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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
POZZO ELVIRA, LA
MICHELONE FABIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 332/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Rue Des Pres 2349 Lussemburgo EE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 990/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012102962-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012102962-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012102962-2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
le parti illustrano gli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ufficio delle entrate presenta appello avverso la sentenza n. 990/03/24 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Torino, che accoglieva il ricorso del contribuente. L'origine della controversia è la richiesta da parte dell'ufficio di maggiori imposte sui redditi dell'anno 2017 percepiti soggiornando in
Lussemburgo per il periodo 1 ottobre - 31 dicembre, mantenendo la residenza in Italia. Residenza che poi
è stata spostata in Lussemburgo dal 1 gennaio 2018 iscrivendosi il contribuente all'Aire. Secondo l'ufficio nel 2017 non sono maturati tutti i requisiti previsti dalla legge (l'art. 51, comma 8-bis del D.P.R. 917/1986 (T.
U.I.R.)) per usufruire della agevolazione di calcolare il reddito percepito all'estero in modo convenzionale, in quanto in particolare per l'anno 2017 il soggiorno del contribuente all'estero non arriva ai 183 giorni previsti dalla norma. Quindi, secondo l'ufficio, pur avendo svolto l'attività lavorativa all'estero per tre mesi, il contribuente continuava ad essere qualificato come residente fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma
2, del T.U.I.R. e quindi non è possibile utilizzare la retribuzione convenzionale ome importo imponibile per la tassazione. Il periodo di soggiorno all'estero di 183 giorni avrebbe potuto essere superato anche nell'anno successivo, ma a partire dal 1 gennaio 2028 il contribuente invece divenne residente all'estero iscrivendosi all'Aire. Il ricorso del contribuente è stato accolto.
L'ufficio presenta appello per i seguenti motivi:
1 Erroneità della sentenza di primo grado laddove la stessa ha statuito che il requisito della residenza in
Italia non integrerebbe requisito essenziale e indispensabile dell'art. 51, comma 8-bis del T.U.I.R. per accedere alla retribuzione convenzionale (violazione dell'art. 51, comma 8-bis del T.U.I.R. nonché dell'art. 3 del T.U.I.R.): ribadisce che il requisito temporale (vale a dire il superamento del termine di 183 giorni) è calcolabile anche nell'arco temporale di dodici mesi “a ridosso” degli anni 2017 e 2018, e che risulta dirimente ed essenziale, per poter accedere alla misura agevolativa in parola, la sussistenza del requisito della residenza in Italia anche nell'anno d'imposta 2018. Chiarisce che la norma di cui all'art. 51, comma 8-bis del T.U.I.R. si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero, in base all'art. 2 T.U.
I.R. continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia (cosa che il giudice ha ritenuto estranea).
Rileva come la norma di cui all'art. 51 comma 8 bis si ponga come regime derogatorio rispetto a quello previsto dall'art. 3, comma 1 del T.U.I.R., nella parte in cui si prevede che “l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”. La condizione della sussistenza della residenza in Italia è requisito intrinseco della norma agevolativa in parola. Si sofferma poi in particolare sui concetti di soggiorno e di residenza: il “soggiorno” recato nella norma de qua (quale situazione, con tutta evidenza, transitoria e temporanea nello Stato estero nel quale si trova a lavorare il contribuente) si contrappone al concetto di residenza che, come noto, integra e rappresenta una situazione connotata da maggiore stabilità e radicamento.
I soggetti che intendano accedere alla misura agevolativa di cui all'art. 51, comma 8-bis del T.U.I.R. debbano eleggere la propria residenza in Italia.
Non si costituisce il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 51, comma 8-bis del T.U.I.R così dispone: “8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987,
n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398”. Questa Corte aderisce alle motivazioni espresse nella sentenza n. 990 del 19/9/2024 della Corte di giustizia di primo grado: " La questione sottoposta a questa Corte, nella sua essenza, si esaurisce nell'assodare se tale disciplina imponga, come ritiene l'Ufficio, o meno, come sostiene il ricorrente, che nei 12 mesi considerati dalla norma il dipendente sia fiscalmente residente in Italia. È infatti incontroverso in causa che sommando al periodo di lavoro all'estero del contribuente dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 quello prestato dal 1° gennaio 2018 in poi il requisito del 183 giorni nei dodici mesi ricorra. Nella lettera della disposizione non è individuabile collegamento alcuno tra la computabilità dei giorni e la residenza fiscale in Italia. ".
Nè si può sostenere quanto ha affermato l'Ufficio la valenza lessicale della locuzione “soggiornano nello
Stato estero” la quale determinerebbe l'inapplicabilità della disposizione a chi nello Stato estero risieda essendo soggiorno e residenza concetti reciprocamente escludenti. Non solo tale affermazione non pare fondata su univoche basi di analisi linguistica, ma il fatto che si possa soggiornare in uno Stato estero pur essendo colà residente risulta affermato dalla stessa Agenzia nella risposta ad interpello n.25/2018 riguardante un caso analogo.
E' chiarificatore inoltre l'art.2 del TUIR che al comma1 prevede che «Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato» così escludendo che il concetto di soggiorno sia alternativo alla residenza e che possa essere introdotto in via di interpretazione.
