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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/12/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1200/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
Dr. Giovanni D'Antoni Presidente
Dr. Angelo Piraino Consigliere
Dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1200/2023 del R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Alessandro C.F._1
Ticli (P.E.C.: ; Email_1
appellante contro
(C.F. ), in persona del e legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo (P.E.C: , presso cui è domiciliato ex lege; Email_2
appellato
e nei confronti di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
1 l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c emessa dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 1-5 giugno 2023, nell'ambito del giudizio n. RG 14920/22;
OGGETTO: altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
- Respinta ogni contraria istanza o eccezione, preliminarmente ammettere tutte le prove documentali di parte appellante versate in atti.
- Nel merito, accogliere i motivi di appello e riformare l'Ordinanza del Tribunale di Palermo n°
14920/22 r.g..
- Nel merito, annullare il provvedimento Cat. A. 12/2022 Cont. Cap., emesso il 22.08.2022 dal
Questore di Palermo, con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e riconoscere il diritto dell'appellante ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per una delle cause previste dal T.U.I..
- Ordinare alla Questura di Palermo il rilascio in favore dell'odierno ricorrente del permesso di soggiorno.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge, da liquidarsi nelle forme previste dalla legge per i soggetti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con istanza protocollo n°
26177/23”; per l'appellato:
“Voglia l'Ecc. Corte, contrariis reiectis, così giudicare: rigettare l'appello e per tale effetto confermare l'ordinanza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche per il secondo grado (a parte le spese iscritte a campione civile)”; per il Procuratore Generale:
“chiede il rigetto dell'appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato telematicamente il 15/11/2022,
[...] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il Parte_1 [...]
, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, che CP_1 venisse annullato il provvedimento Cat. A. 12/2022 Cont. Cap. del 22/8/2022 (notificatogli il 17/10/2022) emesso dalla Questura di Palermo, con il quale era stata rigettata l'istanza di
2 rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari da egli presentata il 7/6/2021 in qualità di fratello convivente del cittadino italiano (nato a [...] il Persona_1
19/10/1990); conseguentemente, il ricorrente chiedeva che venisse riconosciuto il proprio diritto ad ottenere il permesso di soggiorno ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 2 lett. c) del d. lgs. n. 286/1998 e 28 del D.P.R. n. 394/1999 e che la Questura di
Palermo venisse condannata al rilascio in proprio favore del permesso di soggiorno per motivi familiari, in qualità di convivente di cittadino italiano o di cittadino straniero regolarmente soggiornante.
2. Il ricorrente, premesso di essere nato e cresciuto in Italia da genitori stranieri, di aver sempre vissuto in Italia e di non essersi mai recato nel paese di origine dei genitori, lamentava, in primo luogo, l'illegittimità del provvedimento di diniego (motivato con la sua presunta pericolosità sociale), per violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990; precisava, al riguardo, che:
- nel corso dell'istruttoria del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno era stato invitato, con nota del 5/8/2021, ad integrare la documentazione mancante (dichiarazione di convivenza e copia carta identità del congiunto cittadino italiano), con espresso avviso che, in caso contrario, l' avrebbe adottato un formale provvedimento di rigetto;
CP_3
- l'Autorità competente aveva motivato il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno in forza sia di un giudizio di asserita pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica (in relazione ai precedenti penali riscontrati a suo carico), sia del presunto scarso interesse circa le sorti della permanenza in Italia (convincimento che il Questore aveva tratto dalla mancata risposta alla richiesta di integrazione documentale);
- in realtà, egli aveva inoltrato, tramite la pec istituzionale del Caf INAPI, al quale si era rivolto, la documentazione richiestagli.
3. Il ricorrente lamentava, inoltre, violazione di legge per inosservanza, erronea e omessa applicazione degli artt. 5, comma 5 bis, e 19 del T.U.I., oltre che dell'art. 9 comma 11, degli artt. art. 30 e 36 e 13 del medesimo testo unico, poiché il Questore aveva fondato il proprio diniego alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno valorizzando solo i suoi precedenti penali, senza tenere debitamente conto della sua situazione personale, familiare e sanitaria, e segnatamente del fatto che:
- era nato in [...] genitori stranieri ed aveva sempre vissuto in Italia;
- egli parlava correttamente la lingua italiana, aveva frequentato solo le scuole italiane fino alle superiori, conseguendo il diploma di maturità presso l'Istituto Tecnico-Professionale 3 “Salvemini”, con il titolo di “Tecnico della gestione aziendale” e con l'attestato di “Esperto dell'amministrazione condominiale”;
- era cresciuto a tutti gli effetti come un cittadino italiano, senza mai recarsi nel Paese di origine dei genitori, del quale non conosceva lingua ed abitudini;
- aveva sempre svolto dei modesti lavori occasionali fino al 2009 e aveva avuto un'occupazione stabile fino al 2020;
- aveva posto in essere tutte le condotte penali ascrittegli in un arco temporale in cui aveva sviluppato una severa dipendenza dall'uso di alcol ed a causa di tale dipendenza (per la quale era monitorato da anni dal SERD di Palermo);
- soffriva di cristi epilettiche di grado severo, che necessitavano di monitoraggio costante
(sicché l'espulsione avrebbe comportato la violazione del diritto alla salute, costituzionalmente garantito);
- sussistevano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del T.U.I. e 11 lett. c) ter del D.P.R. 394/1999, attese la dipendenza da alcol e la patologia neurologica;
- era genitore del minore (nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_2 in quanto figlio di , cittadina italiana), il quale, in caso di espulsione, avrebbe Persona_3 subito un pregiudizio grave e irreparabile poiché avrebbe perso del tutto ogni contatto, presente e futuro, con la figura paterna, e non avrebbe più goduto neppure della sua assistenza materiale (il Tribunale di Palermo aveva posto infatti a suo carico l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento del minore, oltre al 50
% delle spese straordinarie).
4. Alla luce di tali premesse in fatto, rilevava che il provvedimento Parte_1 impugnato ledeva il principio di proporzionalità, non essendo stato fondato sul bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che sarebbe potuto discendere dalla propria permanenza in Italia ed il proprio livello di integrazione, bensì su un automatismo legato ai soli pregiudizi penali, e concludeva nei seguenti termini: “preliminarmente, dichiarare la propria competenza a decidere il presente ricorso;
- sempre preliminarmente, nelle more della decisione nel merito, sospendere gli effetti del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo n° 150/11, avuto riguardo alle conseguenze derivanti dall'ordine di lasciare il territorio nazionale e al sicuro pregiudizio grave e irreparabile alla salute del ricorrente e al rapporto con il figlio minore;
4 - nel merito, annullare il provvedimento Cat. A. 12/2022 Cont. Cap. del 22.08.2022 (notificato il
17.20.2022), emesso dalla Questura di Palermo, con il quale si è proceduto al rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata da Parte_1
- in via principale, riconoscere il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per le causali di cui in narrativa e condannare la Questura di Palermo al rilascio in favore dell'odierno ricorrente del permesso di soggiorno per soggiornanti di (…) avanzato richiesta ovvero per motivi familiari in qualità di convivente di cittadino italiano o di cittadino straniero regolarmente soggiornante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 2 lette c) e 30 T.U.I..
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge.”.
5. Instaurato il contraddittorio, si costituiva il , che, richiamata la nota Controparte_1 informativa della Questura di Palermo del 14/2/2023, deduceva l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
6. Con le note di trattazione scritta depositate il 21/4/2023 l'odierno appellante, nel ribadire la propria richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, chiedeva che venisse riconosciuto il proprio diritto a permanere nel territorio italiano e ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno “anche sotto la più generale forma della protezione umanitaria per i gravi problemi di salute da cui risulta affetto e per la prosecuzione delle terapie”.
7.Istruita la causa con la produzione documentale, con ordinanza dell'1/6/2023 il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso e condannava al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore del . Controparte_1
7.1. Il Giudice di primo grado rilevava, in primo luogo, l'infondatezza e l'irrilevanza dell'eccezione di illegittimità del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per presunta violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, poiché il provvedimento aveva esposto esaustivamente le ragioni a fondamento del rigetto, le quali non erano costituite soltanto dalla mancata collaborazione dell'istante nel corso dell'iter amministrativo;
peraltro, l non aveva fornito la prova di avere effettivamente Pt_1 trasmesso eventuali memorie o integrazioni a seguito della comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990 datata 8/11/2021, poiché la ricevuta di invio di documentazione integrativa allegata al ricorso, del 23/8/2021, risultava riferita alla precedente richiesta del 5/8/2021, con la quale l'Amministrazione lo aveva invitato ad inviare la dichiarazione di convivenza e la copia del documento d'identità del congiunto
5 cittadino italiano (si trattava, quindi, di un'integrazione anteriore alla comunicazione dell'8/11/2021).
