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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2323/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2323/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SBRANA GIAN MARCO e dell'Avv. VITTIMAN BARBARA, elettivamente domiciliato a
Viareggio, via Pisana 31, presso lo studio dell'Avv. Sbrana AN Marco, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MANCINI Controparte_1 C.F._2
SONIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca, Borgo ANnotti 199, come da procura in atti;
CONVENUTO
con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 03/03/2025 con riferimento al deposito telematico effettuato il 27/02/2025.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto ricorso nei confronti di per la modifica Parte_1 Controparte_1
delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore nata a [...] il Per_1
28.01.2008, deducendo che: questo Tribunale, nell'ambito del procedimento R.G. 2945/2013
V.G., con provvedimento n. cron. 576/2014 emesso il 28.02.2014, ha disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre, frequentazione con quest'ultima tutti i giorni dall'uscita di scuola fino all'ora di cena e, con il padre, da tale momento sino all'ingresso a scuola la mattina successiva;
il mantenimento della figlia a carico di ciascun genitore nei periodi di relativa spettanza e la divisione delle spese straordinarie nella misura della metà ciascuno;
negli ultimi anni la figlia ha lamentato scarsa attenzione e cura da parte della madre, trascorrendo periodi sempre più lunghi presso il padre e finendo per stabilirvisi all'inizio del mese di luglio 2022, vedendo la madre a fine settimana alternati, senza continuità; a fronte della decisione della figlia di trasferirsi Per_1
dal padre, la madre non ha obiettato alcunché, né si è confrontata su tale fatto, essendosi attivata per cercare di recuperare il rapporto con la figlia solamente a marzo 2023, quando egli le ha chiesto un contributo per il mantenimento della minore;
a tale richiesta informale la convenuta non ha risposto, salvo riscontrare la richiesta dal medesimo inviatale tramite il proprio legale, chiedendo il pagamento di spese straordinarie arretrate che tuttavia egli aveva già provveduto a saldare da tempo, oltre a negare il consenso per un viaggio di vacanza/istruzione in Irlanda che lo stesso aveva già in buona parte pagato;
la figlia vive stabilmente ed esclusivamente presso di lui da oltre un anno e la madre non ha corrisposto alcunché a titolo di contributo al mantenimento della minore, anzi risulta che abbia percepito gli assegni familiari, pur non avendone diritto;
egli, d'altro canto, non si è mai opposto al diritto di visita della madre, essendo piuttosto questa ad avere trascurato il proprio diritto/dovere di tenere con sé la figlia, la quale continua a riferire di uno scarso interesse della madre nei propri riguardi;
quanto alle rispettive condizioni economiche, egli lavora quale falegname nel settore della nautica, percependo un reddito medio non superiore ad €
1.500,00 mensili e dovendo sostenere un canone di locazione di € 650,00 mensili, mentre la convenuta percepisce uno stipendio non inferiore ad € 1.600,00 mensili, lavorando come pagina 2 di 8 cameriera spesso anche nei giorni festivi e vive in una casa di proprietà, conducendo una vita agiata.
Ha concluso chiedendo disporsi: l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé e frequentazione con la madre a fine settimana alternati;
un contributo per il mantenimento della figlia, a carico della madre, di € 500,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale;
l'obbligo, per la convenuta, di corrispondergli l'importo indebitamente percepito a far data dal 1 luglio 2022 a titolo di assegni familiari.
