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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/07/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1707/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. L'avv. FRANCESCA CRIBARI per chiede accogliere le Controparte_1 conclusioni già indicate nell'atto introduttivo e, dunque, in accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della convenuta a procedere ad esecuzione forzata per inesistenza del debito, con condanna di quest'ultima, al pagamento di tutte le spese legali e processuali, oltre alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e al pagamento di una somma ulteriore per l'evidente abuso di Giustizia che la stessa ha perpetrato dal 2018 sino al 2025, avendo la stessa ottenuto il credito vantato dall'effettivo debitore . Persona_1
L'avv. RODOLFO VANNETTI per si riporta integralmente alla comparsa di CP_2 risposta e chiede che il Giudice voglia accogliere le conclusioni già rassegnate, con integrale reiezione della opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, se del caso, con condanna, oltre le spese legali, al pagamento di una somma ulteriore per l'evidente abuso di Giustizia Il Giudice
Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 5 R.G.N. 1707/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1707/2021 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. NC RI (C.F. ; C.F._1 opponente
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_2 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Rodolfo Vannetti (C.F. ); CodiceFiscale_2 opposta
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.). Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con
1. La società in accomandita semplice di (già Controparte_1 Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante p.t., ha proposto opposizione, ai
[...] sensi degli artt. 615, comma 1, e 617 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatole il 03/12/2021 e fondato sul decreto ingiuntivo n. 1389/2017, emesso dal Tribunale Civile di Arezzo il 03/10/2017, con cui era stato ordinato il pagamento, da parte dell'opponente, di complessivi € 16.362,85, a titolo di fatture non corrisposte, nonché il pagamento del pagina 2 di 5 diverso importo di € 7.364,46, da parte del socio accomandatario , in Controparte_1 caso di inadempimento della società e in via sussidiaria rispetto a quest'ultima.
1.1. A sostegno della domanda, parte opponente deduce che: i. il decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto opposto non le è mai stato notificato;
ii. successivamente, è stato notificato, in data 14/12/2018, il precetto, il quale è stato opposto e iscritto al ruolo degli affari contenziosi con il numero 1880/2018; iii. in ogni caso, la società opponente si trova in una situazione di inattività commerciale e non ha concluso alcun tipo di contratto con la Conclude, pertanto, chiedendo: la concessione, anche inaudita altera Controparte_2 parte, della revoca e della nullità del decreto ingiuntivo oggetto del precetto opposto, nonché di quest'ultimo; l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza del diritto della società opposta a procedere ad esecuzione forzata, nonché la sua condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
1.2. La società nel contestare le avverse doglianze, eccepisce che: i. le odierne CP_2 parti avevano stipulato, in data 31/01/2008, un contratto ad oggetto l'obbligo della CP_2 di effettuare, in favore degli utenti della la copertura backup attraverso la CP_1 propria centrale di telesoccorso, mentre l'odierna opponente, a partire dall'anno 2012, si era resa inadempiente al proprio obbligo di pagamento del corrispettivo convenuto;
ii. nel mese di maggio 2015 l'opponente aveva, inoltre, cambiato la propria sede e denominazione sociale in di in occasione del mutamento della CP_1 Controparte_1 compagine societaria;
iii. la socia NC RI aveva, poi, comunicato che la società neocostituita era interessata a saldare il debito pregresso, chiarendo altresì di essere interessata alla prosecuzione del rapporto commerciale, ragion per cui in data 15/02/2016 erano state nuovamente inviate, da parte dell'opposta, le nove fatture relative al periodo ricompreso tra maggio 2015 e gennaio 2016, intestate alla così come CP_1 ridenominata;
iv. in data 29/03/2016, la predetta RI aveva, inoltre, formalizzato la richiesta di due soci della società opponente di esecuzione di un corso, da parte della
, ragion per cui l'emissione delle fatture è proseguita fino al 31/07/2017, come CP_2 contrattualmente convenuto e necessitato dal carattere del servizio;
v. l'importo dovuto dalla società opponente ammonta, dunque, a complessivi € 14.597,19, di cui € 9.007,39 maturati durante la vigenza della vecchia compagine sociale, di cui è responsabile in solido, in via sussidiaria, il socio accomandatario , ed € 5.589,80 maturati durante la Persona_1 vigenza della nuova compagine sociale, di cui è dunque responsabile in solido, in via sussidiaria, il socio Conclude, pertanto, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione per infondatezza in fatto e in diritto, nonché l'eventuale condanna al pagamento di un importo per abuso del processo.
1.3. Il procedimento non ha necessitato di approfondimenti istruttori ed è stato deciso con sentenza contestuale, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. effettuate in modalità cartolare.