7.2. Il Tribunale evidenziava, inoltre, l'infondatezza degli altri motivi di ricorso, avuto riguardo alla pericolosità sociale dell che costituiva minaccia, concreta e attuale, Pt_1 per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, come emergente dalle plurime condanne definitive a suo carico e dai molteplici procedimenti penali pendenti, per reati ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 286/1998.
7.3. Il Tribunale rilevava, inoltre, che la pericolosità sociale dell' non era esclusa Pt_1 ma, anzi, accentuata dalla diagnosi di “disturbo da uso di alcol”; ed invero, dalla relazione dell'UOC Dipendenze Patologiche dell'ASP di Palermo del 25/10/2022 emergeva che, pur avendo il ricorrente intrapreso diversi programmi di cura, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale per i minorenni, questi non erano stati seguiti “con la dovuta compliance, sia in termini di aderenza che in termini di consapevolezza delle problematiche alcol-correlate, condizioni che si sono declinate in una scarsa capacità di contenimento delle spinte tossicofiliche”.
7.4. Ed ancora, il Tribunale evidenziava lo “scarso interesse dell'odierno ricorrente nei confronti di qualsivoglia prospettiva di proficua integrazione nel presente tessuto sociale”, non risultando, peraltro, lo svolgimento di regolare e stabile attività lavorativa idonea a garantirne il lecito sostentamento (dall'estratto conto previdenziale risultavano lavori precari di brevissima durata, l'ultimo dei quali cessato a dicembre 2020).
7.5. Il Tribunale evidenziava, quindi, l'irrilevanza, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, dell'esistenza di una famiglia sul territorio italiano e della presenza di un figlio minore in Italia, tenuto conto anche che:
- il Tribunale per i Minorenni aveva disposto che gli incontri con il figlio minore del ricorrente si svolgessero esclusivamente presso apposita struttura designata, con divieto di prelevamento del minore da parte del padre, proprio alla luce delle emergenze negative circa la sua condotta in ambito familiare, ed aveva adottato provvedimenti di sospensione della responsabilità genitoriale;
- in casi speciali e situazioni peculiari che eventualmente espongano i figli minori dello straniero a imminente e serio pregiudizio, l'ordinamento – ferma la valutazione amministrativa in punto di pericolosità e diniego di uno stabile titolo di soggiorno – offriva, in via eccezionale, ed a precipua tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, affidato al giudice specializzato dei minori (art. 31 comma 3 del TU immigrazione);
6 - le condotte delittuose erano state poste in essere in ambito domestico: ciò che era incompatibile con l'esigenza di tutela dell'invocata unità familiare a cui era preordinato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, risultando già minata l'unità familiare rivendicata.
7.6. Il Tribunale evidenziava, inoltre, l'irrilevanza delle precarie condizioni di salute lamentate da ricorrente (che avrebbero potuto assumere rilevanza ai fini del rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche, da richiedere in via specifica al Questore).
7.7. Avuto riguardo, quindi, alla pericolosità sociale dell' il Tribunale rilevava la Pt_1 prevalenza, nel giudizio di bilanciamento di cui all'art. 5 comma 5 del lgs. n. 286/1998, delle esigenze di tutela della pubblica sicurezza rispetto alla tutela dei vincoli familiari in rilievo nel caso di specie, restando irrilevante che il ricorrente avesse vissuto sempre in Italia.
8. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 4/7/2023,
[...]
ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma nei termini di cui alle Parte_1 conclusioni riportate in epigrafe.
9. Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_1 infondato.
10. Sostituita l'udienza del giorno 2/10/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 9/10/2025, è stata trattenuta in decisione, senza termini.
10.1. Successivamente, con ordinanza del 10-15 novembre 2025, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio, al fine di consentire l'intervento del Procuratore Generale, e nuovamente trattenuta in decisione all'udienza in trattazione scritta del 27/11/2025, con ordinanza del
29/11/2025.
11. Con il primo motivo di appello ha lamentato la “Violazione Parte_1 delle disposizioni di cui all'art. 10 bis della L. 241/90, poste a garanzia del contraddittorio tra il privato
e la p.a.”, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice non ha ritenuto provata la trasmissione di memorie o documentazione integrativa a seguito della comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/1990 datata 8/11/2021.
11.1. Nello specifico, l'odierno appellante ha dedotto che la raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, contenente la nota dell'8/11/2022 (con cui l'Amministrazione aveva manifestato l'intendimento di rigettare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per i pregiudizi di natura penale), non gli sarebbe mai pervenuta, risultando restituita al mittente
7 per compiuta giacenza. Conseguentemente, non vi sarebbe alcuna prova della propria volontà (erroneamente ritenuta dal Giudice) di non partecipare al procedimento amministrativo e non volere rispondere alle sollecitazioni della Questura, “fermo restando che
l'istante nulla avrebbe potuto eccepire in senso contrario rispetto alla rappresentazione cronologica dei procedimenti giudiziari annoverabili a proprio carico” (cfr. pag. 4 dell'atto di appello).
12. Con il secondo motivo di appello ha dedotto la “violazione Parte_1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/98 per erronea interpretazione degli artt. 4 comma 3 e 5, comma 5 bis alla luce del manchevole giudizio di bilanciamento” nonché “l'erronea erronea valutazione della propria pericolosità sociale” e la violazione dell'art. 8 della CEDU, lamentando che il Tribunale, “al pari del Questore”, non avrebbe tenuto in debito conto che egli, figlio di genitori stranieri, tuttavia:
- è nato in [...] ha sempre vissuto);
- è di madre lingua italiana, ha frequentato solo le scuole italiane, conseguendo il diploma di maturità in Italia;
- nel territorio italiano ha sempre intrattenuto i propri rapporti familiari, affettivi, personali, sociali e lavorativi;
-in Italia ha un figlio minore (nato da una relazione sentimentale con una ragazza italiana);
- è “cresciuto ed è vissuto sino ad oggi, a tutti gli effetti, come un qualunque cittadino italiano, senza mai recarsi nel Paese di origine dei propri genitori”, del quale non conosce la lingua e le abitudini;
- il suo originario nucleo familiare “vive in Italia ormai da cinquant'anni anni”.
Il Tribunale, pertanto, sarebbe incorso in un “automatismo condizionato dai pregiudizi penali”, non operando il necessario giudizio di bilanciamento tra l'attualità del pericolo per la sicurezza pubblica e l'unità familiare (ossia tra i parametri indicati dall'art. 5, comma 5, seconda parte, del d. lgs. n. 286/1998, con quelli dettati dal combinato disposto degli artt.
13, comma 1 e quelli ulteriori di cui agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 bis) e non tenendo conto del fatto che i procedimenti penali a suo carico erano scaturiti dalla propria cronica dipendenza dall'alcol, “e giammai, come sostiene parte resistente, da un immeritato e soprattutto infondato giudizio di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica o da una comprovata propensione
a delinquere”.
Il Giudice di primo grado, nel motivare il proprio diniego, avrebbe infatti considerato soltanto i reati dei quali si era reso responsabile, nonché le disposizioni repressive previste dal T.U.I. per i soggetti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, stigmatizzando come
8 gravi le condanne inflittegli, senza tenere conto di tutte le circostanze di fatto del caso concreto.
13. Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato la “erronea interpretazione
e omessa applicazione dell'art 36 del d.lgs. 286/98, in relazione all'articolo 5 della direttiva
2008/115/CE”, avendo il Tribunale avrebbe omesso di valutare che le condizioni generali di salute in cui egli versa “sono del tutto incompatibili con la prospettiva di un rientro forzoso nel Paese di origine dei suoi genitori”.
13.1. Nello specifico, l ha precisato di essere un soggetto affetto sia da dipendenza Pt_1 da sostanze alcoliche (la cui assunzione ha condizionato il suo stile di vita), che da una grave forma di epilessia, con frequenti crisi di grado severo che influenzano il quotidiano e la propria capacità lavorativa, con traumi derivanti dalla frequente perdita dei sensi e con crisi comiziali tonico-cloniche, censurando la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto di non potersi pronunciare sulla domanda di permesso di soggiorno per motivi di salute
(ritenendo necessaria la preventiva richiesta al Questore), in contrasto coi principi affermati dalla Suprema Corte.
14. Con il quarto motivo di impugnazione ha dedotto Parte_1
“Inosservanza e omessa applicazione dall'art. 9 comma 11, per violazione e omessa applicazione dell'art. 30 del d.lgs. 286/98 per mancata valutazione del profilo genitoriale”, lamentando che il
Tribunale, al fine di rafforzare il giudizio di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, avrebbe erroneamente valorizzato anche il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di
Palermo di sospensione della capacità genitoriale, non tenendo conto tuttavia né del carattere temporaneo di tale pronuncia, né del fatto che essa si colloca temporalmente in un periodo di elevata conflittualità dei rapporti tra i genitori.