Si è costituita in giudizio contestando come segue le deduzioni e le richieste Controparte_1
del ricorrente: ella si è sempre presa cura della figlia in modo adeguato;
negli ultimi mesi, si è sentita estromessa dalla quotidianità del rapporto con la figlia da parte del ricorrente, il quale ha omesso di salvaguardare l'immagine materna agli occhi della minore, non collaborando ai suoi tentativi di riavvicinamento;
il ricorrente ha cambiato atteggiamento verso la figlia solamente nell'ultimo anno, in quanto in passato non si è mai occupato di niente, delegando totalmente l'accudimento della minore alla madre, la quale ha dovuto sempre fargli pressanti richieste per cercare di ottenere la refusione delle spese straordinarie;
se vi è stato un rapporto più rarefatto con la figlia, ciò è accaduto solamente nel periodo in cui ella ha dovuto far fronte ai debiti insorti per responsabilità del ricorrente, che l'aveva convinta ad assumere il ruolo di amministratrice-responsabile di due società, la e la CP_2 Parte_2
di fatto gestite da quest'ultimo, il quale ha causato, con la sua mala gestio, il fallimento
[...]
della prima e la chiusura con esposizione debitoria della seconda, con la conseguenza che ella si è ritrovata a dover svolgere anche due lavori, tornando a casa nella notte;
in quel periodo, la bambina veniva accudita dai nonni materni e dalla stessa quando non era al lavoro, mentre il ricorrente non aveva lavoro né lo cercava, non collaborando né al risanamento della situazione debitoria, né alle esigenze della famiglia;
oggi, ella ha un nuovo compagno e ha instaurato un rapporto positivo sia con quest'ultimo, sia con la di lui figlia;
il Per_1
trasferimento di a casa del padre è coinciso con il trasferimento di quest'ultimo a Per_1
Viareggio nella nuova casa e con l'inizio della frequentazione, da parte della figlia, dell'istituto alberghiero, che è ubicato poco distante da quell'abitazione; non corrisponde al vero che la minore dal mese di luglio del 2022 abbia sempre vissuto con il padre vedendo la pagina 3 di 8 madre nei fine settimana alternati e neppure con continuità, essendosi quest'ultima circostanza verificata solo in due occasioni e non certo per volontà della madre;
parimenti, non corrisponde al vero che il ricorrente le abbia rimborsato le spese straordinarie;
Per_1
oggi adolescente, ha trovato presso il padre una libertà che non intende perdere, potendo gestirsi da sola sia relativamente all'obbligo scolastico (ha fatto 40 assenze ed è stata ammessa alla seconda superiore con debiti in due materie), sia per le uscite con le amiche;
per quanto concerne l'aspetto economico, ella è disoccupata, avendo perso il lavoro a tempo determinato ed ha percepito, nei periodi di lavoro, per lo più stagionale, uno stipendio mensile in media non superiore ad € 1.300,00 e per pochi mesi l'anno; ella non ha beni immobili intestati, né beni mobili registrati ed abita nella casa di proprietà del padre;
al contrario, il ricorrente ha preso in locazione un'abitazione per la quale paga un canone superiore alle sue possibilità ed esageratamente spaziosa rispetto alle esigenze sue e della figlia.
Ha concluso chiedendo disporsi: il mantenimento diretto della figlia da parte di ciascun genitore nel periodo di relativa permanenza ovvero, in ipotesi, disporsi a suo carico un contributo di circa € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la determinazione dei tempi di frequentazione in via paritetica, prevedendo quantomeno un fine settimana alternato e due pomeriggi infrasettimanali con la figlia, da implementare a tre con pernottamento nel caso di esclusione del finesettimana. In via istruttoria, ha chiesto disporsi l'ascolto della minore, eventualmente nell'ambito di una c.t.u., al fine di individuare un progetto funzionale alle esigenze di sviluppo psicofisico ed affettivo della minore e, al contempo, il miglior regime di visita.
All'udienza del 17.11.2023 il Giudice, sentite le parti e preso atto di quanto dalle stesse riferito, ossia del fatto che la figlia minore abita stabilmente con il padre e vede la madre a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera, oltre a qualche pomeriggio durante la settimana, ha disposto in via temporanea un contributo a carico della madre per il mantenimento della figlia di € 100,00, da versare al padre entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal 20.11.2023.
