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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 225/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 225/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio della dr.ssa Controparte_1 P.IVA_1
CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/3/2023, , docente che nell'a.s. 2022/23 e anche Parte_1
nei sette precedenti, aveva prestato servizio con contratto a tempo determinato di durata annuale, fino al termine dell'a.s., o delle lezioni, conveniva in giudizio il per far accertare il Controparte_3
diritto alla corresponsione del contributo statale cd. “carta del docente” per dette annualità.
Si costituiva il che eccepiva la prescrizione per gli anni 2015/2016, Controparte_3
2016/2017 e 2017/2018, in applicazione del termine quinquennale di cui all'art. 2498 n. 4 c.c., con decorrenza dalla data di conferimento del singolo incarico annuale, per cui per l'anno scolastico
2017/2018 del 1/9/2017, il diritto si era prescritto il 31 agosto 2022, in Parte_2
quanto l'asserita diffida inviata tramite raccomandata a luglio 2022, non recava alcuna specifica indicazione degli anni per i quali veniva richiesto il bonus sicché tale generica richiesta di pagamento, tra l'altro formulata per tutti gli iscritti alla Federazione Uil scuola non era idonea a interrompere pagina 1 di 3 validamente il termine di prescrizione.
All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Il 14/6/2023 è entrato in vigore il dl 69/2023, conv. in l. 103/2023, che all'art 15 co 1 prevede che “la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
La norma costituisce un riconoscimento, seppur indiretto e privo di effetto retroattivo, del fondamento del diritto fatto valere dalla ricorrente, stante la mancanza di una plausibile ragione per un diverso trattamento dei docenti non di ruolo sull'utilizzo della cd. “carta del docente”.
Ciò premesso, la ricorrente ha prestato servizio, come docente, nell'a.s. 2022/23 e nei sette precedenti, con contratto a tempo determinato di durata annuale, fino al termine delle lezioni.
Lamenta pertanto, di non aver ricevuto alcun accredito per l'adempimento degli obblighi di formazione cui è sottoposta in base al ccnl, al pari dei docenti di ruolo i quali invece, hanno diritto alla cd. carta docenti, cioè al bonus previsto dall'art. 1 co. 121 e 122 l. 107/2015, corrisposto dall'a.s. 2016/17 mediante il rilascio di un'apposita carta di credito elettronica.
La questione è stata di recente definita da Cass. 29961/2023 cit. che, come già affermato dalla precedente giurisprudenza di merito, ha stabilito che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
Di conseguenza, la carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo, che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, cioè fino al 30 giugno e ancora interni al sistema scolastico, come la ricorrente, che fa ancora parte dell'istituzione scolastica.
Il ha eccepito la prescrizione del diritto per l'a.s. 2017/18 e i precedenti, non essendo le CP_3
diffide inviate prima della notifica del ricorso, sicurante riferibili alla ricorrente.
In effetti dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (compreso l'elenco depositato in data
12/11/2024, della cui effettiva allegazione alla diffida del 13/7/2022 non vi è prova), non è dato comprendere quali fossero i docenti a cui si riferivano le diffide, inviate al con raccomandata CP_3
postale. pagina 2 di 3 L'eccezione è quindi fondata, in quanto Cass. 29961/2023 cit. ha stabilito che il termine di prescrizione decorre dal momento della conclusione del contratto a termine, per cui alla data di notifica del ricorso erano trascorsi più di cinque anni dalla sottoscrizione del contratto a termine per l'a.s 2017/18 e ovviamente, anche di quelli precedenti.
In conclusione, il diritto all'accredito sulla carta docente dell'importo di € 500,00 annui, dev'essere riconosciuto alla ricorrente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 e quindi, per complessivi € 2.500,00, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria in base all'art 16 co 6 l. 412/1991, richiamato dall'art 22 co 36 l. 724/1994, dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione della natura seriale del contenzioso
(secondo scaglione, valore medio ridotto del 50%, senza la fase di istruttoria/trattazione, non svolta), seguono la soccombenza del . Controparte_3
P.Q.M.
1. dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione della carta di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 con l'accredito della somma di € 2.500,00 oltre al maggiore importo tra interessi legali o rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
2. condanna il al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore Controparte_3
del difensore della ricorrente ex art 93 cpc, liquidate in € 49,00 per spese ed € 1.030,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 12/2/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 225/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio della dr.ssa Controparte_1 P.IVA_1
CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/3/2023, , docente che nell'a.s. 2022/23 e anche Parte_1
nei sette precedenti, aveva prestato servizio con contratto a tempo determinato di durata annuale, fino al termine dell'a.s., o delle lezioni, conveniva in giudizio il per far accertare il Controparte_3
diritto alla corresponsione del contributo statale cd. “carta del docente” per dette annualità.
Si costituiva il che eccepiva la prescrizione per gli anni 2015/2016, Controparte_3
2016/2017 e 2017/2018, in applicazione del termine quinquennale di cui all'art. 2498 n. 4 c.c., con decorrenza dalla data di conferimento del singolo incarico annuale, per cui per l'anno scolastico
2017/2018 del 1/9/2017, il diritto si era prescritto il 31 agosto 2022, in Parte_2
quanto l'asserita diffida inviata tramite raccomandata a luglio 2022, non recava alcuna specifica indicazione degli anni per i quali veniva richiesto il bonus sicché tale generica richiesta di pagamento, tra l'altro formulata per tutti gli iscritti alla Federazione Uil scuola non era idonea a interrompere pagina 1 di 3 validamente il termine di prescrizione.
All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Il 14/6/2023 è entrato in vigore il dl 69/2023, conv. in l. 103/2023, che all'art 15 co 1 prevede che “la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
La norma costituisce un riconoscimento, seppur indiretto e privo di effetto retroattivo, del fondamento del diritto fatto valere dalla ricorrente, stante la mancanza di una plausibile ragione per un diverso trattamento dei docenti non di ruolo sull'utilizzo della cd. “carta del docente”.
Ciò premesso, la ricorrente ha prestato servizio, come docente, nell'a.s. 2022/23 e nei sette precedenti, con contratto a tempo determinato di durata annuale, fino al termine delle lezioni.
Lamenta pertanto, di non aver ricevuto alcun accredito per l'adempimento degli obblighi di formazione cui è sottoposta in base al ccnl, al pari dei docenti di ruolo i quali invece, hanno diritto alla cd. carta docenti, cioè al bonus previsto dall'art. 1 co. 121 e 122 l. 107/2015, corrisposto dall'a.s. 2016/17 mediante il rilascio di un'apposita carta di credito elettronica.
La questione è stata di recente definita da Cass. 29961/2023 cit. che, come già affermato dalla precedente giurisprudenza di merito, ha stabilito che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
Di conseguenza, la carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo, che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, cioè fino al 30 giugno e ancora interni al sistema scolastico, come la ricorrente, che fa ancora parte dell'istituzione scolastica.
Il ha eccepito la prescrizione del diritto per l'a.s. 2017/18 e i precedenti, non essendo le CP_3
diffide inviate prima della notifica del ricorso, sicurante riferibili alla ricorrente.
In effetti dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (compreso l'elenco depositato in data
12/11/2024, della cui effettiva allegazione alla diffida del 13/7/2022 non vi è prova), non è dato comprendere quali fossero i docenti a cui si riferivano le diffide, inviate al con raccomandata CP_3
postale. pagina 2 di 3 L'eccezione è quindi fondata, in quanto Cass. 29961/2023 cit. ha stabilito che il termine di prescrizione decorre dal momento della conclusione del contratto a termine, per cui alla data di notifica del ricorso erano trascorsi più di cinque anni dalla sottoscrizione del contratto a termine per l'a.s 2017/18 e ovviamente, anche di quelli precedenti.
In conclusione, il diritto all'accredito sulla carta docente dell'importo di € 500,00 annui, dev'essere riconosciuto alla ricorrente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 e quindi, per complessivi € 2.500,00, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria in base all'art 16 co 6 l. 412/1991, richiamato dall'art 22 co 36 l. 724/1994, dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione della natura seriale del contenzioso
(secondo scaglione, valore medio ridotto del 50%, senza la fase di istruttoria/trattazione, non svolta), seguono la soccombenza del . Controparte_3
P.Q.M.
1. dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione della carta di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 con l'accredito della somma di € 2.500,00 oltre al maggiore importo tra interessi legali o rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
2. condanna il al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore Controparte_3
del difensore della ricorrente ex art 93 cpc, liquidate in € 49,00 per spese ed € 1.030,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 12/2/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3