14.1. Sul punto l ha precisato che il Tribunale avrebbe omesso di valutare che Pt_1
l'eventuale espulsione determinerebbe, certamente, una lesione all'interesse del minore a godere della sua assistenza materiale (in spregio agli obblighi di contribuzione al mantenimento che discendono dalla legge, da cui è gravato), nonché una grave lesione all'esercizio del diritto alla genitorialità ed un pregiudizio severo e irreparabile per il figlio.
15. Infine, ha insistito per l'acquisizione ai fini della decisione di tutti i documenti Pt_1 depositati al fascicolo telematico dopo la proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., in quanto sopravvenuti o scoperti dopo il giudizio di primo grado e assolutamente necessari ai fini della decisione.
9 16. Il , costituitosi in giudizio, ha contestato i motivi di appello Controparte_1 articolati dall precisando che «in data 18 luglio u.s., l'odierno ricorrente è stato tratto in Pt_1 arresto da personale della stazione Carabinieri “San Filippo Neri” di Palermo, in esecuzione all'Ordine di carcerazione n.1869/2023 SIEP, emesso in data 14 luglio u.s. dalla locale Procura della Repubblica, in ordine al reato di “Maltrattamenti in Famiglia”, commesso dal 2020 e tutt'ora in corso. In pari data il già menzionato è stato tradotto alla Casa Circondariale “ ”, per l'espiazione Persona_4 di anni 2 e 4 mesi di reclusione»; inoltre, il Ministero ha rilevato che «con nota datata 01/09/2023, la IV Sezione della Corte di Appello di Palermo, ha comunicato che la sentenza n.4553/2022 emessa nei confronti di dal GIP-Tribunale di Palermo, appellata in data Parte_1
15/09/2022, è divenuta irrevocabile in data 06/07/2023».
17. La Procura Generale, del pari, ha chiesto il rigetto dell'appello.
18. Il primo motivo di appello è infondato.
Va premesso che così come il provvedimento amministrativo non si fondava esclusivamente sulla asserita mancanza di collaborazione nel corso dell'iter amministrativo (come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato), così anche la motivazione dell'ordinanza impugnata non si fonda (esclusivamente) sul disinteresse o meno dell' allo svolgimento dell'istruttoria del procedimento amministrativo: circostanza Pt_1 che resta sullo sfondo di un ampio ed articolato apparato motivazionale.
Peraltro, che l'odierno appellante non abbia fornito alcun riscontro al preavviso di rigetto del 5/11/2022 è un dato incontestato;
in disparte la rilevanza o meno della circostanza, è comunque ininfluente quanto rappresentato dall'appellante, e cioè che egli non avrebbe avuto contezza del preavviso di diniego della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, del 5/11/2022, perché la relativa raccomandata sarebbe stata restituita al mittente per “compiuta giacenza” (essendo evidentemente imputabile all'appellante stesso il mancato ritiro della raccomandata).
19. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il Giudice di primo grado non ha operato alcun “automatismo”, bilanciando le esigenze di sicurezza derivanti dai molteplici precedenti penali dell con l'esigenza, da egli rappresentata, di tutela Pt_1 dell'unità familiare, ritenendo prevalenti le prime sulla base di un'ampia disamina del materiale probatorio, che merita integrale conferma.
19.1. Non è contestato che l sia stato condannato, in via definitiva, per i reati di: Pt_1
10 - lesioni personali aggravate, ai sensi degli artt. 582, 583, comma 1, 585 e 577 n. 4, c.p.
(sentenza della Corte di Appello di Palermo del 17 giugno 2021, di conferma della sentenza di condanna di primo grado del 7 febbraio 2020);
- maltrattamenti di familiari e conviventi, ex art. 572 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11
c.p., e atti persecutori di cui all'art. 612 bis, commi 1 e 2, c.p. (sentenza del 6 aprile 2021).
Inoltre, a carico dell'appellante risultano:
1) due procedimenti penali pendenti innanzi alla Procura presso il Tribunale di Palermo (n.
PM 2021/5190 e n. PM 2021/84) per il reato previsto e punito dall'art. 387 bis c.p.
(violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa);
2) un provvedimento di ammonimento, n. 136/2020 Reg. Amm., emesso dal Questore di
Palermo il 28/12/2020 e notificato il 30/12/2020 per essersi l reso nuovamente Pt_1 responsabile, in data 23/12/2020, di un episodio di aggressione fisica e di violenza ai danni di familiari, nella fattispecie la propria madre, contro la quale l'appellante proferiva inoltre, anche alla presenza degli operatori di Polizia, frasi minacciose da cui derivava per la stessa un forte timore per la propria incolumità;
3) il decreto n.1847/18 del 25/6/2019, notificato 18/7/2019, con cui il Tribunale per i
Minorenni di Palermo ha disposto che gli incontri con il figlio minore si Persona_2 svolgano esclusivamente presso apposita struttura designata, con divieto di prelevamento del minore da parte del padre, alla luce delle emergenze negative circa la sua condotta in ambito familiare.
19.2. Come già evidenziato dalla e dal Tribunale nel provvedimento impugnato, CP_4 ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett. c) del d. lgs. n. 286/1998 non è consentita l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, “salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1”, che, a sua volta, richiama i “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”, che consentono l'espulsione dei cittadini stranieri.
Inoltre, ai sensi dell'art. art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/98 non è ammesso in Italia lo straniero “che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale”.
11 L'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286/1998, poi, dispone che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, “quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9”.
Allo stesso modo, l'art. 20 del d. lgs. n. 30/2007 (“Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”) dispone, al comma 1, che “il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”.
19.3. Ebbene, tutti i reati per i quali l ha riportato condanna e per i quali è Pt_1 sottoposto a procedimento penale rientrano espressamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 comma 3 del d.lgs. 286/98 e 380 commi 1 e 2 c.p.p., tra i cd. reati ostativi, ossia tra i reati per i quali è previsto, ex lege, il divieto di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
19.4. Né è consentita, rispetto a tali reati “ostativi”, una valutazione di maggiore o minore gravità, come preteso dall'appellante, che ha allegato una indimostrata imputabilità delle sue condotte delittuose alla sua dipendenza dall'alcol.
19.5. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, poi, in presenza di tali reati, per l'autorità amministrativa «non residua alcun margine di apprezzamento, dovendo ricollegarvi per legge un automatico effetto ostativo, derivante dalla valutazione effettuata ex ante dal legislatore, in relazione alle esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al particolare disvalore e allarme sociale generato dalle condotte incriminate»; in presenza di tale automatismo, pertanto, «l'Amministrazione è vincolata al rifiuto del rilascio del titolo, salva
l'eccezionale ipotesi in cui sussistano vincoli familiari sul territorio italiano perché, allora,
l'Amministrazione è chiamata ad operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e il diritto dello straniero alla protezione dell'unità familiare» (cfr.
T.A.R. Catania, sez. IV, 29 novembre 2023, n. 3618, che cita, in motivazione, Cons. Stato,
Sez. III, 27 dicembre 2022 n. 11305).
Irrilevanti, inoltre, sarebbero l'intervenuta estinzione del reato o della pena ovvero il fatto che il reo abbia intrapreso un percorso riabilitativo e abbia beneficiato dell'affidamento in prova ai servizi sociali (cfr. sul punto Consiglio di Stato sez. III, 06/12/2019, n. 8343; T.A.R.
12 Liguria Genova Sez. II, 13/07/2020, n. 490, secondo cui l'eventuale declaratoria di estinzione del reato non comporta di per sé l'illegittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;
in senso analogo, cfr. Cons. Stato Sez. VI Sent., 13/05/2009, n. 2959, secondo cui la circostanza che il reato si sia estinto non fa venire meno comunque il fatto storico dell'intervenuta condanna, essendo questo il solo fatto considerato realmente rilevante, presumendosi sulla base di esso la pericolosità dello straniero e comunque la non meritevolezza dello stesso a permanere e soggiornare nel territorio nazionale).
19.6. La giurisprudenza della Suprema Corte, tuttavia, ha evidenziato, in tema di protezione complementare, che «in ipotesi di condanna del cittadino straniero per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al riconoscimento della predetta protezione e non ricorre una presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità», in applicazione «del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente» [così Cass., sez. I, 16 luglio 2025, ord. n. 19672, che cita, in motivazione, i precedenti Cass. n. 23597/2023, n. 10923/2024, Corte EDU, sezione quarta, 27-9-2022,
Corte Cost. n. 88/2023, precisando ulteriormente: «Argomenti in tal senso si traggono anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83/2023. Segnatamente, è rilevante ai fini che qui interessano il passaggio in cui la Corte osserva di avere limitato la pronuncia al caso di rinnovo del permesso di soggiorno perché “lascia intravedere − particolarmente in considerazione della circostanza che si tratta di permesso per lavoro − un possibile processo di integrazione dello straniero, processo che sarebbe irreversibilmente compromesso ove non si consentisse la prosecuzione del percorso lavorativo intrapreso”. A questa la valutazione in concreto è tenuto, nel caso di specie, il giudice di merito, cioè, a verificare se nonostante il reato commesso, tenendo conto del fatto che la pena è stata scontata, sussistano diritti fondamentali che verrebbero compromessi dal rifiuto del permesso di soggiorno e dal rimpatrio e in particolare, il diritto alla vita privata e familiare e l'integrazione socio lavorativa (Cass. 8495 del
2023; Cass. 36789/2022; Cass. 18455/2022)»].
