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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6601 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2753/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:
- Dott.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- Dott.ssa Paola Martorana - Consigliere -
- Dott.ssa Mariacristina Carpinelli - Consigliere Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2753/2025 di R.G., rinviata per la discussione orale, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., all'udienza del 17.12.2025, con ordinanza comunicata in data 13.11.2025, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], ammesso al gratuito patrocinio con delibera prot. n. 5143/2025, in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo
Pecorario, C.F. , giusta procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione del 27.10.2025, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa (CE) alla
Via N. Pelliccia n. 100, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1
alla Via Maggiore Vincenzo n. 22, C.F. , rappresentata e difesa C.F._3 dall'Avv. Rosa Egidio Masullo, C.F. , giusta procura in atti, con C.F._4
domicilio eletto presso il suo studio in Salerno alla Via B. Corenzio n. 35, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello all'ordinanza di convalida di sfratto, resa nel giudizio di primo grado avente n. 2751/2024 di R.G., pubblicata in data 21.05.2025 e comunicata il
22.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza di convalida di sfratto, pubblicata in data 21.05.2025 e comunicata il 22.05.2025, il Tribunale di Avellino ha accolto l'intimazione di sfratto per morosità a carico di formulata nell'interesse di fissando, per Parte_1 Controparte_1
l'esecuzione coattiva del rilascio, data non anteriore al 10.07.2025 e condannando l'intimato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 48,50 per esborsi ed in euro 750,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a, come per legge.
A fondamento della detta decisione, il Giudice di primo grado ha rilevato che, all'udienza del 08.01.2025, su istanza di , era stato assegnato termine fino Parte_1 al 10.05.2025, per sanare integralmente la dedotta morosità, ai sensi dell'art. 55 L. n.
392/1978, nonché ha evidenziato che, all'udienza del 14.05.2025, il procuratore dell'intimante dichiarava che il conduttore aveva pagato solo i canoni scaduti e gli accessori, e non le spese legali, liquidate con l'ordinanza del 08.01.2025.
2. Con atto di citazione in appello, notificato in data 19.06.2025, iscritto a ruolo il
20.06.2025, ha impugnato l'ordinanza di convalida di sfratto in questione, Parte_1 chiedendo, preliminarmente, in via d'urgenza, di disporre la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della stessa, per i gravi e fondati motivi esposti nell'atto introduttivo e, nel merito, in accoglimento del gravame, la riforma integrale dell'ordinanza impugnata e la conseguente declaratoria del difetto di legittimazione attiva di all'azione Controparte_1 di sfratto per morosità, promossa nei suoi confronti, nonché la declaratoria di nullità, improcedibilità e/o inammissibilità della domanda di convalida di sfratto e di tutte le domande ex adverso proposte nel giudizio di primo grado, R.G. n. 2751/2024, dinanzi al
Tribunale di Avellino, ed il rigetto di tutte le domande avanzate da , con Controparte_1 vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre rimborso spese generali,
IVA e c.p.a., come per legge.
3. L'atto di appello, notificato in data 19.06.2025 nei confronti di , Controparte_1 veniva tempestivamente iscritto a ruolo in data 20.06.2025.
4. Con ordinanza del 06.08.2025, depositata in data 08.08.2025, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, emessa dal Tribunale di Avellino. 5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10.10.2025, l'appellata ha dedotto la carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora con riferimento alla chiesta sospensiva, chiedendo il rigetto dell'appello nel merito, per la sua inammissibilità ed infondatezza, in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre IVA, c.p.a. e rimborso spese generali, come per legge.
6. Con ordinanza, resa a seguito di trattazione scritta disposta per l'udienza del
05.11.2025, veniva mutato il rito, da ordinario in locatizio, disponendo l'udienza di discussione orale del 17.12.2025, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
7. Tanto premesso in fatto, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto da per i seguenti motivi. Parte_1
8. Ed invero, occorre anzitutto osservare che l'ordinanza di convalida dello sfratto, emessa ai sensi dell'art. 663 c.p.c., pur essendo generalmente impugnabile solo con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 668 c.p.c., può essere, in taluni casi, impugnata in appello, per far valere il difetto dei presupposti prescritti dalla legge, nel momento in cui è stata emanata.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “l'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 c.p.c., pur impugnabile, in linea di principio, soltanto con l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., è soggetta al normale rimedio dell'appello solo se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore, ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza, anche ai fini dell'impugnazione, sicché la circostanza che il Giudice non abbia esaminato questioni di merito rilevabili d'ufficio, quale quella relativa all'eventuale nullità del contratto, non ne comporta l'appellabilità” (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n.
