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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 668 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ROSSI ARMANDO
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. SOLAINI FIORENZA
nonché contro
CP_2 con l'avv. D'AVOSSA ROBERTO
e
CP_3
Con l'avv. CALIO' MARINICOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTI
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.03.2025, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 022 2025 90025146 10/000, ricevuta mezzo pec in data
28.02.2025, con cui gli ha intimato il pagamento di complessivi € Controparte_1
319.918,01 contestando i seguenti cartelle/avvisi:
1. n. 02220220015735429000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento del Premio CP_2
(anno 2021) per un totale di € 2.464,62;
2. n. 32220220003311731000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento del Modello DM Pa
(anno 2022) per un totale di € 54.185,93; Parte_
3. n. 32220230000397675000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento del Modello
[...
(anno 2022) per un totale di € 26.468,42; Parte_
4. n. 32220230003368423000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento del Modello
[...
(anno 2023) per un totale di € 24.438,81.
Ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'annullamento dell'atto opposto eccependo a sostegno di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici.
2. Si è costituito deducendo l'intervenuta regolare notifica degli avvisi di addebito n. CP_3
32220220003311731000, n. 32220230000397675000 e n. 2220230003368423000 cui erano seguiti pagamenti parziali a dimostrazione della conoscenza degli stessi da parte del ricorrente.
3. Anche si è costituito in giudizio eccependo l'intervenuta regolare notifica della cartella n. CP_2
02220220015735429000 (doc. 2), notificata a mezzo pec il 23/01/2023, seguita anch'essa da una serie di pagamenti parziali tra ottobre 2023 e dicembre 2024 per un totale di € 409.44.
4. , limitando all'attività esecutiva svolta la propria legittimazione Controparte_1
a contraddire, ha dedotto che l'intimazione di pagamento era stata regolarmente notificata via pec in data 23.01.2023 e mai impugnata nei termini di legge, con conseguente definitività del credito rivendicato. Ha osservato, in ogni caso, che, in relazione agli avvisi di addebito ivi richiamati,
l'opponente aveva avanzato diverse richieste di rateizzazione, tutte accolte (docc. 5,6 e 7) a dimostrazione di come lo stesso fosse edotto della sussistenza dei crediti rivendicati dagli Enti.
5. Con note di trattazione scritta le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
6. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Tutti e quattro gli atti indicati nell'intimazione di pagamento opposta e qui contestati risultano essere stati correttamente notificati a mezzo pec alla società opponente, così come si evince dai documenti 3,4 e 5 memoria e dal documento 3 memoria . CP_3 CP_2
2 Inoltre, sono state prodotte da le istanze di rateizzazione presentate in data Controparte_1
7.03.2023, 27.06.2023 e 27.02.2024 (docc. 5, 6 e 7) ed aventi ad oggetto i tre avvisi di addebito richiamati nell'intimazione opposta, mentre ha prodotto documentazione attestante CP_3 CP_2
(doc. 4) gli intervenuti parziali pagamenti del credito di cui alla cartella di pagamento n.
02220220015735429000.
L'assenza di contestazioni in ordine al perfezionamento delle notifiche degli avvisi per come sopra documentate, così come le istanze di rateizzazione e i pagamenti parziali eseguiti dal ricorrente, valgono a smentire quanto da questi sostenuto in relazione alla mancata conoscenza delle pretese creditorie poste a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata, prima della sua notifica.
Basti sul punto il richiamo alla giurisprudenza della S.C. di Cassazione secondo cui:
La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti> Cassazione civile, sez. trib., 06/02/2024, n. 3414.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, accessori di legge in favore di ciascuna parte convenuta e con distrazione in favore del difensore di che si è Controparte_1 dichiarato antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 12.12.2025
Il Giudice
Chiara AN
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ROSSI ARMANDO
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. SOLAINI FIORENZA
nonché contro
CP_2 con l'avv. D'AVOSSA ROBERTO
e
CP_3
Con l'avv. CALIO' MARINICOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTI
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.03.2025, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 022 2025 90025146 10/000, ricevuta mezzo pec in data
28.02.2025, con cui gli ha intimato il pagamento di complessivi € Controparte_1
319.918,01 contestando i seguenti cartelle/avvisi:
1. n. 02220220015735429000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento del Premio CP_2
(anno 2021) per un totale di € 2.464,62;
2. n. 32220220003311731000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento del Modello DM Pa
(anno 2022) per un totale di € 54.185,93; Parte_
3. n. 32220230000397675000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento del Modello
[...
(anno 2022) per un totale di € 26.468,42; Parte_
4. n. 32220230003368423000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento del Modello
[...
(anno 2023) per un totale di € 24.438,81.
Ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'annullamento dell'atto opposto eccependo a sostegno di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici.
2. Si è costituito deducendo l'intervenuta regolare notifica degli avvisi di addebito n. CP_3
32220220003311731000, n. 32220230000397675000 e n. 2220230003368423000 cui erano seguiti pagamenti parziali a dimostrazione della conoscenza degli stessi da parte del ricorrente.
3. Anche si è costituito in giudizio eccependo l'intervenuta regolare notifica della cartella n. CP_2
02220220015735429000 (doc. 2), notificata a mezzo pec il 23/01/2023, seguita anch'essa da una serie di pagamenti parziali tra ottobre 2023 e dicembre 2024 per un totale di € 409.44.
4. , limitando all'attività esecutiva svolta la propria legittimazione Controparte_1
a contraddire, ha dedotto che l'intimazione di pagamento era stata regolarmente notificata via pec in data 23.01.2023 e mai impugnata nei termini di legge, con conseguente definitività del credito rivendicato. Ha osservato, in ogni caso, che, in relazione agli avvisi di addebito ivi richiamati,
l'opponente aveva avanzato diverse richieste di rateizzazione, tutte accolte (docc. 5,6 e 7) a dimostrazione di come lo stesso fosse edotto della sussistenza dei crediti rivendicati dagli Enti.
5. Con note di trattazione scritta le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
6. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Tutti e quattro gli atti indicati nell'intimazione di pagamento opposta e qui contestati risultano essere stati correttamente notificati a mezzo pec alla società opponente, così come si evince dai documenti 3,4 e 5 memoria e dal documento 3 memoria . CP_3 CP_2
2 Inoltre, sono state prodotte da le istanze di rateizzazione presentate in data Controparte_1
7.03.2023, 27.06.2023 e 27.02.2024 (docc. 5, 6 e 7) ed aventi ad oggetto i tre avvisi di addebito richiamati nell'intimazione opposta, mentre ha prodotto documentazione attestante CP_3 CP_2
(doc. 4) gli intervenuti parziali pagamenti del credito di cui alla cartella di pagamento n.
02220220015735429000.
L'assenza di contestazioni in ordine al perfezionamento delle notifiche degli avvisi per come sopra documentate, così come le istanze di rateizzazione e i pagamenti parziali eseguiti dal ricorrente, valgono a smentire quanto da questi sostenuto in relazione alla mancata conoscenza delle pretese creditorie poste a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata, prima della sua notifica.
Basti sul punto il richiamo alla giurisprudenza della S.C. di Cassazione secondo cui:
La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti> Cassazione civile, sez. trib., 06/02/2024, n. 3414.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, accessori di legge in favore di ciascuna parte convenuta e con distrazione in favore del difensore di che si è Controparte_1 dichiarato antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 12.12.2025
Il Giudice
Chiara AN
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