Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/04/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2810/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2810/2023 promossa da:
( ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 02/11/1964, difeso/a dall'avv. GIUDICE ROSALIA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE
CONTRO
( ), nata a [...] l'[...], difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. VENINATA GAETANO presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE E NEI CONFRONTI DI
Avv. Claudia Parrino, nella qualità di curatore speciale dei minori nata a [...]
Ragusa il 11.07.2011 ed , nato a [...] il [...], difesa da sé medesima;
Per_2
OGGETTO: Disconoscimento di paternità
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare, previ esami genetici o ematologici, che Persona_3
, nato a [...], il [...], non è figlio biologico del ricorrente. Voglia ordinare
[...] all'ufficiale dello stato civile del Comune di Santa Croce Camerina di seguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita.
Parte resistente:
….
- disporre ai sensi dell'art. 473 bis 2 e 7 c.p.c. la nomina di curatore speciale per il minore Persona_3
, eventualmente anche in persona dell'avv. Claudia Parrino e la partecipazione del P.M. in
[...] sede;
pagina 1 di 5
- Dire, ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile e infondata la domanda e conseguentemente rigettarla per intervenuta decadenza sia rispetto al termine quinquennale dalla nascita (244 c.c.) o riconoscimento del figlio (264 c.c.) sia rispetto al termine annuale dalla presunta conoscenza;
- Sempre nel merito ritenere la domanda inammissibile, infondata e comunque non meritevole di accoglimento per le ragioni esposte al punto 6 di parte narrativa;
condannare il ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per manifesta temerarietà della domanda nella misura che sarà ritenuta equa dal Giudice
Richiesto il parere del PM
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.9.2023 espone: Parte_1
-che, in data 30 maggio 2005, il ricorrente ha contratto matrimonio civile con Parte_2
- che è attualmente pendente il procedimento di separazione giudiziale iscritto al n° 4066/2020 R.G., con cui il ricorrente ha chiesto la separazione personale dalla moglie …con addebito alla stessa ed affido esclusivo della figlia . Per_1 Nel corso del predetto giudizio, e, segnatamente, nell'ambito della consulenza tecnica psicologica disposta dal G.I…..è emerso che il minore non è figlio biologico del ricorrente. Per_3
Ed invero, secondo quanto riportato nella relazione peritale dalla CT, Dott.ssa Persona_4 sarebbe stata la stessa SI.ra a dichiarare, nel corso degli incontri, che sarebbe del Controparte_1 tutto inesistente il rapporto biologico di filiazione tra il figlio ed il , stante che il Per_3 Per_3 minore sarebbe nato dalla relazione con un altro uomo (si veda a tal fine relazione depositata telematicamente in data 18 novembre 2022 nel richiamato giudizio inter partes). In particolare, la SI.ra ha riferito che “lei e il SInor erano già separati in casa CP_1 Per_3
e quando ha scoperto di essere incinta ha provato inizialmente paura. Poi ha chiarito di non aver mai preso in considerazione la possibilità di abortire nonostante fosse certa che il bambino non potesse essere figlio del marito perché non avevano più rapporti sessuali da tempo” (cfr. pag.6, ultimo capoverso, e pag. 7, primo capoverso della relazione CT . Per_4 Ne consegue che, a seguito di siffatta confessione, si rende necessario ottenere dall'adito Tribunale una sentenza dichiarativa ex art. 263 c.c. che accerti l'insussistenza del rapporto biologico di filiazione tra e il minore Parte_1 Persona_5
[
il che ha avuto conoscenza della non paternità solo mercè la lettura della relazione
[...] Per_6 di perizia su richiamata: in passato, aveva avuto solo dei dubbi, attesa la verosimile frequentazione di altre persone da parte della moglie durante il periodo del presunto concepimento, dubbi che lo avevano indotto già in passato a promuovere l'azione di disconoscimento, poi, tuttavia, non coltivata dietro pressioni della che invece negava la circostanza. CP_1
