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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/03/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
754/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , in persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 07.03.2025 , ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 754/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, c. f. , nata a [...] il 18 gennaio Parte_1 C.F._1
1973 ed ivi residente , via Consolato della Seta 41, col patrocinio dell'avv. Innocenzo Arena come
Da procura alle liti in atti depositata, domiciliata ai fini del giudizio presso il suo studio in Catania
Piazza Cavour 18 ;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. , c. f. , con Sede Centrale in Roma , via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresen- P.IVA_1
tato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò , come da procura alle liti in atti di giudizio , domiciliato in
Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS;
Resistente
Oggetto : opposizione ad avviso di addebito 593 2023 00038016 45 000.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23 gennaio 2024 parte attrice proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2023 00038016 45 000 , formato il 24.11.2023, notificato a mezzo Pec in data
16.01.2024 , con cui l' chiedeva il pagamento della somma di euro 12.311,05 per omesso CP_1
versamento contributi IVS e somme aggiuntive, afferenti gli anni 01/2017-12/2022.
Con l'opposizione proposta parte attrice chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato e premetteva in fatto la circostanza che aveva già azionato la pretesa contributiva per il recupe CP_1
ro dei crediti afferenti il medesimo periodo temporale , notificando intimazione di pagamento n. 293
2023 9009857665 000 in data 25/07/2023.
La ricorrente odierna aveva impugnato detta intimazione con i sottesi avvisi di addebito , afferenti le annualità richieste in pagamento con il titolo ad oggi impugnato .
Il giudizio di opposizione all'intimazione specificata ed ai sottesi titoli era stato iscritto a ruolo al n.
8264/2023 R.G. ed al momento della proposizione del ricorso all'esame , si trovava pendente di-
nanzi il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania ( dott.ssa patrizia Mirenda ).
Evidenziava la circostanza che le annualità del precedente giudizio decorrevano dal 2016 e com –
prendevano il 2017, 2018, 2019 , 2020 , per un importo complessivo di euro 8.179,02.
In quel giudizio risultava sospesa l'intimazione impugnata e deduceva che con il presente avviso di addebito l'Ente intendeva riproporre i medesimi crediti contributivi, sia pure in parte.
La ricorrente chiedeva pertanto che il Tribunale disponesse di nuovo la sospensione dell'esecuzio-
ne ed in ragione della connessione soggettiva e parzialmente oggettiva disponesse la riunione del presente giudizio a quello iscritto a ruolo al n. 8264/2023, sopra specificato .
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva il pagamento parziale delle annualità
contributive 2017 e 2018 , per i contributi portati dall'avviso di addebito all'esame successivamen-
te opposto in questo giudizio , afferente contributi IVS ancora riferiti al 2017 e 2018 , eccepiva l'avvenuto decorso di prescrizione , secondo la previsione di cui all'art. 3 della legge 335/1995 ed alla luce della mancata notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione medesima.
In ordine ai contributi richiesti per omesso versamento dell'annualità 2020 si riportava alla sospen-
sione dei versamenti prevista dalla stessa legislazione in corrispondenza con l'emergenza sanitaria da covid-19 , come si evinceva dall'art. 61 co. 5 , d.l. 18/2020 e dalal stessa circolare n. 64 del CP_1 28/5/2020. Pertanto non poteva l' richiedere le sanzioni per l'omesso versamento e gli in – CP_1
teressi afferenti l'anno 2020 .
Sotto altro profilo eccepiva la decadenza dell'Ente dal potere di iscrizione a ruolo e dalla pretesa impositiva finalizzata al pagamento dei contributi , secondo la previsione dell'art. 24 D.LGS.
46/1999. Chiedeva , previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato , l'annullamen to del medesimo con vittoria di spese di giudizio
Il Tribunale in data 07 febbraio 2024 accoglieva l'istanza di sospensione , per i gravi motivi di cui all'art. 24, co. 6 , D.Lgs. 46/1999 e fissava l'udienza di discussione.
Successivamente in data 30 aprile 2024 si costituiva in giudizio l' che contesta Controparte_2
va tutte le domande in ricorso formulate in via preliminare contestava eccezioni formali afferenti l'avviso di addebito impugnato, deduceva che l'opposizione proposta ex art. 24 doveva attenere a motivi di merito del credito in capo all'istituto .Evidenziava l'infondatezza dell'eccepita decadenza di cui all'indicato art. 25 D.Lgs. 46/1999 , che nella fattispecie i contributi erano stati iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine previsto per il versamento.
