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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art 306 c.3 Cpc nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n. 1489/23 R.G. e promossa
DA
rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 Bertucci del foro di Modena, ed elett.te dom.to in presso lo studio del medesimo difensore. Appellante CONTRO Ing. elettivamente domiciliato in Modena, via Controparte_1 Dei Lovoleti n. 9, nello studio e presso la persona dell'avv. Gabriele Ferrari. Appellato avverso la sentenza n. emessa dal Tribunale di in data . Motivi
-Rilevato che è pendente avanti questa Corte di Appello il giudizio civile rubricato in oggetto tra le epigrafate parti regolarmente costituite;
-Che è stata fissata udienza ex art. 352 c.p.c. di rimessione della causa in decisione all'1.7.2025;
-Che nel corso del presente procedimento le parti hanno convenuto di addivenire ad un accordo transattivo, che prevede la rinuncia alla causa di appello di cui in epigrafe, a spese legali e vive compensate, e che pertanto sono venute meno le ragioni del contendere;
-Che, pertanto, entrambe le parti non hanno più interesse nella prosecuzione del presente giudizio. Ciò premesso, le parti congiuntamente, come sopra rappresentate, assistite e difese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., dichiarano di rinunciare agli atti del presente giudizio, con compensazione delle spese legali e vive, chiedendo che sia dichiarata l'estinzione del processo, con compensazione delle spese legali e vive del presente giudizio. La rinunzia è regolare. Sottoscrivono in segno di rinunzia al vincolo di solidarietà ex art. 13, c. 8 Ordinamento Professione Forense (l. n. 247/2012 e successive modifiche) i difensori Avv. Andrea Bertucci, Avv. Gabriele Ferrari e Avv. Lara Lucarelli, quest'ultima anche per gli avvocati Pietro Carlo Ferrario e Lorena Maria Auria, in virtù di mandato congiunto e disgiunto conferito dalla che Parte_1 ratifica il relativo operato. Spese tutte compensate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna così decide: A)dichiara l'estinzione del giudizio ordinando la cancellazione della causa dal ruolo. B)spese tutte del giudizio compensate. Così deciso in Bologna il 27/3/25
IL PRESIDENTE rel ed est.
(Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art 306 c.3 Cpc nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n. 1489/23 R.G. e promossa
DA
rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 Bertucci del foro di Modena, ed elett.te dom.to in presso lo studio del medesimo difensore. Appellante CONTRO Ing. elettivamente domiciliato in Modena, via Controparte_1 Dei Lovoleti n. 9, nello studio e presso la persona dell'avv. Gabriele Ferrari. Appellato avverso la sentenza n. emessa dal Tribunale di in data . Motivi
-Rilevato che è pendente avanti questa Corte di Appello il giudizio civile rubricato in oggetto tra le epigrafate parti regolarmente costituite;
-Che è stata fissata udienza ex art. 352 c.p.c. di rimessione della causa in decisione all'1.7.2025;
-Che nel corso del presente procedimento le parti hanno convenuto di addivenire ad un accordo transattivo, che prevede la rinuncia alla causa di appello di cui in epigrafe, a spese legali e vive compensate, e che pertanto sono venute meno le ragioni del contendere;
-Che, pertanto, entrambe le parti non hanno più interesse nella prosecuzione del presente giudizio. Ciò premesso, le parti congiuntamente, come sopra rappresentate, assistite e difese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., dichiarano di rinunciare agli atti del presente giudizio, con compensazione delle spese legali e vive, chiedendo che sia dichiarata l'estinzione del processo, con compensazione delle spese legali e vive del presente giudizio. La rinunzia è regolare. Sottoscrivono in segno di rinunzia al vincolo di solidarietà ex art. 13, c. 8 Ordinamento Professione Forense (l. n. 247/2012 e successive modifiche) i difensori Avv. Andrea Bertucci, Avv. Gabriele Ferrari e Avv. Lara Lucarelli, quest'ultima anche per gli avvocati Pietro Carlo Ferrario e Lorena Maria Auria, in virtù di mandato congiunto e disgiunto conferito dalla che Parte_1 ratifica il relativo operato. Spese tutte compensate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna così decide: A)dichiara l'estinzione del giudizio ordinando la cancellazione della causa dal ruolo. B)spese tutte del giudizio compensate. Così deciso in Bologna il 27/3/25
IL PRESIDENTE rel ed est.
(Giampiero M. Fiore)