Si costituisce la eccependo l'inapplicabilità dell'art. 263 c.c., trattandosi di figlio nato in [...] costanza di matrimonio e l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dal termine quinquennale dalla nascita, ex artt. 244 e 263 c.c., essendo nato il [...]. Eccepisce, Per_3 inoltre, l'inammissibilità della domanda per essere decorso il termine annuale dalla conoscenza della presunta non paternità; espone sul punto la convenuta che il aveva già promosso autonomo Per_3
e precedente giudizio di disconoscimento iscritto al n. 4348/2018 r.g., che poi veniva abbandonato;
e che la conoscenza della non paternità risulta anche dal ricorso per separazione del dicembre 2020,
pagina 2 di 5 laddove si afferma che “la nascita di , avvenuta a Ragusa il 30/10/2017, fu guardata con Per_3 sospetto dal ricorrente, cui si insinuò l'atroce dubbio che quel bimbo non fosse suo. Il bambino infatti alla nascita risultava positivo al Triponema pallidum TPHA, infezione presente nella madre ma mai nel padre, sicchè apparve assai probabile che quel bimbo fosse frutto di una relazione extraconiugale della moglie, durante la quale la stessa contrasse quella malattia, trasmessa al piccolo”; in altri atti difensivi del procedimento di separazione il sostiene inoltre di avere subito “per amore dei Per_3 figli e della famiglia ogni genere di umiliazione, ivi compresi i numerosi tradimenti”. Eccepisce ancora la convenuta che il omette di riferire di aver prodotto in giudizio già nell'anno 2020 (doc. Per_3 8) il risultato dell'analisi del DNA eseguita dal Laboratorio GENOMA mediante prelievo di cellule di mucosa orale (all'insaputa della madre), e che dallo stesso si evincerebbe la “conclamata infedeltà, compendiata nel negativo test di paternità” (doc. 9: “dall'analisi dei marcatori genetici investigati emerge una non compatibilità genetica per ipotesi di paternità”).
All'udienza del 24.4.24 viene nominato, come curatore speciale del minore , Persona_3 l'avv Claudia Parrino, e viene disposta l'integrazione del contraddittorio;
si costituisce il curatore speciale con comparsa del 2.7.2024, non formulando specifiche conclusioni, ma premettendo che era stato aperto un procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Catania, rubricato al n. 319/2019 R.G. V.G., il cui ultimo decreto conclusivo è del 23.08.2023. Provvedendo all'archiviazione degli atti del procedimento, il Tribunale per i Minorenni di Catania manteneva la limitazione della responsabilità genitoriale dei sigg. ri e e l'affidamento dei minori al servizio Per_3 CP_1 sociale del Comune di Santa Croce Camerina per attività di monitoraggio e supporto, manteneva il collocamento dei minori rispettivamente presso il padre e presso la madre, Per_1 Per_3 rimandando al giudice ordinario della separazione gli ulteriori provvedimenti (giudizio di separazione pendente presso questo Tribunale); nel merito, il curatore speciale si limita ad evidenziare che riguardo all'azione di disconoscimento della paternità, prevale l'orientamento secondo il quale occorre perseguire il favor veritatis, raggiungendosi così una corrispondenza piena dello status di figlio alla realtà della procreazione. Tuttavia, come può agevolmente leggersi in diverse sentenze degli Ermellini
– tra le altre Cassazione civile, sez. I, sentenza 03/04/2017 n° 8617 - il favor veritatis non costituisce però un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque. Vero è che l'art. 30 Cost. non ha attribuito un valore preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, ma, nel disporre al comma 4 che "la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità", ha affidato al legislatore il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, e di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima; e che quindi occorre eseguire un bilanciamento fra l'esigenza di affermare la verità biologica, con l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità, che potrebbe anche non essere necessariamente collegato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali che si sono creati all'interno di una famiglia.
La causa viene quindi rinviata per la decisione.