15230 del 03.07.2014).
9. Ritiene, dunque, il Collegio che l'esame della questione non possa prescindere da una ricostruzione della disciplina dell'impugnazione dell'ordinanza di convalida che tenga conto delle caratteristiche del procedimento sommario di convalida e delle ragioni per cui la giurisprudenza della Suprema Corte è pervenuta ad ammettere -in alcuni casi -
l'impugnazione ordinaria.
Come noto, l'art. 663 c.p.c., prevede che "se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto", precisando che "se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste"; lo stesso articolo dispone che "il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore".
Il successivo art. 668 c.p.c., prevede poi - che "se l'intimazione di licenza o di sfratto
è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore"; la Corte Costituzionale (sent. n. 89/1972) ha, infine, consentito l'opposizione tardiva anche all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore.
A fronte di tale quadro normativo - che fonda la convalida sulla mancanza di opposizione da parte del conduttore (che può estrinsecarsi nella mancata comparizione o nella comparizione senza opposizione), a condizione che questi sia stato informato della domanda e abbia avuto la possibilità di comparire all'udienza (e , in caso di sfratto ex art. 658 c.p.c., all'ulteriore condizione che l'intimante attesti la persistenza della morosità) -
l'accertamento demandato al giudice è circoscritto alla verifica dei "presupposti generali dell'azione (quelli attinenti cioè alla giurisdizione, alla competenza, alla capacità processuale dell'intimante e alla corretta vocazione in giudizio)" e dei "presupposti specifici, indicati nel primo e nel terzo comma dell'art. 663 c.p.c." (Cass. n. 17151/2002), consistenti - questi ultimi - nella mancata comparizione o nella mancata opposizione (nonchè, in caso di morosità, nella dichiarata persistenza della mora).
Trattandosi, dunque, di una verifica ab externo, che non investe i contenuti del rapporto negoziale ma è volta ad accertare soltanto se l'intimato intenda o meno opporsi alla convalida, va escluso che - in caso di mancata opposizione - sussista la necessità (e, prima ancora, l'interesse) di compiere ulteriori accertamenti;
detto interesse ricorre soltanto nel caso in cui l'intimato proponga opposizione, ma in tale ipotesi - esclusa la possibilità di convalidare la licenza o lo sfratto - l'accertamento di merito deve avvenire nell'ambito del giudizio contenzioso che si instaura - previa eventuale emissione dell'ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c. - a seguito di ordinanza di mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.
10. Orbene, nel caso in esame, l'appellante, con un unico motivo di impugnazione, ha censurato l'ordinanza con la quale il Tribunale di Avellino ha convalidato lo sfratto per morosità nei suoi confronti, deducendo il difetto di legittimazione attiva di , Controparte_1 la sua rilevabilità d'ufficio e la conseguente nullità dell'ordinanza impugnata;
nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 100 c.p.c. e 320 c.c. e dei principi sulla rappresentanza e tutela dei minori e sul rito locatizio.
In particolare, a fondamento della sua impugnazione, l'appellante ha dedotto che l'immobile, oggetto del contratto di locazione e del procedimento di sfratto, sito in Montoro
(AV) alla Via Maggiore Vincenzo Citro n. 22, identificato in Catasto al Foglio 21, part. 1280, sub 8, cat. A/2, cl 3, R.C. 720,46, non sarebbe di proprietà esclusiva , Controparte_1 bensì della figlia minore della predetta, nata a [...] Persona_1
(SA) in data 01.05.2009, sicché non avendo la agito in qualità di rappresentante CP_1 legale della figlia minore, titolare del bene, la stessa sarebbe priva della legittimazione attiva a richiedere la convalida dello sfratto.
Ha osservato, altresì, che la titolarità dell'usufrutto legale sui beni del figlio minore non legittima il genitore ad agire in giudizio per intimare lo sfratto per morosità relativo ad un immobile di proprietà esclusiva del minore senza la preventiva autorizzazione del
Giudice Tutelare, come da giurisprudenza di legittimità, richiamata sul punto.
11. Non può, allora, non rilevarsi che l'impugnazione formulata da Parte_1 non riguarda l'assenza dei presupposti prescritti dalla legge per la concessione del provvedimento impugnato, attenendo, viceversa ad un dedotto difetto di rappresentanza di
, le cui deduzioni non possono essere oggetto del presente giudizio di Controparte_1 gravame, dovendo essere svolte nel procedimento dinanzi al Tribunale mediante l'opposizione.
