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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/05/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1089/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1089/2018 R.G. vertente tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vincenzo Ruberto;
appellante
e
(C.F.: ); CP_1 C.F._2
appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 884/2017 del Tribunale di Lamezia
ER, pubblicata il 30.05.2017, avente ad oggetto restituzione somme date a mutuo e risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle contenute nell'atto di appello del 28.5.2018 e in tutti gli altri atti e scritti difensivi di causa”.
1 FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia ER , al fine di ottenere CP_1
la restituzione della somma di lire 14.000.000 (euro 7.230,40) data in prestito allo stesso e garantita con assegno bancario di pari importo, n.1097793537, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, rivalutazione monetaria e ristoro del danno – patrimoniale e non – da liquidarsi equitativamente in euro 40.000,00, con vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda, deduceva che: aveva dato in prestito ad CP_1
lire 14.000.000 ed aveva ricevuto in garanzia un assegno di pari importo;
in data
28.6.1991, aveva denunciato presso la stazione dei Carabinieri di CP_1
Firenze lo smarrimento di un blocchetto di assegni;
in data 16.6.1994, il convenuto aveva sporto querela nei suoi confronti per il reato di ricettazione dell'assegno da lui ricevuto in garanzia del suddetto prestito;
nel marzo 1996, aveva a sua volta denunciato il convenuto ed il relativo processo penale si era concluso con la condanna di per il reato di calunnia, accertata dal Tribunale di CP_1
Firenze con sentenza n. 5412/01, passata in giudicato, con cui veniva acclarato che il convenuto avesse falsamente accusato il di ricettazione, furto o falso in Pt_1 relazione al possesso dell'assegno oggetto della denuncia di smarrimento.
Si costituiva in giudizio , deducendo che la sentenza suindicata CP_1
era stata frutto di un errore tecnico del Tribunale (per vizio di notifica del decreto di citazione in giudizio) e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda principale, perché infondata in fatto ed in diritto ed, in subordine, l'accoglimento della stessa limitatamente alla somma di euro 3.615,20 e, ancora più in subordine,
l'accoglimento della stessa nei limiti della somma di euro 7.230,40 con rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Espletata la prova per interpello di , con sentenza n. 884/2017 il Parte_1
Tribunale condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 7.230,40, oltre interessi legali dal 19.4.1994 fino al soddisfo;
compensava le spese di lite in misura del 50% e condannava al versamento del CP_1
restante 50%.
Segnatamente, il giudice di prime cure, premesso che aveva Parte_1 prodotto copia dell'assegno del 19.4.1994 n.1097793537 di lire 14.000.000, tratto sul conto corrente del convenuto presso la Banca Commerciale di Firenze,
2 richiamava la disciplina in materia di promessa di pagamento osservando che era onere di fornire la prova dell'inesistenza e/o estinzione del contratto CP_1
di mutuo con , onere che era rimasto, però, insoddisfatto, in quanto Parte_1
le relative deduzioni erano rimaste prive di riscontro probatorio. Rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale avanzata dall'attore in quanto sfornita di prova.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione Parte_1
notificata il 29.05.2018, denunciandone la ingiustizia nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Deduceva al riguardo che le false accuse mosse dall' gli avevano provocato “rilevanti CP_1
danni non patrimoniali, intesi quali pretium doloris e, comunque, sofferenza transeunte per le accuse mossegli. Egli, poi, è stato sentito a sommarie informazioni da Carabinieri, come da verbali allegati dalla controparte, e si è dovuto recare anche a Firenze per testimoniare. … Omissis…. Ne consegue che, nel caso in esame, in conseguenza degli illeciti accertati del convenuto il ha subito Parte_1 gravi danni non patrimoniali consistenti nel turbamento arrecatogli dall'essere indagato in un procedimento penale ed essere sentito dalla pubblica autorità”.
L'appellato rimaneva contumace.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'01.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Circa il danno morale, l'appello con contiene una precisa critica delle ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice, che ha escluso il danno morale in quanto non provato, perché non 'in re ipsa'. Questa essendo la ratio decidendi se ne deve condividere l'applicazione che il giudice di prime cure ne ha fatto.