19.7. Nel caso di specie, l'automatismo derivante dalla commissione di reati ostativi incontra, quindi, il limite della tutela dei vincoli familiari sul territorio e del processo di integrazione in atto, dovendosi procedere al bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza e la tutela dei rapporti familiari allegati dall'odierno appellante.
13 Tale bilanciamento è stato correttamente effettuato dal Tribunale, che ha ritenuto prevalenti le esigenze di sicurezza con argomentazioni che meritano integrale conferma.
19.8. Ed invero, a fronte dei gravi reati commessi dall' non può non rilevarsi Pt_1
l'assoluta eccentricità della invocata tutela di vincoli familiari, nel cui ambito sono, di contro, maturate proprio le condotte delittuose.
19.9. Ed ancora, risultano prive di smentita le circostanze evidenziate dal Tribunale, quali l'assenza di attività lavorativa stabile, i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni
(di cui l'appellante non ha documentato la modifica), limitanti la sua responsabilità genitoriale rispetto al figlio , superficialmente ricondotti dall' a Per_2 Pt_1 conseguenza di “conflitti familiari” (in realtà concretizzatesi in condotte delittuose rilevanti ai sensi dell'art. 4 comma 3 del T.U.I.), l'esito negativo dei pregressi percorsi di disintossicazione da alcol (cfr. relazione del dell'UOC Dipendenze Patologiche dell'Asp di
Palermo del 25.10.2022, citata anche dal Tribunale nel provvedimento impugnato: “Nel corso degli anni il sig. ha intrapreso diversi percorsi di cura presso il Nostro servizio, anche in Pt_1 ottemperanza al Decreto del Tribunale per i minorenni dove pendeva procedimento a tutela del figlio minore, programmi seguiti invero non con la dovuta compliance, sia in termini di aderenza che in termini di consapevolezza delle problematiche alcol-correlate, condizioni che si sono declinate in una scarsa capacità di contenimento delle spinte tossicofiliche. L'ultimo percorso terapeutico presso il nostro
Servizio è stato seguito dal sig. dal mese di luglio 2020 al mese giugno 2021”). Pt_1
19.10. L'insieme di tali elementi induce a ritenere fondato il rilievo di “pericolosità sociale” e
“scarsa integrazione nel tessuto sociale e lavorativo del ricorrente” espresso dal Tribunale, ed a confermare il giudizio di prevalenza delle esigenze di sicurezza (discendenti dai gravi e reiterati reati commessi dall' sintomatici della sua pericolosità sociale) rispetto ai Pt_1 vincoli familiari invocati, senza che assuma rilevanza alcuna la circostanza che l Pt_1 abbia sempre vissuto in Italia.
19.11. Né il rilievo di pericolosità sociale dell' derivante dalle condanne sopra Pt_1 citate, può ritenersi venuto meno alla luce della documentazione sopravvenuta e prodotta in questo giudizio.
Con molteplici note di deposito l'appellante ha infatti prodotto relazioni redatte dalla
Comunità Terapeutica “Casa dei Giovani”, a seguito dell'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 del D.P.R. n. 309/90, disposto in data
27/02/2024 dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo Proc. nr. SIUS 7312/23, al fine di
14 consentire all' di intraprendere un percorso terapeutico riabilitativo per soggetti Pt_1 dipendenti da sostanze d'abuso.
Verosimilmente, l'affidamento in prova in questione fa seguito all'ordine di carcerazione cui ha fatto riferimento il Ministero nella comparsa di costituzione («Per ulteriore informazione, si rappresenta che, in data 18 luglio u.s., l'odierno ricorrente è stato tratto in arresto da personale della stazione Carabinieri “San Filippo Neri” di Palermo, in esecuzione all'Ordine di carcerazione
n.1869/2023 SIEP, emesso in data 14 luglio u.s. dalla locale Procura della Repubblica, in ordine al reato di “Maltrattamenti in Famiglia”, commesso dal 2020 e tutt'ora in corso. In pari data il già menzionato è stato tradotto alla Casa Circondariale “ ”, per l'espiazione di anni 2 Persona_4
e 4 mesi di reclusione.
Inoltre, con nota datata 01/09/2023, la IV Sezione della Corte di Appello di Palermo, ha comunicato che la sentenza n.4553/2022 emessa nei confronti di dal GIP-Tribunale Parte_1 di Palermo, appellata in data 15/09/2022, è divenuta irrevocabile in data 06/07/2023»).
L'appellante, in particolare:
- con la nota del 21/5/2024 ha depositato la relazione comportamentale del 17/5/2024;
- con la nota del 16/9/2024 ha depositato la relazione comportamentale del 26/7/2024;
- con la nota del 10/10/2024 ha depositato la relazione comportamentale del 6/10/2024;
- con la nota dell'8/4/2025 ha depositato alcuni documenti, tra i quali la relazione comportamentale del 3/12/2024, relativa all'andamento del percorso riabilitativo;
- con la nota dell'1/9/2025 ha depositato sia la relazione comportamentale del 25/7/2025, anch'essa relativa al positivo andamento del percorso riabilitativo, sia l'ordinanza di accoglimento del Tribunale di Palermo del ricorso proposto in materia di iscrizione anagrafica.
Ed invero, per quanto le relazioni attestino il positivo andamento dell'affidamento in prova, si tratta, tuttavia, di un percorso ancora in fieri, che, di per sé, non è idoneo ad incidere ovvero a rendere non più attuale la pericolosità sociale dell'appellante, insita nei reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, di cui l'AR si è reso autore.
20. Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Le precarie condizioni di salute dell'appellante, infatti, sia per la dipendenza da alcol che per le crisi epilettiche, possono assumere rilievo ai diversi fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il cui rilascio compete alla Questura, previo parere della
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, e che, come correttamente rilavato dal Giudice di primo grado, non può essere richiesto, per la prima 15 volta, dinanzi all'Autorità Giudiziaria (non conducente, infatti, è la pronuncia della
Suprema Corte n. 20856/2022, invocata dal ricorrente, in cui la Suprema Corte, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il dinego, in sede amministrativa, del rinnovo del “permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30”, ha ritenuto ammissibile la proposizione, per la prima volta, la domanda di rilascio della “carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione Europea”, ai sensi dell'art. 10 del d. lgs.
n. 30/2007).
21. Infondato, infine, è il quarto motivo di appello.
Va in primo luogo ribadito che l'appellante non ha documentato in alcun modo la revoca o la modifica dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni di Palermo con cui è stato limitato l'esercizio del suo diritto di visita del figlio minore (esclusivamente presso apposita struttura designata, con divieto di prelevamento del minore da parte del padre, alla luce delle emergenze negative circa la sua condotta in ambito familiare) ed è stata disposta, poi, la sospensione della responsabilità genitoriale dell' Pt_1
Infondate, quindi, sono le censure al provvedimento del Tribunale, che non avrebbe tenuto conto del “carattere temporaneo” delle pronunce del Tribunale per i minorenni.
Del tutto irrilevante, poi, l'assunto dell'appellante, secondo cui le limitazioni alla responsabilità genitoriale sarebbero maturate in un periodo di elevata conflittualità dei rapporti tra i genitori.
In ogni caso, il provvedimento impugnato va integralmente confermato, laddove ha evidenziato che “in casi speciali e situazioni peculiari che eventualmente espongano i figli minori dello straniero a imminente e serio pregiudizio, l'ordinamento – ferma la valutazione amministrativa in punto di pericolosità e diniego di uno stabile titolo di soggiorno – offre, in via eccezionale, e a precipua tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, affidato al giudice specializzato dei minori”, costituito dall'rt. 31 comma 3 del d. lgs. n. 286/1998, a norma del quale “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge”.
22. Alla luce di quanto sin qui esposto, l'appello va rigettato.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, tenuto
16 conto dell'effettiva attività svolta, in complessivi euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito, se dovute, I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
24. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da nei confronti del Parte_1 [...]
, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c emessa dal Tribunale di Palermo, in CP_1 composizione monocratica, in data 1-5 giugno 2023, nell'ambito del giudizio n. RG
14920/22, che conferma;
- condanna al pagamento, in favore del , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito, se dovute, I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 3 dicembre 2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
Dr. Giovanni D'Antoni Presidente
Dr. Angelo Piraino Consigliere
Dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1200/2023 del R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Alessandro C.F._1
Ticli (P.E.C.: ; Email_1
appellante contro
(C.F. ), in persona del e legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo (P.E.C: , presso cui è domiciliato ex lege; Email_2
appellato
e nei confronti di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
1 l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c emessa dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 1-5 giugno 2023, nell'ambito del giudizio n. RG 14920/22;
OGGETTO: altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
- Respinta ogni contraria istanza o eccezione, preliminarmente ammettere tutte le prove documentali di parte appellante versate in atti.
- Nel merito, accogliere i motivi di appello e riformare l'Ordinanza del Tribunale di Palermo n°
14920/22 r.g..
- Nel merito, annullare il provvedimento Cat. A. 12/2022 Cont. Cap., emesso il 22.08.2022 dal
Questore di Palermo, con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e riconoscere il diritto dell'appellante ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per una delle cause previste dal T.U.I..
- Ordinare alla Questura di Palermo il rilascio in favore dell'odierno ricorrente del permesso di soggiorno.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge, da liquidarsi nelle forme previste dalla legge per i soggetti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con istanza protocollo n°
26177/23”; per l'appellato:
“Voglia l'Ecc. Corte, contrariis reiectis, così giudicare: rigettare l'appello e per tale effetto confermare l'ordinanza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche per il secondo grado (a parte le spese iscritte a campione civile)”; per il Procuratore Generale:
“chiede il rigetto dell'appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato telematicamente il 15/11/2022,
[...] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il Parte_1 [...]
, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, che CP_1 venisse annullato il provvedimento Cat. A. 12/2022 Cont. Cap. del 22/8/2022 (notificatogli il 17/10/2022) emesso dalla Questura di Palermo, con il quale era stata rigettata l'istanza di
2 rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari da egli presentata il 7/6/2021 in qualità di fratello convivente del cittadino italiano (nato a [...] il Persona_1
19/10/1990); conseguentemente, il ricorrente chiedeva che venisse riconosciuto il proprio diritto ad ottenere il permesso di soggiorno ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 2 lett. c) del d. lgs. n. 286/1998 e 28 del D.P.R. n. 394/1999 e che la Questura di
Palermo venisse condannata al rilascio in proprio favore del permesso di soggiorno per motivi familiari, in qualità di convivente di cittadino italiano o di cittadino straniero regolarmente soggiornante.
2. Il ricorrente, premesso di essere nato e cresciuto in Italia da genitori stranieri, di aver sempre vissuto in Italia e di non essersi mai recato nel paese di origine dei genitori, lamentava, in primo luogo, l'illegittimità del provvedimento di diniego (motivato con la sua presunta pericolosità sociale), per violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990; precisava, al riguardo, che:
- nel corso dell'istruttoria del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno era stato invitato, con nota del 5/8/2021, ad integrare la documentazione mancante (dichiarazione di convivenza e copia carta identità del congiunto cittadino italiano), con espresso avviso che, in caso contrario, l' avrebbe adottato un formale provvedimento di rigetto;
CP_3
- l'Autorità competente aveva motivato il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno in forza sia di un giudizio di asserita pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica (in relazione ai precedenti penali riscontrati a suo carico), sia del presunto scarso interesse circa le sorti della permanenza in Italia (convincimento che il Questore aveva tratto dalla mancata risposta alla richiesta di integrazione documentale);
- in realtà, egli aveva inoltrato, tramite la pec istituzionale del Caf INAPI, al quale si era rivolto, la documentazione richiestagli.
3. Il ricorrente lamentava, inoltre, violazione di legge per inosservanza, erronea e omessa applicazione degli artt. 5, comma 5 bis, e 19 del T.U.I., oltre che dell'art. 9 comma 11, degli artt. art. 30 e 36 e 13 del medesimo testo unico, poiché il Questore aveva fondato il proprio diniego alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno valorizzando solo i suoi precedenti penali, senza tenere debitamente conto della sua situazione personale, familiare e sanitaria, e segnatamente del fatto che:
- era nato in [...] genitori stranieri ed aveva sempre vissuto in Italia;
- egli parlava correttamente la lingua italiana, aveva frequentato solo le scuole italiane fino alle superiori, conseguendo il diploma di maturità presso l'Istituto Tecnico-Professionale 3 “Salvemini”, con il titolo di “Tecnico della gestione aziendale” e con l'attestato di “Esperto dell'amministrazione condominiale”;
- era cresciuto a tutti gli effetti come un cittadino italiano, senza mai recarsi nel Paese di origine dei genitori, del quale non conosceva lingua ed abitudini;
- aveva sempre svolto dei modesti lavori occasionali fino al 2009 e aveva avuto un'occupazione stabile fino al 2020;
- aveva posto in essere tutte le condotte penali ascrittegli in un arco temporale in cui aveva sviluppato una severa dipendenza dall'uso di alcol ed a causa di tale dipendenza (per la quale era monitorato da anni dal SERD di Palermo);
- soffriva di cristi epilettiche di grado severo, che necessitavano di monitoraggio costante
(sicché l'espulsione avrebbe comportato la violazione del diritto alla salute, costituzionalmente garantito);
- sussistevano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del T.U.I. e 11 lett. c) ter del D.P.R. 394/1999, attese la dipendenza da alcol e la patologia neurologica;
- era genitore del minore (nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_2 in quanto figlio di , cittadina italiana), il quale, in caso di espulsione, avrebbe Persona_3 subito un pregiudizio grave e irreparabile poiché avrebbe perso del tutto ogni contatto, presente e futuro, con la figura paterna, e non avrebbe più goduto neppure della sua assistenza materiale (il Tribunale di Palermo aveva posto infatti a suo carico l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento del minore, oltre al 50
% delle spese straordinarie).
4. Alla luce di tali premesse in fatto, rilevava che il provvedimento Parte_1 impugnato ledeva il principio di proporzionalità, non essendo stato fondato sul bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che sarebbe potuto discendere dalla propria permanenza in Italia ed il proprio livello di integrazione, bensì su un automatismo legato ai soli pregiudizi penali, e concludeva nei seguenti termini: “preliminarmente, dichiarare la propria competenza a decidere il presente ricorso;
- sempre preliminarmente, nelle more della decisione nel merito, sospendere gli effetti del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo n° 150/11, avuto riguardo alle conseguenze derivanti dall'ordine di lasciare il territorio nazionale e al sicuro pregiudizio grave e irreparabile alla salute del ricorrente e al rapporto con il figlio minore;
4 - nel merito, annullare il provvedimento Cat. A. 12/2022 Cont. Cap. del 22.08.2022 (notificato il
17.20.2022), emesso dalla Questura di Palermo, con il quale si è proceduto al rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata da Parte_1
- in via principale, riconoscere il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per le causali di cui in narrativa e condannare la Questura di Palermo al rilascio in favore dell'odierno ricorrente del permesso di soggiorno per soggiornanti di (…) avanzato richiesta ovvero per motivi familiari in qualità di convivente di cittadino italiano o di cittadino straniero regolarmente soggiornante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 2 lette c) e 30 T.U.I..
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge.”.
5. Instaurato il contraddittorio, si costituiva il , che, richiamata la nota Controparte_1 informativa della Questura di Palermo del 14/2/2023, deduceva l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
6. Con le note di trattazione scritta depositate il 21/4/2023 l'odierno appellante, nel ribadire la propria richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, chiedeva che venisse riconosciuto il proprio diritto a permanere nel territorio italiano e ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno “anche sotto la più generale forma della protezione umanitaria per i gravi problemi di salute da cui risulta affetto e per la prosecuzione delle terapie”.
7.Istruita la causa con la produzione documentale, con ordinanza dell'1/6/2023 il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso e condannava al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore del . Controparte_1
7.1. Il Giudice di primo grado rilevava, in primo luogo, l'infondatezza e l'irrilevanza dell'eccezione di illegittimità del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per presunta violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, poiché il provvedimento aveva esposto esaustivamente le ragioni a fondamento del rigetto, le quali non erano costituite soltanto dalla mancata collaborazione dell'istante nel corso dell'iter amministrativo;
peraltro, l non aveva fornito la prova di avere effettivamente Pt_1 trasmesso eventuali memorie o integrazioni a seguito della comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990 datata 8/11/2021, poiché la ricevuta di invio di documentazione integrativa allegata al ricorso, del 23/8/2021, risultava riferita alla precedente richiesta del 5/8/2021, con la quale l'Amministrazione lo aveva invitato ad inviare la dichiarazione di convivenza e la copia del documento d'identità del congiunto
5 cittadino italiano (si trattava, quindi, di un'integrazione anteriore alla comunicazione dell'8/11/2021).