All'udienza del 13.12.2023 si è proceduto all'ascolto della minore e, all'esito, il Giudice, ritenutane la necessità, ha disposto, in via temporanea e a modifica del precedente provvedimento, il prevalente collocamento della minore presso l'abitazione paterna, con pagina 4 di 8 frequentazione della madre nei pomeriggi di martedì e di giovedì di ogni settimana, dall'uscita di scuola fino alla sera e fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera;
ha altresì invitato le parti ad intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità, il padre al fine di acquisire consapevolezza ed essere responsabilizzato nell'esercizio della responsabilità genitoriale, la madre per elaborare le problematiche del rapporto con la figlia, disponendo, inoltre, l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico per la minore, al fine di consentire l'elaborazione del vissuto familiare, nell'ottica della risoluzione delle problematiche emerse nel rapporto con la madre.
All'udienza del 24.01.2024 i procuratori hanno individuato di comune accordo il nominativo della dott.ssa quale specialista relativamente al percorso psicologico della Persona_2
minore e il Giudice ha invitato le parti a intraprendere i percorsi di sostegno alla genitorialità già indicati nel provvedimento emesso a verbale dell'udienza del 13.12.2023, nonché ad attivarsi per la presa in carico psicologica della minore, prendendo altresì atto dell'accordo circa la ripartizione al 50% dell'assegno unico universale;
ha altresì esplicitato che il pernottamento della minore presso la madre, di cui al provvedimento provvisorio in vigore, deve intendersi subordinato alla volontà manifestata dalla minore stessa.
In data 16.05.2024 parte convenuta ha depositato la relazione della Dott.ssa Per_3
concernente il percorso di sostegno alla genitorialità dalla medesima intrapreso, nonché la relazione della Dott.ssa relativa al percorso psicologico seguito per un breve periodo Per_2
dalla minore e poi interrotto.
All'udienza del 17.05.2024 il Giudice, in considerazione del reperimento di un'occupazione lavorativa da parte della madre, ha aumentato il contributo per il mantenimento ordinario della figlia all'importo di € 250,00 mensili, con decorrenza dal mese di giugno 2024, disponendo altresì procedersi a c.t.u. di carattere psicologico tesa alla valutazione delle capacità genitoriali e della condizione della minore, al fine di accertare le migliori modalità di affidamento, collocamento e frequentazione e la tipologia dei percorsi di sostegno da attivare.
In data 20.11.2024, la c.t.u. incaricata, dott.ssa ha depositato la Persona_4
relazione peritale.
pagina 5 di 8 Il 27.02.2025 le parti hanno depositato un'istanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in modalità cartolare, rappresentando di avere raggiunto un accordo conciliativo per la definizione del giudizio con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento Tribunale di Lucca RG
2945/2013 VG cron. 576/2014 del 28.2.2014:
1. Affidare in modo condiviso ad entrambi i genitori la figlia minore con domiciliazione prevalente presso il domicilio del padre.
2. Stabilire che la figlia vedrà la madre quando vorrà secondo gli accordi che la stessa minore prenderà direttamente con la genitrice;
3.. Determinare un contributo al mantenimento della figlia a carico della madre di Euro
250,00 mensili per 12 mensilità annuali, da versare al padre entro il giorno 5 di ogni mese.
L'assegno ha natura perequativa e sarà soggetto a variazione annuale secondo gli indici
Istat.
4. stabilire che l'assegno unico universale sarà riscosso al 50% tra i genitori;
5. stabilire che le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori, ed individuate come da protocollo adottato dal Tribunale di Lucca, da intendersi qui richiamato;
dette spese dovranno essere corrisposte e previamente concordate con le modalità ivi richiamate. In particolare il genitore non dovrà limitarsi a comunicare l'avvenuta spesa ma dovrà dare tempo all'altro di prenderne contezza, in caso di spese mediche si dovrà consentire all'altro di partecipare alla scelta dello specialista, i genitori dovranno assumere un atteggiamento maggiormente collaborativo soprattutto per evitare fraintendimenti.