Da quanto sopra illustrato, risulta, difatti, evidente che la deviazione dallo schema processuale tipico - cui fa riferimento la giurisprudenza della Suprema Corte per individuare le ipotesi di appellabilità dell'ordinanza di convalida - ricorre quando il giudice abbia pronunciato l'ordinanza in difetto dei presupposti previsti dall'art. 663 c.p.c., ma non anche se non abbia esaminato questioni, quale quella del difetto di rappresentanza dell'intimante, che non trovano spazio nell'ambito del procedimento sommario al di fuori del caso in cui l'intimato abbia dichiarato di opporsi alla convalida (e al limitato fine di emettere o negare l'ordinanza non impugnabile di rilascio).
Tali questioni rimangono, dunque, estranee alla fase sommaria che si concluda con la rituale emissione dell'ordinanza di convalida, senza possibilità per l'intimato - che avrebbe potuto farle valere mediante l'opposizione alla licenza o allo sfratto e nell'ambito del procedimento ordinario instaurato a seguito di tale opposizione - di recuperarne l'esame a mezzo dell'appello avverso l'ordinanza di convalida. Stante quanto precede, la Corte ritiene inammissibile l'appello proposto dallo Pt_1 essendo, peraltro, l'impugnata ordinanza di convalida di sfratto stata emanata nel rispetto dei presupposti prescritti dalla legge, ossia alla presenza delle parti e nel rispetto del diritto di difesa del conduttore che ha potuto beneficiare del termine, previsto dall'art. 55 della
Legge n. 392/1978, per sanare integralmente la morosità dedotta ed evitare la convalida dello sfratto per morosità.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il D.M.
n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00, valori minimi, tenuto conto dell'esiguità dell'attività processuale svolta).
12.1
Considerato che
il procedimento è iniziato in data successiva al 30.01.2013,
l'appellante, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, Legge 24.12.2012 n.
228.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità del Tribunale di Avellino, resa nel procedimento recante R.G. n.
2751/2024, in data 21.05.2025;
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite del presente grado del giudizio, che si liquidano in euro 1.458,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, IVA e c.p.a., come per legge;
3. dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, Legge 24.12.2012
n. 228.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Maria Teresa Onorato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:
- Dott.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- Dott.ssa Paola Martorana - Consigliere -
- Dott.ssa Mariacristina Carpinelli - Consigliere Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2753/2025 di R.G., rinviata per la discussione orale, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., all'udienza del 17.12.2025, con ordinanza comunicata in data 13.11.2025, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], ammesso al gratuito patrocinio con delibera prot. n. 5143/2025, in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo
Pecorario, C.F. , giusta procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione del 27.10.2025, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa (CE) alla
Via N. Pelliccia n. 100, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1
alla Via Maggiore Vincenzo n. 22, C.F. , rappresentata e difesa C.F._3 dall'Avv. Rosa Egidio Masullo, C.F. , giusta procura in atti, con C.F._4
domicilio eletto presso il suo studio in Salerno alla Via B. Corenzio n. 35, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello all'ordinanza di convalida di sfratto, resa nel giudizio di primo grado avente n. 2751/2024 di R.G., pubblicata in data 21.05.2025 e comunicata il
22.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza di convalida di sfratto, pubblicata in data 21.05.2025 e comunicata il 22.05.2025, il Tribunale di Avellino ha accolto l'intimazione di sfratto per morosità a carico di formulata nell'interesse di fissando, per Parte_1 Controparte_1
l'esecuzione coattiva del rilascio, data non anteriore al 10.07.2025 e condannando l'intimato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 48,50 per esborsi ed in euro 750,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a, come per legge.
A fondamento della detta decisione, il Giudice di primo grado ha rilevato che, all'udienza del 08.01.2025, su istanza di , era stato assegnato termine fino Parte_1 al 10.05.2025, per sanare integralmente la dedotta morosità, ai sensi dell'art. 55 L. n.
392/1978, nonché ha evidenziato che, all'udienza del 14.05.2025, il procuratore dell'intimante dichiarava che il conduttore aveva pagato solo i canoni scaduti e gli accessori, e non le spese legali, liquidate con l'ordinanza del 08.01.2025.
