Articolo 49 del Codice del Terzo settore
Articolo 48Articolo 50
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3 agosto 2017
Art. 49. Estinzione o scioglimento dell'ente 1. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne da' comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente e' iscritto affinche' provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.
Entrata in vigore il 3 agosto 2017
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