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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 5081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5081 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati:
Dottor CECILIA DE SANTIS Presidente
Dottor ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere
Dottor BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere relatore riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3419 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza dell'8. 10.
2024, svoltasi secondo le modalità ex art. 127 ter c. p. c.
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 9. 4. 1957, (CF Parte_2
), nato a [...] il 21. 8. 1966, entrambi C.F._2 rappresentati e difesi, giusta delega ed elezione di domicilio rilasciata su foglio separato allegato in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Corrado Buscemi (C.F. ; PEC: C.F._3
), ed elettivamente domiciliati Email_1 presso il suo studio in Roma, Via Silvio Pellico n. 36 APPELLANTI
E
in seguito denominata “ – Controparte_1 CP_1 con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n° 156, capitale sociale (interamente versato) di Euro 8.731.984.115,60 codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese –Ufficio di Torino n. , partita IVA P.IVA_1
n. , aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, P.IVA_2 iscritta all'Albo Banche al n. 5361 e Capogruppo del gruppo bancario
“ ” iscritto all'Albo Gruppi Bancari, derivante dalla Controparte_1 fusione per incorporazione di in Controparte_2 Controparte_1 giusto atto in data 28 dicembre 2006, a rogito Notaio di Persona_1
Torino, rep. n. 109563, racc. n. 17118, in forza del quale la CP_1
r.g. n. 1 è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi del Controparte_1 [...]
in persona di , a ciò facoltizzato giusta Controparte_3 Controparte_4 procura conferitagli dal presidente del consiglio di gestione a rogito notaio di Torino in data 27 luglio 2017, rep. n. 118.536, racc. n. Persona_1
21.068, rappresentata e difesa, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Selvaggia Forza pec. C.F._4
, fax 0697610111, Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Luigi Settembrini n°28, giusta procura in calce al presente atto APPELLATA
E
a socio unico, con sede in Conegliano (TV), Via V. Controparte_5
Alfieri n.1, capitale sociale euro 10.000,00 i.v., numero di iscrizione al registro delle Imprese di Treviso-Belluno e C.F.: , R.E.A. P.IVA_3
TV-426364, iscritta nell'elenco delle società veicolo, tenuto ai sensi del
Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, al n. 35749.1, nella qualità di cessionaria dei crediti, ai sensi della L. n. 130 del 30/04/1999 ed in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della citata L. 130/1999, concluso in data 10.12.2020, con efficacia economica dalle ore 00.01 dell'1 luglio 2020 ed efficacia giuridica dal 10 dicembre
2020, con cui, , con sede in Torino, piazza San Carlo, Controparte_1
156, codice fiscale n. , ha ceduto pro-soluto in suo favore, P.IVA_1
tutti i crediti qualificati come attività finanziarie deteriorate, identificabili secondo i criteri indicati nel relativo Avviso di cessione di crediti pro- soluto pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – Parte II n. 145 del
12 dicembre 2020 (Avviso di cessione TX20AAB12122 del 12/12/2020), corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016, tra i quali quello di cui a presente atto, rappresentata, in forza di procura rilasciata per atto TA , Notaio in Milano, Persona_2
in data 14 dicembre 2020 rep.30310 e racc. 13001, registrata a Milano DP1 il 16 dicembre 2020 al n. 90604 serie 1T (All.A), da Controparte_6
con sede legale in Milano, Bastoni di Porta Nuova n. 19, capitale sociale r.g. n. 2 euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza-
Brianza- Lodi , iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, P.IVA_4
società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg. 13/D – Div.
P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10 dicembre 2020, che agisce in persona del procuratore dott. nato a [...] il [...], in CP_7
virtù di procura conferita dal Consigliere Delegato con Controparte_8
atto Notaio di Milano il giorno 17 dicembre 2020 rep. Persona_3
5.924 racc.
1.663 registrata a Milano il 18 dicembre 2020 al n. 102786 serie
1T (All.B), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, unitamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Stefano Menghini (C.F.
