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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 3776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3776 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 18890/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti GANCI FABIO e C.F._2
MICELI WALTER;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore;
- parte resistente contumace-
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 settembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 27 dicembre 2024 le ricorrenti indicate in epigrafe hanno chiesto condannarsi il al pagamento degli importi di seguito specificati a Controparte_1
titolo di differenze retributive corrispondenti alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 31 agosto 1999. A sostegno delle superiori pretese le ricorrenti, premettendo di aver prestato servizio come docenti in forza di plurimi contratti
1 d'insegnamento a tempo determinato (cfr. pagina due del ricorso), hanno argomentato circa l'estensione del diritto in discussione anche al personale docente che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie (cfr. il ricorso anche per i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti).
Ed infatti, nello specifico:
- la ricorrente ha chiesto per l'a.s. 2020/2021 il pagamento di € 1.379,34, Parte_1
oltre interessi legali da ciascun rateo fino al saldo, a titolo di differenze retributive corrispondenti alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 31 agosto 1999;
- la ricorrente ha chiesto per l'a.s. 2020/2021 il pagamento di € Parte_2
552,90, oltre interessi legali da ciascun rateo fino al saldo, a titolo di differenze retributive corrispondenti alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 31 agosto 1999;
Con la memoria di costituzione depositata il 12 giugno 2025 il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
[...]
Ciò detto, la pretesa delle ricorrenti va ritenuta senz'altro fondata in base all'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018).
Pertanto, considerato che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi,
l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento delle somme richieste dalle docenti.
In ossequio al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), infine, il va CP_1
condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo e si
2 distraggono in favore dei procuratori delle ricorrenti, i quali hanno dichiarato ai sensi dell'art. 93 c.p.c. di non aver percepito alcun compenso.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di:
- della somma di € 1.379, 34, oltre interessi al tasso legale da ciascun Parte_1 rateo fino al saldo, nonché, in favore degli avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. della parte ricorrente, delle spese di lite di quest'ultima, che si liquidano nella somma di € 500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- della somma di € 552,90, oltre interessi al tasso legale da ciascun Parte_2
rateo fino al saldo, nonché, in favore degli avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. della parte ricorrente, delle spese di lite di quest'ultima, che si liquidano nella somma di € 500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 23/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 18890/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti GANCI FABIO e C.F._2
MICELI WALTER;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore;
- parte resistente contumace-
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 settembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 27 dicembre 2024 le ricorrenti indicate in epigrafe hanno chiesto condannarsi il al pagamento degli importi di seguito specificati a Controparte_1
titolo di differenze retributive corrispondenti alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 31 agosto 1999. A sostegno delle superiori pretese le ricorrenti, premettendo di aver prestato servizio come docenti in forza di plurimi contratti
1 d'insegnamento a tempo determinato (cfr. pagina due del ricorso), hanno argomentato circa l'estensione del diritto in discussione anche al personale docente che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie (cfr. il ricorso anche per i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti).
Ed infatti, nello specifico:
- la ricorrente ha chiesto per l'a.s. 2020/2021 il pagamento di € 1.379,34, Parte_1
oltre interessi legali da ciascun rateo fino al saldo, a titolo di differenze retributive corrispondenti alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 31 agosto 1999;
- la ricorrente ha chiesto per l'a.s. 2020/2021 il pagamento di € Parte_2
552,90, oltre interessi legali da ciascun rateo fino al saldo, a titolo di differenze retributive corrispondenti alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 31 agosto 1999;
Con la memoria di costituzione depositata il 12 giugno 2025 il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
[...]
Ciò detto, la pretesa delle ricorrenti va ritenuta senz'altro fondata in base all'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018).
Pertanto, considerato che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi,
l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento delle somme richieste dalle docenti.
In ossequio al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), infine, il va CP_1
condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo e si
2 distraggono in favore dei procuratori delle ricorrenti, i quali hanno dichiarato ai sensi dell'art. 93 c.p.c. di non aver percepito alcun compenso.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di:
- della somma di € 1.379, 34, oltre interessi al tasso legale da ciascun Parte_1 rateo fino al saldo, nonché, in favore degli avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. della parte ricorrente, delle spese di lite di quest'ultima, che si liquidano nella somma di € 500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- della somma di € 552,90, oltre interessi al tasso legale da ciascun Parte_2
rateo fino al saldo, nonché, in favore degli avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. della parte ricorrente, delle spese di lite di quest'ultima, che si liquidano nella somma di € 500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 23/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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