Va in primo luogo rilevato che la minore è estranea al giudizio, pur se l'avv Parrino, Persona_1 in comparsa, ha dichiarato di costituirsi anche nella qualità di curatore speciale di . Persona_1
Il ricorso, qualificato come azione di disconoscimento della paternità ex art. 244 c.c. deve essere dichiarato inammissibile in primo luogo per essere decorso il termine quinquennale di decadenza di cui al comma 4 del predetto articolo (l'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita), nella formulazione successiva alla modifica normativa del d.lgvo 154/2013, entrata in vigore il 7.2.2014; il minore è nato il [...], mentre il ricorso è stato depositato il
29.9.2023; né può darsi rilievo alla citazione notificata il 22.10.2018, con la quale si chiedeva accertarsi pagina 3 di 5 che non era figlio di , perché il relativo giudizio, iscritto al Persona_3 Parte_1
n. 4348/2018, si è estinto per rinuncia al giudizio da parte del stesso. Per_3
Il ricorso è inoltre inammissibile per essere decorso anche il termine annuale di decadenza di cui al comma 2 della citata disposizione;
è infatti lo stesso che, in seno al ricorso per la Per_3 separazione datato 10 dicembre 2020, dichiara che un test privato di paternità meramente informativo ha acclarato (il figlio) come non suo, producendolo in allegato al ricorso stesso.
È vero che il genitore può rinunziare all'azione di disconoscimento della paternità che abbia promosso ma, vertendosi in materia di diritti indisponibili, in relazione ai quali non è ipotizzabile rinuncia o transazione, l'azione può essere successivamente riproposta, dallo stesso genitore e pure dal figlio che abbia raggiunto la maggiore età (Cass. 14879/2017, che richiama il precedente Cass. 13408/1999, secondo il quale la rinuncia ha gli effetti della rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 cpc, in ossequio pur sempre al principio della domanda: il genitore, libero di promuovere o meno, nell'interesse del figlio minore, l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità è anche libero di rinunciare poi - esplicitamente o lasciando che la causa si cancelli o si estingua per inattività - al procedimento instaurato. Vertendosi in tema di diritti indisponibili sui quali non è ipotizzabile rinuncia o transazione, l'azione potrà essere riproposta dallo stesso genitore o, al compimento della maggiore età, personalmente dal figlio); (diversamente, in Cass. 5506/1992, si sostiene che la rinuncia all'azione, che è efficace anche senza accettazione delle controparti, e che impone declaratoria di cessazione della materia del contendere, è ammissibile, quale espressione del principio dispositivo, in qualunque controversia civile, incluse quelle che coinvolgano interessi generali e richiedano la partecipazione del pubblico ministero, e, pertanto, anche nel giudizio d'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento della filiazione naturale).
E tuttavia la riproposizione della domanda deve pur sempre avvenire nel rispetto del termine di decadenza previsto, non potendosi ritenere che la citazione del 2018 abbia permanentemente impedito la decadenza, ex art. 2966 c.c., in quanto il processo da essa originato si è estinto, con ciò rendendo inefficaci gli atti compiuti (art. 310 comma 2 cpc); l'estinzione del processo non estingue l'azione (art. 310 comma 1 cpc), che infatti può essere riproposta, ma si tratterà di un'altra azione, soggetta alla scure della decadenza.
La domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza, qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale;
infatti, l'inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall'art. 310, comma 2, c.p.c., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe normative. La non estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 c.c., è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell'inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e, la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica (Cass.
1090/2007; 26309/2017; 23425/2024)
Per quanto sopra esposto la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della rilevata decadenza (valore indeterminabile complessità bassa, senza fase istruttoria, valori minimi); le stesse vanno compensate tra il ricorrente e il minore, che attraverso il curatore speciale non ha esplicitamente avversato la domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile la domanda;
condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di , che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 3.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, disponendone il pagamento nei confronti dello Stato. compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti.
Ragusa, 16 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
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