), dall'Avv. Giulia Galati (C.F. CodiceFiscale_5 C.F._6
e dall'Avv. Paolo Forti (C.F. ), i quali
[...] CodiceFiscale_7
dichiarano di voler ricevere le notifiche telematiche all'indirizzo di posta elettronica certificata ed al Email_3
numero di fax , ed eleggono domicilio presso la sede del loro P.IVA_5
Studio sita in Roma, Piazza di Campitelli n. 2
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC OGGETTO: Fideiussione – Polizza fideiussoria - Appello avverso la sentenza n. 6557/2018 pubblicata dal Tribunale di Roma in data 28 marzo
2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando così provvedeva:
Rigetta l'opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n.
24162/2015 (RG n. 65862/2015), emesso dal Tribunale civile di Roma in data 20 ottobre 2015;
Condanna e in solido a Parte_1 Parte_2
r.g. n. 3 rifondere ad le spese di lite che si liquidano in Controparte_1
complessivi euro 12.000 (di cui euro 3.400,00 per lo studio, euro 2.600,00 per la fase introduttiva ed euro 6.000 per la fase decisoria) oltre accessori di legge.
Per quanto riguarda il giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di appello ritualmente notificato gli odierni appellanti hanno proposto appello per rassegnare le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione contraria, in riforma della sentenza di primo grado n. 6557/2018, pronunciata dal giudice dott. Postiglione, accogliere il presente appello per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto:
- revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 24162/2015 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto, a qualsivoglia titolo, dai signori e ad Parte_1 Parte_2 Controparte_9
per le ragioni di cui in epigrafe.
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Corrado Buscemi che si dichiara antistatario.
Si costituiva per chiedere il rigetto dell'appello Controparte_9
perchè infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Interveniva anche richiamandosi alle conclusioni Controparte_5
rassegnate da Controparte_9
Con provvedimento in data 3. 1. 2024 la presente causa veniva assegnata all'odierno relatore.
All'udienza dell'8. 10. 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità
r.g. n. 4 sollevata da parte appellata ex art. 342 c. p. c.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie gli appellanti hanno comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
L'appello proposto è infondato e deve essere respinto.
Gli appellanti hanno dedotto due motivi di gravame.
Con il primo hanno lamentato l'illegittimità e l'insussistenza del
credito azionato, disconoscendo il contratto di fideiussione e le firme in
violazione dell'art. 214 c. p. c.
r.g. n. 5 Dopo aver ripercorso i tratti salienti della presente vicenda processuale gli appellanti hanno sostenuto che avrebbe azionato la Controparte_1
propria pretesa creditoria sull'errato presupposto che il ed il Pt_1
fossero fideiussori generici omnibus della sino a Pt_2 Parte_3
concorrenza della somma di € 500.000,00.
Il all'epoca dei fatti rivestiva esclusivamente la qualifica di Pt_1
legale rappresentante della mentre il ricopriva un ruolo Parte_3 Pt_2
meramente tecnico nell'ambito dell'anzidetta società, e nessuno dei due avrebbe mai rilasciato una fideiussione personale a garanzia delle obbligazioni della stessa assunte.
In particolare, il sarebbe intervenuto ed avrebbe firmato Pt_1
moduli a lui presentati in bianco e solo parzialmente riempiti, sempre e solo in qualità di legale rappresentante della mentre il Parte_3 Pt_2
rivestendo un ruolo squisitamente tecnico sarebbe stato escluso da qualsivoglia rapporto amministrativo giudiziario con gli istituti bancari.
Nel corso del giudizio di primo grado sarebbe stata provata l'assenza di un valido titolo di credito nei confronti degli appellanti in quanto la banca aveva agito sulla base di un'asserita garanzia fideiussoria che non sarebbe mai stata prestata dagli odierni appellanti.
Nel merito gli odierni appellanti hanno contestato la falsità del contratto di fideiussione asseritamente rilasciata e sottoscritta dagli stessi ed hanno altresì contestato la falsità delle firme (apparentemente) vergate nel contratto r.g. n. 6 di fideiussione.
Nel corso di giudizio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 214 e
215 cpc, gli appellanti hanno disconosciuto come vero il contratto di fideiussione formalizzato in favore di ed anche le firme Controparte_1
apposte quali fideiussori nel contratto de quo a favore dell'odierna appellata.
Quindi, la conclusione a cui è giunta la CTU non potrebbe essere condivisa in quanto sarebbe certa sia la falsità della firma apposta sul contratto di fideiussione, sia la falsità del contratto indicato da
[...]
del resto, ed il non avrebbe avuto alcun interesse a CP_1 Pt_2
garantire personalmente la società non ricoprendo all'interno della Parte_3
compagine sociale alcuna posizione apicale.