2. L'opposizione è infondata.
2.1. Mediante l'opposizione a precetto viene instaurato un giudizio di cognizione - non già nell'ambito del processo di esecuzione, ma esternamente ad esso - inteso a conseguire il riconoscimento dell'inidoneità dell'atto posto a fondamento dell'esecuzione preannunciata pagina 3 di 5 a dar luogo a tale procedura: la contestazione della legittimità dell'azione esecutiva risulta dunque poter essere sollevata o per l'inesistenza di un valido titolo esecutivo;
o per la sopravvenuta caducazione di un titolo in origine esistente;
o per la diversità del soggetto passivo dell'esecuzione rispetto a quello nei cui confronti il titolo esplica i suoi effetti;
o ancora per la diversità del soggetto procedente rispetto a quello a favore del quale il titolo esplica i suoi effetti;
o, ancora, per l'inesistenza del diritto incorporato in un titolo stragiudiziale;
o per la successiva estinzione – anche parziale – del diritto riconosciuto in un titolo giudiziale;
oppure infine per la impignorabilità dei beni oggetto dell'esecuzione. Con l'opposizione agli atti esecutivi si contesta, invece, la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva: in questa, la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, come il titolo esecutivo e il precetto, nonché la notifica di essi [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15561 del 10/12/2001 (Rv. 550976 - 01)].
2.2. Occorre preliminarmente rilevare che l'opponente, in occasione del deposito delle note di trattazione del 03/07/2025, ha riferito che il debito è stato estinto a seguito di definizione transattiva da parte del sig. . Tuttavia, di tale accordo e di tale Persona_1 pagamento non vi è alcuna evidenza in atti, pertanto non può farsi luogo a pronuncia di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, onde la causa deve essere decisa in conformità alle istanze e conclusioni formulate dalle parti nei loro atti difensivi. Venendo al merito della controversia, occorre rilevare che l'opponente, oltre a contestare la pretesa per una dedotta inesistenza del vincolo contrattuale tra le parti e, in ogni caso, per la mancata esecuzione della prestazione convenuta, ha contestato sia il diritto di agire in via esecutiva, per mancanza del titolo, in quanto il Decreto ingiuntivo n. 1389/2017 emesso dal Tribunale di Arezzo non sarebbe mai stato notificato, sia l'invalidità del precetto perché non preceduto dalla notifica del menzionato decreto ingiuntivo ai soci della opponente.
2.2.1. Per quanto concerne l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è sufficiente evidenziare che il titolo esecutivo esiste ed è valido ed efficace, per come si desume anche dall'attestazione di esecutorietà del 19/05/2020 al decreto ingiuntivo n. 1389/2017, resa ai sensi dell'art. 647 c.p.c. proprio nei confronti dell'odierna opponente. D'altra parte, la stessa società istante ha espressamente ammesso che “già in data 14.12.2018, veniva notificato ancora una volta atto di precetto con lo stesso D.I. tale atto trae origine dal titolo esecutivo decreto ingiuntivo n.° 1389/2017 emesso [...] in data 03.10.2017”. Pertanto, il decreto ingiuntivo, se pure (in ipotesi) tardivamente notificato, esiste e ogni questione, afferente tanto al rapporto obbligatorio quanto alla validità del provvedimento monitorio perché – in ipotesi – tardivamente notificato, andava proposta in sede di opposizione (se del caso ai sensi dell'art. 650 c.p.c.) avverso l'ingiunzione. In sede di opposizione alla esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi pagina 4 di 5 successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12664 del 25/09/2000 (Rv. 540444 - 01)].