7.2. Il Tribunale evidenziava, inoltre, l'infondatezza degli altri motivi di ricorso, avuto riguardo alla pericolosità sociale dell che costituiva minaccia, concreta e attuale, Pt_1 per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, come emergente dalle plurime condanne definitive a suo carico e dai molteplici procedimenti penali pendenti, per reati ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 286/1998.
7.3. Il Tribunale rilevava, inoltre, che la pericolosità sociale dell' non era esclusa Pt_1 ma, anzi, accentuata dalla diagnosi di “disturbo da uso di alcol”; ed invero, dalla relazione dell'UOC Dipendenze Patologiche dell'ASP di Palermo del 25/10/2022 emergeva che, pur avendo il ricorrente intrapreso diversi programmi di cura, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale per i minorenni, questi non erano stati seguiti “con la dovuta compliance, sia in termini di aderenza che in termini di consapevolezza delle problematiche alcol-correlate, condizioni che si sono declinate in una scarsa capacità di contenimento delle spinte tossicofiliche”.
7.4. Ed ancora, il Tribunale evidenziava lo “scarso interesse dell'odierno ricorrente nei confronti di qualsivoglia prospettiva di proficua integrazione nel presente tessuto sociale”, non risultando, peraltro, lo svolgimento di regolare e stabile attività lavorativa idonea a garantirne il lecito sostentamento (dall'estratto conto previdenziale risultavano lavori precari di brevissima durata, l'ultimo dei quali cessato a dicembre 2020).
7.5. Il Tribunale evidenziava, quindi, l'irrilevanza, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, dell'esistenza di una famiglia sul territorio italiano e della presenza di un figlio minore in Italia, tenuto conto anche che:
- il Tribunale per i Minorenni aveva disposto che gli incontri con il figlio minore del ricorrente si svolgessero esclusivamente presso apposita struttura designata, con divieto di prelevamento del minore da parte del padre, proprio alla luce delle emergenze negative circa la sua condotta in ambito familiare, ed aveva adottato provvedimenti di sospensione della responsabilità genitoriale;
- in casi speciali e situazioni peculiari che eventualmente espongano i figli minori dello straniero a imminente e serio pregiudizio, l'ordinamento – ferma la valutazione amministrativa in punto di pericolosità e diniego di uno stabile titolo di soggiorno – offriva, in via eccezionale, ed a precipua tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, affidato al giudice specializzato dei minori (art. 31 comma 3 del TU immigrazione);
6 - le condotte delittuose erano state poste in essere in ambito domestico: ciò che era incompatibile con l'esigenza di tutela dell'invocata unità familiare a cui era preordinato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, risultando già minata l'unità familiare rivendicata.
7.6. Il Tribunale evidenziava, inoltre, l'irrilevanza delle precarie condizioni di salute lamentate da ricorrente (che avrebbero potuto assumere rilevanza ai fini del rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche, da richiedere in via specifica al Questore).
7.7. Avuto riguardo, quindi, alla pericolosità sociale dell' il Tribunale rilevava la Pt_1 prevalenza, nel giudizio di bilanciamento di cui all'art. 5 comma 5 del lgs. n. 286/1998, delle esigenze di tutela della pubblica sicurezza rispetto alla tutela dei vincoli familiari in rilievo nel caso di specie, restando irrilevante che il ricorrente avesse vissuto sempre in Italia.
8. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 4/7/2023,
[...]
ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma nei termini di cui alle Parte_1 conclusioni riportate in epigrafe.
9. Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_1 infondato.
10. Sostituita l'udienza del giorno 2/10/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 9/10/2025, è stata trattenuta in decisione, senza termini.
10.1. Successivamente, con ordinanza del 10-15 novembre 2025, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio, al fine di consentire l'intervento del Procuratore Generale, e nuovamente trattenuta in decisione all'udienza in trattazione scritta del 27/11/2025, con ordinanza del
29/11/2025.
11. Con il primo motivo di appello ha lamentato la “Violazione Parte_1 delle disposizioni di cui all'art. 10 bis della L. 241/90, poste a garanzia del contraddittorio tra il privato
e la p.a.”, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice non ha ritenuto provata la trasmissione di memorie o documentazione integrativa a seguito della comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/1990 datata 8/11/2021.
11.1. Nello specifico, l'odierno appellante ha dedotto che la raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, contenente la nota dell'8/11/2022 (con cui l'Amministrazione aveva manifestato l'intendimento di rigettare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per i pregiudizi di natura penale), non gli sarebbe mai pervenuta, risultando restituita al mittente
7 per compiuta giacenza. Conseguentemente, non vi sarebbe alcuna prova della propria volontà (erroneamente ritenuta dal Giudice) di non partecipare al procedimento amministrativo e non volere rispondere alle sollecitazioni della Questura, “fermo restando che
l'istante nulla avrebbe potuto eccepire in senso contrario rispetto alla rappresentazione cronologica dei procedimenti giudiziari annoverabili a proprio carico” (cfr. pag. 4 dell'atto di appello).
12. Con il secondo motivo di appello ha dedotto la “violazione Parte_1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/98 per erronea interpretazione degli artt. 4 comma 3 e 5, comma 5 bis alla luce del manchevole giudizio di bilanciamento” nonché “l'erronea erronea valutazione della propria pericolosità sociale” e la violazione dell'art. 8 della CEDU, lamentando che il Tribunale, “al pari del Questore”, non avrebbe tenuto in debito conto che egli, figlio di genitori stranieri, tuttavia:
- è nato in [...] ha sempre vissuto);
- è di madre lingua italiana, ha frequentato solo le scuole italiane, conseguendo il diploma di maturità in Italia;
- nel territorio italiano ha sempre intrattenuto i propri rapporti familiari, affettivi, personali, sociali e lavorativi;
-in Italia ha un figlio minore (nato da una relazione sentimentale con una ragazza italiana);
- è “cresciuto ed è vissuto sino ad oggi, a tutti gli effetti, come un qualunque cittadino italiano, senza mai recarsi nel Paese di origine dei propri genitori”, del quale non conosce la lingua e le abitudini;
- il suo originario nucleo familiare “vive in Italia ormai da cinquant'anni anni”.
Il Tribunale, pertanto, sarebbe incorso in un “automatismo condizionato dai pregiudizi penali”, non operando il necessario giudizio di bilanciamento tra l'attualità del pericolo per la sicurezza pubblica e l'unità familiare (ossia tra i parametri indicati dall'art. 5, comma 5, seconda parte, del d. lgs. n. 286/1998, con quelli dettati dal combinato disposto degli artt.
13, comma 1 e quelli ulteriori di cui agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 bis) e non tenendo conto del fatto che i procedimenti penali a suo carico erano scaturiti dalla propria cronica dipendenza dall'alcol, “e giammai, come sostiene parte resistente, da un immeritato e soprattutto infondato giudizio di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica o da una comprovata propensione
a delinquere”.
Il Giudice di primo grado, nel motivare il proprio diniego, avrebbe infatti considerato soltanto i reati dei quali si era reso responsabile, nonché le disposizioni repressive previste dal T.U.I. per i soggetti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, stigmatizzando come
8 gravi le condanne inflittegli, senza tenere conto di tutte le circostanze di fatto del caso concreto.
13. Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato la “erronea interpretazione
e omessa applicazione dell'art 36 del d.lgs. 286/98, in relazione all'articolo 5 della direttiva
2008/115/CE”, avendo il Tribunale avrebbe omesso di valutare che le condizioni generali di salute in cui egli versa “sono del tutto incompatibili con la prospettiva di un rientro forzoso nel Paese di origine dei suoi genitori”.
13.1. Nello specifico, l ha precisato di essere un soggetto affetto sia da dipendenza Pt_1 da sostanze alcoliche (la cui assunzione ha condizionato il suo stile di vita), che da una grave forma di epilessia, con frequenti crisi di grado severo che influenzano il quotidiano e la propria capacità lavorativa, con traumi derivanti dalla frequente perdita dei sensi e con crisi comiziali tonico-cloniche, censurando la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto di non potersi pronunciare sulla domanda di permesso di soggiorno per motivi di salute
(ritenendo necessaria la preventiva richiesta al Questore), in contrasto coi principi affermati dalla Suprema Corte.
14. Con il quarto motivo di impugnazione ha dedotto Parte_1
“Inosservanza e omessa applicazione dall'art. 9 comma 11, per violazione e omessa applicazione dell'art. 30 del d.lgs. 286/98 per mancata valutazione del profilo genitoriale”, lamentando che il
Tribunale, al fine di rafforzare il giudizio di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, avrebbe erroneamente valorizzato anche il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di
Palermo di sospensione della capacità genitoriale, non tenendo conto tuttavia né del carattere temporaneo di tale pronuncia, né del fatto che essa si colloca temporalmente in un periodo di elevata conflittualità dei rapporti tra i genitori.