La sentenza impugnata sarebbe quindi erronea per aver accolto in toto le risultanze della CTU, senza prendere in considerazione ulteriori elementi presenti in atti e senza ammettere i mezzi istruttori richiesti dagli odierni appellanti.
Le valutazioni espresse dal consulente tecnico di ufficio non avrebbero efficacia vincolante per il giudice che potrebbe legittimamente, attraverso una valutazione critica ancorata alle risultanze processuali, congruamente e logicamente motivata, discostarsene.
Nel caso di specie alla luce degli elementi presenti in atti il giudice di prime cure avrebbe avuto l'onere di indagare maggiormente sulle circostanze dedotte dagli appellanti, in quanto la prova testimoniale richiesta da parte r.g. n. 7 opponente nel giudizio di primo grado avrebbe potuto condurre ad un esito difforme, essendo uno dei testi indicati un funzionario della CP_1
, e quindi estremamente rilevante per il giudizio.
[...]
Il ha agito sempre ed esclusivamente quale legale Pt_1
rappresentante della società e la firma apposta sul contratto di fideiussione oggetto del contendere, ove apposta effettivamente dal come Pt_1
statuito nella CTU, sarebbe stata apposta per conto della società.
Del resto, l'istituto bancario era solito presentare al dei fogli Pt_1
solo parzialmente riempiti, che lui sottoscriveva per conto della società ed in nessun caso il avrebbe mai assunto una garanzia personale in favore Pt_1
della rispetto alla quale ricopriva esclusivamente l'incarico di Parte_3
legale rappresentante.
Il Tribunale sarebbe incorso in un evidente errore di valutazione basando la propria decisione sulle risultanze della CTU relativa all'autografia delle sottoscrizioni, senza valutare gli ulteriori elementi presentati dagli opponenti e senza ammettere la prova testimoniale richiesta nella memoria 183, n. 2 cpc.
In merito alla contestazione di non veridicità del contratto di fideiussione depositato dall'Istituto di credito il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene che gli appellanti abbiano esposto censure del tutto generiche per sostenere che il giudice di prime cure non avrebbe considerato pretesi ulteriori elementi di prova, ed in particolare per non aver ammesso la prova per testi richiesta per contrastare la produzione r.g. n. 8 documentale dell'odierna appellata.
Al riguardo deve rilevarsi che del tutto correttamente il Tribunale ha disatteso le richieste istruttorie degli odierni appellanti.
Infatti, come provato attraverso una visura camerale storica allegata alle memorie 183 c.p.c. n. 3 dalla difesa dell'appellata, non era vero che il
Sig. rivestisse all'interno della società un ruolo "squisitamente Pt_2
tecnico", tale da comportare un'evidente esclusione da qualsivoglia rapporto amministrativo e giudiziario con gli istituti bancari, essendo lo stesso socio della società debitrice principale, e quindi evidentemente interessato personalmente alle sorti della società stessa;
analogo rilievo va operato rispetto al il quale, oltre ad essere il legale Pt_1
rappresentante, era anche socio della Parte_3
Rispetto alle conclusioni della CTU grafologica espletata nel giudizio di primo grado, né in sede di osservazioni, né in questa sede gli appellanti hanno avanzato rilievi tecnici rispetto alle conclusioni cui essa è pervenuta, né hanno offerto alcun convincente elemento in base al quale potersene discostare, così dovendosi ritenere confermata la riconducibilità delle firme apposte sulla fideiussione agli odierni appellanti.
Rispetto alla deduzione degli appellanti relativa al fatto che al i "moduli erano a lui presentati in bianco e solo parzialmente Pt_1
riempiti", deve rilevarsi che nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura non è tenuto a proporre querela di falso se non assume che il riempimento sia avvenuto
"absque pactis" poiché in tal caso il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore.
Viceversa, colui che, riconoscendo di aver sottoscritto il documento,
r.g. n. 9 lamenta che sia stato riempito in modo difforme da quello pattuito, ha l'onere di provare l'eccezione di abusivo riempimento "contra pacta" e quindi di inadempimento del mandato ad scribendum ovvero di non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva fosse dichiarato.
