Articolo 1 della Legge 28 giugno 1954, n. 458
Articolo 2
Versione
3 agosto 1954
Art. 1.
Il termine di tre mesi, per la liquidazione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero, previsto dall' art. 1 della legge 16 aprile 1953, n. 409 , e' portato a otto mesi.
Entrata in vigore il 3 agosto 1954