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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2018/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dell'Avv. GIUSEPPINA Parte_1 C.F._1
VELLA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. ANTONELLO MONORITI, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Prestazione: Assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge n. 118/71- MERITO
ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 26/09/2022 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2
riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che le ha riconosciuto un grado di invalidità del 67% a decorrere da “gennaio 2022 per la sopraggiunta sindrome fibromialgica”.
La ricorrente ha chiesto, quindi, accertarsi che “è affetta da uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento di invalida civile in misura non inferiore al 74% e che quindi la legittima a percepire l'assegno di invalidità e tutti i benefici dovuti per legge sin dalla data di presentazione della relativa domanda […] Condannare la parte resistente a riconoscere il suddetto stato di invalidità dovuta per legge sin dalla data della domanda e con gli interessi di legge e rivalutazione monetaria maturati dai singoli ratei dovuti, sino al completo soddisfo”. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. All'udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come segue.
2. Il C.T.U. dott. , nominato nella presente fase, ha accertato Persona_1 compiutamente il quadro patologico da cui è affetta la ricorrente:
Sindrome ansioso-depressiva: 25%;
Rettocolite ulcerosa resistente al trattamento: 60%;
Fibromialgia: 25%.
Considerazioni: la fibromialgia non è attualmente patologia tabellata, di conseguenza dev'essere ricondotta a codici di altre patologie. Per analogia si utilizza il codice dell'artrite reumatoide, patologia molto più grave e complessa, ma riconducibile, stante la sintomatologia articolare, con necessaria riduzione.
La rettocolite ulcerosa, in tabella, è presente con due codici. Classe III (Cod. 6418: 41-50%, classe
IV cod. 6419: 61-70%). Pur essendo descritta come Rettocolite ulcerosa di III classe, la resistenza alla terapia, che rende praticamente inutile ogni presidio terapeutico, fa sì che debba essere valutata con percentuali aumentate rispetto alla classe di pertinenza.
Il C.T.U. ha quindi concluso riconoscendo, in capo alla ricorrente, un'invalidità del 77%, sufficiente per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza “dalla refertazione dell'ultima patologia documentata, la fibromialgia, in data 16-6-22, ovvero per convenzione, da data sei mesi antecedente a quest'ultima” e quindi con decorrenza dal 16.12.2021.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 16.12.2021.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
- impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari- con la conseguenza che -poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti- quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede.
5- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere per intero compensate tra le parti, posto che il requisito sanitario necessario al riconoscimento del diritto alla prestazione invocata è sopravvenuto solo nel corso del giudizio ed era insussistente sia al momento della domanda
CP_ amministrativa (05.06.20) che al momento della visita medica disposta dall' (05.02.21) sulla proposta domanda amministrativa, con conseguente correttezza delle valutazioni mediche espresse dall'Ente. CP_
6- Spese di c.t.u. a carico dell' avendo la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2018/2022, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal 16.12.2021, sussistono, in capo a le condizioni Parte_2 sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 23.01.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2018/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dell'Avv. GIUSEPPINA Parte_1 C.F._1
VELLA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. ANTONELLO MONORITI, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Prestazione: Assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge n. 118/71- MERITO
ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 26/09/2022 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2
riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che le ha riconosciuto un grado di invalidità del 67% a decorrere da “gennaio 2022 per la sopraggiunta sindrome fibromialgica”.
La ricorrente ha chiesto, quindi, accertarsi che “è affetta da uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento di invalida civile in misura non inferiore al 74% e che quindi la legittima a percepire l'assegno di invalidità e tutti i benefici dovuti per legge sin dalla data di presentazione della relativa domanda […] Condannare la parte resistente a riconoscere il suddetto stato di invalidità dovuta per legge sin dalla data della domanda e con gli interessi di legge e rivalutazione monetaria maturati dai singoli ratei dovuti, sino al completo soddisfo”. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. All'udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come segue.
2. Il C.T.U. dott. , nominato nella presente fase, ha accertato Persona_1 compiutamente il quadro patologico da cui è affetta la ricorrente:
Sindrome ansioso-depressiva: 25%;
Rettocolite ulcerosa resistente al trattamento: 60%;
Fibromialgia: 25%.
Considerazioni: la fibromialgia non è attualmente patologia tabellata, di conseguenza dev'essere ricondotta a codici di altre patologie. Per analogia si utilizza il codice dell'artrite reumatoide, patologia molto più grave e complessa, ma riconducibile, stante la sintomatologia articolare, con necessaria riduzione.
La rettocolite ulcerosa, in tabella, è presente con due codici. Classe III (Cod. 6418: 41-50%, classe
IV cod. 6419: 61-70%). Pur essendo descritta come Rettocolite ulcerosa di III classe, la resistenza alla terapia, che rende praticamente inutile ogni presidio terapeutico, fa sì che debba essere valutata con percentuali aumentate rispetto alla classe di pertinenza.
Il C.T.U. ha quindi concluso riconoscendo, in capo alla ricorrente, un'invalidità del 77%, sufficiente per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza “dalla refertazione dell'ultima patologia documentata, la fibromialgia, in data 16-6-22, ovvero per convenzione, da data sei mesi antecedente a quest'ultima” e quindi con decorrenza dal 16.12.2021.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 16.12.2021.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
- impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari- con la conseguenza che -poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti- quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede.
5- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere per intero compensate tra le parti, posto che il requisito sanitario necessario al riconoscimento del diritto alla prestazione invocata è sopravvenuto solo nel corso del giudizio ed era insussistente sia al momento della domanda
CP_ amministrativa (05.06.20) che al momento della visita medica disposta dall' (05.02.21) sulla proposta domanda amministrativa, con conseguente correttezza delle valutazioni mediche espresse dall'Ente. CP_
6- Spese di c.t.u. a carico dell' avendo la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2018/2022, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal 16.12.2021, sussistono, in capo a le condizioni Parte_2 sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 23.01.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.