Ne deriva che è necessaria la querela di falso quando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamenti l'abusivo riempimento "absque pactis", cioè senza che l'autore del riempimento sia stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto e non quando, invece, il riempimento sia avvenuto "contra pacta", cioè in modo difforme dal precedente accordo intervenuto tra le parti (v. ex multis Cass., Ordinanza n. 18234/2023; Cass. sent. n. 899/18).
In particolare, con riferimento al contratto di fideiussione costituisce principio consolidato presso la giurisprudenza di legittimità quello secondo cui nell' ipotesi in cui un fideiussore abbia sottoscritto il contratto in bianco e non disconosca la propria sottoscrizione ma lamenti soltanto che la fideiussione sia stata riempita, quanto all'indicazione beneficiario, con un nominativo diverso da quello pattuito dalle parti, colui che intenda avvalersi della scrittura non è tenuto a proporre istanza di verificazione ex articolo 216 c.p.c. (il disconoscimento della sottoscrizione): per contro incombe sul fideiussore sottoscrittore l'onere di provare l'abusivo riempimento "contra pacta", senza l'obbligo di proporre querela di falso, necessaria, invece, nel caso di riempimento "absque pactis".
Nel caso di specie deve rilevarsi che gli appellanti non hanno proposto querela di falso, né hanno offerto prova idonea del c.d. abusivo riempimento del documento relativo alla fideiussione.
Senza contare che nei documenti allegati e depositati anche in originale ai fini della comparazione nel giudizio di primo grado non vi erano spazi "riempiti", trattandosi di moduli prestampati in cui non vi erano
"spazi" da poter lasciare in bianco e completare successivamente.
r.g. n. 10 Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato la violazione del loro diritto di difesa e l'impossibilità di provare l'insussistenza del debito garantito.
Il Tribunale in totale violazione del diritto di difesa degli odierni appellanti non ha ammesso alcun mezzo istruttorio richiesto dagli opponenti, che si sarebbero trovati quindi nell'impossibilità di provare le censure mosse rispetto alla pretesa di credito vantata da Controparte_1
nei confronti della (oggi dichiarata fallita), che sarebbe
[...] Parte_3
stata totalmente insussistente nel momento in cui l'istituto di credito aveva richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.
Il prima che la l. fosse dichiarata fallita, nella Pt_1 Parte_4
sua qualità di legale rappresentante della stessa aveva dato incarico ad un consulente tecnico di effettuare il ricalcolo degli interessi applicati ed a conclusione di tale verifica era risultato che a causa delle illegittime applicazioni di interessi anatocistici la banca non vantava alcun credito nei confronti della società; il a tal proposito avrebbe manifestato nel Pt_1
corso del giudizio il proprio interesse all'accertamento dell'effettivo credito della banca attraverso un ricalcolo degli interessi applicati per effettuarsi a mezzo di CTU.
Il Tribunale non ha mai ammesso alcuna CTU, ed in tal modo avrebbe leso il diritto di difesa degli opponenti, in quanto il ricalcolo degli interessi applicati avrebbe consentito di mutare la decisione assunta dal Tribunale ove si fosse potuta provare l'insussistenza del credito vantato dalla banca dai confronti della Parte_3
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che la circostanza dedotta dagli appellanti è stata condivisibilmente valutata dal Tribunale, che rispetto alla pretesa r.g. n. 11 applicazione di interessi anatocistici da parte della banca ha ritenuto che le censure esposte fossero assolutamente generiche e non provate, e che gli odierni appellanti si erano limitati a chiedere di disporre una CTU senza allegare un principio di prova a suffragio di quanto affermato, rilevando al contempo che non era stata neanche depositata la perizia di parte cui gli opponenti avevano fatto riferimento nell'atto di citazione per sostenere la loro tesi.
In tale contesto non può ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa degli odierni appellanti.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua delle considerazioni sinora esposte l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura della causa e dell'attività professionale prestata. Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza n. 6557/2018 pubblicata dal Tribunale di Roma in data 28 marzo 2018, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna gli appellanti, in solido, a pagare in favore di parti appellate ex latere creditoris, in solido, le spese processuali del r.g. n. 12 presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi €
14.317,00, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma
1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 settembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 13