Evidenziava che il decorso del termine decadenziale indicato all'art. 25 citato , produceva conse –
guenze meramente procedimentali ,che comportavano la preclusione dello strumento di riscossione
CP_ per il recupero delle somme , tuttavia non producevano l'estinzione del credito in capo ad ,
rimanendo la possibilità di acquisire, nella fattispecie una sentenza che pronunciasse nel merito della debenza contributiva , come formalmente chiedeva nel caso all'esame al Giudice adìto. CP_1
Nel merito evidenziava che il ricorrente odierno non aveva dedotto nulla se non l'avvenuta prescrizione del credito,
Del tutto infondata era l'eccezione di avvenuto pagamento parziale dei contributi poiché la docu-
tentazione offerta dalla parte ricorrente non provava alcun adempimento per i periodi e le causali contributive in relazione alle quali il pagamento veniva richiesto dall'ente ma l'adempimento non era provato .
Eccepiva l'infondatezza del decorso di prescrizione estintiva dei crediti per il richiamo alla norma-
tiva sorta e susseguita durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, che non aveva consentito il de-
CP_ corso di prescrizione estintiva del credito in capo ad . In ogni caso deduceva che “il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla comunicazione nel 2022 della diffida di pagamento prima
del decorso del termine di prescrizione”.
Specificava a questo punto che con l'avviso di addebito impugnato l' chiedeva il pagamento CP_1
del debito derivante da indebita fruizione di regime agevolato dal 2017 in poi . In data 07.3.2022 si era provveduto alla notifica del provvedimento di recupero del regime agevolato.
La revoca del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 208 del 2015 è stata effettuata in
quanto, relativamente all'anno di imposta 2017, la Contribuente ha compilato il quadro RG e non
il quadro LM sezione II ( regime fiscale forfettario); in allegatola dichiarazione fiscale presenta-
ta dalla Contribuente e relativa all'anno di imposta in questione”.
La resistente precisava altresì che il regime contributivo agevolato suddetto era stato richiesto dalla contribuente in data 26 febbraio 2017 tramite apposita istanza telematizzata , recante protocollo
.2100.26/02/2017.0076335 e non risulta essere stata mai presentata domanda di rinuncia al CP_1
regime contributivo in questione . Richiamava gli allegati prodotti in giudizio unitamente a memoria di costituzione .
Riconosceva che la ricorrente odierna aveva cessato l'attività al 31 dicembre 2019 e che pertanto era stata retrodatata la data di cessazione attività ed era in corso la procedura per lo sgravio parziale dell'avviso di addebito all'esame di giudizio, in riferimento alle annualità successive al 2019.
Chiedeva il rigetto del ricorso, la conferma dell'atto impugnato e dell'obbligo di pagamento delle somme ivi portate , con vittoria di spese di giudizio .
La causa veniva istruita documentalmente con deposito di note autorizzate documenti , il giudizio proseguiva autonomamente e non veniva riunito , come richiesto dall'attrice , successivamente in data 21.02.2025 questo giudice veniva delegato per discussione e decisione .
All'udienza odierna le parti discutevano come da verbale in atti depositato , all'esito di camera di consiglio questo giudice definiva il procedimento con il presente provvedimento reso ex art. 429
c.p.c. , mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività dell'opposizione .
Dalla documentazione in atti deposita dalle parti si evince che l'avviso di addebito è stato notificato a mezzo PEC dall'istituto in data 16 gennaio 2024 , come da rapporto di trasmissione documentato dalla ricorrente ed in data 23 gennaio 2024 il ricorso è stato depositato in giudizio , risulta pertanto rispettato il termine per l'opposizione ad avviso addebito ci cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999.
Dalla documentazione offerta in giudizio dalla ricorrente odierna si evince che la medesima aveva concluso con un piano di ammortamento che prevedeva il pagamento di CP_1
contributi riferiti al 2017 e 2018, il piano di ammortamento in atti depositato reca data del
23.12.2016 ed il debito ammesso da in ammortamento era pari ad euro 2.775,14. CP_1
Dalla documentazione offerta in atti dalla ricorrente si evince che la ditta individuale di cui la medesima era titolare, risulta cancellata presso la camera Commercio e la data di cessa - zione attività al 2019 , sostenuta dalla ricorrente in ricorso escritti difensivi , note autorizzate depositae in giudizio , non viene contestata dall'Ente.