14.1. Sul punto l ha precisato che il Tribunale avrebbe omesso di valutare che Pt_1
l'eventuale espulsione determinerebbe, certamente, una lesione all'interesse del minore a godere della sua assistenza materiale (in spregio agli obblighi di contribuzione al mantenimento che discendono dalla legge, da cui è gravato), nonché una grave lesione all'esercizio del diritto alla genitorialità ed un pregiudizio severo e irreparabile per il figlio.
15. Infine, ha insistito per l'acquisizione ai fini della decisione di tutti i documenti Pt_1 depositati al fascicolo telematico dopo la proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., in quanto sopravvenuti o scoperti dopo il giudizio di primo grado e assolutamente necessari ai fini della decisione.
9 16. Il , costituitosi in giudizio, ha contestato i motivi di appello Controparte_1 articolati dall precisando che «in data 18 luglio u.s., l'odierno ricorrente è stato tratto in Pt_1 arresto da personale della stazione Carabinieri “San Filippo Neri” di Palermo, in esecuzione all'Ordine di carcerazione n.1869/2023 SIEP, emesso in data 14 luglio u.s. dalla locale Procura della Repubblica, in ordine al reato di “Maltrattamenti in Famiglia”, commesso dal 2020 e tutt'ora in corso. In pari data il già menzionato è stato tradotto alla Casa Circondariale “ ”, per l'espiazione Persona_4 di anni 2 e 4 mesi di reclusione»; inoltre, il Ministero ha rilevato che «con nota datata 01/09/2023, la IV Sezione della Corte di Appello di Palermo, ha comunicato che la sentenza n.4553/2022 emessa nei confronti di dal GIP-Tribunale di Palermo, appellata in data Parte_1
15/09/2022, è divenuta irrevocabile in data 06/07/2023».
17. La Procura Generale, del pari, ha chiesto il rigetto dell'appello.
18. Il primo motivo di appello è infondato.
Va premesso che così come il provvedimento amministrativo non si fondava esclusivamente sulla asserita mancanza di collaborazione nel corso dell'iter amministrativo (come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato), così anche la motivazione dell'ordinanza impugnata non si fonda (esclusivamente) sul disinteresse o meno dell' allo svolgimento dell'istruttoria del procedimento amministrativo: circostanza Pt_1 che resta sullo sfondo di un ampio ed articolato apparato motivazionale.
Peraltro, che l'odierno appellante non abbia fornito alcun riscontro al preavviso di rigetto del 5/11/2022 è un dato incontestato;
in disparte la rilevanza o meno della circostanza, è comunque ininfluente quanto rappresentato dall'appellante, e cioè che egli non avrebbe avuto contezza del preavviso di diniego della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, del 5/11/2022, perché la relativa raccomandata sarebbe stata restituita al mittente per “compiuta giacenza” (essendo evidentemente imputabile all'appellante stesso il mancato ritiro della raccomandata).
19. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il Giudice di primo grado non ha operato alcun “automatismo”, bilanciando le esigenze di sicurezza derivanti dai molteplici precedenti penali dell con l'esigenza, da egli rappresentata, di tutela Pt_1 dell'unità familiare, ritenendo prevalenti le prime sulla base di un'ampia disamina del materiale probatorio, che merita integrale conferma.
19.1. Non è contestato che l sia stato condannato, in via definitiva, per i reati di: Pt_1
10 - lesioni personali aggravate, ai sensi degli artt. 582, 583, comma 1, 585 e 577 n. 4, c.p.
(sentenza della Corte di Appello di Palermo del 17 giugno 2021, di conferma della sentenza di condanna di primo grado del 7 febbraio 2020);
- maltrattamenti di familiari e conviventi, ex art. 572 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11
c.p., e atti persecutori di cui all'art. 612 bis, commi 1 e 2, c.p. (sentenza del 6 aprile 2021).
Inoltre, a carico dell'appellante risultano:
1) due procedimenti penali pendenti innanzi alla Procura presso il Tribunale di Palermo (n.
PM 2021/5190 e n. PM 2021/84) per il reato previsto e punito dall'art. 387 bis c.p.
(violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa);
2) un provvedimento di ammonimento, n. 136/2020 Reg. Amm., emesso dal Questore di
Palermo il 28/12/2020 e notificato il 30/12/2020 per essersi l reso nuovamente Pt_1 responsabile, in data 23/12/2020, di un episodio di aggressione fisica e di violenza ai danni di familiari, nella fattispecie la propria madre, contro la quale l'appellante proferiva inoltre, anche alla presenza degli operatori di Polizia, frasi minacciose da cui derivava per la stessa un forte timore per la propria incolumità;
3) il decreto n.1847/18 del 25/6/2019, notificato 18/7/2019, con cui il Tribunale per i
Minorenni di Palermo ha disposto che gli incontri con il figlio minore si Persona_2 svolgano esclusivamente presso apposita struttura designata, con divieto di prelevamento del minore da parte del padre, alla luce delle emergenze negative circa la sua condotta in ambito familiare.
19.2. Come già evidenziato dalla e dal Tribunale nel provvedimento impugnato, CP_4 ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett. c) del d. lgs. n. 286/1998 non è consentita l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, “salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1”, che, a sua volta, richiama i “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”, che consentono l'espulsione dei cittadini stranieri.
Inoltre, ai sensi dell'art. art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/98 non è ammesso in Italia lo straniero “che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale”.
11 L'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286/1998, poi, dispone che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, “quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9”.
Allo stesso modo, l'art. 20 del d. lgs. n. 30/2007 (“Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”) dispone, al comma 1, che “il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”.
19.3. Ebbene, tutti i reati per i quali l ha riportato condanna e per i quali è Pt_1 sottoposto a procedimento penale rientrano espressamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 comma 3 del d.lgs. 286/98 e 380 commi 1 e 2 c.p.p., tra i cd. reati ostativi, ossia tra i reati per i quali è previsto, ex lege, il divieto di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
19.4. Né è consentita, rispetto a tali reati “ostativi”, una valutazione di maggiore o minore gravità, come preteso dall'appellante, che ha allegato una indimostrata imputabilità delle sue condotte delittuose alla sua dipendenza dall'alcol.
19.5. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, poi, in presenza di tali reati, per l'autorità amministrativa «non residua alcun margine di apprezzamento, dovendo ricollegarvi per legge un automatico effetto ostativo, derivante dalla valutazione effettuata ex ante dal legislatore, in relazione alle esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al particolare disvalore e allarme sociale generato dalle condotte incriminate»; in presenza di tale automatismo, pertanto, «l'Amministrazione è vincolata al rifiuto del rilascio del titolo, salva
l'eccezionale ipotesi in cui sussistano vincoli familiari sul territorio italiano perché, allora,
l'Amministrazione è chiamata ad operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e il diritto dello straniero alla protezione dell'unità familiare» (cfr.
T.A.R. Catania, sez. IV, 29 novembre 2023, n. 3618, che cita, in motivazione, Cons. Stato,
Sez. III, 27 dicembre 2022 n. 11305).
Irrilevanti, inoltre, sarebbero l'intervenuta estinzione del reato o della pena ovvero il fatto che il reo abbia intrapreso un percorso riabilitativo e abbia beneficiato dell'affidamento in prova ai servizi sociali (cfr. sul punto Consiglio di Stato sez. III, 06/12/2019, n. 8343; T.A.R.
12 Liguria Genova Sez. II, 13/07/2020, n. 490, secondo cui l'eventuale declaratoria di estinzione del reato non comporta di per sé l'illegittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;
in senso analogo, cfr. Cons. Stato Sez. VI Sent., 13/05/2009, n. 2959, secondo cui la circostanza che il reato si sia estinto non fa venire meno comunque il fatto storico dell'intervenuta condanna, essendo questo il solo fatto considerato realmente rilevante, presumendosi sulla base di esso la pericolosità dello straniero e comunque la non meritevolezza dello stesso a permanere e soggiornare nel territorio nazionale).
19.6. La giurisprudenza della Suprema Corte, tuttavia, ha evidenziato, in tema di protezione complementare, che «in ipotesi di condanna del cittadino straniero per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al riconoscimento della predetta protezione e non ricorre una presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità», in applicazione «del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente» [così Cass., sez. I, 16 luglio 2025, ord. n. 19672, che cita, in motivazione, i precedenti Cass. n. 23597/2023, n. 10923/2024, Corte EDU, sezione quarta, 27-9-2022,
Corte Cost. n. 88/2023, precisando ulteriormente: «Argomenti in tal senso si traggono anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83/2023. Segnatamente, è rilevante ai fini che qui interessano il passaggio in cui la Corte osserva di avere limitato la pronuncia al caso di rinnovo del permesso di soggiorno perché “lascia intravedere − particolarmente in considerazione della circostanza che si tratta di permesso per lavoro − un possibile processo di integrazione dello straniero, processo che sarebbe irreversibilmente compromesso ove non si consentisse la prosecuzione del percorso lavorativo intrapreso”. A questa la valutazione in concreto è tenuto, nel caso di specie, il giudice di merito, cioè, a verificare se nonostante il reato commesso, tenendo conto del fatto che la pena è stata scontata, sussistano diritti fondamentali che verrebbero compromessi dal rifiuto del permesso di soggiorno e dal rimpatrio e in particolare, il diritto alla vita privata e familiare e l'integrazione socio lavorativa (Cass. 8495 del
2023; Cass. 36789/2022; Cass. 18455/2022)»].
