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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/11/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2776/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 22/08/2025 da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Arianna Denule, elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del difensore
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 22/08/2025, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ovunque la propria dimora con impegno a darsi vicendevolmente comunicazione dell'eventuale variazione di domicilio/residenza;
2. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
Per_
3. i figli minori , e , secondo i principi dell'affidamento condiviso, sono Per_1 Per_3 affidati ad entrambi i genitori che daranno loro cura, educazione ed istruzione;
i minori avranno collocamento presso la madre, nella sua attuale dimora in Sassari, via Mario Pittalis Pinna n. 29; 4. la casa familiare sita in Sassari, alla via Mario Pittalis Pinna n. 29, condotta in locazione dalla
con regolare contratto, è assegnata a quest'ultima, che continuerà ad abitarla con Parte_2
i minori;
5. salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere e prendere con sé i figli almeno due pomeriggi durante la settimana dalle ore 17:00 circa, fino alle ore 20:00, allorquando li riaccompagnerà presso il domicilio della madre;
inoltre, il potrà tenere con sé i figli, Pt_1 prelevandoli dal loro domicilio, a fine settimana alterni, dal sabato pomeriggio ore 17:00 circa, fino alla domenica pomeriggio, ore 17:00. Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i minori almeno sette giorni, continuativi o non continuativi, sempre salvo diverso accordo con la madre dei bambini e compatibilmente con i propri impegni lavorativi. Per quanto riguarda gli altri periodi di vacanza (Natale, Pasqua, Capodanno Ferragosto etc.), i tempi di permanenza dei figli minori presso l'uno o l'altro genitore seguiranno il criterio dell'alternanza, al fine di consentire a ciascun genitore di trascorrere del tempo con i figli e di poter gestire liberamente le giornate in cui i figli si troveranno presso l'altro genitore.
6. Il padre provvederà al mantenimento dei figli minori con un assegno mensile di € 600,00 euro, rivalutabile annualmente su base ISTAT che verserà in favore della madre a mezzo bonifico bancario entro l'ultimo giorno di ogni mese. La signora percepirà integralmente l'assegno unico Pt_2 per i figli minori, attualmente ammontante ad € 800,00 mensili.
7. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% secondo il
Protocollo del CNF. Il coniuge che anticiperà le somme relative alle spese straordinarie verrà rimborsato della quota parte dietro esibizione della ricevuta di spesa. Di tale documentazione verrà fornita copia per consentire a ciascuno la detrazione fiscale di competenza.”
All'udienza del 25/11/2025 svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa in decisione avanti al Collegio.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Parte_2 in SASSARI in data 28/07/2019 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari per Per_ l'anno 2019, Atto 54, P. 2, Serie A), dalla cui unione sono nati in Sassari i figli (29/07/2016),
(20/08/2015) e (07/01/2024). Per_1 Per_3 La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.dichiara la separazione dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in SASSARI (SS) in data 28 luglio 2019 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di SASSARI (SS) anno 2019, Atto 54, P. 2, Serie A);
2.omologa l'accordo di separazione intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3.compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisa Remonti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 22/08/2025 da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Arianna Denule, elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del difensore
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 22/08/2025, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ovunque la propria dimora con impegno a darsi vicendevolmente comunicazione dell'eventuale variazione di domicilio/residenza;
2. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
Per_
3. i figli minori , e , secondo i principi dell'affidamento condiviso, sono Per_1 Per_3 affidati ad entrambi i genitori che daranno loro cura, educazione ed istruzione;
i minori avranno collocamento presso la madre, nella sua attuale dimora in Sassari, via Mario Pittalis Pinna n. 29; 4. la casa familiare sita in Sassari, alla via Mario Pittalis Pinna n. 29, condotta in locazione dalla
con regolare contratto, è assegnata a quest'ultima, che continuerà ad abitarla con Parte_2
i minori;
5. salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere e prendere con sé i figli almeno due pomeriggi durante la settimana dalle ore 17:00 circa, fino alle ore 20:00, allorquando li riaccompagnerà presso il domicilio della madre;
inoltre, il potrà tenere con sé i figli, Pt_1 prelevandoli dal loro domicilio, a fine settimana alterni, dal sabato pomeriggio ore 17:00 circa, fino alla domenica pomeriggio, ore 17:00. Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i minori almeno sette giorni, continuativi o non continuativi, sempre salvo diverso accordo con la madre dei bambini e compatibilmente con i propri impegni lavorativi. Per quanto riguarda gli altri periodi di vacanza (Natale, Pasqua, Capodanno Ferragosto etc.), i tempi di permanenza dei figli minori presso l'uno o l'altro genitore seguiranno il criterio dell'alternanza, al fine di consentire a ciascun genitore di trascorrere del tempo con i figli e di poter gestire liberamente le giornate in cui i figli si troveranno presso l'altro genitore.
6. Il padre provvederà al mantenimento dei figli minori con un assegno mensile di € 600,00 euro, rivalutabile annualmente su base ISTAT che verserà in favore della madre a mezzo bonifico bancario entro l'ultimo giorno di ogni mese. La signora percepirà integralmente l'assegno unico Pt_2 per i figli minori, attualmente ammontante ad € 800,00 mensili.
7. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% secondo il
Protocollo del CNF. Il coniuge che anticiperà le somme relative alle spese straordinarie verrà rimborsato della quota parte dietro esibizione della ricevuta di spesa. Di tale documentazione verrà fornita copia per consentire a ciascuno la detrazione fiscale di competenza.”
All'udienza del 25/11/2025 svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa in decisione avanti al Collegio.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Parte_2 in SASSARI in data 28/07/2019 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari per Per_ l'anno 2019, Atto 54, P. 2, Serie A), dalla cui unione sono nati in Sassari i figli (29/07/2016),
(20/08/2015) e (07/01/2024). Per_1 Per_3 La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.dichiara la separazione dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in SASSARI (SS) in data 28 luglio 2019 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di SASSARI (SS) anno 2019, Atto 54, P. 2, Serie A);
2.omologa l'accordo di separazione intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3.compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisa Remonti