Quest'ultimo tuttavia dichiara e documenta di agire coll' avviso di addebito impugnato per il recupero di agevolazioni contributive illegittimamente godute dal 2017 al 2021 e 2022.
Tale godimento non legittimo era stato rilevato sulla base di controlli incrociati con CP_3
ed in particolare dalla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2017 in cui risulta
[...]
compilato il quadro RG e non il quadro LM , come evidenziato in memoria di costituzione .
Inoltre l'Ente deduce che la ricorrente odierna avrebbe presentato apposita istanza telema- tica con numero di protocollo 2100.26/02/2017.0076335 e che non avrebbe successi- CP_1
vamente rinunciato al regime contributivo in questione .
Tuttavia dalla documentazione offerta in giudizio dall'ente resistente non si evince il diritto in capo ad a richiedere e muovere pretesa verso al ricorrente per il difetto di riferibilità alla CP_1
ricorrente medesima della documentazione depositata in atti , a corredo dei contributi che intende recuperare . CP_1
Ed invero la dichiarazione reddituale esaminata con controllo incrociato con Controparte_3
evidenzia la riferibilità della dichiarazione medesima a un soggetto diverso dalla ricorrente , tale dato si evince dal codice fiscale e data di nascita , che sono naturalmente divergenti , in modo inequivoco dai dati riferibili alla ricorrente odierna e che valgono ad identificarla .
La dichiarazione reddituale allegata da , ( doc. 8 ) reca sul frontespizio in alto il codice CP_1
fiscale , riferibile ad altro soggetto diverso dalla ricorrente,il cui C.F._2
codice fiscale risulta , dai dati appena individuati diverge l'anno di C.F._1
nascita e comunque, dall'esame complessivo del documento 8 allegato , risulta evidente la riferibilità dei dati reddituali ad altro soggetto .
Inoltre l'istanza telematica di adesione al regime contributivo agevolato , depositata con allegato n. 9 a memoria di costituzione , si presenta come un modello in bianco , per nulla riferibile alla ricorrente odierna , assolutamente privo di numero di protocollo che CP_1
ha invece indicato in memoria di costituzione .
Pertanto nessuna pretesa contributiva, portata dall'avviso di addebito impugnato risulta
Provata da nei confronti della ricorrente odierna , la quale ha dimostrato di avere CP_1
pagato contributi diversi , afferenti le risalenti annualità 2017 e 2018 , tuttavia non riferibili alla pretesa di contribuzione agevolata che non risulta richiesta dalla ricorrente odierna .
Mentre risulta confermata e non contestata la cessazione di attività del 2019 e nessuna pretesa potrebbe essere legittimamente avanzata per annualità successive al 2019 , la data di cessazione attività risulta anche dalla documentazione ed estratto contributivo depositato in atti dall'ente .
Quest'ultimo in memoria evidenzia che le ricevute versate in atti dalla ricorrente odierna non sono riferibili al credito per cui agisce , tuttavia dalla documentazione esaminata in atti e depositata dalla parte resistente , risulta chiaro la pretesa non è riferibile alla ricorrente odierna ma al soggetto diverso che ha reso dichiarazione reddituale e non già imputabile alla odierna parte attrice .
Nessuna prova sussiste in atti di giudizio che la ricorrente odierna abbia richiesto regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/2014 , modificata da legge n. 208/2015.
La comunicazione avente efficacia interruttiva del decorso di prescrizione , inviata alla ricor-
rente non produce alcun effetto interruttivo nella fattispecie , poiché la fonte dell'accerta- mento dei contributi si basa su dichiarazione reddituale di soggetto assolutamente diverso ed estraneo al giudizio.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento ,l'avviso di addebito notificato alla ricorrente deve essere annullato , le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e CP_1
sono liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania , in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 754/2024 R.G. Lavoro , promossa da Parte_1
con ricorso depositato il 23.01.2024 , disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
[...]
così provvede :
Accoglie il ricorso , annulla l'avviso di addebito 593 2023 0003801645000 ;
CP_ Dichiara che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente ad per le causali di cui in motivazione;
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 1863,5 oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e cpa come per legge .
Catania 07.03.2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , in persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 07.03.2025 , ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 754/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, c. f. , nata a [...] il 18 gennaio Parte_1 C.F._1
1973 ed ivi residente , via Consolato della Seta 41, col patrocinio dell'avv. Innocenzo Arena come
Da procura alle liti in atti depositata, domiciliata ai fini del giudizio presso il suo studio in Catania
Piazza Cavour 18 ;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. , c. f. , con Sede Centrale in Roma , via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresen- P.IVA_1
tato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò , come da procura alle liti in atti di giudizio , domiciliato in
Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS;
Resistente
Oggetto : opposizione ad avviso di addebito 593 2023 00038016 45 000.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23 gennaio 2024 parte attrice proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2023 00038016 45 000 , formato il 24.11.2023, notificato a mezzo Pec in data
16.01.2024 , con cui l' chiedeva il pagamento della somma di euro 12.311,05 per omesso CP_1
versamento contributi IVS e somme aggiuntive, afferenti gli anni 01/2017-12/2022.
Con l'opposizione proposta parte attrice chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato e premetteva in fatto la circostanza che aveva già azionato la pretesa contributiva per il recupe CP_1
ro dei crediti afferenti il medesimo periodo temporale , notificando intimazione di pagamento n. 293
2023 9009857665 000 in data 25/07/2023.
La ricorrente odierna aveva impugnato detta intimazione con i sottesi avvisi di addebito , afferenti le annualità richieste in pagamento con il titolo ad oggi impugnato .
Il giudizio di opposizione all'intimazione specificata ed ai sottesi titoli era stato iscritto a ruolo al n.
8264/2023 R.G. ed al momento della proposizione del ricorso all'esame , si trovava pendente di-
nanzi il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania ( dott.ssa patrizia Mirenda ).
Evidenziava la circostanza che le annualità del precedente giudizio decorrevano dal 2016 e com –
prendevano il 2017, 2018, 2019 , 2020 , per un importo complessivo di euro 8.179,02.
In quel giudizio risultava sospesa l'intimazione impugnata e deduceva che con il presente avviso di addebito l'Ente intendeva riproporre i medesimi crediti contributivi, sia pure in parte.
La ricorrente chiedeva pertanto che il Tribunale disponesse di nuovo la sospensione dell'esecuzio-
ne ed in ragione della connessione soggettiva e parzialmente oggettiva disponesse la riunione del presente giudizio a quello iscritto a ruolo al n. 8264/2023, sopra specificato .
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva il pagamento parziale delle annualità
contributive 2017 e 2018 , per i contributi portati dall'avviso di addebito all'esame successivamen-
te opposto in questo giudizio , afferente contributi IVS ancora riferiti al 2017 e 2018 , eccepiva l'avvenuto decorso di prescrizione , secondo la previsione di cui all'art. 3 della legge 335/1995 ed alla luce della mancata notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione medesima.
In ordine ai contributi richiesti per omesso versamento dell'annualità 2020 si riportava alla sospen-
sione dei versamenti prevista dalla stessa legislazione in corrispondenza con l'emergenza sanitaria da covid-19 , come si evinceva dall'art. 61 co. 5 , d.l. 18/2020 e dalal stessa circolare n. 64 del CP_1 28/5/2020. Pertanto non poteva l' richiedere le sanzioni per l'omesso versamento e gli in – CP_1
teressi afferenti l'anno 2020 .
Sotto altro profilo eccepiva la decadenza dell'Ente dal potere di iscrizione a ruolo e dalla pretesa impositiva finalizzata al pagamento dei contributi , secondo la previsione dell'art. 24 D.LGS.
46/1999. Chiedeva , previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato , l'annullamen to del medesimo con vittoria di spese di giudizio
Il Tribunale in data 07 febbraio 2024 accoglieva l'istanza di sospensione , per i gravi motivi di cui all'art. 24, co. 6 , D.Lgs. 46/1999 e fissava l'udienza di discussione.
Successivamente in data 30 aprile 2024 si costituiva in giudizio l' che contesta Controparte_2
va tutte le domande in ricorso formulate in via preliminare contestava eccezioni formali afferenti l'avviso di addebito impugnato, deduceva che l'opposizione proposta ex art. 24 doveva attenere a motivi di merito del credito in capo all'istituto .Evidenziava l'infondatezza dell'eccepita decadenza di cui all'indicato art. 25 D.Lgs. 46/1999 , che nella fattispecie i contributi erano stati iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine previsto per il versamento.
Evidenziava che il decorso del termine decadenziale indicato all'art. 25 citato , produceva conse –
guenze meramente procedimentali ,che comportavano la preclusione dello strumento di riscossione
CP_ per il recupero delle somme , tuttavia non producevano l'estinzione del credito in capo ad ,
rimanendo la possibilità di acquisire, nella fattispecie una sentenza che pronunciasse nel merito della debenza contributiva , come formalmente chiedeva nel caso all'esame al Giudice adìto. CP_1
Nel merito evidenziava che il ricorrente odierno non aveva dedotto nulla se non l'avvenuta prescrizione del credito,
Del tutto infondata era l'eccezione di avvenuto pagamento parziale dei contributi poiché la docu-
tentazione offerta dalla parte ricorrente non provava alcun adempimento per i periodi e le causali contributive in relazione alle quali il pagamento veniva richiesto dall'ente ma l'adempimento non era provato .
Eccepiva l'infondatezza del decorso di prescrizione estintiva dei crediti per il richiamo alla norma-
tiva sorta e susseguita durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, che non aveva consentito il de-
CP_ corso di prescrizione estintiva del credito in capo ad . In ogni caso deduceva che “il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla comunicazione nel 2022 della diffida di pagamento prima
del decorso del termine di prescrizione”.
Specificava a questo punto che con l'avviso di addebito impugnato l' chiedeva il pagamento CP_1
del debito derivante da indebita fruizione di regime agevolato dal 2017 in poi . In data 07.3.2022 si era provveduto alla notifica del provvedimento di recupero del regime agevolato.
La revoca del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 208 del 2015 è stata effettuata in
quanto, relativamente all'anno di imposta 2017, la Contribuente ha compilato il quadro RG e non
il quadro LM sezione II ( regime fiscale forfettario); in allegatola dichiarazione fiscale presenta-
ta dalla Contribuente e relativa all'anno di imposta in questione”.
La resistente precisava altresì che il regime contributivo agevolato suddetto era stato richiesto dalla contribuente in data 26 febbraio 2017 tramite apposita istanza telematizzata , recante protocollo
.2100.26/02/2017.0076335 e non risulta essere stata mai presentata domanda di rinuncia al CP_1
regime contributivo in questione . Richiamava gli allegati prodotti in giudizio unitamente a memoria di costituzione .
Riconosceva che la ricorrente odierna aveva cessato l'attività al 31 dicembre 2019 e che pertanto era stata retrodatata la data di cessazione attività ed era in corso la procedura per lo sgravio parziale dell'avviso di addebito all'esame di giudizio, in riferimento alle annualità successive al 2019.
Chiedeva il rigetto del ricorso, la conferma dell'atto impugnato e dell'obbligo di pagamento delle somme ivi portate , con vittoria di spese di giudizio .
La causa veniva istruita documentalmente con deposito di note autorizzate documenti , il giudizio proseguiva autonomamente e non veniva riunito , come richiesto dall'attrice , successivamente in data 21.02.2025 questo giudice veniva delegato per discussione e decisione .
All'udienza odierna le parti discutevano come da verbale in atti depositato , all'esito di camera di consiglio questo giudice definiva il procedimento con il presente provvedimento reso ex art. 429
c.p.c. , mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività dell'opposizione .
Dalla documentazione in atti deposita dalle parti si evince che l'avviso di addebito è stato notificato a mezzo PEC dall'istituto in data 16 gennaio 2024 , come da rapporto di trasmissione documentato dalla ricorrente ed in data 23 gennaio 2024 il ricorso è stato depositato in giudizio , risulta pertanto rispettato il termine per l'opposizione ad avviso addebito ci cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999.
Dalla documentazione offerta in giudizio dalla ricorrente odierna si evince che la medesima aveva concluso con un piano di ammortamento che prevedeva il pagamento di CP_1
contributi riferiti al 2017 e 2018, il piano di ammortamento in atti depositato reca data del
23.12.2016 ed il debito ammesso da in ammortamento era pari ad euro 2.775,14. CP_1
Dalla documentazione offerta in atti dalla ricorrente si evince che la ditta individuale di cui la medesima era titolare, risulta cancellata presso la camera Commercio e la data di cessa - zione attività al 2019 , sostenuta dalla ricorrente in ricorso escritti difensivi , note autorizzate depositae in giudizio , non viene contestata dall'Ente.
Quest'ultimo tuttavia dichiara e documenta di agire coll' avviso di addebito impugnato per il recupero di agevolazioni contributive illegittimamente godute dal 2017 al 2021 e 2022.
Tale godimento non legittimo era stato rilevato sulla base di controlli incrociati con CP_3
ed in particolare dalla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2017 in cui risulta
[...]
compilato il quadro RG e non il quadro LM , come evidenziato in memoria di costituzione .
Inoltre l'Ente deduce che la ricorrente odierna avrebbe presentato apposita istanza telema- tica con numero di protocollo 2100.26/02/2017.0076335 e che non avrebbe successi- CP_1
vamente rinunciato al regime contributivo in questione .
Tuttavia dalla documentazione offerta in giudizio dall'ente resistente non si evince il diritto in capo ad a richiedere e muovere pretesa verso al ricorrente per il difetto di riferibilità alla CP_1
ricorrente medesima della documentazione depositata in atti , a corredo dei contributi che intende recuperare . CP_1
Ed invero la dichiarazione reddituale esaminata con controllo incrociato con Controparte_3
evidenzia la riferibilità della dichiarazione medesima a un soggetto diverso dalla ricorrente , tale dato si evince dal codice fiscale e data di nascita , che sono naturalmente divergenti , in modo inequivoco dai dati riferibili alla ricorrente odierna e che valgono ad identificarla .
La dichiarazione reddituale allegata da , ( doc. 8 ) reca sul frontespizio in alto il codice CP_1
fiscale , riferibile ad altro soggetto diverso dalla ricorrente,il cui C.F._2
codice fiscale risulta , dai dati appena individuati diverge l'anno di C.F._1
nascita e comunque, dall'esame complessivo del documento 8 allegato , risulta evidente la riferibilità dei dati reddituali ad altro soggetto .
Inoltre l'istanza telematica di adesione al regime contributivo agevolato , depositata con allegato n. 9 a memoria di costituzione , si presenta come un modello in bianco , per nulla riferibile alla ricorrente odierna , assolutamente privo di numero di protocollo che CP_1
ha invece indicato in memoria di costituzione .
Pertanto nessuna pretesa contributiva, portata dall'avviso di addebito impugnato risulta
Provata da nei confronti della ricorrente odierna , la quale ha dimostrato di avere CP_1
pagato contributi diversi , afferenti le risalenti annualità 2017 e 2018 , tuttavia non riferibili alla pretesa di contribuzione agevolata che non risulta richiesta dalla ricorrente odierna .
Mentre risulta confermata e non contestata la cessazione di attività del 2019 e nessuna pretesa potrebbe essere legittimamente avanzata per annualità successive al 2019 , la data di cessazione attività risulta anche dalla documentazione ed estratto contributivo depositato in atti dall'ente .
Quest'ultimo in memoria evidenzia che le ricevute versate in atti dalla ricorrente odierna non sono riferibili al credito per cui agisce , tuttavia dalla documentazione esaminata in atti e depositata dalla parte resistente , risulta chiaro la pretesa non è riferibile alla ricorrente odierna ma al soggetto diverso che ha reso dichiarazione reddituale e non già imputabile alla odierna parte attrice .
Nessuna prova sussiste in atti di giudizio che la ricorrente odierna abbia richiesto regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/2014 , modificata da legge n. 208/2015.
La comunicazione avente efficacia interruttiva del decorso di prescrizione , inviata alla ricor-
rente non produce alcun effetto interruttivo nella fattispecie , poiché la fonte dell'accerta- mento dei contributi si basa su dichiarazione reddituale di soggetto assolutamente diverso ed estraneo al giudizio.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento ,l'avviso di addebito notificato alla ricorrente deve essere annullato , le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e CP_1
sono liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania , in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 754/2024 R.G. Lavoro , promossa da Parte_1
con ricorso depositato il 23.01.2024 , disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
[...]
così provvede :
Accoglie il ricorso , annulla l'avviso di addebito 593 2023 0003801645000 ;
CP_ Dichiara che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente ad per le causali di cui in motivazione;
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 1863,5 oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e cpa come per legge .
Catania 07.03.2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo