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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. Luigi Gnassi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14770/2024 r.g.v.g., promossa da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nato a [...] C.F._1 Parte_2
il 30 ottobre 1980 (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Filippo C.F._2
Falorni del Foro di Firenze - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti: il difensore dei ricorrenti “insiste affinché l'intestato Tribunale Voglia dare atto del consenso dei signori e alla separazione provvedendo Parte_1 Parte_2
all'emissione della sentenza di omologa delle condizioni riportate e concordate nel ricorso congiunto depositato, fatta eccezione per quelle inerenti al trasferimento immobiliare della casa familiare posta in Bologna (BO) alla via Giuseppe Dagnini n.
5, con l'assunzione di ogni consequenziale provvedimento”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“conclude per l'omologazione della separazione personale consensuale dei coniugi:
, nato a [...], il [...], domiciliato in PIAZZA Parte_1
1 GRAMSCI 67 50051 CASTELFIORENTINO , rappresentato e difeso dall'Avv.
FALORNI FILIPPO FOTI MICHELA, nato a , il , domiciliato in VIA ANDREA
COSTA 71 40134 BOLOGNA, rappresentato e difeso dall'Avv. FOTI MICHELA, con ogni giuridica conseguenza”.
Il Tribunale, osservato che con il ricorso congiunto depositato il 1° dicembre 2024, Parte_1
e hanno chiesto che sia pronunciata la separazione personale dei Parte_2
coniugi, alle condizioni concordate ed esposte nell'atto introduttivo del procedimento;
rilevato che a seguito della rinuncia dei ricorrenti all'accordo patrimoniale avente ad oggetto il trasferimento immobiliare indicato nel ricorso, è stata revocata la nomina dell'ausiliario, precedentemente effettuata per gli adempimenti conseguenti alla manifestata volontà del trasferimento immobiliare ed è stata inoltre disposta, in accoglimento dell'istanza dei ricorrenti, la sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 8 aprile 2025, alle ore 11,40, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che i coniugi, con dichiarazioni dagli stessi sottoscritte, hanno rinunciato espressamente a comparire all'udienza, hanno confermato le condizioni della separazione, fatta eccezione per quelle relative al trasferimento immobiliare (indicate ai punti 6-17 nelle conclusioni del ricorso) ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 29 ottobre 2016 a Bologna e che dall'unione non sono nati figli;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi, così come parzialmente modificate a seguito della rinuncia al trasferimento immobiliare, non presentino profili di
2 contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi e la mancanza di richieste in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Firenze) il 9 marzo 1985 e nato a [...] Parte_2
il 30 ottobre 1980, i quali hanno contratto matrimonio a Bologna il 29 ottobre 2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 587, parte I, dell'anno 2016;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto.
2) Le parti, entrambe autonome economicamente (si vedano le rispettive dichiarazioni dei redditi _ v., di nuovo, doc. 7 - 8), rinunciano reciprocamente al mantenimento personale.
3) La signora si impegna e si obbliga a lasciare il domicilio coniugale Parte_1
entro e non oltre il 30.6.2025 e a trasferire la propria residenza altrove. Per il momento in cui lascerà il domicilio coniugale, la signora autorizza, sin d'ora, il signor Parte_1
a cambiare la serratura del portone di ingresso dell'abitazione, e si Parte_2
impegna sin d'ora a non farvi più rientro.
4) La signora per tutto il periodo in cui continuerà a vivere all'interno Parte_1
della casa ex domicilio coniugale (e comunque non oltre il 30.6.2025), si impegna e si obbliga al pagamento delle spese condominiali e, fino a quando non si sarà perfezionato il trasferimento immobiliare convenuto ai successivi punti da 7) a 17), al saldo delle
3 rate del mutuo. Il Sig. invece si farò carico del pagamento delle utenze Pt_2
dell'abitazione.
5) Dal momento in cui la signora lascerà la casa coniugale (anche se Parte_1
ciò dovesse avvenire prima del 30.06.2025), non sarà più tenuta a contribuire alle spese indicate al precedente punto 4)”.
6)-17) omissis.
“18) I coniugi dichiarano di aver già regolato interamente e separatamente i loro rapporti economico patrimoniali e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, confermando di non avere null'altro da pretendere e/o richiedere reciprocamente a qualsiasi titolo”.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
15 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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