Le spese si ritengono compensate non essendo costituito il contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. II, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate. Così deciso in Torino, 12 gennaio 2026 La giudice est. Dott.ssa Elvira Pozzo
La Presidente Dott.ssa Giuliana Passero
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
POZZO ELVIRA, LA
MICHELONE FABIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 332/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Rue Des Pres 2349 Lussemburgo EE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 990/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012102962-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012102962-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012102962-2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
le parti illustrano gli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ufficio delle entrate presenta appello avverso la sentenza n. 990/03/24 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Torino, che accoglieva il ricorso del contribuente. L'origine della controversia è la richiesta da parte dell'ufficio di maggiori imposte sui redditi dell'anno 2017 percepiti soggiornando in
Lussemburgo per il periodo 1 ottobre - 31 dicembre, mantenendo la residenza in Italia. Residenza che poi
è stata spostata in Lussemburgo dal 1 gennaio 2018 iscrivendosi il contribuente all'Aire. Secondo l'ufficio nel 2017 non sono maturati tutti i requisiti previsti dalla legge (l'art. 51, comma 8-bis del D.P.R. 917/1986 (T.
U.I.R.)) per usufruire della agevolazione di calcolare il reddito percepito all'estero in modo convenzionale, in quanto in particolare per l'anno 2017 il soggiorno del contribuente all'estero non arriva ai 183 giorni previsti dalla norma. Quindi, secondo l'ufficio, pur avendo svolto l'attività lavorativa all'estero per tre mesi, il contribuente continuava ad essere qualificato come residente fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma
2, del T.U.I.R. e quindi non è possibile utilizzare la retribuzione convenzionale ome importo imponibile per la tassazione. Il periodo di soggiorno all'estero di 183 giorni avrebbe potuto essere superato anche nell'anno successivo, ma a partire dal 1 gennaio 2028 il contribuente invece divenne residente all'estero iscrivendosi all'Aire. Il ricorso del contribuente è stato accolto.
L'ufficio presenta appello per i seguenti motivi:
1 Erroneità della sentenza di primo grado laddove la stessa ha statuito che il requisito della residenza in
Italia non integrerebbe requisito essenziale e indispensabile dell'art. 51, comma 8-bis del T.U.I.R. per accedere alla retribuzione convenzionale (violazione dell'art. 51, comma 8-bis del T.U.I.R. nonché dell'art. 3 del T.U.I.R.): ribadisce che il requisito temporale (vale a dire il superamento del termine di 183 giorni) è calcolabile anche nell'arco temporale di dodici mesi “a ridosso” degli anni 2017 e 2018, e che risulta dirimente ed essenziale, per poter accedere alla misura agevolativa in parola, la sussistenza del requisito della residenza in Italia anche nell'anno d'imposta 2018. Chiarisce che la norma di cui all'art. 51, comma 8-bis del T.U.I.R. si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero, in base all'art. 2 T.U.
I.R. continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia (cosa che il giudice ha ritenuto estranea).
Rileva come la norma di cui all'art. 51 comma 8 bis si ponga come regime derogatorio rispetto a quello previsto dall'art. 3, comma 1 del T.U.I.R., nella parte in cui si prevede che “l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”. La condizione della sussistenza della residenza in Italia è requisito intrinseco della norma agevolativa in parola. Si sofferma poi in particolare sui concetti di soggiorno e di residenza: il “soggiorno” recato nella norma de qua (quale situazione, con tutta evidenza, transitoria e temporanea nello Stato estero nel quale si trova a lavorare il contribuente) si contrappone al concetto di residenza che, come noto, integra e rappresenta una situazione connotata da maggiore stabilità e radicamento.
I soggetti che intendano accedere alla misura agevolativa di cui all'art. 51, comma 8-bis del T.U.I.R. debbano eleggere la propria residenza in Italia.
Non si costituisce il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 51, comma 8-bis del T.U.I.R così dispone: “8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987,
n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398”. Questa Corte aderisce alle motivazioni espresse nella sentenza n. 990 del 19/9/2024 della Corte di giustizia di primo grado: " La questione sottoposta a questa Corte, nella sua essenza, si esaurisce nell'assodare se tale disciplina imponga, come ritiene l'Ufficio, o meno, come sostiene il ricorrente, che nei 12 mesi considerati dalla norma il dipendente sia fiscalmente residente in Italia. È infatti incontroverso in causa che sommando al periodo di lavoro all'estero del contribuente dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 quello prestato dal 1° gennaio 2018 in poi il requisito del 183 giorni nei dodici mesi ricorra. Nella lettera della disposizione non è individuabile collegamento alcuno tra la computabilità dei giorni e la residenza fiscale in Italia. ".
Nè si può sostenere quanto ha affermato l'Ufficio la valenza lessicale della locuzione “soggiornano nello
Stato estero” la quale determinerebbe l'inapplicabilità della disposizione a chi nello Stato estero risieda essendo soggiorno e residenza concetti reciprocamente escludenti. Non solo tale affermazione non pare fondata su univoche basi di analisi linguistica, ma il fatto che si possa soggiornare in uno Stato estero pur essendo colà residente risulta affermato dalla stessa Agenzia nella risposta ad interpello n.25/2018 riguardante un caso analogo.
E' chiarificatore inoltre l'art.2 del TUIR che al comma1 prevede che «Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato» così escludendo che il concetto di soggiorno sia alternativo alla residenza e che possa essere introdotto in via di interpretazione.
Le spese si ritengono compensate non essendo costituito il contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. II, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate. Così deciso in Torino, 12 gennaio 2026 La giudice est. Dott.ssa Elvira Pozzo
La Presidente Dott.ssa Giuliana Passero