6. le parti concordano di porre le spese di CTU a carico della sig.ra con obbligo CP_1
della stessa a rifondere al sig. quanto dallo stesso versato a tale titolo;
Parte_1
7. A seguito di quanto statuito al punto 6 il Sig. dichiara di rinunciare Parte_1
ad agire nei confronti della Sig.ra per il pregresso mantenimento ordinario Controparte_1
maturato dal momento in cui la figlia della coppia si è trasferita a vivere da lui fino alla data del 17.05.2024, alla quota parte dell'assegno unico a lui spettante e percepito dalla stessa nonché alla quota di tutte le spese straordinarie anticipate nell'interesse della minore fino ad oggi, la Sig.ra a sua volta rinuncia ad agire per la quota delle spese Controparte_1
straordinarie dalla stessa anticipate per la figlia e ad oggi maturate. Le parti si danno atto di
pagina 6 di 8 non aver niente altro a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento ordinario e straordinario per il pregresso fino ad oggi.
8. Le parti si danno reciprocamente atto di non aver depositato alcuna denuncia e/o querela
e nel caso si impegnano a rimetterla.
9. Spese legali compensate.”
All'udienza del 03.03.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni riportandosi al contenuto dell'istanza sopra menzionata e il Giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti, così come versato nelle conclusioni congiuntamente rassegnate, allegate all'istanza depositata il 27.02.2025, siccome rispondente agli interessi della figlia minore, secondo quanto emerso dall'istruttoria svolta.
Ed infatti, l'espletata c.t.u. ha suggerito il mantenimento del regime di affidamento condiviso, con il collocamento prevalente presso il padre. Quanto alla presenza di un educatore specializzato, indicata come opportuna dal c.t.u. in occasione degli incontri tra madre e figlia al fine di favorire la ripresa del rapporto, si ritiene che la favorevole evoluzione del giudizio renda non più necessario questo ausilio, anche in considerazione dell'età ormai raggiunta dalla minore. Risulta, infatti, dalla relazione depositata in atti a firma della dott.ssa , Per_2
psicologa psicoterapeuta che ha seguito la minore da febbraio ad aprile 2024, che la frequentazione con la madre è ricominciata, anche grazie all'intrapresa, da parte di quest'ultima, del percorso di sostegno alla genitorialità con la dott.ssa Per_3
Purtroppo, l'interruzione del percorso di sostegno psicologico da parte di sulla cui Per_1
necessità per un sano equilibrio psico-fisico concordano sia le parti che i professionisti interessati, non ha consentito, ad oggi, di elaborare, affrontare e superare tutte le difficoltà legate alla relazione con la madre. Tuttavia, avendo dimostrato entrambe le parti una buona consapevolezza dell'importanza di creare uno spazio di ascolto per è auspicabile che Per_1
l'intendimento della minore muti e che possa, in tempi brevi, accedere ad un percorso psicologico.
Al contempo, si ritiene opportuna l'intrapresa da parte dei genitori di un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, come anche valutato dal c.t.u. incaricato, affinché possano pagina 7 di 8 implementare le rispettive competenze genitoriali, al fine sia di incrementare le capacità di comunicazione e collaborazione nell'interesse della figlia, sia di lavorare sulla relazione individuale di ciascuno con la minore, secondo le necessità espresse anche dalla dott.ssa
Infante.
Infine, con riferimento alle statuizioni patrimoniali, la soluzione indicata dalle parti appare congrua avuto riguardo alle rispettive condizioni economiche e viene, pertanto, recepita dal
Collegio.
Le spese processuali si dichiarano compensate tra le parti come concordemente richiesto, salvo l'accordo raggiunto in ordine alle spese di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Recepisce, a modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale,
l'accordo raggiunto dalle parti ed allegato all'istanza depositata il 27.02.2025, sopra integralmente trascritto, anche in relazione alle spese processuali;
- Invita le parti ad intraprendere un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, per le finalità di cui in parte motiva.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 10/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2323/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SBRANA GIAN MARCO e dell'Avv. VITTIMAN BARBARA, elettivamente domiciliato a
Viareggio, via Pisana 31, presso lo studio dell'Avv. Sbrana AN Marco, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MANCINI Controparte_1 C.F._2
SONIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca, Borgo ANnotti 199, come da procura in atti;
CONVENUTO
con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 03/03/2025 con riferimento al deposito telematico effettuato il 27/02/2025.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto ricorso nei confronti di per la modifica Parte_1 Controparte_1
delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore nata a [...] il Per_1
28.01.2008, deducendo che: questo Tribunale, nell'ambito del procedimento R.G. 2945/2013
V.G., con provvedimento n. cron. 576/2014 emesso il 28.02.2014, ha disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre, frequentazione con quest'ultima tutti i giorni dall'uscita di scuola fino all'ora di cena e, con il padre, da tale momento sino all'ingresso a scuola la mattina successiva;
il mantenimento della figlia a carico di ciascun genitore nei periodi di relativa spettanza e la divisione delle spese straordinarie nella misura della metà ciascuno;
negli ultimi anni la figlia ha lamentato scarsa attenzione e cura da parte della madre, trascorrendo periodi sempre più lunghi presso il padre e finendo per stabilirvisi all'inizio del mese di luglio 2022, vedendo la madre a fine settimana alternati, senza continuità; a fronte della decisione della figlia di trasferirsi Per_1
dal padre, la madre non ha obiettato alcunché, né si è confrontata su tale fatto, essendosi attivata per cercare di recuperare il rapporto con la figlia solamente a marzo 2023, quando egli le ha chiesto un contributo per il mantenimento della minore;
a tale richiesta informale la convenuta non ha risposto, salvo riscontrare la richiesta dal medesimo inviatale tramite il proprio legale, chiedendo il pagamento di spese straordinarie arretrate che tuttavia egli aveva già provveduto a saldare da tempo, oltre a negare il consenso per un viaggio di vacanza/istruzione in Irlanda che lo stesso aveva già in buona parte pagato;
la figlia vive stabilmente ed esclusivamente presso di lui da oltre un anno e la madre non ha corrisposto alcunché a titolo di contributo al mantenimento della minore, anzi risulta che abbia percepito gli assegni familiari, pur non avendone diritto;
egli, d'altro canto, non si è mai opposto al diritto di visita della madre, essendo piuttosto questa ad avere trascurato il proprio diritto/dovere di tenere con sé la figlia, la quale continua a riferire di uno scarso interesse della madre nei propri riguardi;
quanto alle rispettive condizioni economiche, egli lavora quale falegname nel settore della nautica, percependo un reddito medio non superiore ad €
1.500,00 mensili e dovendo sostenere un canone di locazione di € 650,00 mensili, mentre la convenuta percepisce uno stipendio non inferiore ad € 1.600,00 mensili, lavorando come pagina 2 di 8 cameriera spesso anche nei giorni festivi e vive in una casa di proprietà, conducendo una vita agiata.
Ha concluso chiedendo disporsi: l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé e frequentazione con la madre a fine settimana alternati;
un contributo per il mantenimento della figlia, a carico della madre, di € 500,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale;
l'obbligo, per la convenuta, di corrispondergli l'importo indebitamente percepito a far data dal 1 luglio 2022 a titolo di assegni familiari.
Si è costituita in giudizio contestando come segue le deduzioni e le richieste Controparte_1
del ricorrente: ella si è sempre presa cura della figlia in modo adeguato;
negli ultimi mesi, si è sentita estromessa dalla quotidianità del rapporto con la figlia da parte del ricorrente, il quale ha omesso di salvaguardare l'immagine materna agli occhi della minore, non collaborando ai suoi tentativi di riavvicinamento;
il ricorrente ha cambiato atteggiamento verso la figlia solamente nell'ultimo anno, in quanto in passato non si è mai occupato di niente, delegando totalmente l'accudimento della minore alla madre, la quale ha dovuto sempre fargli pressanti richieste per cercare di ottenere la refusione delle spese straordinarie;
se vi è stato un rapporto più rarefatto con la figlia, ciò è accaduto solamente nel periodo in cui ella ha dovuto far fronte ai debiti insorti per responsabilità del ricorrente, che l'aveva convinta ad assumere il ruolo di amministratrice-responsabile di due società, la e la CP_2 Parte_2
di fatto gestite da quest'ultimo, il quale ha causato, con la sua mala gestio, il fallimento
[...]
della prima e la chiusura con esposizione debitoria della seconda, con la conseguenza che ella si è ritrovata a dover svolgere anche due lavori, tornando a casa nella notte;
in quel periodo, la bambina veniva accudita dai nonni materni e dalla stessa quando non era al lavoro, mentre il ricorrente non aveva lavoro né lo cercava, non collaborando né al risanamento della situazione debitoria, né alle esigenze della famiglia;
oggi, ella ha un nuovo compagno e ha instaurato un rapporto positivo sia con quest'ultimo, sia con la di lui figlia;
il Per_1
trasferimento di a casa del padre è coinciso con il trasferimento di quest'ultimo a Per_1
Viareggio nella nuova casa e con l'inizio della frequentazione, da parte della figlia, dell'istituto alberghiero, che è ubicato poco distante da quell'abitazione; non corrisponde al vero che la minore dal mese di luglio del 2022 abbia sempre vissuto con il padre vedendo la pagina 3 di 8 madre nei fine settimana alternati e neppure con continuità, essendosi quest'ultima circostanza verificata solo in due occasioni e non certo per volontà della madre;
parimenti, non corrisponde al vero che il ricorrente le abbia rimborsato le spese straordinarie;
Per_1
oggi adolescente, ha trovato presso il padre una libertà che non intende perdere, potendo gestirsi da sola sia relativamente all'obbligo scolastico (ha fatto 40 assenze ed è stata ammessa alla seconda superiore con debiti in due materie), sia per le uscite con le amiche;
per quanto concerne l'aspetto economico, ella è disoccupata, avendo perso il lavoro a tempo determinato ed ha percepito, nei periodi di lavoro, per lo più stagionale, uno stipendio mensile in media non superiore ad € 1.300,00 e per pochi mesi l'anno; ella non ha beni immobili intestati, né beni mobili registrati ed abita nella casa di proprietà del padre;
al contrario, il ricorrente ha preso in locazione un'abitazione per la quale paga un canone superiore alle sue possibilità ed esageratamente spaziosa rispetto alle esigenze sue e della figlia.
Ha concluso chiedendo disporsi: il mantenimento diretto della figlia da parte di ciascun genitore nel periodo di relativa permanenza ovvero, in ipotesi, disporsi a suo carico un contributo di circa € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la determinazione dei tempi di frequentazione in via paritetica, prevedendo quantomeno un fine settimana alternato e due pomeriggi infrasettimanali con la figlia, da implementare a tre con pernottamento nel caso di esclusione del finesettimana. In via istruttoria, ha chiesto disporsi l'ascolto della minore, eventualmente nell'ambito di una c.t.u., al fine di individuare un progetto funzionale alle esigenze di sviluppo psicofisico ed affettivo della minore e, al contempo, il miglior regime di visita.
All'udienza del 17.11.2023 il Giudice, sentite le parti e preso atto di quanto dalle stesse riferito, ossia del fatto che la figlia minore abita stabilmente con il padre e vede la madre a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera, oltre a qualche pomeriggio durante la settimana, ha disposto in via temporanea un contributo a carico della madre per il mantenimento della figlia di € 100,00, da versare al padre entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal 20.11.2023.
All'udienza del 13.12.2023 si è proceduto all'ascolto della minore e, all'esito, il Giudice, ritenutane la necessità, ha disposto, in via temporanea e a modifica del precedente provvedimento, il prevalente collocamento della minore presso l'abitazione paterna, con pagina 4 di 8 frequentazione della madre nei pomeriggi di martedì e di giovedì di ogni settimana, dall'uscita di scuola fino alla sera e fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera;
ha altresì invitato le parti ad intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità, il padre al fine di acquisire consapevolezza ed essere responsabilizzato nell'esercizio della responsabilità genitoriale, la madre per elaborare le problematiche del rapporto con la figlia, disponendo, inoltre, l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico per la minore, al fine di consentire l'elaborazione del vissuto familiare, nell'ottica della risoluzione delle problematiche emerse nel rapporto con la madre.
All'udienza del 24.01.2024 i procuratori hanno individuato di comune accordo il nominativo della dott.ssa quale specialista relativamente al percorso psicologico della Persona_2
minore e il Giudice ha invitato le parti a intraprendere i percorsi di sostegno alla genitorialità già indicati nel provvedimento emesso a verbale dell'udienza del 13.12.2023, nonché ad attivarsi per la presa in carico psicologica della minore, prendendo altresì atto dell'accordo circa la ripartizione al 50% dell'assegno unico universale;
ha altresì esplicitato che il pernottamento della minore presso la madre, di cui al provvedimento provvisorio in vigore, deve intendersi subordinato alla volontà manifestata dalla minore stessa.
In data 16.05.2024 parte convenuta ha depositato la relazione della Dott.ssa Per_3
concernente il percorso di sostegno alla genitorialità dalla medesima intrapreso, nonché la relazione della Dott.ssa relativa al percorso psicologico seguito per un breve periodo Per_2
dalla minore e poi interrotto.
All'udienza del 17.05.2024 il Giudice, in considerazione del reperimento di un'occupazione lavorativa da parte della madre, ha aumentato il contributo per il mantenimento ordinario della figlia all'importo di € 250,00 mensili, con decorrenza dal mese di giugno 2024, disponendo altresì procedersi a c.t.u. di carattere psicologico tesa alla valutazione delle capacità genitoriali e della condizione della minore, al fine di accertare le migliori modalità di affidamento, collocamento e frequentazione e la tipologia dei percorsi di sostegno da attivare.
In data 20.11.2024, la c.t.u. incaricata, dott.ssa ha depositato la Persona_4
relazione peritale.
pagina 5 di 8 Il 27.02.2025 le parti hanno depositato un'istanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in modalità cartolare, rappresentando di avere raggiunto un accordo conciliativo per la definizione del giudizio con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento Tribunale di Lucca RG
2945/2013 VG cron. 576/2014 del 28.2.2014:
1. Affidare in modo condiviso ad entrambi i genitori la figlia minore con domiciliazione prevalente presso il domicilio del padre.
2. Stabilire che la figlia vedrà la madre quando vorrà secondo gli accordi che la stessa minore prenderà direttamente con la genitrice;
3.. Determinare un contributo al mantenimento della figlia a carico della madre di Euro
250,00 mensili per 12 mensilità annuali, da versare al padre entro il giorno 5 di ogni mese.
L'assegno ha natura perequativa e sarà soggetto a variazione annuale secondo gli indici
Istat.
4. stabilire che l'assegno unico universale sarà riscosso al 50% tra i genitori;
5. stabilire che le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori, ed individuate come da protocollo adottato dal Tribunale di Lucca, da intendersi qui richiamato;
dette spese dovranno essere corrisposte e previamente concordate con le modalità ivi richiamate. In particolare il genitore non dovrà limitarsi a comunicare l'avvenuta spesa ma dovrà dare tempo all'altro di prenderne contezza, in caso di spese mediche si dovrà consentire all'altro di partecipare alla scelta dello specialista, i genitori dovranno assumere un atteggiamento maggiormente collaborativo soprattutto per evitare fraintendimenti.
6. le parti concordano di porre le spese di CTU a carico della sig.ra con obbligo CP_1
della stessa a rifondere al sig. quanto dallo stesso versato a tale titolo;
Parte_1
7. A seguito di quanto statuito al punto 6 il Sig. dichiara di rinunciare Parte_1
ad agire nei confronti della Sig.ra per il pregresso mantenimento ordinario Controparte_1
maturato dal momento in cui la figlia della coppia si è trasferita a vivere da lui fino alla data del 17.05.2024, alla quota parte dell'assegno unico a lui spettante e percepito dalla stessa nonché alla quota di tutte le spese straordinarie anticipate nell'interesse della minore fino ad oggi, la Sig.ra a sua volta rinuncia ad agire per la quota delle spese Controparte_1
straordinarie dalla stessa anticipate per la figlia e ad oggi maturate. Le parti si danno atto di
pagina 6 di 8 non aver niente altro a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento ordinario e straordinario per il pregresso fino ad oggi.
8. Le parti si danno reciprocamente atto di non aver depositato alcuna denuncia e/o querela
e nel caso si impegnano a rimetterla.
9. Spese legali compensate.”
All'udienza del 03.03.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni riportandosi al contenuto dell'istanza sopra menzionata e il Giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti, così come versato nelle conclusioni congiuntamente rassegnate, allegate all'istanza depositata il 27.02.2025, siccome rispondente agli interessi della figlia minore, secondo quanto emerso dall'istruttoria svolta.
Ed infatti, l'espletata c.t.u. ha suggerito il mantenimento del regime di affidamento condiviso, con il collocamento prevalente presso il padre. Quanto alla presenza di un educatore specializzato, indicata come opportuna dal c.t.u. in occasione degli incontri tra madre e figlia al fine di favorire la ripresa del rapporto, si ritiene che la favorevole evoluzione del giudizio renda non più necessario questo ausilio, anche in considerazione dell'età ormai raggiunta dalla minore. Risulta, infatti, dalla relazione depositata in atti a firma della dott.ssa , Per_2
psicologa psicoterapeuta che ha seguito la minore da febbraio ad aprile 2024, che la frequentazione con la madre è ricominciata, anche grazie all'intrapresa, da parte di quest'ultima, del percorso di sostegno alla genitorialità con la dott.ssa Per_3
Purtroppo, l'interruzione del percorso di sostegno psicologico da parte di sulla cui Per_1
necessità per un sano equilibrio psico-fisico concordano sia le parti che i professionisti interessati, non ha consentito, ad oggi, di elaborare, affrontare e superare tutte le difficoltà legate alla relazione con la madre. Tuttavia, avendo dimostrato entrambe le parti una buona consapevolezza dell'importanza di creare uno spazio di ascolto per è auspicabile che Per_1
l'intendimento della minore muti e che possa, in tempi brevi, accedere ad un percorso psicologico.
Al contempo, si ritiene opportuna l'intrapresa da parte dei genitori di un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, come anche valutato dal c.t.u. incaricato, affinché possano pagina 7 di 8 implementare le rispettive competenze genitoriali, al fine sia di incrementare le capacità di comunicazione e collaborazione nell'interesse della figlia, sia di lavorare sulla relazione individuale di ciascuno con la minore, secondo le necessità espresse anche dalla dott.ssa
Infante.
Infine, con riferimento alle statuizioni patrimoniali, la soluzione indicata dalle parti appare congrua avuto riguardo alle rispettive condizioni economiche e viene, pertanto, recepita dal
Collegio.
Le spese processuali si dichiarano compensate tra le parti come concordemente richiesto, salvo l'accordo raggiunto in ordine alle spese di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Recepisce, a modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale,
l'accordo raggiunto dalle parti ed allegato all'istanza depositata il 27.02.2025, sopra integralmente trascritto, anche in relazione alle spese processuali;
- Invita le parti ad intraprendere un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, per le finalità di cui in parte motiva.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 10/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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