3 Non vi è dubbio, infatti, che il danno non patrimoniale sia risarcibile quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile (e dunque, a fortiori, quando sia stato concretamente configurato) come reato, trattandosi di uno dei "casi previsti dalla legge" (e, in specie, dall'art. 185, co. 2, c.p.) richiamati dall'art. 2059 c.c., e che in tal caso il risarcimento debba investire tutti i pregiudizi di natura non patrimoniale scaturenti dalla lesione di interessi della persona tutelati dall'ordinamento ancorché privi di rilevanza costituzionale, in un'ampia accezione che comprende senz'altro il danno biologico e il danno morale ma non anche il danno esistenziale inteso quale autonoma posta risarcitoria (v. per tutte Cass., SS.UU., 26972/08).
In linea generale, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che il danno non patrimoniale, anche se derivante da reato, costituisce pur sempre un danno- conseguenza, che deve essere specificamente allegato e provato a fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa, sicché anche il risarcimento del danno morale da reato deve sempre essere accertato in concreto nell'an e nella sua derivazione causale ex art. 1223 c.c. dall'illecito (v. Cass., SS.UU.,
9556/02, nonché Cass. 11269/2018, Cass. 21865/2013, Cass. 10527/2011, Cass.
8421/2011), poiché altrimenti ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. ancora Cass.,
SS.UU. 26972/08, nonché Cass. 4706/2014).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente ai soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
c) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684).
4 Orbene, l'appellante né in primo grado né in sede di gravame ha allegato, prima ancora che provato, la gravità della lesione di cui al punto c), sicchè la decisione di prime cure dev'essere condivisa.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Nulla va disposto riguardo alle spese di lite del grado stante la mancata costituzione dell'appellato.
Il rigetto dell'impugnazione impone alla parte appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con citazione notificata il 29.05.2018, nei confronti di , Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia ER n. 884/2017 pubblicata il
30.05.2017, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) nulla sulle spese.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1089/2018 R.G. vertente tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vincenzo Ruberto;
appellante
e
(C.F.: ); CP_1 C.F._2
appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 884/2017 del Tribunale di Lamezia
ER, pubblicata il 30.05.2017, avente ad oggetto restituzione somme date a mutuo e risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle contenute nell'atto di appello del 28.5.2018 e in tutti gli altri atti e scritti difensivi di causa”.
1 FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia ER , al fine di ottenere CP_1
la restituzione della somma di lire 14.000.000 (euro 7.230,40) data in prestito allo stesso e garantita con assegno bancario di pari importo, n.1097793537, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, rivalutazione monetaria e ristoro del danno – patrimoniale e non – da liquidarsi equitativamente in euro 40.000,00, con vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda, deduceva che: aveva dato in prestito ad CP_1
lire 14.000.000 ed aveva ricevuto in garanzia un assegno di pari importo;
in data
28.6.1991, aveva denunciato presso la stazione dei Carabinieri di CP_1
Firenze lo smarrimento di un blocchetto di assegni;
in data 16.6.1994, il convenuto aveva sporto querela nei suoi confronti per il reato di ricettazione dell'assegno da lui ricevuto in garanzia del suddetto prestito;
nel marzo 1996, aveva a sua volta denunciato il convenuto ed il relativo processo penale si era concluso con la condanna di per il reato di calunnia, accertata dal Tribunale di CP_1
Firenze con sentenza n. 5412/01, passata in giudicato, con cui veniva acclarato che il convenuto avesse falsamente accusato il di ricettazione, furto o falso in Pt_1 relazione al possesso dell'assegno oggetto della denuncia di smarrimento.