2.2.2. Sotto il profilo della dedotta invalidità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo, deve evidenziarsi che, poiché per stessa ammissione dell'opponente, il precedente precetto è stato notificato “con il D.I.” (cfr. Punto 2, pag. 2 dell'atto di citazione) e poiché, in ogni caso, per stessa ammissione dell'opponente, risulta nota l'esistenza del titolo sin dalla precedente notifica del precetto, non occorreva che il nuovo precetto qui opposto fosse preceduto anche da una nuova notifica del titolo esecutivo, avendo il primo già raggiunto il suo scopo. Peraltro, la pretesa è stata azionata nei confronti della società, che è ente dotato di soggettività distinta da quella dei singoli soci, sicché non assume alcun rilievo, ai fini della validità del precetto, che il titolo non sia stato notificato anche a questi, per come erroneamente dedotto e ritenuto dall'opponente.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri tabellari medi di cui al DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta l'opposizione proposta da . Controparte_1
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 5077,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta. Paola, 15 luglio 2025. Il Giudice Matteo Torretta
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. L'avv. FRANCESCA CRIBARI per chiede accogliere le Controparte_1 conclusioni già indicate nell'atto introduttivo e, dunque, in accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della convenuta a procedere ad esecuzione forzata per inesistenza del debito, con condanna di quest'ultima, al pagamento di tutte le spese legali e processuali, oltre alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e al pagamento di una somma ulteriore per l'evidente abuso di Giustizia che la stessa ha perpetrato dal 2018 sino al 2025, avendo la stessa ottenuto il credito vantato dall'effettivo debitore . Persona_1
L'avv. RODOLFO VANNETTI per si riporta integralmente alla comparsa di CP_2 risposta e chiede che il Giudice voglia accogliere le conclusioni già rassegnate, con integrale reiezione della opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, se del caso, con condanna, oltre le spese legali, al pagamento di una somma ulteriore per l'evidente abuso di Giustizia Il Giudice
Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 5 R.G.N. 1707/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1707/2021 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. NC RI (C.F. ; C.F._1 opponente
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_2 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Rodolfo Vannetti (C.F. ); CodiceFiscale_2 opposta
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.). Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con
1. La società in accomandita semplice di (già Controparte_1 Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante p.t., ha proposto opposizione, ai
[...] sensi degli artt. 615, comma 1, e 617 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatole il 03/12/2021 e fondato sul decreto ingiuntivo n. 1389/2017, emesso dal Tribunale Civile di Arezzo il 03/10/2017, con cui era stato ordinato il pagamento, da parte dell'opponente, di complessivi € 16.362,85, a titolo di fatture non corrisposte, nonché il pagamento del pagina 2 di 5 diverso importo di € 7.364,46, da parte del socio accomandatario , in Controparte_1 caso di inadempimento della società e in via sussidiaria rispetto a quest'ultima.
1.1. A sostegno della domanda, parte opponente deduce che: i. il decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto opposto non le è mai stato notificato;
ii. successivamente, è stato notificato, in data 14/12/2018, il precetto, il quale è stato opposto e iscritto al ruolo degli affari contenziosi con il numero 1880/2018; iii. in ogni caso, la società opponente si trova in una situazione di inattività commerciale e non ha concluso alcun tipo di contratto con la Conclude, pertanto, chiedendo: la concessione, anche inaudita altera Controparte_2 parte, della revoca e della nullità del decreto ingiuntivo oggetto del precetto opposto, nonché di quest'ultimo; l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza del diritto della società opposta a procedere ad esecuzione forzata, nonché la sua condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
1.2. La società nel contestare le avverse doglianze, eccepisce che: i. le odierne CP_2 parti avevano stipulato, in data 31/01/2008, un contratto ad oggetto l'obbligo della CP_2 di effettuare, in favore degli utenti della la copertura backup attraverso la CP_1 propria centrale di telesoccorso, mentre l'odierna opponente, a partire dall'anno 2012, si era resa inadempiente al proprio obbligo di pagamento del corrispettivo convenuto;
ii. nel mese di maggio 2015 l'opponente aveva, inoltre, cambiato la propria sede e denominazione sociale in di in occasione del mutamento della CP_1 Controparte_1 compagine societaria;
iii. la socia NC RI aveva, poi, comunicato che la società neocostituita era interessata a saldare il debito pregresso, chiarendo altresì di essere interessata alla prosecuzione del rapporto commerciale, ragion per cui in data 15/02/2016 erano state nuovamente inviate, da parte dell'opposta, le nove fatture relative al periodo ricompreso tra maggio 2015 e gennaio 2016, intestate alla così come CP_1 ridenominata;
iv. in data 29/03/2016, la predetta RI aveva, inoltre, formalizzato la richiesta di due soci della società opponente di esecuzione di un corso, da parte della
, ragion per cui l'emissione delle fatture è proseguita fino al 31/07/2017, come CP_2 contrattualmente convenuto e necessitato dal carattere del servizio;
v. l'importo dovuto dalla società opponente ammonta, dunque, a complessivi € 14.597,19, di cui € 9.007,39 maturati durante la vigenza della vecchia compagine sociale, di cui è responsabile in solido, in via sussidiaria, il socio accomandatario , ed € 5.589,80 maturati durante la Persona_1 vigenza della nuova compagine sociale, di cui è dunque responsabile in solido, in via sussidiaria, il socio Conclude, pertanto, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione per infondatezza in fatto e in diritto, nonché l'eventuale condanna al pagamento di un importo per abuso del processo.
1.3. Il procedimento non ha necessitato di approfondimenti istruttori ed è stato deciso con sentenza contestuale, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. effettuate in modalità cartolare.
