esigenze di sicurezza. La Corte ha sottolineato che la pericolosità sociale dell'appellante, derivante da condanne per reati gravi, giustificava il rifiuto del permesso di soggiorno, nonostante la sua lunga permanenza in Italia e le sue condizioni personali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/12/2025, n. 1912
    Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
    Numero : 1912
    Data del deposito : 27 dicembre 2025

    Testo completo