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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7650/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7650/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 Parte_2 il 19.11.1998 nella qualità di genitori del minore , nato a [...] il Parte_3
3.03.2017, rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Fuschino, come da procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c., depositato il 14.06.2024, i ricorrenti indicati in epigrafe nella qualità, contestavano le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti CP_1 sanitari utili per il riconoscimento in favore del figlio minore dell'indennità di Parte_3 frequenza, sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 specificazione dei motivi di contestazione e nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. Disposta la riunione con il procedimento per ATP n. R.g. 14366/2023, all'odierna udienza visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che gli odierni opponenti specificano le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis: la dichiarazione di dissenso del 04.06.2024 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 13.05.2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data
14.06.2024, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico del minore, riconoscendolo soggetto non affetto da patologia invalidante (cfr. Ctu Dott.
del 04.05.2024). Persona_1
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice.
Ed, infatti, alcun rilievo, alla luce delle puntuali osservazioni espletate dal CTU, appaiono avere le generiche contestazioni circa una presunta sottovalutazione delle patologie di cui è affetto, non supportata peraltro da alcun riscontro documentale.
Come precisato dal consulente “Nel premettere che il cariotipo fetale 46,XYinv(7)(q21.3q31.3) maschile con inversione paracentrica di un cromosoma 7 é una variante normale, tant'è che nelle nuove linee guida si consiglia di non segnalare questo riscontro nel referto da consegnare ai pazienti perché privo di correlazione clinica, in assenza di microdelezioni, dai dati anamnestici risulta che il minore in esame ha effettuato, da Febbraio a Maggio 2023, un percorso di potenziamento didattico per manifestazioni non correlate alla predetta variante cromosomica con training attentivi e funzionali con cadenza trisettimanale, presso il centro R.M. Therapy di AR di LI (Centro privato non accreditato) e che, nonostante la poca costanza nelle terapie a causa di diversi problemi di salute, il bambino ha ottenuto discreti risultati nell'area attentiva, del problem-solving e della letto scrittura, con miglioramento del quadro comportamentale. Infatti, allo stato, si intravede che in risposta alle pregresse difficoltà di gestione comportamentale del minore, ha sviluppato, nel Parte_3 confronto relazionale, soprattutto al cospetto di interlocutori sconosciuti, modalità relazionali aperte.
Allo stato, invero, non sono obiettivabili deficit nel linguaggio espressivo e/o difficoltà nell'integrazione interpersonale per cui si ritiene che gli aspetti conflittuali comportamentali descritti all'esordio dell'inserimento nella scuola materna risultano ad oggi risolti. Abbiamo richiesto alla madre del minore di produrci attestazioni specialistiche finalizzate a verificare lo sviluppo intellettivo allo stato del proprio figliuolo, nonché attestazione di frequenza presso centri accreditati di logopedia ma ci è stato risposto che dal Maggio 2023 non sono state espletate altre cure. Pertanto, sulla scorta della documentazione in atti, nonché di quanto obiettivato nel corso di questi lavori, appare inevitabile definire il minore quale SOGGETTO NON AFFETTO DA PATOLOGIA INVALIDANTE”.
Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Inoltre, si fa rilevare che anche nella fase di opposizione non ha dedotto e provato in maniera specifica l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle preesistenti e tali da giustificare un approfondimento delle indagini peritali ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c., né tale aggravamento può ricavarsi dalla certificazione medica depositata del 19.02.2024, dove si conferma quanto già accertato dal consulente.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un rinnovo delle operazioni peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici.
Esse inducono alla conclusione che il minore non risulta affetto da patologia invalidante.
Le spese di lite non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di consulenza tecnica anche relative alla fase di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite. Le spese di Ctu sono a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Aversa, il 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7650/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 Parte_2 il 19.11.1998 nella qualità di genitori del minore , nato a [...] il Parte_3
3.03.2017, rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Fuschino, come da procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c., depositato il 14.06.2024, i ricorrenti indicati in epigrafe nella qualità, contestavano le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti CP_1 sanitari utili per il riconoscimento in favore del figlio minore dell'indennità di Parte_3 frequenza, sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 specificazione dei motivi di contestazione e nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. Disposta la riunione con il procedimento per ATP n. R.g. 14366/2023, all'odierna udienza visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che gli odierni opponenti specificano le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis: la dichiarazione di dissenso del 04.06.2024 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 13.05.2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data
14.06.2024, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico del minore, riconoscendolo soggetto non affetto da patologia invalidante (cfr. Ctu Dott.
del 04.05.2024). Persona_1
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice.
Ed, infatti, alcun rilievo, alla luce delle puntuali osservazioni espletate dal CTU, appaiono avere le generiche contestazioni circa una presunta sottovalutazione delle patologie di cui è affetto, non supportata peraltro da alcun riscontro documentale.
Come precisato dal consulente “Nel premettere che il cariotipo fetale 46,XYinv(7)(q21.3q31.3) maschile con inversione paracentrica di un cromosoma 7 é una variante normale, tant'è che nelle nuove linee guida si consiglia di non segnalare questo riscontro nel referto da consegnare ai pazienti perché privo di correlazione clinica, in assenza di microdelezioni, dai dati anamnestici risulta che il minore in esame ha effettuato, da Febbraio a Maggio 2023, un percorso di potenziamento didattico per manifestazioni non correlate alla predetta variante cromosomica con training attentivi e funzionali con cadenza trisettimanale, presso il centro R.M. Therapy di AR di LI (Centro privato non accreditato) e che, nonostante la poca costanza nelle terapie a causa di diversi problemi di salute, il bambino ha ottenuto discreti risultati nell'area attentiva, del problem-solving e della letto scrittura, con miglioramento del quadro comportamentale. Infatti, allo stato, si intravede che in risposta alle pregresse difficoltà di gestione comportamentale del minore, ha sviluppato, nel Parte_3 confronto relazionale, soprattutto al cospetto di interlocutori sconosciuti, modalità relazionali aperte.
Allo stato, invero, non sono obiettivabili deficit nel linguaggio espressivo e/o difficoltà nell'integrazione interpersonale per cui si ritiene che gli aspetti conflittuali comportamentali descritti all'esordio dell'inserimento nella scuola materna risultano ad oggi risolti. Abbiamo richiesto alla madre del minore di produrci attestazioni specialistiche finalizzate a verificare lo sviluppo intellettivo allo stato del proprio figliuolo, nonché attestazione di frequenza presso centri accreditati di logopedia ma ci è stato risposto che dal Maggio 2023 non sono state espletate altre cure. Pertanto, sulla scorta della documentazione in atti, nonché di quanto obiettivato nel corso di questi lavori, appare inevitabile definire il minore quale SOGGETTO NON AFFETTO DA PATOLOGIA INVALIDANTE”.
Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Inoltre, si fa rilevare che anche nella fase di opposizione non ha dedotto e provato in maniera specifica l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle preesistenti e tali da giustificare un approfondimento delle indagini peritali ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c., né tale aggravamento può ricavarsi dalla certificazione medica depositata del 19.02.2024, dove si conferma quanto già accertato dal consulente.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un rinnovo delle operazioni peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici.
Esse inducono alla conclusione che il minore non risulta affetto da patologia invalidante.
Le spese di lite non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di consulenza tecnica anche relative alla fase di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite. Le spese di Ctu sono a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Aversa, il 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano