Art. 1.
Il termine di tre mesi, per la liquidazione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero, previsto dall' art. 1 della legge 16 aprile 1953, n. 409 , e' portato a otto mesi.
Il termine di tre mesi, per la liquidazione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero, previsto dall' art. 1 della legge 16 aprile 1953, n. 409 , e' portato a otto mesi.