2. L'opposizione è infondata.
2.1. Mediante l'opposizione a precetto viene instaurato un giudizio di cognizione - non già nell'ambito del processo di esecuzione, ma esternamente ad esso - inteso a conseguire il riconoscimento dell'inidoneità dell'atto posto a fondamento dell'esecuzione preannunciata pagina 3 di 5 a dar luogo a tale procedura: la contestazione della legittimità dell'azione esecutiva risulta dunque poter essere sollevata o per l'inesistenza di un valido titolo esecutivo;
o per la sopravvenuta caducazione di un titolo in origine esistente;
o per la diversità del soggetto passivo dell'esecuzione rispetto a quello nei cui confronti il titolo esplica i suoi effetti;
o ancora per la diversità del soggetto procedente rispetto a quello a favore del quale il titolo esplica i suoi effetti;
o, ancora, per l'inesistenza del diritto incorporato in un titolo stragiudiziale;
o per la successiva estinzione – anche parziale – del diritto riconosciuto in un titolo giudiziale;
oppure infine per la impignorabilità dei beni oggetto dell'esecuzione. Con l'opposizione agli atti esecutivi si contesta, invece, la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva: in questa, la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, come il titolo esecutivo e il precetto, nonché la notifica di essi [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15561 del 10/12/2001 (Rv. 550976 - 01)].
2.2. Occorre preliminarmente rilevare che l'opponente, in occasione del deposito delle note di trattazione del 03/07/2025, ha riferito che il debito è stato estinto a seguito di definizione transattiva da parte del sig. . Tuttavia, di tale accordo e di tale Persona_1 pagamento non vi è alcuna evidenza in atti, pertanto non può farsi luogo a pronuncia di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, onde la causa deve essere decisa in conformità alle istanze e conclusioni formulate dalle parti nei loro atti difensivi. Venendo al merito della controversia, occorre rilevare che l'opponente, oltre a contestare la pretesa per una dedotta inesistenza del vincolo contrattuale tra le parti e, in ogni caso, per la mancata esecuzione della prestazione convenuta, ha contestato sia il diritto di agire in via esecutiva, per mancanza del titolo, in quanto il Decreto ingiuntivo n. 1389/2017 emesso dal Tribunale di Arezzo non sarebbe mai stato notificato, sia l'invalidità del precetto perché non preceduto dalla notifica del menzionato decreto ingiuntivo ai soci della opponente.
2.2.1. Per quanto concerne l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è sufficiente evidenziare che il titolo esecutivo esiste ed è valido ed efficace, per come si desume anche dall'attestazione di esecutorietà del 19/05/2020 al decreto ingiuntivo n. 1389/2017, resa ai sensi dell'art. 647 c.p.c. proprio nei confronti dell'odierna opponente. D'altra parte, la stessa società istante ha espressamente ammesso che “già in data 14.12.2018, veniva notificato ancora una volta atto di precetto con lo stesso D.I. tale atto trae origine dal titolo esecutivo decreto ingiuntivo n.° 1389/2017 emesso [...] in data 03.10.2017”. Pertanto, il decreto ingiuntivo, se pure (in ipotesi) tardivamente notificato, esiste e ogni questione, afferente tanto al rapporto obbligatorio quanto alla validità del provvedimento monitorio perché – in ipotesi – tardivamente notificato, andava proposta in sede di opposizione (se del caso ai sensi dell'art. 650 c.p.c.) avverso l'ingiunzione. In sede di opposizione alla esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi pagina 4 di 5 successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12664 del 25/09/2000 (Rv. 540444 - 01)].
2.2.2. Sotto il profilo della dedotta invalidità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo, deve evidenziarsi che, poiché per stessa ammissione dell'opponente, il precedente precetto è stato notificato “con il D.I.” (cfr. Punto 2, pag. 2 dell'atto di citazione) e poiché, in ogni caso, per stessa ammissione dell'opponente, risulta nota l'esistenza del titolo sin dalla precedente notifica del precetto, non occorreva che il nuovo precetto qui opposto fosse preceduto anche da una nuova notifica del titolo esecutivo, avendo il primo già raggiunto il suo scopo. Peraltro, la pretesa è stata azionata nei confronti della società, che è ente dotato di soggettività distinta da quella dei singoli soci, sicché non assume alcun rilievo, ai fini della validità del precetto, che il titolo non sia stato notificato anche a questi, per come erroneamente dedotto e ritenuto dall'opponente.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri tabellari medi di cui al DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta l'opposizione proposta da . Controparte_1
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 5077,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta. Paola, 15 luglio 2025. Il Giudice Matteo Torretta
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