2. Con atto di citazione in appello, notificato in data 19.06.2025, iscritto a ruolo il
20.06.2025, ha impugnato l'ordinanza di convalida di sfratto in questione, Parte_1 chiedendo, preliminarmente, in via d'urgenza, di disporre la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della stessa, per i gravi e fondati motivi esposti nell'atto introduttivo e, nel merito, in accoglimento del gravame, la riforma integrale dell'ordinanza impugnata e la conseguente declaratoria del difetto di legittimazione attiva di all'azione Controparte_1 di sfratto per morosità, promossa nei suoi confronti, nonché la declaratoria di nullità, improcedibilità e/o inammissibilità della domanda di convalida di sfratto e di tutte le domande ex adverso proposte nel giudizio di primo grado, R.G. n. 2751/2024, dinanzi al
Tribunale di Avellino, ed il rigetto di tutte le domande avanzate da , con Controparte_1 vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre rimborso spese generali,
IVA e c.p.a., come per legge.
3. L'atto di appello, notificato in data 19.06.2025 nei confronti di , Controparte_1 veniva tempestivamente iscritto a ruolo in data 20.06.2025.
4. Con ordinanza del 06.08.2025, depositata in data 08.08.2025, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, emessa dal Tribunale di Avellino. 5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10.10.2025, l'appellata ha dedotto la carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora con riferimento alla chiesta sospensiva, chiedendo il rigetto dell'appello nel merito, per la sua inammissibilità ed infondatezza, in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre IVA, c.p.a. e rimborso spese generali, come per legge.
6. Con ordinanza, resa a seguito di trattazione scritta disposta per l'udienza del
05.11.2025, veniva mutato il rito, da ordinario in locatizio, disponendo l'udienza di discussione orale del 17.12.2025, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
7. Tanto premesso in fatto, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto da per i seguenti motivi. Parte_1
8. Ed invero, occorre anzitutto osservare che l'ordinanza di convalida dello sfratto, emessa ai sensi dell'art. 663 c.p.c., pur essendo generalmente impugnabile solo con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 668 c.p.c., può essere, in taluni casi, impugnata in appello, per far valere il difetto dei presupposti prescritti dalla legge, nel momento in cui è stata emanata.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “l'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 c.p.c., pur impugnabile, in linea di principio, soltanto con l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., è soggetta al normale rimedio dell'appello solo se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore, ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza, anche ai fini dell'impugnazione, sicché la circostanza che il Giudice non abbia esaminato questioni di merito rilevabili d'ufficio, quale quella relativa all'eventuale nullità del contratto, non ne comporta l'appellabilità” (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n.
15230 del 03.07.2014).
9. Ritiene, dunque, il Collegio che l'esame della questione non possa prescindere da una ricostruzione della disciplina dell'impugnazione dell'ordinanza di convalida che tenga conto delle caratteristiche del procedimento sommario di convalida e delle ragioni per cui la giurisprudenza della Suprema Corte è pervenuta ad ammettere -in alcuni casi -
l'impugnazione ordinaria.
Come noto, l'art. 663 c.p.c., prevede che "se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto", precisando che "se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste"; lo stesso articolo dispone che "il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore".
Il successivo art. 668 c.p.c., prevede poi - che "se l'intimazione di licenza o di sfratto
è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore"; la Corte Costituzionale (sent. n. 89/1972) ha, infine, consentito l'opposizione tardiva anche all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore.
A fronte di tale quadro normativo - che fonda la convalida sulla mancanza di opposizione da parte del conduttore (che può estrinsecarsi nella mancata comparizione o nella comparizione senza opposizione), a condizione che questi sia stato informato della domanda e abbia avuto la possibilità di comparire all'udienza (e , in caso di sfratto ex art. 658 c.p.c., all'ulteriore condizione che l'intimante attesti la persistenza della morosità) -
l'accertamento demandato al giudice è circoscritto alla verifica dei "presupposti generali dell'azione (quelli attinenti cioè alla giurisdizione, alla competenza, alla capacità processuale dell'intimante e alla corretta vocazione in giudizio)" e dei "presupposti specifici, indicati nel primo e nel terzo comma dell'art. 663 c.p.c." (Cass. n. 17151/2002), consistenti - questi ultimi - nella mancata comparizione o nella mancata opposizione (nonchè, in caso di morosità, nella dichiarata persistenza della mora).
Trattandosi, dunque, di una verifica ab externo, che non investe i contenuti del rapporto negoziale ma è volta ad accertare soltanto se l'intimato intenda o meno opporsi alla convalida, va escluso che - in caso di mancata opposizione - sussista la necessità (e, prima ancora, l'interesse) di compiere ulteriori accertamenti;
detto interesse ricorre soltanto nel caso in cui l'intimato proponga opposizione, ma in tale ipotesi - esclusa la possibilità di convalidare la licenza o lo sfratto - l'accertamento di merito deve avvenire nell'ambito del giudizio contenzioso che si instaura - previa eventuale emissione dell'ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c. - a seguito di ordinanza di mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.