Si costituiva in giudizio , deducendo che la sentenza suindicata CP_1
era stata frutto di un errore tecnico del Tribunale (per vizio di notifica del decreto di citazione in giudizio) e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda principale, perché infondata in fatto ed in diritto ed, in subordine, l'accoglimento della stessa limitatamente alla somma di euro 3.615,20 e, ancora più in subordine,
l'accoglimento della stessa nei limiti della somma di euro 7.230,40 con rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Espletata la prova per interpello di , con sentenza n. 884/2017 il Parte_1
Tribunale condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 7.230,40, oltre interessi legali dal 19.4.1994 fino al soddisfo;
compensava le spese di lite in misura del 50% e condannava al versamento del CP_1
restante 50%.
Segnatamente, il giudice di prime cure, premesso che aveva Parte_1 prodotto copia dell'assegno del 19.4.1994 n.1097793537 di lire 14.000.000, tratto sul conto corrente del convenuto presso la Banca Commerciale di Firenze,
2 richiamava la disciplina in materia di promessa di pagamento osservando che era onere di fornire la prova dell'inesistenza e/o estinzione del contratto CP_1
di mutuo con , onere che era rimasto, però, insoddisfatto, in quanto Parte_1
le relative deduzioni erano rimaste prive di riscontro probatorio. Rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale avanzata dall'attore in quanto sfornita di prova.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione Parte_1
notificata il 29.05.2018, denunciandone la ingiustizia nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Deduceva al riguardo che le false accuse mosse dall' gli avevano provocato “rilevanti CP_1
danni non patrimoniali, intesi quali pretium doloris e, comunque, sofferenza transeunte per le accuse mossegli. Egli, poi, è stato sentito a sommarie informazioni da Carabinieri, come da verbali allegati dalla controparte, e si è dovuto recare anche a Firenze per testimoniare. … Omissis…. Ne consegue che, nel caso in esame, in conseguenza degli illeciti accertati del convenuto il ha subito Parte_1 gravi danni non patrimoniali consistenti nel turbamento arrecatogli dall'essere indagato in un procedimento penale ed essere sentito dalla pubblica autorità”.
L'appellato rimaneva contumace.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'01.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Circa il danno morale, l'appello con contiene una precisa critica delle ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice, che ha escluso il danno morale in quanto non provato, perché non 'in re ipsa'. Questa essendo la ratio decidendi se ne deve condividere l'applicazione che il giudice di prime cure ne ha fatto.
3 Non vi è dubbio, infatti, che il danno non patrimoniale sia risarcibile quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile (e dunque, a fortiori, quando sia stato concretamente configurato) come reato, trattandosi di uno dei "casi previsti dalla legge" (e, in specie, dall'art. 185, co. 2, c.p.) richiamati dall'art. 2059 c.c., e che in tal caso il risarcimento debba investire tutti i pregiudizi di natura non patrimoniale scaturenti dalla lesione di interessi della persona tutelati dall'ordinamento ancorché privi di rilevanza costituzionale, in un'ampia accezione che comprende senz'altro il danno biologico e il danno morale ma non anche il danno esistenziale inteso quale autonoma posta risarcitoria (v. per tutte Cass., SS.UU., 26972/08).
In linea generale, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che il danno non patrimoniale, anche se derivante da reato, costituisce pur sempre un danno- conseguenza, che deve essere specificamente allegato e provato a fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa, sicché anche il risarcimento del danno morale da reato deve sempre essere accertato in concreto nell'an e nella sua derivazione causale ex art. 1223 c.c. dall'illecito (v. Cass., SS.UU.,
9556/02, nonché Cass. 11269/2018, Cass. 21865/2013, Cass. 10527/2011, Cass.
8421/2011), poiché altrimenti ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. ancora Cass.,
SS.UU. 26972/08, nonché Cass. 4706/2014).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente ai soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
c) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684).
4 Orbene, l'appellante né in primo grado né in sede di gravame ha allegato, prima ancora che provato, la gravità della lesione di cui al punto c), sicchè la decisione di prime cure dev'essere condivisa.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Nulla va disposto riguardo alle spese di lite del grado stante la mancata costituzione dell'appellato.
Il rigetto dell'impugnazione impone alla parte appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con citazione notificata il 29.05.2018, nei confronti di , Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia ER n. 884/2017 pubblicata il
30.05.2017, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) nulla sulle spese.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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