19.7. Nel caso di specie, l'automatismo derivante dalla commissione di reati ostativi incontra, quindi, il limite della tutela dei vincoli familiari sul territorio e del processo di integrazione in atto, dovendosi procedere al bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza e la tutela dei rapporti familiari allegati dall'odierno appellante.
13 Tale bilanciamento è stato correttamente effettuato dal Tribunale, che ha ritenuto prevalenti le esigenze di sicurezza con argomentazioni che meritano integrale conferma.
19.8. Ed invero, a fronte dei gravi reati commessi dall' non può non rilevarsi Pt_1
l'assoluta eccentricità della invocata tutela di vincoli familiari, nel cui ambito sono, di contro, maturate proprio le condotte delittuose.
19.9. Ed ancora, risultano prive di smentita le circostanze evidenziate dal Tribunale, quali l'assenza di attività lavorativa stabile, i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni
(di cui l'appellante non ha documentato la modifica), limitanti la sua responsabilità genitoriale rispetto al figlio , superficialmente ricondotti dall' a Per_2 Pt_1 conseguenza di “conflitti familiari” (in realtà concretizzatesi in condotte delittuose rilevanti ai sensi dell'art. 4 comma 3 del T.U.I.), l'esito negativo dei pregressi percorsi di disintossicazione da alcol (cfr. relazione del dell'UOC Dipendenze Patologiche dell'Asp di
Palermo del 25.10.2022, citata anche dal Tribunale nel provvedimento impugnato: “Nel corso degli anni il sig. ha intrapreso diversi percorsi di cura presso il Nostro servizio, anche in Pt_1 ottemperanza al Decreto del Tribunale per i minorenni dove pendeva procedimento a tutela del figlio minore, programmi seguiti invero non con la dovuta compliance, sia in termini di aderenza che in termini di consapevolezza delle problematiche alcol-correlate, condizioni che si sono declinate in una scarsa capacità di contenimento delle spinte tossicofiliche. L'ultimo percorso terapeutico presso il nostro
Servizio è stato seguito dal sig. dal mese di luglio 2020 al mese giugno 2021”). Pt_1
19.10. L'insieme di tali elementi induce a ritenere fondato il rilievo di “pericolosità sociale” e
“scarsa integrazione nel tessuto sociale e lavorativo del ricorrente” espresso dal Tribunale, ed a confermare il giudizio di prevalenza delle esigenze di sicurezza (discendenti dai gravi e reiterati reati commessi dall' sintomatici della sua pericolosità sociale) rispetto ai Pt_1 vincoli familiari invocati, senza che assuma rilevanza alcuna la circostanza che l Pt_1 abbia sempre vissuto in Italia.
19.11. Né il rilievo di pericolosità sociale dell' derivante dalle condanne sopra Pt_1 citate, può ritenersi venuto meno alla luce della documentazione sopravvenuta e prodotta in questo giudizio.
Con molteplici note di deposito l'appellante ha infatti prodotto relazioni redatte dalla
Comunità Terapeutica “Casa dei Giovani”, a seguito dell'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 del D.P.R. n. 309/90, disposto in data
27/02/2024 dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo Proc. nr. SIUS 7312/23, al fine di
14 consentire all' di intraprendere un percorso terapeutico riabilitativo per soggetti Pt_1 dipendenti da sostanze d'abuso.
Verosimilmente, l'affidamento in prova in questione fa seguito all'ordine di carcerazione cui ha fatto riferimento il Ministero nella comparsa di costituzione («Per ulteriore informazione, si rappresenta che, in data 18 luglio u.s., l'odierno ricorrente è stato tratto in arresto da personale della stazione Carabinieri “San Filippo Neri” di Palermo, in esecuzione all'Ordine di carcerazione
n.1869/2023 SIEP, emesso in data 14 luglio u.s. dalla locale Procura della Repubblica, in ordine al reato di “Maltrattamenti in Famiglia”, commesso dal 2020 e tutt'ora in corso. In pari data il già menzionato è stato tradotto alla Casa Circondariale “ ”, per l'espiazione di anni 2 Persona_4
e 4 mesi di reclusione.
Inoltre, con nota datata 01/09/2023, la IV Sezione della Corte di Appello di Palermo, ha comunicato che la sentenza n.4553/2022 emessa nei confronti di dal GIP-Tribunale Parte_1 di Palermo, appellata in data 15/09/2022, è divenuta irrevocabile in data 06/07/2023»).
L'appellante, in particolare:
- con la nota del 21/5/2024 ha depositato la relazione comportamentale del 17/5/2024;
- con la nota del 16/9/2024 ha depositato la relazione comportamentale del 26/7/2024;
- con la nota del 10/10/2024 ha depositato la relazione comportamentale del 6/10/2024;
- con la nota dell'8/4/2025 ha depositato alcuni documenti, tra i quali la relazione comportamentale del 3/12/2024, relativa all'andamento del percorso riabilitativo;
- con la nota dell'1/9/2025 ha depositato sia la relazione comportamentale del 25/7/2025, anch'essa relativa al positivo andamento del percorso riabilitativo, sia l'ordinanza di accoglimento del Tribunale di Palermo del ricorso proposto in materia di iscrizione anagrafica.
Ed invero, per quanto le relazioni attestino il positivo andamento dell'affidamento in prova, si tratta, tuttavia, di un percorso ancora in fieri, che, di per sé, non è idoneo ad incidere ovvero a rendere non più attuale la pericolosità sociale dell'appellante, insita nei reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, di cui l'AR si è reso autore.
20. Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Le precarie condizioni di salute dell'appellante, infatti, sia per la dipendenza da alcol che per le crisi epilettiche, possono assumere rilievo ai diversi fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il cui rilascio compete alla Questura, previo parere della
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, e che, come correttamente rilavato dal Giudice di primo grado, non può essere richiesto, per la prima 15 volta, dinanzi all'Autorità Giudiziaria (non conducente, infatti, è la pronuncia della
Suprema Corte n. 20856/2022, invocata dal ricorrente, in cui la Suprema Corte, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il dinego, in sede amministrativa, del rinnovo del “permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30”, ha ritenuto ammissibile la proposizione, per la prima volta, la domanda di rilascio della “carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione Europea”, ai sensi dell'art. 10 del d. lgs.
n. 30/2007).
21. Infondato, infine, è il quarto motivo di appello.
Va in primo luogo ribadito che l'appellante non ha documentato in alcun modo la revoca o la modifica dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni di Palermo con cui è stato limitato l'esercizio del suo diritto di visita del figlio minore (esclusivamente presso apposita struttura designata, con divieto di prelevamento del minore da parte del padre, alla luce delle emergenze negative circa la sua condotta in ambito familiare) ed è stata disposta, poi, la sospensione della responsabilità genitoriale dell' Pt_1
Infondate, quindi, sono le censure al provvedimento del Tribunale, che non avrebbe tenuto conto del “carattere temporaneo” delle pronunce del Tribunale per i minorenni.
Del tutto irrilevante, poi, l'assunto dell'appellante, secondo cui le limitazioni alla responsabilità genitoriale sarebbero maturate in un periodo di elevata conflittualità dei rapporti tra i genitori.
In ogni caso, il provvedimento impugnato va integralmente confermato, laddove ha evidenziato che “in casi speciali e situazioni peculiari che eventualmente espongano i figli minori dello straniero a imminente e serio pregiudizio, l'ordinamento – ferma la valutazione amministrativa in punto di pericolosità e diniego di uno stabile titolo di soggiorno – offre, in via eccezionale, e a precipua tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, affidato al giudice specializzato dei minori”, costituito dall'rt. 31 comma 3 del d. lgs. n. 286/1998, a norma del quale “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge”.
22. Alla luce di quanto sin qui esposto, l'appello va rigettato.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, tenuto
16 conto dell'effettiva attività svolta, in complessivi euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito, se dovute, I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
24. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da nei confronti del Parte_1 [...]
, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c emessa dal Tribunale di Palermo, in CP_1 composizione monocratica, in data 1-5 giugno 2023, nell'ambito del giudizio n. RG
14920/22, che conferma;
- condanna al pagamento, in favore del , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito, se dovute, I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 3 dicembre 2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
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