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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1891/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Cassano allo Ionio - Sibari, Via Zante n. 1, presso lo studio dell'Avv. Luciano Rociola che lo rappresenta e difende- ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso l'ufficio legale dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 2/B, presso lo studio dell'Avv. Francesco Patti che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o
l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03420229000642581000 notificata in
data 01/03/2022 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 1) cartella di pagamento n. CP_
- afferente a rate premio, interessi e sanzioni, anno di riferimento 2011, 2012, CP_1
2013; 2) cartella di pagamento n. 03420160026493869000 notificata in data 30.08.2016 di
CP_
€ 46,50 - Ente creditore - afferente a rate premio, interessi e sanzioni, anno di CP_1
riferimento 2015, e così per un totale di € 22.323,03 per intervenuta prescrizione dei
crediti iscritti a ruolo;
accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento delle cartelle di
pagamento specificate e sottese all'intimazione di pagamento impugnata per l'intervenuta
prescrizione dei relativi crediti. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in
favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. …”.
CP_ Conclusioni dell “… 1) Dichiarare nulla ed inammissibile l'avversa opposizione ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 414 c.p.c. e/o perché tardiva;
… 3) Rigettare ciascuna e
tutte le avverse eccezioni e richieste perché pretestuose ed infondate;
4) Condannare
l'opponente al pagamento di tutte le somme ingiunte, all'uopo confermando l'opposta
CP_ intimazione … 7) Tenere comunque indenne l da ogni onere dell'odierno giudizio…
Spese come per legge …”.
Conclusioni di : “… - Rigettare il ricorso in quanto Controparte_2
Cont infondato;
- Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per i motivi di
cui al punto 2 della Memoria di resistenza;
- ritenere e dichiarare la legittimità della
Cont procedura di riscossione;
- tenere indenne dalle conseguenze del giudizio ponendo
Cont le spese a carico della parte soccombente anche a favore di stessa. Con vittoria di
spese e compensi del giudizio e rivalsa per spese generali, I.V.A. e C.P.A. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420229000642581000, alla quale sono sottese le cartelle di pagamento nn.
CP_ 034201400022962200000 e 03420160026493869000 afferenti a crediti
La parte ricorrente ha contestato l'intervenuta prescrizione del credito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente la nullità ed inammissibilità della domanda;
il rispettivo difetto
2 di legittimazione passiva per alcuni aspetti della controversia;
l'insussistenza della prescrizione;
la sussistenza del credito. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha contestato unicamente l'intervenuta prescrizione del credito facendo riferimento, in relazione alla decorrenza, alla data di maturazione del debito contributivo (2011, 2012, 2013 e 2015), sul presupposto dell'omessa notifica delle cartelle di pagamento.
In tal modo, tuttavia, la contestazione deve inquadrarsi ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.
Lgs. 46/1999, sicché era legata al termine di 40 giorni previsto ai fini dell'ammissibilità
dell'opposizione, atteso che non viene portata in giudizio una fattispecie estintiva successiva alla notifica delle cartelle di pagamento.
Tuttavia, se pur non risulta in atti la notifica delle cartelle di pagamento, risulta la notifica in data 23.1.2019 dell'intimazione di pagamento n. 03420199001722551000 per la cartella di pagamento n. 034201400022962200000 e in data 26.6.2019 dell'intimazione di pagamento n. 03420199007115440000, che contiene anche le cartelle di pagamento oggetto di giudizio, sicché deve dirsi che il termine di 40 giorni era decorrente dal
23.1.2019 per la cartella di pagamento n. 034201400022962200000 e dal 26.6.2019 per la cartella di pagamento n. 03420160026493869000, atteso che da tali momenti la parte ricorrente era in ogni caso a conoscenza delle cartelle di pagamento.
In mancanza di opposizione nel termine previsto dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, la contestazione è inammissibile ed il credito è irretrattabile (tra le altre in merito Cass. Sez.
CP_ Lav. 4506/2007; Cass. Sez. Lav. 18145/2012), evidenziandosi che l ha sollevato questione di inammissibilità nei termini indicati.
3 L'eccezione di prescrizione sarebbe infondata anche se riferita al termine successivo alla notifica delle cartelle di pagamento oggetto di giudizio, atteso che, come già rilevato, per la cartella di pagamento n. 034201400022962200000 (notificata in data 12.6.2014) risulta notificata l'intimazione di pagamento n. 03420199001722551000 in data 23.1.2019 e per entrambe le cartelle di pagamento (considerato che la notifica della cartella di pagamento n. 03420160026493869000 è avvenuta il 30.8.2016) risulta notificata l'intimazione di pagamento n. 03420199007115440000 in data 26.6.2019.
Si aggiunge da ultimo che le contestazioni di parte ricorrente in ordine alla notifica delle intimazioni di pagamento nn. 03420199001722551000 e 03420199007115440000 sono di fatto inammissibili per la loro genericità e, comunque, infondate.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo la diversa attività processuale svolta dalle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell delle spese di lite, che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.900,00 per compenso, Controparte_2
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 27.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
03420140002296220000 notificata in data 12.06.2014 di € 22.276,53 - Ente creditore
1
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1891/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Cassano allo Ionio - Sibari, Via Zante n. 1, presso lo studio dell'Avv. Luciano Rociola che lo rappresenta e difende- ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso l'ufficio legale dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 2/B, presso lo studio dell'Avv. Francesco Patti che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o
l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03420229000642581000 notificata in
data 01/03/2022 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 1) cartella di pagamento n. CP_
- afferente a rate premio, interessi e sanzioni, anno di riferimento 2011, 2012, CP_1
2013; 2) cartella di pagamento n. 03420160026493869000 notificata in data 30.08.2016 di
CP_
€ 46,50 - Ente creditore - afferente a rate premio, interessi e sanzioni, anno di CP_1
riferimento 2015, e così per un totale di € 22.323,03 per intervenuta prescrizione dei
crediti iscritti a ruolo;
accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento delle cartelle di
pagamento specificate e sottese all'intimazione di pagamento impugnata per l'intervenuta
prescrizione dei relativi crediti. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in
favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. …”.
CP_ Conclusioni dell “… 1) Dichiarare nulla ed inammissibile l'avversa opposizione ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 414 c.p.c. e/o perché tardiva;
… 3) Rigettare ciascuna e
tutte le avverse eccezioni e richieste perché pretestuose ed infondate;
4) Condannare
l'opponente al pagamento di tutte le somme ingiunte, all'uopo confermando l'opposta
CP_ intimazione … 7) Tenere comunque indenne l da ogni onere dell'odierno giudizio…
Spese come per legge …”.
Conclusioni di : “… - Rigettare il ricorso in quanto Controparte_2
Cont infondato;
- Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per i motivi di
cui al punto 2 della Memoria di resistenza;
- ritenere e dichiarare la legittimità della
Cont procedura di riscossione;
- tenere indenne dalle conseguenze del giudizio ponendo
Cont le spese a carico della parte soccombente anche a favore di stessa. Con vittoria di
spese e compensi del giudizio e rivalsa per spese generali, I.V.A. e C.P.A. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420229000642581000, alla quale sono sottese le cartelle di pagamento nn.
CP_ 034201400022962200000 e 03420160026493869000 afferenti a crediti
La parte ricorrente ha contestato l'intervenuta prescrizione del credito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente la nullità ed inammissibilità della domanda;
il rispettivo difetto
2 di legittimazione passiva per alcuni aspetti della controversia;
l'insussistenza della prescrizione;
la sussistenza del credito. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha contestato unicamente l'intervenuta prescrizione del credito facendo riferimento, in relazione alla decorrenza, alla data di maturazione del debito contributivo (2011, 2012, 2013 e 2015), sul presupposto dell'omessa notifica delle cartelle di pagamento.
In tal modo, tuttavia, la contestazione deve inquadrarsi ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.
Lgs. 46/1999, sicché era legata al termine di 40 giorni previsto ai fini dell'ammissibilità
dell'opposizione, atteso che non viene portata in giudizio una fattispecie estintiva successiva alla notifica delle cartelle di pagamento.
Tuttavia, se pur non risulta in atti la notifica delle cartelle di pagamento, risulta la notifica in data 23.1.2019 dell'intimazione di pagamento n. 03420199001722551000 per la cartella di pagamento n. 034201400022962200000 e in data 26.6.2019 dell'intimazione di pagamento n. 03420199007115440000, che contiene anche le cartelle di pagamento oggetto di giudizio, sicché deve dirsi che il termine di 40 giorni era decorrente dal
23.1.2019 per la cartella di pagamento n. 034201400022962200000 e dal 26.6.2019 per la cartella di pagamento n. 03420160026493869000, atteso che da tali momenti la parte ricorrente era in ogni caso a conoscenza delle cartelle di pagamento.
In mancanza di opposizione nel termine previsto dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, la contestazione è inammissibile ed il credito è irretrattabile (tra le altre in merito Cass. Sez.
CP_ Lav. 4506/2007; Cass. Sez. Lav. 18145/2012), evidenziandosi che l ha sollevato questione di inammissibilità nei termini indicati.
3 L'eccezione di prescrizione sarebbe infondata anche se riferita al termine successivo alla notifica delle cartelle di pagamento oggetto di giudizio, atteso che, come già rilevato, per la cartella di pagamento n. 034201400022962200000 (notificata in data 12.6.2014) risulta notificata l'intimazione di pagamento n. 03420199001722551000 in data 23.1.2019 e per entrambe le cartelle di pagamento (considerato che la notifica della cartella di pagamento n. 03420160026493869000 è avvenuta il 30.8.2016) risulta notificata l'intimazione di pagamento n. 03420199007115440000 in data 26.6.2019.
Si aggiunge da ultimo che le contestazioni di parte ricorrente in ordine alla notifica delle intimazioni di pagamento nn. 03420199001722551000 e 03420199007115440000 sono di fatto inammissibili per la loro genericità e, comunque, infondate.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo la diversa attività processuale svolta dalle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell delle spese di lite, che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.900,00 per compenso, Controparte_2
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 27.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
03420140002296220000 notificata in data 12.06.2014 di € 22.276,53 - Ente creditore
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