10. Orbene, nel caso in esame, l'appellante, con un unico motivo di impugnazione, ha censurato l'ordinanza con la quale il Tribunale di Avellino ha convalidato lo sfratto per morosità nei suoi confronti, deducendo il difetto di legittimazione attiva di , Controparte_1 la sua rilevabilità d'ufficio e la conseguente nullità dell'ordinanza impugnata;
nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 100 c.p.c. e 320 c.c. e dei principi sulla rappresentanza e tutela dei minori e sul rito locatizio.
In particolare, a fondamento della sua impugnazione, l'appellante ha dedotto che l'immobile, oggetto del contratto di locazione e del procedimento di sfratto, sito in Montoro
(AV) alla Via Maggiore Vincenzo Citro n. 22, identificato in Catasto al Foglio 21, part. 1280, sub 8, cat. A/2, cl 3, R.C. 720,46, non sarebbe di proprietà esclusiva , Controparte_1 bensì della figlia minore della predetta, nata a [...] Persona_1
(SA) in data 01.05.2009, sicché non avendo la agito in qualità di rappresentante CP_1 legale della figlia minore, titolare del bene, la stessa sarebbe priva della legittimazione attiva a richiedere la convalida dello sfratto.
Ha osservato, altresì, che la titolarità dell'usufrutto legale sui beni del figlio minore non legittima il genitore ad agire in giudizio per intimare lo sfratto per morosità relativo ad un immobile di proprietà esclusiva del minore senza la preventiva autorizzazione del
Giudice Tutelare, come da giurisprudenza di legittimità, richiamata sul punto.
11. Non può, allora, non rilevarsi che l'impugnazione formulata da Parte_1 non riguarda l'assenza dei presupposti prescritti dalla legge per la concessione del provvedimento impugnato, attenendo, viceversa ad un dedotto difetto di rappresentanza di
, le cui deduzioni non possono essere oggetto del presente giudizio di Controparte_1 gravame, dovendo essere svolte nel procedimento dinanzi al Tribunale mediante l'opposizione.
Da quanto sopra illustrato, risulta, difatti, evidente che la deviazione dallo schema processuale tipico - cui fa riferimento la giurisprudenza della Suprema Corte per individuare le ipotesi di appellabilità dell'ordinanza di convalida - ricorre quando il giudice abbia pronunciato l'ordinanza in difetto dei presupposti previsti dall'art. 663 c.p.c., ma non anche se non abbia esaminato questioni, quale quella del difetto di rappresentanza dell'intimante, che non trovano spazio nell'ambito del procedimento sommario al di fuori del caso in cui l'intimato abbia dichiarato di opporsi alla convalida (e al limitato fine di emettere o negare l'ordinanza non impugnabile di rilascio).
Tali questioni rimangono, dunque, estranee alla fase sommaria che si concluda con la rituale emissione dell'ordinanza di convalida, senza possibilità per l'intimato - che avrebbe potuto farle valere mediante l'opposizione alla licenza o allo sfratto e nell'ambito del procedimento ordinario instaurato a seguito di tale opposizione - di recuperarne l'esame a mezzo dell'appello avverso l'ordinanza di convalida. Stante quanto precede, la Corte ritiene inammissibile l'appello proposto dallo Pt_1 essendo, peraltro, l'impugnata ordinanza di convalida di sfratto stata emanata nel rispetto dei presupposti prescritti dalla legge, ossia alla presenza delle parti e nel rispetto del diritto di difesa del conduttore che ha potuto beneficiare del termine, previsto dall'art. 55 della
Legge n. 392/1978, per sanare integralmente la morosità dedotta ed evitare la convalida dello sfratto per morosità.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il D.M.
n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00, valori minimi, tenuto conto dell'esiguità dell'attività processuale svolta).
12.1
Considerato che
il procedimento è iniziato in data successiva al 30.01.2013,
l'appellante, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, Legge 24.12.2012 n.
228.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità del Tribunale di Avellino, resa nel procedimento recante R.G. n.
2751/2024, in data 21.05.2025;
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite del presente grado del giudizio, che si liquidano in euro 1.458,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, IVA e c.p.a., come per legge;
3. dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, Legge 24.12.2012
n. 228.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Maria Teresa Onorato