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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6429/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6429/2024 promossa congiuntamente da nata nella REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN il Parte_1
20/02/1967, con il patrocinio dell'avv. GIULIANO BELLUCCI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MARIO BRUTO GAGGIOLI SANTINI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Paolo Abbritti.
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in PERUGIA in data 14/08/2015, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 116, Parte I, Anno 2015, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 23/07/2024. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 23/07/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni rese delle parti all'udienza del 12/12/2024 e delle note integrative depositate in data 20/03/2025 in vista dell'udienza del 27/03/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in PERUGIA in data 14/08/2015, con atto trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 116, Parte I, Anno 2015, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 23/07/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PERUGIA di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 1/04/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6429/2024 promossa congiuntamente da nata nella REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN il Parte_1
20/02/1967, con il patrocinio dell'avv. GIULIANO BELLUCCI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MARIO BRUTO GAGGIOLI SANTINI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Paolo Abbritti.
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in PERUGIA in data 14/08/2015, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 116, Parte I, Anno 2015, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 23/07/2024. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 23/07/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni rese delle parti all'udienza del 12/12/2024 e delle note integrative depositate in data 20/03/2025 in vista dell'udienza del 27/03/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in PERUGIA in data 14/08/2015, con atto trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 116, Parte I, Anno 2015, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 23/07/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PERUGIA di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 1/04/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino