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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/06/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
nel proc. 2025/ 270 R.V.G., promosso con ricorso proposto da
Parte_1
contro
CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, oggetto : regolamentazione delle questioni di affidamento e mantenimento di figli nati da relazione non matrimoniale ha emesso la seguente
SENTENZA
Sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti all'udienza del 5.06.25:
“ 1)Affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre;
2) Diritto di visita del padre:
- per questa estate: il padre porterà con se negli Stati Uniti sino al 4.08.25 quando lo Per_1 riporterà alla madre;
si impegna dal 4.08 a fermarsi da solo qualche giorno vicino all'abitazione della madre per stare con entrambi i figli ed inserire progressivamente i pernotti della bambina: il primo giorno il padre starà con la bambina dalla mattina alla sera, dal secondo giorno si inserirà il pernotto, salvo che la bambina non pianga disperata;
per le prossime vacanze natalizie: il padre starà con i figli in Italia dal 22.12.25 al 6.01.26 anche con la sua famiglia e con possibilità di pernotto del-la bambina;
dall'anno successivo 26: il padre starà con per 60 gg durante le va-canze estive e 30 con Per_1
e la madre si impegna ad andarla a riprendere negli stati Uniti;
le parti dovranno CP_2 concordare detti periodi entro il 30.05 di ogni anno;
dalle vacanze estive del 2027 il padre potrà stare con entrambi i figli per 60 gg negli stati Uniti;
le vacanze natalizie saranno godute interamente dal padre ad anni alterni: quindi le vacanze del 2026 saranno di spettanza della madre;
quelle del 2027 con il padre che potrà portare entrambi i figli negli stati Uniti;
e così a seguire;
ulteriori periodi saranno concordati dalle parti;
3)Contributo del padre al mantenimento dei figli nella misura complessiva di euro 1500 mensili
(euro 750 a figlio), da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici istat;
4) Ripartizione delle spese straordinarie per i figli – secondo la disciplina del Protocollo adottato da
Questo Tribunale - in misura del 50% a carico di ciascun genitore;
le spese per i centri estivi saranno sostenute esclusivamente dal genitore che terrà i figli in quel periodo;
5) Assegno unico in favore della madre”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha chiesto la regolamentazione delle questioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei due figli minori nati dalla relazione non matrimoniale con la parte resistente e riconosciuti da entrambi i genitori.
All'udienza di comparizione delle parti del 5.06.25, le parti, mediante la mediazione del GD, raggiungevano l'accordo transattivo di cui in epigrafe, chiedendone la ricezione da parte del Tribunale.
Ciò premesso, le conclusioni congiunte indicano compiutamente le condizioni inerenti al regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori nonché al regolamento dei reciproci interessi delle parti.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse dei minori nonché congrue rispetto alle condizioni personali ed economiche dei genitori, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità quanto ai punti da 1 a 5 delle conclusioni di cui in premessa.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.
per questi motivi
Definitivamente pronunciando:
1) Prende atto delle condizioni di cui ai punti sub 1-5 in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritti;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Padova, 06/06/2025
Il Presidente rel
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
nel proc. 2025/ 270 R.V.G., promosso con ricorso proposto da
Parte_1
contro
CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, oggetto : regolamentazione delle questioni di affidamento e mantenimento di figli nati da relazione non matrimoniale ha emesso la seguente
SENTENZA
Sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti all'udienza del 5.06.25:
“ 1)Affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre;
2) Diritto di visita del padre:
- per questa estate: il padre porterà con se negli Stati Uniti sino al 4.08.25 quando lo Per_1 riporterà alla madre;
si impegna dal 4.08 a fermarsi da solo qualche giorno vicino all'abitazione della madre per stare con entrambi i figli ed inserire progressivamente i pernotti della bambina: il primo giorno il padre starà con la bambina dalla mattina alla sera, dal secondo giorno si inserirà il pernotto, salvo che la bambina non pianga disperata;
per le prossime vacanze natalizie: il padre starà con i figli in Italia dal 22.12.25 al 6.01.26 anche con la sua famiglia e con possibilità di pernotto del-la bambina;
dall'anno successivo 26: il padre starà con per 60 gg durante le va-canze estive e 30 con Per_1
e la madre si impegna ad andarla a riprendere negli stati Uniti;
le parti dovranno CP_2 concordare detti periodi entro il 30.05 di ogni anno;
dalle vacanze estive del 2027 il padre potrà stare con entrambi i figli per 60 gg negli stati Uniti;
le vacanze natalizie saranno godute interamente dal padre ad anni alterni: quindi le vacanze del 2026 saranno di spettanza della madre;
quelle del 2027 con il padre che potrà portare entrambi i figli negli stati Uniti;
e così a seguire;
ulteriori periodi saranno concordati dalle parti;
3)Contributo del padre al mantenimento dei figli nella misura complessiva di euro 1500 mensili
(euro 750 a figlio), da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici istat;
4) Ripartizione delle spese straordinarie per i figli – secondo la disciplina del Protocollo adottato da
Questo Tribunale - in misura del 50% a carico di ciascun genitore;
le spese per i centri estivi saranno sostenute esclusivamente dal genitore che terrà i figli in quel periodo;
5) Assegno unico in favore della madre”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha chiesto la regolamentazione delle questioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei due figli minori nati dalla relazione non matrimoniale con la parte resistente e riconosciuti da entrambi i genitori.
All'udienza di comparizione delle parti del 5.06.25, le parti, mediante la mediazione del GD, raggiungevano l'accordo transattivo di cui in epigrafe, chiedendone la ricezione da parte del Tribunale.
Ciò premesso, le conclusioni congiunte indicano compiutamente le condizioni inerenti al regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori nonché al regolamento dei reciproci interessi delle parti.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse dei minori nonché congrue rispetto alle condizioni personali ed economiche dei genitori, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità quanto ai punti da 1 a 5 delle conclusioni di cui in premessa.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.
per questi motivi
Definitivamente pronunciando:
1) Prende atto delle condizioni di cui ai punti sub 1-5 in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritti;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Padova, 06/06/2025
Il Presidente rel
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi