CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3099 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 323/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 323/2025, promossa in grado d'appello da
(C.F ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in via Matteo Bandello n. 5, MILANO presso lo studio dell'avv. Andrea
Fattori e dell'avv. Matteo Camisasca, che la rappresentano e difendono come da delega in atti, appellante contro
(P.IVA ) elettivamente domiciliata in via Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 23 Michelangelo Buonarroti n. 39, MILANO presso lo studio dell'avv. Raffaele Caso e dell'avv. Vanessa Gagliano, che la rappresentano e difendono come da delega in atti appellata avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, respinta,
• in via principale, nel merito: per i motivi di fatto e di diritto dedotti in espositiva, accogliere l'appello proposto da (a socio unico) ai Parte_1
motivi I, II, III e IV, e riformare l'impugnata sentenza n. 111/2025, Tribunale di Milano, giudice dott.ssa Caterina Spinnler, emessa e pubblicata il 07.01.2025, e, per l'effetto, accogliere l'opposizione svolta da (a socio unico) e Parte_1
revocare e/o annullare il D.I. opposto n. 1683/2022, emesso il 21.01.2022 e notificato il
24.01.2021, poiché infondato, illegittimo e ingiusto, e dichiarare che nulla a qualunque titolo è dovuto da (a socio unico) a Parte_1 Controparte_1
[...]
• sempre in via principale, per quanto occorrer possa, integralmente rigettare e respingere le conclusioni rassegnate da in sede di comparsa di costituzione e risposta nel corrente Controparte_1
giudizio d'Appello;
• in via gradata e in subordine rispetto al capo che precede, in caso di mancato accoglimento dell'appello di cui ai motivi I, II,
III e IV accogliere l'appello proposto da (a socio unico) Parte_1
per quanto al motivo V e dichiarare non dovuto il corrispettivo di € 17.372,48 a
pagina 2 di 23 e riformare la sentenza di primo grado con le conseguenti Controparte_1
statuizioni;
• in via riconvenzionale, sempre nel merito: in accoglimento dell'appello, accertare che il corrispettivo dovuto in forza del contratto stipulato è pari complessivamente a € 50.217,93 (+ IVA 22%= € 61.265,87) ovvero alla diversa somma calcolata a fronte dei provvedimenti eventualmente emessi, all'esito dei procedimenti impugnatori pendenti, dalle Commissioni Tributarie provinciali e/o in virtù di eventuali nuovi provvedimenti di annullamento in autotutela emessi dalla , nelle more del giudizio, e, per l'effetto, accertare che Controparte_2
(a socio unico) ha diritto alla restituzione degli importi Parte_1
indebitamente versati e, conseguentemente, condannare al Controparte_1
pagamento in favore di (a socio unico) di € 21.884,28 Parte_1
(+IVA= € 26.698,82) ovvero al pagamento della diversa somma di cui Controparte_1
risulterà debitrice a seguito di eventuali provvedimenti e/o annullamenti in
[...]
autotutela intervenuti nelle more del giudizio, oltre interessi legali sino al saldo.
• In ogni caso: con piena vittoria di compensi professionali e anticipazioni del presente del giudizio di appello, nonché del giudizio di primo grado, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e IVA.
In via istruttoria, per tuziorismo, si ripropongono le conclusioni rassegnate in sede di giudizio di primo grado:
• in via principale, per i motivi di fatto
e di diritto dedotti in espositiva, (a socio unico) chiede e Parte_1
insiste per l'integrale rigetto della CTU domandata da Controparte_1
• in via principale, per i motivi di fatto
e di diritto dedotti in espositiva, (a socio unico) chiede e Parte_1
insiste per l'integrale rigetto della richiesta d'interrogatorio formale e prova testimoniale domandata da Controparte_1
pagina 3 di 23 • in subordine, nel denegato e non creduto caso di accoglimento, (a socio unico) chiede di Parte_1
essere ammessa a prova contraria, con il seguente testimone: sig. , Testimone_1
domiciliato c/o (a socio unico)”. Parte_1
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta e previa ogni eventuale e più opportuna declaratoria, svolti gli incombenti di rito
In via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 111/2025, emessa e pubblicata in Parte_1
data 07.01.2025, dal Tribunale di Milano – Sezione V Civile, Giudice Dott.ssa Caterina
Spinnler, nel procedimento R.G. n. 8792/2022, con ogni conseguente declaratoria di rito;
rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della suddetta sentenza formulata da parte Appellante.
Nel merito
In via principale: rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 111/2025, emessa e pubblicata in data 07.01.2025, dal Tribunale di Milano
– Sezione V Civile, Giudice Dott.ssa Caterina Spinnler, nel procedimento R.G. n.
8792/2022; per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 111/2025, emessa e pubblicata in data 07.01.2025, dal Tribunale di Milano – Sezione V Civile, Giudice Dott.ssa Caterina
Spinnler, nel procedimento R.G. n. 8792/2022, con condanna di Parte_1
al pagamento in favore di della somma di Euro
[...] Controparte_1
117.811,18, oltre interessi ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 9/10/2002 n. 231, dal pagina 4 di 23 trentesimo giorno successivo alla data della fattura sino all'effettivo pagamento, e spese della procedura di ingiunzione, come liquidate dal decreto ingiuntivo n.
1683/2022 opposto, nonché le spese di primo grado come liquidate dalla sentenza appellata, oltre le successive occorrende tutte.
In via istruttoria: dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare le conclusioni istruttorie rassegnate da
in quanto non oggetto di specifico motivo d'appello. Parte_1
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre accessori e oneri di legge.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 111/2025, rigettava l'opposizione proposta da (di seguito anche CPI) avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1683/2022; rigettava, altresì, tutte le domande di parte opponente e condannava a rimborsare alla società opposta, Parte_1
(di seguito, anche le spese di lite liquidate in € Controparte_1 CP_1
14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
2. In particolare, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1683/2022, con cui il Tribunale di Milano ingiungeva alla società opponente il pagamento di € 117.811,18 (IVA inclusa) in favore di quale importo variabile, a titolo di compenso per il risultato Controparte_1
(success fee), previsto dall'art. 2 dell'Addendum al contratto stipulato tra le parti in data 06.09.2019; spiegava, altresì, domanda riconvenzionale diretta ad accertare che il corrispettivo dovuto in forza del contratto in questione era pari a €
50.217,93 + IVA 22% = € 61.265,87, ovvero alla diversa somma calcolata dalle
Commissioni Tributarie provinciali e/o in virtù di eventuali nuovi provvedimenti pagina 5 di 23 di annullamento in autotutela emessi dall , nelle more del Controparte_2
giudizio; per l'effetto, chiedeva accertare che aveva Parte_1
diritto alla restituzione degli importi indebitamente versati e, conseguentemente, condannare al pagamento in favore dell'opponente di € Controparte_1
21.884,28 +IVA per il totale di € 26.698,82, ovvero al pagamento della diversa somma di cui l'opposta fosse risultata debitrice a seguito di provvedimenti e/o annullamenti in autotutela intervenuti nelle more del giudizio.
3. Deduceva l'opponente che, con il contratto sopra citato, la società
[...]
aveva assunto l'incarico di aggiornare, ai sensi dei commi 21 e 22 Parte_2
della Legge n. 208/2015, la banca dati catastale e rideterminare le rendite catastali degli immobili di proprietà di CPI, ai fini dell'imposta municipale unica (IMU), nonché l'incarico di prestare assistenza nel contenzioso tributario eventualmente insorto.
4. Sosteneva l'opponente che in virtù dell'accordo innanzi detto, CP_1
avrebbe dovuto calcolare la variazione di rendita per ciascun immobile, quindi redigere e presentare la necessaria documentazione all'ufficio dell'Agenzia delle
Entrate, proponendo un nuovo valore di rendita catastale per ogni immobile.
Deduceva, poi, l'opponente, che il corrispettivo constava di un primo acconto, in misura fissa, pari a € 19.500,00, di un secondo acconto, pari al 10% del saving
(risparmio) IMU prospettato da a chiusura delle attività progettuali e CP_1
di un saldo finale, da quantificare in base al definitivo saving ottenuto da CPI, detratti gli acconti versati e conteggiato al netto di eventuali rettifiche di rendita operate dall'Agenzia delle Entrate e pervenute entro la fine dell'anno 2020, data oltre la quale “tali rendite non risulteranno più contestabili dalle autorità competenti per l'esercizio considerato”, come da art. 8 del contratto.
5. Osservava, altresì, l'opponente che aveva presentato, nell'interesse di CP_1
Contr trentaquattro modelli DOC-FA per la rideterminazione delle rendite catastali pagina 6 di 23 di altrettanti suoi immobili e che aveva emesso la fattura n. 349 del 31.10.2019 per € 19.500,00 +IVA 22% per il totale di € 23.790,00), a titolo di acconto in misura fissa, ai sensi dell'art. 8 lett. a) del contratto e, poi, la fattura n. 453 del
24.12.2019 per € 52.602,21 + IVA 22% per il totale di € 64.174,70), quale secondo acconto ai sensi dell'art. 8 comma b) del contratto.
6. Aggiungeva l'opponente che, avendo appreso che l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto a rettificare ben trenta (su trentaquattro) denunce DOC-FA presentate da la stessa aveva provveduto a pagare l'IMU per l'anno CP_1
2020, calcolando il tributo sulla base dei valori rettificati, risultanti dalle visure catastali degli immobili, anziché sulla base dei valori catastali calcolati da
CP_1
7. Pertanto - sosteneva CPI - poiché per quasi tutti gli immobili oggetto dell'incarico, la rendita catastale aveva subito una variazione al ribasso assai modesta, se non inesistente, il saving (risparmio) IMU risultava essere pari a €
147.623,65, valore quest'ultimo da assumere come riferimento per rideterminare il compenso dovuto a (pari al 35% del saving/risparmio). CP_1
8. Pertanto, l'opponente, rilevato che gli emolumenti già pagati (pari a complessivi €
72.102,21 + IVA = 87.964,70 erano ben superiori al 35% del risparmio ottenuto
(€ 143.479,79 x 35%= € 50.217,93 + IVA= € 61.265,87), sosteneva di essere creditrice nei confronti della società della somma pari a € CP_1 Parte_1
21.884,28 + IVA per un ammontare complessivo di € 26.698,82.
9. La società chiedeva di accertare e dichiarare che CP_1 Parte_1 [...]
era sua debitrice per l'importo di € 117.811,18 e/o di quella Parte_1
diversa somma stabilita in giudizio;
instava per il rigetto integrale della domanda riconvenzionale e in via subordinata e di reconventio reconventionis, chiedeva accertare che la condotta di integrava Parte_1
inadempimento degli obblighi contrattuali, nonché degli obblighi di diligenza, pagina 7 di 23 correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto de quo e, per l'effetto, chiedeva condannare l'opponente a risarcire tutti i danni quantificati nell'importo complessivo di € 117.811,18, o nel diverso importo ritenuto di giustizia all'esito del giudizio.
10. Deduceva che il premio di risultato, pari al 35% del saving sulla tassazione IMU dell'anno 2020, secondo quanto pattuito all'art. 2 dell'Addendum al contratto, doveva essere conteggiato al netto di eventuali rettifiche di rendita operate dall delle Entrate pervenute (ossia, precisava Valuement, “notificate”) CP_2
entro la fine del 2020, data oltre la quale tali rendite proposte non sarebbero state più contestabili (e, quindi, sarebbero diventate definitive) dalle autorità competenti per l'esercizio 2020. Infatti, osservava l'opposta, l'inciso “pervenute entro fine 2020” doveva essere interpretato nel senso di “notificate”, in quanto ai sensi dell'art. 74, Legge 342/2000, solo con la notifica dell'atto di accertamento la rettifica della rendita operata dall'Agenzia delle Entrate acquisiva efficacia.
Pertanto, con mail in data 16.12.2020, comunicava all'opponente che, CP_1
non essendo pervenuto alcun atto di accertamento nell'anno 2020 da parte di
Agenzia delle Entrate, il ottenuto nel primo anno era pari ad € 489.892,58 CP_4
e che, con riferimento alle rendite rettificate dall'Agenzia delle Entrate, ma a quella data non ancora oggetto di notifica, vi era la possibilità di presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.
11. Sosteneva l'opposta, inoltre, che, a causa di una disorganizzazione interna alla società opponente e mancanza di comunicazione tra gli uffici della stessa società, nonostante i numerosi report costantemente inviati da con i conteggi CP_1
relativi all'IMU 2020 e al effettuato da quest'ultima, provvedeva CP_4 Parte_1
a liquidare l'IMU 2020 sulla base delle rendite rettificate dall'Agenzia delle
Entrate e rinvenute nelle visure, anziché sulla base delle “rendite proposte” da
CP_1
pagina 8 di 23 12. Pertanto, assumeva la società opposta che arbitrariamente e senza Parte_1
informare aveva del tutto disatteso le “rendite proposte”, CP_1
discostandosi dai calcoli dell'IMU 2020 operati da commettendo, in CP_1
tal modo, un errore sotto il profilo fiscale e contravvenendo al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto sottoscritto tra le parti, nonché violando il principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., per non aver fatto quanto in suo potere per far sì che il contratto conservasse la sua economicità per entrambe le parti.
13. Aggiungeva che, preso atto di quanto accaduto, la medesima società di CP_1
consulenza si rendeva disponibile a gestire, a titolo gratuito, le richieste di rimborso dell'IMU versata in eccesso rispetto a quella dovuta, riscontrando, però,
l'inerzia della società opponente, la quale ometteva di trasmettere la documentazione necessaria, facendo scadere i termini per la presentazione del ricorso contro il primo atto di accertamento relativo ad un immobile sito in Roma.
14. La condotta negligente e scorretta di - sosteneva la società opposta - si Parte_1
palesava anche successivamente nella tardiva ed incompleta trasmissione dei documenti richiesti da per la proposizione degli altri ricorsi relativi CP_1
agli altri immobili, ricorsi che la società opposta aveva provveduto, comunque, a depositare.
15. Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 111/2025, riteneva che, nel periodo d'imposta relativo all'anno 2020, doveva operare la rendita proposta da dal momento che i primi atti di accertamento di rettifica delle “rendite CP_1
proposte” erano stati notificati a a partire dal 30.04.2021, ragione per Parte_1
la quale solo da quel momento essi erano in grado, ex lege, di esplicare la propria efficacia nei confronti del contribuente. Osservava, inoltre, che gli effetti delle rendite proposte erano stati vanificati a causa del pagamento spontaneo dell'IMU Contr effettuato da in eccedenza e sulla base di indagini autonomamente svolte, pagina 9 di 23 senza che la società opponente tenesse conto dell'attività svolta da e CP_1
quando ancora nessun atto di accertamento era stato notificato da parte dell'Agenzia delle Entrate. Respingeva , inoltre, l'eccezione dell'opponente circa la validità della notifica effettuata dall'Agenzia delle Entrate, relativamente all'anno 2020, in quanto la proroga dei termini di notifica stabilita dal c.d.
Decreto Rilancio, a norma del disposto di cui all'art. 157, co.
7-bis D.L. 19 maggio 2020, n. 34, non si applicava alle entrate degli enti territoriali, quale è
l'IMU.
Riteneva, pertanto, che poiché l'accertamento era stato notificato oltre il termine di dodici mesi dalla presentazione del DOCFA e, quindi, soltanto nel corso del
2021, lo stesso esplicava i suoi effetti solo per gli esercizi successivi, mentre i valori di rendita proposti dal contribuente, per opera dell'attività svolta da in esecuzione del contratto, rimanevano definitivi per l'anno 2020. CP_1
16. Avverso la sentenza di prime cure ha interposto gravame Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle domande già avanzate in primo grado.
[...]
17. costituendosi in secondo grado, ha chiesto rigettarsi Controparte_1
l'appello confermando la sentenza impugnata.
18. All'udienza di prima comparizione del 24.06.2025, avendo l'appellata dichiarato la propria disponibilità ad attendere l'esito del giudizio di appello e a non porre in esecuzione la sentenza impugnata, parte appellante ha dichiarato di rinunciare alla proposta sospensiva. La causa è stata, quindi, rimessa in decisione all'udienza del
30.09.2025 sulle conclusioni come dalle parti rassegnate, previa concessione dei termini di legge per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
19. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
pagina 10 di 23 a) primo motivo: erronea interpretazione del contratto circa il momento di maturazione del corrispettivo premiale (“success fee”);
b) secondo motivo: erronea interpretazione dell'efficacia della notificazione relativa alla variazione della rendita catastale operata dall'Agenzia delle
Entrate;
c) terzo motivo: erronea interpretazione dell'art. 157, D.L. n. 34/2020 circa l'inapplicabilità della proroga del termine per la notifica dell'accertamento della rendita catastale alle entrate degli enti territoriali;
d) quarto motivo: determinazione del corrispettivo a Valuement e domanda di rimborso delle maggiori somme versate;
e) quinto motivo: omesso esame della decisione di rigetto dell'impugnativa Contr proposta da decisione emessa dalla Commissione Tributaria di Lucca.
20. I primi due motivi di gravame sub a) e b) possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi. La difesa di parte impugnante - dopo aver premesso una sintesi fattuale della vicenda - assume che la mera interpretazione letterale dell'art. 8, lett. c) del contratto concluso con induceva a CP_1
ritenere che il saving sul quale calcolare l'importo variabile (cd. success fee) dovesse essere calcolato sulla nuova rendita degli immobili come introdotta in banca dati con riferimento al 360 giorno dalla presentazione della denuncia
DOC.FA. Pur dando atto, ovviamente, le parti della complessa sequenza procedimentale necessaria ad ottenere l'auspicata riduzione, le stesse sancivano in modo chiaro il momento rilevante al fine della quantificazione dell'importo variabile spettante all'odierna appellata. La realtà dei fatti, ovvero l'intervenuta rettifica della maggior parte dei valori come proposti da con la CP_1
procedura informatica DOCFA dimostrava, invero, la cesura tra la rendita semplicemente proposta e quella poi certificata dall'Agenzia delle Entrate ed inserita in banca dati. A fronte di tale contesto operativo, la stessa giurisprudenza pagina 11 di 23 di legittimità, interrogatasi in merito alla valenza della notifica dell'accertamento
– se cioè valenza costitutiva o dichiarativa – pur non sottovalutando la conoscenza qualificata raggiungibile solo a seguito della notifica della rettifica, assumeva che l'accertamento in rettifica, una volta notificato al contribuente, coinvolgeva anche le cd. annualità sospese ed era efficace anche per esse;
in sostanza, solo a seguito della notifica dell'accertamento l'Amministrazione poteva richiedere l'applicazione della nuova rendita e certamente anche per le annualità rimaste in sospeso. Secondo l'appellante, quindi, l'intervenuta variazione ad opera dell'Agenzia delle Entrate non consentiva di ritenere cristallizzate, anche solo per l'anno 2020, le rendite proposte a seguito di . Tale differenza, Pt_3
quindi, incideva in modo sensibile sulla base sulla quale calcolare il compenso variabile.
21. Opinione della Corte quanto ai motivi a) e b). La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi. In via preliminare, la Corte valuta le eccezioni sollevate dalla difesa di parte appellata quanto alla ritenuta violazione dei nova ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. Sostiene la difesa di che con Controparte_1
l'atto di appello la società avrebbe introdotto nuovi Parte_1
fatti asseritamente estintivi del diritto alla success fee, fatti mai dedotti in prime cure. A detta della parte appellata, infatti, alla difesa incentrata sulla proroga dei termini di notifica degli atti di accertamento rettificativi delle rendite proposte oltre il 31.12.20202, si era aggiunta anche la difesa incentrata sulla sufficienza dell'annotazione negli atti catastali delle rendite rettificate dall'Agenzia delle
Entrate entro il 31.12.2020, senza che fosse necessaria alcuna notifica dell'atto di accertamento. Inoltre, con il secondo motivo di gravame la difesa della parte appellante, secondo l'appellata, avrebbe introdotto una pretesa efficacia retroattiva delle rendite catastali rettificate dall'Agenzia delle Entrate.
pagina 12 di 23 22. La Corte reputa che i temi trattati in sede di gravame siano stati oggetto di ampia disamina in prime cure. Ed, infatti, risulta per tabulas dalle pagg. 5 e 6 della sentenza che il giudice ha fatto riferimento al momento della notifica quale atto idoneo ad esplicare la propria efficacia nei confronti del contribuente, assumendo che solo con la notifica dell'avvenuta rettifica ad opera dell'Agenzia delle Entrate, la valorizzazione degli immobili poteva essere modificata in pejus rispetto alla rendita proposta a seguito dell'attività di Con riguardo, poi, al tema CP_1
della sufficienza dell'annotazione delle rendite rettificate negli atti catastali, è a dirsi che lo stesso deriva in termini strettamente consequenziali dalla necessità o meno della notifica dell'accertamento: in sostanza, se per assegnare efficacia all'accertamento è necessaria la notifica, l'annotazione negli atti catastali è di per sé insufficiente, laddove il carattere non costitutivo ma meramente dichiarativo della notifica postula la sufficienza dell'annotazione negli atti catastali. Tema, infine, ulteriormente connesso è quello della cristallizzazione del , posto CP_4
che su quest'ultimo dato deve essere conteggiato l'importo variabile (success fee); cristallizzazione che può permanere nel tempo solo in ragione dell'efficacia retroattiva o meno delle rettifiche operate da parte dell'Agenzia delle Entrate.
23. Passando, dunque, al merito dei sopra detti motivi, si illustrano le disposizioni contrattuali rilevanti ai fini del decidere. L'art. 3 del contratto concluso il 6 settembre 2019 (doc. 1, fascicolo di primo grado parte attrice) recita: “le società
e intendono procedere CP_5 Parte_1
all'aggiornamento della banca dati catastale, relativamente ai propri immobili aziendali, ai sensi dei commi 21 e 22 della Legge 208/2015, onde rideterminare le rendite catastali e di conseguenza l'imposizione fiscale di alcuni immobili di proprietà. [...]”. L'art. 4 prevede, inoltre, che l'oggetto del contratto era lo svolgimento delle “attività progettuali, mirate all'analisi e alla rideterminazione delle rendite catastali degli immobili selezionati”. L'art. 8, riguardo all'offerta pagina 13 di 23 economica, stabilisce quanto segue: “i compensi determinati e stabiliti per le operazioni descritte vengono così quantificati: a. All'avvio delle attività progettuali, un primo acconto di € 20.000 che sarà fatturato per il 75% a ed il 25% a carmila. Tale importo sarà assorbito nel Parte_1
conteggio finale del saving conseguito (vedi punto c sotto riportato); b. un secondo acconto, pari al 10% del saving determinato a chiusura delle attività progettuali, orientativamente a fine dicembre 2019, i cui alla sezione 4 del presente documento;
c. il saldo conteggiato come premio di risultato per
l'ottenimento della riduzione di rendita catastale pari al 35% del saving sulla tassazione IMU del primo anno, calcolato come differenza tra l'attuale valore catastale ed il nuovo valore catastale per effetto della riduzione della nuova rendita una volta introdotta in banca dati, con riferimento al 360^ giorno dalla presentazione delle denunce DOCFA. L'importo del saldo verrà conteggiato al netto di eventuali rettifiche di rendita operate dall' Controparte_6
pervenute entro fine 2020, data oltre la quale tali rendite non
[...]
risulteranno più contestabili dalle autorità competenti per l'esercizio considerato”. Prosegue poi l'articolo 8: “Per il pagamento di quanto sopra riportato, si prevede l'emissione di: una prima fattura di acconto pari a € 20.000 entro il 30.09.2019; una seconda fattura di acconto pari al 10% del saving entro il 31.12.2019; una fattura a saldo pari al 35% del saving definitivo, al netto degli acconti precedentemente emessi, entro il 31.12.2020. Si richiede il pagamento delle fatture sopra riportate entro 60 (sessanta) giorni. I compensi sono intesi al netto dell'IVA di legge". L'art. 2 dell'Addendum al contratto (doc. 2, fascicolo di primo grado parte attrice), relativo all'offerta economica, ribadisce il contenuto delle clausole di cui all'art. 8 citato. Ora, il decreto ingiuntivo opposto (All. D, fascicolo di primo grado, parte attrice) ha per oggetto soltanto il premio di risultato di cui all'art. 8 lettera c) del contratto, calcolato sulla base del risparmio pagina 14 di 23 d'imposta IMU conseguito da per effetto dell'applicazione delle nuove Parte_1
rendite catastali proposte da Il punto controverso è costituito, CP_1
pertanto, dall'effettivo ammontare del credito fiscale realizzato da Parte_1
conseguente alla corretta determinazione della base di calcolo dell'IMU, Contr considerato che, dall'analisi delle visure catastali degli immobili, aveva appreso che ben trenta delle denunce DOC.FA erano state rettificate da parte dell'Agenzia delle Entrate ( doc. n. 3 del fascicolo di parte attorea in prime cure).
24. Orbene, proprio a termini del contratto ed alla luce dell'interpretazione letterale dell'art. 8 dello stesso, la riduzione delle rendite catastali doveva essere raggiunta nel corso dell'anno 2020. In realtà, l'accertamento dei valori catastali era intervenuto nel corso dell'anno 2020, come risulta dal citato doc. n. 3 di parte attorea e come risulta anche dallo specchietto alle pagg. 19 e 20 dell'atto di citazione in appello, che altro non è che la più agevole trasposizione grafica degli accertamenti di cui al doc. n. 3, come peraltro negli stessi termini grafici illustrati alle pagg. 15 – 17 dell'atto di citazione in opposizione di primo grado. A termini del contratto, quindi, in primo luogo, nessuna disposizione prevedeva la necessarietà della notifica di detti accertamenti, che – si ribadisce – erano contenuti nella banca dati al 31.12.2020.
25. Con riguardo più specificatamente al tema della notifica degli accertamenti comunque avvenuta nei confronti dell'odierna parte impugnante a partire dall'anno 2021, si premette che la procedura di tipo informatico, denominata
DOCFA, consente al contribuente di formulare una proposta di rendita per le unità immobiliari oggetto di dichiarazione in catasto, secondo le disposizioni contenute nel D.M. n. 701 del 1994, aggiornando la banca dati catastale con il classamento e la relativa rendita. L'art. 1, co. 2 e 3, stabilisce che “il dichiarante propone anche
l 'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le pagina 15 di 23 unità a destinazione speciale o particolare. Tale rendita rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva”. L'art. 74 della l. nr 342 del
2000 prevede che “a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi
o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”.
26. A tale riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'espressione contenuta nell'arti. 74, secondo cui gli atti “sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione” “va intesa nel senso che la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia: la valenza semantica, oltre che tecnico giuridica, dell'aggettivo “efficaci”, invero, non consente di inferire nessuna volontà legislativa di attribuire alla notifica … del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioè, ex nunc) e non (quale portato naturale proprio del provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione “catastale” dell'immobile”. Le
Sezioni Unite attestano che l'inciso 'solo a decorrere dalla loro notificazione' indica inequivocabilmente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata, ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire 'sospese', ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso” (Cass. pagina 16 di 23 civ. SU n. 3160/2011). Quanto alla contestazione sollevata dalla difesa di parte appellata circa l'inconferenza della fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite citate, in ragione del fatto che la pronuncia esaminava l'attribuzione della rendita catastale a fabbricato non iscritto in catasto, si rileva - come risulta tanto dalla motivazione, quanto dalla massima - che in materia ICI, “il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può essere tenuto
a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge”. Tali principi non escludono affatto il meccanismo della notifica sopra citato e della relativa efficacia anche quanto alle annualità sospese, non essendo la mancata iscrizione del fabbricato al catasto una ragione correlata ad un differente funzionamento dell'attribuzione di rendita catastale.
Tanto ciò è vero che i giudici di legittimità con numerose e consolidate decisioni successive hanno chiarito che “in tema di imposta comunale sugli immobili, (ICI),
l'art. 74 comma 1 L. n. 342 del 2000, nel precedere che, a decorrere dal primo gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretata nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICIM ma non pagina 17 di 23 esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d'imposta 'sospese', ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso” (così Cass. civ. n. 14678/2024; v. anche Cass. civ., n. 14402/2017). Tanto che con decisione n. 10126/2019 la S.C. ha osservato che “in tema di ICI, a seguito di rettifica del classamento operato dal contribuente con procedura DOCFA, la successiva attribuzione, da parte dell'ente impositore, della rendita catastale costituisce, una volta notificata, la base imponibile anche per le annualità 'sospese' suscettibili di accertamento ovvero di liquidazione e rimborso”; e ciò senza nulla togliere al ruolo decisivo rivestito dalla conoscenza qualificata propria della notifica, soprattutto nelle ipotesi in cui la procedura partecipata DOCFA non abbia recepito la proposta di parte e ciò, ad esempio, ai fini dell'impugnativa della medesima rettifica (v. in termini Cass. civ. n. 22000/2020).
27. In coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, l'Agenzia delle
Entrate, con circolare n. 7/E del 17.3.2022, ha ribadito che la notifica del provvedimento attributivo o modificativo della rendita non ha forza costitutiva con efficacia ex nunc, ma meramente accertativa della concreta situazione catastale, ragione per cui risulta necessario distinguere: a) l'efficacia della rendita catastale modificata, coincidente con la data di notificazione dell'atto attributivo della rendita;
b) l'utilizzabilità della medesima, coincidente con il momento a partire dal quale l'ente impositore può applicare la nuova rendita ai fini della determinazione dei tributi per le annualità d'imposta non definite (“sospese” ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso). La predetta circolare, poi, al paragrafo finale n. 4, conclude nel senso che, proprio alla luce dei consolidati orientamenti di legittimità, in materia di natura del termine, efficacia ed utilizzabilità delle rendite catastali, “si ritiene necessario introdurre alcune semplificazioni in merito alle specifiche annotazioni già pagina 18 di 23 previste dalle menzionate circolari n. 7/T del 2005 e n. 2/T del 2012 coerentemente con il portato normativo dell'art. 1 comma 3 del D.M. 701 del
1994 che stabilisce che 'la rendita rimane negli atti catastali come rendita proposta sino a quando l'ufficio non provvede alla determinazione della rendita catastale definitiva'. Le procedure di gestione delle dichiarazioni DOCFA saranno adeguate sulla base di quanto previsto con la presente circolare, al fine di consentire l'inserimento negli atti informatizzati, di specifiche locuzioni fattispecie ricorrenti come riportate nello schema seguente”.
28. Sulla base di tali esiti giurisprudenziali, pertanto, non vi è dubbio che la notifica, pure intervenuta nel corso dell'anno 2021 – come ripetutamente sottolineato dalla parte appellata (cfr. per tutte pag. 8 della comparsa costitutiva in appello) - non esclude affatto che la rendita degli immobili in questione ben possa essere stata variata, come risulta dal doc. n. 3 di parte attorea in prime cure entro l'anno 2020
e che, pertanto, la base sulla quale calcolare il compenso variabile spettante a non possa essere certamente quella considerata in sede monitoria. In CP_1
concreto, dunque, la differenza di valore della rendita, ossia il non era pari CP_4
ad € 485.625,75 rispetto al quale l'appellata aveva calcolato il compenso in conformità dell'art. 2 dell'addendum al contratto e detratti gli importi ricevuti ossia gli acconti di € 19.500,00 ed di € 52.602,61; bensì al minore importo di €
143.479,79, come da rettifiche effettuate dall'Agenzia delle Entrate.
29. Da tanto deriva l'irrilevanza delle osservazioni ampiamente sviluppate da parte di quanto alla condotta di che, pure dopo la partecipazione CP_1 Parte_1
alla procedura finalizzata alla rendita proposta e pur dopo la scelta tra il profilo
“prudente” o “aggressivo” della proposta, si era poi determinata a pagare l'imposta IMU per l'anno 2020 sulla scorta dei valori rettificati da parte dell delle Entrate, come risultanti dalle visure;
men che meno può CP_2
Contr parlarsi di un profilo di colpa per avere rovveduto agli adempimenti tributari pagina 19 di 23 sulla base delle rendite rettificate, conseguendo, in tal modo, un saving inferiore, Contr dato che aveva posto in essere una condotta rispettosa delle determinazioni assunte, a quel momento, da parte dell'Agenzia delle Entrate. Sullo stesso piano si collocano tutte le altre osservazioni in merito al fatto che anche il Dott.
[...]
Contr
consulente di (doc. 10 di parte attorea), avesse riconosciuto Persona_1
che il principio base nella determinazione della success fee “consiste nel fatto che la riduzione delle rendite sia definitivamente acquisita, almeno per il 2020, e che dunque le società possano legittimamente ridurre il carico lmu”, in quanto del Contr tutto logico è, dalla prospettiva di auspicare l'accoglimento delle rendite proposte, ma tale dato previsionale deve poi misurarsi con il dato concreto delle avvenute rettifiche. In ogni caso, anche eventuali profili di colpa dell'odierna appellante – si ribadisce del tutto insussistenti – ancorché trattati in prime cure
(cfr. conclusioni pag. 42 della comparsa di costituzione in primo grado), non sono stati riproposti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., come sarebbe stato necessario, giusta Cass. civ. n. 9265/2021 nei seguenti termini: “soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa”.
30. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, quindi, avendo ottenuto CPI un
“saving”, ossia un risparmio sulla tassazione IMU del primo anno (2020), per €
143.479,79, (imposta IMU 2019 € 2.323.762,39 – imposta IMU 2020 €
2.180.282,61 = € 143.479,79), la stessa è tenuta a corrispondere in favore di ai sensi dell'art 8 del contratto, l'importo pari al 35% di tale “saving” CP_1
vale a dire € 61.265,87 (€ 143.479,79 x 35% = € 50.217,93 + IVA= € 61.265,87). pagina 20 di 23 Contr Risultando, poi, che aveva corrisposto a in acconto la maggior CP_1
somma di € 87.964,70, in ossequio a quanto previsto ai sensi dell'art 8 a) e b) – circostanza mai contestata in prime cure - ne consegue che la stessa si trova a essere creditrice, nei confronti della società della somma pari a € CP_1
26.698,82 (€ 87.964,70 - € 61.265,87 = € 26.698,82). Di conseguenza, non spetta a alcun ulteriore corrispettivo rispetto a quanto già percepito, con CP_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna di parte appellata a Contr rimborsare a la somma di € 21.884,28 +IVA per un totale di € 26.698,82, avendo CPI versato a un importo maggiore di quello dovuto secondo il CP_1
contratto; sulla predetta somma competono gli interessi legali nella misura come richiesta dalla stessa parte opponente in primo grado, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
31. Le sopra esposte conclusioni comportano l'assorbimento dei motivi ulteriori, incentrati sul tema della notifica, della tempestività della stessa e delle riduzioni del saving solo all'esito di contenziosi tributari illustrati.
32. L'accoglimento dell'appello giustifica la condanna di parte appellata alla rifusione delle spese processuali tanto del primo, quanto del secondo grado, in favore di
La quantificazione delle spese processuali tiene Parte_1
conto dei valori medi rapportati al valore della controversia come dichiarato da parte appellante ( euro 117.811,18), con esclusione, limitatamente al secondo grado, dell'importo relativo alla fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. R.G. 323/2025, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma Parte_1
della sentenza n. 111/2025, emessa dal Tribunale di Milano, accoglie l'opposizione pagina 21 di 23 proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1683/2022;
II. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 26.698,82 – oltre interessi legali come indicato al
[...]
punto n. 30 della motivazione;
III. condanna a rimborsare, in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese processuali, che liquida: quanto al primo grado, in complessivi
[...]
€ 14.103,00; quanto al secondo grado, in complessivi € 9.991,00 – oltre, in entrambi i gradi, al rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Milano, 8.10.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
pagina 22 di 23
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 323/2025, promossa in grado d'appello da
(C.F ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in via Matteo Bandello n. 5, MILANO presso lo studio dell'avv. Andrea
Fattori e dell'avv. Matteo Camisasca, che la rappresentano e difendono come da delega in atti, appellante contro
(P.IVA ) elettivamente domiciliata in via Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 23 Michelangelo Buonarroti n. 39, MILANO presso lo studio dell'avv. Raffaele Caso e dell'avv. Vanessa Gagliano, che la rappresentano e difendono come da delega in atti appellata avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, respinta,
• in via principale, nel merito: per i motivi di fatto e di diritto dedotti in espositiva, accogliere l'appello proposto da (a socio unico) ai Parte_1
motivi I, II, III e IV, e riformare l'impugnata sentenza n. 111/2025, Tribunale di Milano, giudice dott.ssa Caterina Spinnler, emessa e pubblicata il 07.01.2025, e, per l'effetto, accogliere l'opposizione svolta da (a socio unico) e Parte_1
revocare e/o annullare il D.I. opposto n. 1683/2022, emesso il 21.01.2022 e notificato il
24.01.2021, poiché infondato, illegittimo e ingiusto, e dichiarare che nulla a qualunque titolo è dovuto da (a socio unico) a Parte_1 Controparte_1
[...]
• sempre in via principale, per quanto occorrer possa, integralmente rigettare e respingere le conclusioni rassegnate da in sede di comparsa di costituzione e risposta nel corrente Controparte_1
giudizio d'Appello;
• in via gradata e in subordine rispetto al capo che precede, in caso di mancato accoglimento dell'appello di cui ai motivi I, II,
III e IV accogliere l'appello proposto da (a socio unico) Parte_1
per quanto al motivo V e dichiarare non dovuto il corrispettivo di € 17.372,48 a
pagina 2 di 23 e riformare la sentenza di primo grado con le conseguenti Controparte_1
statuizioni;
• in via riconvenzionale, sempre nel merito: in accoglimento dell'appello, accertare che il corrispettivo dovuto in forza del contratto stipulato è pari complessivamente a € 50.217,93 (+ IVA 22%= € 61.265,87) ovvero alla diversa somma calcolata a fronte dei provvedimenti eventualmente emessi, all'esito dei procedimenti impugnatori pendenti, dalle Commissioni Tributarie provinciali e/o in virtù di eventuali nuovi provvedimenti di annullamento in autotutela emessi dalla , nelle more del giudizio, e, per l'effetto, accertare che Controparte_2
(a socio unico) ha diritto alla restituzione degli importi Parte_1
indebitamente versati e, conseguentemente, condannare al Controparte_1
pagamento in favore di (a socio unico) di € 21.884,28 Parte_1
(+IVA= € 26.698,82) ovvero al pagamento della diversa somma di cui Controparte_1
risulterà debitrice a seguito di eventuali provvedimenti e/o annullamenti in
[...]
autotutela intervenuti nelle more del giudizio, oltre interessi legali sino al saldo.
• In ogni caso: con piena vittoria di compensi professionali e anticipazioni del presente del giudizio di appello, nonché del giudizio di primo grado, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e IVA.
In via istruttoria, per tuziorismo, si ripropongono le conclusioni rassegnate in sede di giudizio di primo grado:
• in via principale, per i motivi di fatto
e di diritto dedotti in espositiva, (a socio unico) chiede e Parte_1
insiste per l'integrale rigetto della CTU domandata da Controparte_1
• in via principale, per i motivi di fatto
e di diritto dedotti in espositiva, (a socio unico) chiede e Parte_1
insiste per l'integrale rigetto della richiesta d'interrogatorio formale e prova testimoniale domandata da Controparte_1
pagina 3 di 23 • in subordine, nel denegato e non creduto caso di accoglimento, (a socio unico) chiede di Parte_1
essere ammessa a prova contraria, con il seguente testimone: sig. , Testimone_1
domiciliato c/o (a socio unico)”. Parte_1
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta e previa ogni eventuale e più opportuna declaratoria, svolti gli incombenti di rito
In via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 111/2025, emessa e pubblicata in Parte_1
data 07.01.2025, dal Tribunale di Milano – Sezione V Civile, Giudice Dott.ssa Caterina
Spinnler, nel procedimento R.G. n. 8792/2022, con ogni conseguente declaratoria di rito;
rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della suddetta sentenza formulata da parte Appellante.
Nel merito
In via principale: rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 111/2025, emessa e pubblicata in data 07.01.2025, dal Tribunale di Milano
– Sezione V Civile, Giudice Dott.ssa Caterina Spinnler, nel procedimento R.G. n.
8792/2022; per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 111/2025, emessa e pubblicata in data 07.01.2025, dal Tribunale di Milano – Sezione V Civile, Giudice Dott.ssa Caterina
Spinnler, nel procedimento R.G. n. 8792/2022, con condanna di Parte_1
al pagamento in favore di della somma di Euro
[...] Controparte_1
117.811,18, oltre interessi ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 9/10/2002 n. 231, dal pagina 4 di 23 trentesimo giorno successivo alla data della fattura sino all'effettivo pagamento, e spese della procedura di ingiunzione, come liquidate dal decreto ingiuntivo n.
1683/2022 opposto, nonché le spese di primo grado come liquidate dalla sentenza appellata, oltre le successive occorrende tutte.
In via istruttoria: dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare le conclusioni istruttorie rassegnate da
in quanto non oggetto di specifico motivo d'appello. Parte_1
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre accessori e oneri di legge.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 111/2025, rigettava l'opposizione proposta da (di seguito anche CPI) avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1683/2022; rigettava, altresì, tutte le domande di parte opponente e condannava a rimborsare alla società opposta, Parte_1
(di seguito, anche le spese di lite liquidate in € Controparte_1 CP_1
14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
2. In particolare, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1683/2022, con cui il Tribunale di Milano ingiungeva alla società opponente il pagamento di € 117.811,18 (IVA inclusa) in favore di quale importo variabile, a titolo di compenso per il risultato Controparte_1
(success fee), previsto dall'art. 2 dell'Addendum al contratto stipulato tra le parti in data 06.09.2019; spiegava, altresì, domanda riconvenzionale diretta ad accertare che il corrispettivo dovuto in forza del contratto in questione era pari a €
50.217,93 + IVA 22% = € 61.265,87, ovvero alla diversa somma calcolata dalle
Commissioni Tributarie provinciali e/o in virtù di eventuali nuovi provvedimenti pagina 5 di 23 di annullamento in autotutela emessi dall , nelle more del Controparte_2
giudizio; per l'effetto, chiedeva accertare che aveva Parte_1
diritto alla restituzione degli importi indebitamente versati e, conseguentemente, condannare al pagamento in favore dell'opponente di € Controparte_1
21.884,28 +IVA per il totale di € 26.698,82, ovvero al pagamento della diversa somma di cui l'opposta fosse risultata debitrice a seguito di provvedimenti e/o annullamenti in autotutela intervenuti nelle more del giudizio.
3. Deduceva l'opponente che, con il contratto sopra citato, la società
[...]
aveva assunto l'incarico di aggiornare, ai sensi dei commi 21 e 22 Parte_2
della Legge n. 208/2015, la banca dati catastale e rideterminare le rendite catastali degli immobili di proprietà di CPI, ai fini dell'imposta municipale unica (IMU), nonché l'incarico di prestare assistenza nel contenzioso tributario eventualmente insorto.
4. Sosteneva l'opponente che in virtù dell'accordo innanzi detto, CP_1
avrebbe dovuto calcolare la variazione di rendita per ciascun immobile, quindi redigere e presentare la necessaria documentazione all'ufficio dell'Agenzia delle
Entrate, proponendo un nuovo valore di rendita catastale per ogni immobile.
Deduceva, poi, l'opponente, che il corrispettivo constava di un primo acconto, in misura fissa, pari a € 19.500,00, di un secondo acconto, pari al 10% del saving
(risparmio) IMU prospettato da a chiusura delle attività progettuali e CP_1
di un saldo finale, da quantificare in base al definitivo saving ottenuto da CPI, detratti gli acconti versati e conteggiato al netto di eventuali rettifiche di rendita operate dall'Agenzia delle Entrate e pervenute entro la fine dell'anno 2020, data oltre la quale “tali rendite non risulteranno più contestabili dalle autorità competenti per l'esercizio considerato”, come da art. 8 del contratto.
5. Osservava, altresì, l'opponente che aveva presentato, nell'interesse di CP_1
Contr trentaquattro modelli DOC-FA per la rideterminazione delle rendite catastali pagina 6 di 23 di altrettanti suoi immobili e che aveva emesso la fattura n. 349 del 31.10.2019 per € 19.500,00 +IVA 22% per il totale di € 23.790,00), a titolo di acconto in misura fissa, ai sensi dell'art. 8 lett. a) del contratto e, poi, la fattura n. 453 del
24.12.2019 per € 52.602,21 + IVA 22% per il totale di € 64.174,70), quale secondo acconto ai sensi dell'art. 8 comma b) del contratto.
6. Aggiungeva l'opponente che, avendo appreso che l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto a rettificare ben trenta (su trentaquattro) denunce DOC-FA presentate da la stessa aveva provveduto a pagare l'IMU per l'anno CP_1
2020, calcolando il tributo sulla base dei valori rettificati, risultanti dalle visure catastali degli immobili, anziché sulla base dei valori catastali calcolati da
CP_1
7. Pertanto - sosteneva CPI - poiché per quasi tutti gli immobili oggetto dell'incarico, la rendita catastale aveva subito una variazione al ribasso assai modesta, se non inesistente, il saving (risparmio) IMU risultava essere pari a €
147.623,65, valore quest'ultimo da assumere come riferimento per rideterminare il compenso dovuto a (pari al 35% del saving/risparmio). CP_1
8. Pertanto, l'opponente, rilevato che gli emolumenti già pagati (pari a complessivi €
72.102,21 + IVA = 87.964,70 erano ben superiori al 35% del risparmio ottenuto
(€ 143.479,79 x 35%= € 50.217,93 + IVA= € 61.265,87), sosteneva di essere creditrice nei confronti della società della somma pari a € CP_1 Parte_1
21.884,28 + IVA per un ammontare complessivo di € 26.698,82.
9. La società chiedeva di accertare e dichiarare che CP_1 Parte_1 [...]
era sua debitrice per l'importo di € 117.811,18 e/o di quella Parte_1
diversa somma stabilita in giudizio;
instava per il rigetto integrale della domanda riconvenzionale e in via subordinata e di reconventio reconventionis, chiedeva accertare che la condotta di integrava Parte_1
inadempimento degli obblighi contrattuali, nonché degli obblighi di diligenza, pagina 7 di 23 correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto de quo e, per l'effetto, chiedeva condannare l'opponente a risarcire tutti i danni quantificati nell'importo complessivo di € 117.811,18, o nel diverso importo ritenuto di giustizia all'esito del giudizio.
10. Deduceva che il premio di risultato, pari al 35% del saving sulla tassazione IMU dell'anno 2020, secondo quanto pattuito all'art. 2 dell'Addendum al contratto, doveva essere conteggiato al netto di eventuali rettifiche di rendita operate dall delle Entrate pervenute (ossia, precisava Valuement, “notificate”) CP_2
entro la fine del 2020, data oltre la quale tali rendite proposte non sarebbero state più contestabili (e, quindi, sarebbero diventate definitive) dalle autorità competenti per l'esercizio 2020. Infatti, osservava l'opposta, l'inciso “pervenute entro fine 2020” doveva essere interpretato nel senso di “notificate”, in quanto ai sensi dell'art. 74, Legge 342/2000, solo con la notifica dell'atto di accertamento la rettifica della rendita operata dall'Agenzia delle Entrate acquisiva efficacia.
Pertanto, con mail in data 16.12.2020, comunicava all'opponente che, CP_1
non essendo pervenuto alcun atto di accertamento nell'anno 2020 da parte di
Agenzia delle Entrate, il ottenuto nel primo anno era pari ad € 489.892,58 CP_4
e che, con riferimento alle rendite rettificate dall'Agenzia delle Entrate, ma a quella data non ancora oggetto di notifica, vi era la possibilità di presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.
11. Sosteneva l'opposta, inoltre, che, a causa di una disorganizzazione interna alla società opponente e mancanza di comunicazione tra gli uffici della stessa società, nonostante i numerosi report costantemente inviati da con i conteggi CP_1
relativi all'IMU 2020 e al effettuato da quest'ultima, provvedeva CP_4 Parte_1
a liquidare l'IMU 2020 sulla base delle rendite rettificate dall'Agenzia delle
Entrate e rinvenute nelle visure, anziché sulla base delle “rendite proposte” da
CP_1
pagina 8 di 23 12. Pertanto, assumeva la società opposta che arbitrariamente e senza Parte_1
informare aveva del tutto disatteso le “rendite proposte”, CP_1
discostandosi dai calcoli dell'IMU 2020 operati da commettendo, in CP_1
tal modo, un errore sotto il profilo fiscale e contravvenendo al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto sottoscritto tra le parti, nonché violando il principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., per non aver fatto quanto in suo potere per far sì che il contratto conservasse la sua economicità per entrambe le parti.
13. Aggiungeva che, preso atto di quanto accaduto, la medesima società di CP_1
consulenza si rendeva disponibile a gestire, a titolo gratuito, le richieste di rimborso dell'IMU versata in eccesso rispetto a quella dovuta, riscontrando, però,
l'inerzia della società opponente, la quale ometteva di trasmettere la documentazione necessaria, facendo scadere i termini per la presentazione del ricorso contro il primo atto di accertamento relativo ad un immobile sito in Roma.
14. La condotta negligente e scorretta di - sosteneva la società opposta - si Parte_1
palesava anche successivamente nella tardiva ed incompleta trasmissione dei documenti richiesti da per la proposizione degli altri ricorsi relativi CP_1
agli altri immobili, ricorsi che la società opposta aveva provveduto, comunque, a depositare.
15. Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 111/2025, riteneva che, nel periodo d'imposta relativo all'anno 2020, doveva operare la rendita proposta da dal momento che i primi atti di accertamento di rettifica delle “rendite CP_1
proposte” erano stati notificati a a partire dal 30.04.2021, ragione per Parte_1
la quale solo da quel momento essi erano in grado, ex lege, di esplicare la propria efficacia nei confronti del contribuente. Osservava, inoltre, che gli effetti delle rendite proposte erano stati vanificati a causa del pagamento spontaneo dell'IMU Contr effettuato da in eccedenza e sulla base di indagini autonomamente svolte, pagina 9 di 23 senza che la società opponente tenesse conto dell'attività svolta da e CP_1
quando ancora nessun atto di accertamento era stato notificato da parte dell'Agenzia delle Entrate. Respingeva , inoltre, l'eccezione dell'opponente circa la validità della notifica effettuata dall'Agenzia delle Entrate, relativamente all'anno 2020, in quanto la proroga dei termini di notifica stabilita dal c.d.
Decreto Rilancio, a norma del disposto di cui all'art. 157, co.
7-bis D.L. 19 maggio 2020, n. 34, non si applicava alle entrate degli enti territoriali, quale è
l'IMU.
Riteneva, pertanto, che poiché l'accertamento era stato notificato oltre il termine di dodici mesi dalla presentazione del DOCFA e, quindi, soltanto nel corso del
2021, lo stesso esplicava i suoi effetti solo per gli esercizi successivi, mentre i valori di rendita proposti dal contribuente, per opera dell'attività svolta da in esecuzione del contratto, rimanevano definitivi per l'anno 2020. CP_1
16. Avverso la sentenza di prime cure ha interposto gravame Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle domande già avanzate in primo grado.
[...]
17. costituendosi in secondo grado, ha chiesto rigettarsi Controparte_1
l'appello confermando la sentenza impugnata.
18. All'udienza di prima comparizione del 24.06.2025, avendo l'appellata dichiarato la propria disponibilità ad attendere l'esito del giudizio di appello e a non porre in esecuzione la sentenza impugnata, parte appellante ha dichiarato di rinunciare alla proposta sospensiva. La causa è stata, quindi, rimessa in decisione all'udienza del
30.09.2025 sulle conclusioni come dalle parti rassegnate, previa concessione dei termini di legge per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
19. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
pagina 10 di 23 a) primo motivo: erronea interpretazione del contratto circa il momento di maturazione del corrispettivo premiale (“success fee”);
b) secondo motivo: erronea interpretazione dell'efficacia della notificazione relativa alla variazione della rendita catastale operata dall'Agenzia delle
Entrate;
c) terzo motivo: erronea interpretazione dell'art. 157, D.L. n. 34/2020 circa l'inapplicabilità della proroga del termine per la notifica dell'accertamento della rendita catastale alle entrate degli enti territoriali;
d) quarto motivo: determinazione del corrispettivo a Valuement e domanda di rimborso delle maggiori somme versate;
e) quinto motivo: omesso esame della decisione di rigetto dell'impugnativa Contr proposta da decisione emessa dalla Commissione Tributaria di Lucca.
20. I primi due motivi di gravame sub a) e b) possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi. La difesa di parte impugnante - dopo aver premesso una sintesi fattuale della vicenda - assume che la mera interpretazione letterale dell'art. 8, lett. c) del contratto concluso con induceva a CP_1
ritenere che il saving sul quale calcolare l'importo variabile (cd. success fee) dovesse essere calcolato sulla nuova rendita degli immobili come introdotta in banca dati con riferimento al 360 giorno dalla presentazione della denuncia
DOC.FA. Pur dando atto, ovviamente, le parti della complessa sequenza procedimentale necessaria ad ottenere l'auspicata riduzione, le stesse sancivano in modo chiaro il momento rilevante al fine della quantificazione dell'importo variabile spettante all'odierna appellata. La realtà dei fatti, ovvero l'intervenuta rettifica della maggior parte dei valori come proposti da con la CP_1
procedura informatica DOCFA dimostrava, invero, la cesura tra la rendita semplicemente proposta e quella poi certificata dall'Agenzia delle Entrate ed inserita in banca dati. A fronte di tale contesto operativo, la stessa giurisprudenza pagina 11 di 23 di legittimità, interrogatasi in merito alla valenza della notifica dell'accertamento
– se cioè valenza costitutiva o dichiarativa – pur non sottovalutando la conoscenza qualificata raggiungibile solo a seguito della notifica della rettifica, assumeva che l'accertamento in rettifica, una volta notificato al contribuente, coinvolgeva anche le cd. annualità sospese ed era efficace anche per esse;
in sostanza, solo a seguito della notifica dell'accertamento l'Amministrazione poteva richiedere l'applicazione della nuova rendita e certamente anche per le annualità rimaste in sospeso. Secondo l'appellante, quindi, l'intervenuta variazione ad opera dell'Agenzia delle Entrate non consentiva di ritenere cristallizzate, anche solo per l'anno 2020, le rendite proposte a seguito di . Tale differenza, Pt_3
quindi, incideva in modo sensibile sulla base sulla quale calcolare il compenso variabile.
21. Opinione della Corte quanto ai motivi a) e b). La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi. In via preliminare, la Corte valuta le eccezioni sollevate dalla difesa di parte appellata quanto alla ritenuta violazione dei nova ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. Sostiene la difesa di che con Controparte_1
l'atto di appello la società avrebbe introdotto nuovi Parte_1
fatti asseritamente estintivi del diritto alla success fee, fatti mai dedotti in prime cure. A detta della parte appellata, infatti, alla difesa incentrata sulla proroga dei termini di notifica degli atti di accertamento rettificativi delle rendite proposte oltre il 31.12.20202, si era aggiunta anche la difesa incentrata sulla sufficienza dell'annotazione negli atti catastali delle rendite rettificate dall'Agenzia delle
Entrate entro il 31.12.2020, senza che fosse necessaria alcuna notifica dell'atto di accertamento. Inoltre, con il secondo motivo di gravame la difesa della parte appellante, secondo l'appellata, avrebbe introdotto una pretesa efficacia retroattiva delle rendite catastali rettificate dall'Agenzia delle Entrate.
pagina 12 di 23 22. La Corte reputa che i temi trattati in sede di gravame siano stati oggetto di ampia disamina in prime cure. Ed, infatti, risulta per tabulas dalle pagg. 5 e 6 della sentenza che il giudice ha fatto riferimento al momento della notifica quale atto idoneo ad esplicare la propria efficacia nei confronti del contribuente, assumendo che solo con la notifica dell'avvenuta rettifica ad opera dell'Agenzia delle Entrate, la valorizzazione degli immobili poteva essere modificata in pejus rispetto alla rendita proposta a seguito dell'attività di Con riguardo, poi, al tema CP_1
della sufficienza dell'annotazione delle rendite rettificate negli atti catastali, è a dirsi che lo stesso deriva in termini strettamente consequenziali dalla necessità o meno della notifica dell'accertamento: in sostanza, se per assegnare efficacia all'accertamento è necessaria la notifica, l'annotazione negli atti catastali è di per sé insufficiente, laddove il carattere non costitutivo ma meramente dichiarativo della notifica postula la sufficienza dell'annotazione negli atti catastali. Tema, infine, ulteriormente connesso è quello della cristallizzazione del , posto CP_4
che su quest'ultimo dato deve essere conteggiato l'importo variabile (success fee); cristallizzazione che può permanere nel tempo solo in ragione dell'efficacia retroattiva o meno delle rettifiche operate da parte dell'Agenzia delle Entrate.
23. Passando, dunque, al merito dei sopra detti motivi, si illustrano le disposizioni contrattuali rilevanti ai fini del decidere. L'art. 3 del contratto concluso il 6 settembre 2019 (doc. 1, fascicolo di primo grado parte attrice) recita: “le società
e intendono procedere CP_5 Parte_1
all'aggiornamento della banca dati catastale, relativamente ai propri immobili aziendali, ai sensi dei commi 21 e 22 della Legge 208/2015, onde rideterminare le rendite catastali e di conseguenza l'imposizione fiscale di alcuni immobili di proprietà. [...]”. L'art. 4 prevede, inoltre, che l'oggetto del contratto era lo svolgimento delle “attività progettuali, mirate all'analisi e alla rideterminazione delle rendite catastali degli immobili selezionati”. L'art. 8, riguardo all'offerta pagina 13 di 23 economica, stabilisce quanto segue: “i compensi determinati e stabiliti per le operazioni descritte vengono così quantificati: a. All'avvio delle attività progettuali, un primo acconto di € 20.000 che sarà fatturato per il 75% a ed il 25% a carmila. Tale importo sarà assorbito nel Parte_1
conteggio finale del saving conseguito (vedi punto c sotto riportato); b. un secondo acconto, pari al 10% del saving determinato a chiusura delle attività progettuali, orientativamente a fine dicembre 2019, i cui alla sezione 4 del presente documento;
c. il saldo conteggiato come premio di risultato per
l'ottenimento della riduzione di rendita catastale pari al 35% del saving sulla tassazione IMU del primo anno, calcolato come differenza tra l'attuale valore catastale ed il nuovo valore catastale per effetto della riduzione della nuova rendita una volta introdotta in banca dati, con riferimento al 360^ giorno dalla presentazione delle denunce DOCFA. L'importo del saldo verrà conteggiato al netto di eventuali rettifiche di rendita operate dall' Controparte_6
pervenute entro fine 2020, data oltre la quale tali rendite non
[...]
risulteranno più contestabili dalle autorità competenti per l'esercizio considerato”. Prosegue poi l'articolo 8: “Per il pagamento di quanto sopra riportato, si prevede l'emissione di: una prima fattura di acconto pari a € 20.000 entro il 30.09.2019; una seconda fattura di acconto pari al 10% del saving entro il 31.12.2019; una fattura a saldo pari al 35% del saving definitivo, al netto degli acconti precedentemente emessi, entro il 31.12.2020. Si richiede il pagamento delle fatture sopra riportate entro 60 (sessanta) giorni. I compensi sono intesi al netto dell'IVA di legge". L'art. 2 dell'Addendum al contratto (doc. 2, fascicolo di primo grado parte attrice), relativo all'offerta economica, ribadisce il contenuto delle clausole di cui all'art. 8 citato. Ora, il decreto ingiuntivo opposto (All. D, fascicolo di primo grado, parte attrice) ha per oggetto soltanto il premio di risultato di cui all'art. 8 lettera c) del contratto, calcolato sulla base del risparmio pagina 14 di 23 d'imposta IMU conseguito da per effetto dell'applicazione delle nuove Parte_1
rendite catastali proposte da Il punto controverso è costituito, CP_1
pertanto, dall'effettivo ammontare del credito fiscale realizzato da Parte_1
conseguente alla corretta determinazione della base di calcolo dell'IMU, Contr considerato che, dall'analisi delle visure catastali degli immobili, aveva appreso che ben trenta delle denunce DOC.FA erano state rettificate da parte dell'Agenzia delle Entrate ( doc. n. 3 del fascicolo di parte attorea in prime cure).
24. Orbene, proprio a termini del contratto ed alla luce dell'interpretazione letterale dell'art. 8 dello stesso, la riduzione delle rendite catastali doveva essere raggiunta nel corso dell'anno 2020. In realtà, l'accertamento dei valori catastali era intervenuto nel corso dell'anno 2020, come risulta dal citato doc. n. 3 di parte attorea e come risulta anche dallo specchietto alle pagg. 19 e 20 dell'atto di citazione in appello, che altro non è che la più agevole trasposizione grafica degli accertamenti di cui al doc. n. 3, come peraltro negli stessi termini grafici illustrati alle pagg. 15 – 17 dell'atto di citazione in opposizione di primo grado. A termini del contratto, quindi, in primo luogo, nessuna disposizione prevedeva la necessarietà della notifica di detti accertamenti, che – si ribadisce – erano contenuti nella banca dati al 31.12.2020.
25. Con riguardo più specificatamente al tema della notifica degli accertamenti comunque avvenuta nei confronti dell'odierna parte impugnante a partire dall'anno 2021, si premette che la procedura di tipo informatico, denominata
DOCFA, consente al contribuente di formulare una proposta di rendita per le unità immobiliari oggetto di dichiarazione in catasto, secondo le disposizioni contenute nel D.M. n. 701 del 1994, aggiornando la banca dati catastale con il classamento e la relativa rendita. L'art. 1, co. 2 e 3, stabilisce che “il dichiarante propone anche
l 'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le pagina 15 di 23 unità a destinazione speciale o particolare. Tale rendita rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva”. L'art. 74 della l. nr 342 del
2000 prevede che “a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi
o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”.
26. A tale riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'espressione contenuta nell'arti. 74, secondo cui gli atti “sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione” “va intesa nel senso che la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia: la valenza semantica, oltre che tecnico giuridica, dell'aggettivo “efficaci”, invero, non consente di inferire nessuna volontà legislativa di attribuire alla notifica … del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioè, ex nunc) e non (quale portato naturale proprio del provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione “catastale” dell'immobile”. Le
Sezioni Unite attestano che l'inciso 'solo a decorrere dalla loro notificazione' indica inequivocabilmente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata, ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire 'sospese', ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso” (Cass. pagina 16 di 23 civ. SU n. 3160/2011). Quanto alla contestazione sollevata dalla difesa di parte appellata circa l'inconferenza della fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite citate, in ragione del fatto che la pronuncia esaminava l'attribuzione della rendita catastale a fabbricato non iscritto in catasto, si rileva - come risulta tanto dalla motivazione, quanto dalla massima - che in materia ICI, “il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può essere tenuto
a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge”. Tali principi non escludono affatto il meccanismo della notifica sopra citato e della relativa efficacia anche quanto alle annualità sospese, non essendo la mancata iscrizione del fabbricato al catasto una ragione correlata ad un differente funzionamento dell'attribuzione di rendita catastale.
Tanto ciò è vero che i giudici di legittimità con numerose e consolidate decisioni successive hanno chiarito che “in tema di imposta comunale sugli immobili, (ICI),
l'art. 74 comma 1 L. n. 342 del 2000, nel precedere che, a decorrere dal primo gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretata nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICIM ma non pagina 17 di 23 esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d'imposta 'sospese', ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso” (così Cass. civ. n. 14678/2024; v. anche Cass. civ., n. 14402/2017). Tanto che con decisione n. 10126/2019 la S.C. ha osservato che “in tema di ICI, a seguito di rettifica del classamento operato dal contribuente con procedura DOCFA, la successiva attribuzione, da parte dell'ente impositore, della rendita catastale costituisce, una volta notificata, la base imponibile anche per le annualità 'sospese' suscettibili di accertamento ovvero di liquidazione e rimborso”; e ciò senza nulla togliere al ruolo decisivo rivestito dalla conoscenza qualificata propria della notifica, soprattutto nelle ipotesi in cui la procedura partecipata DOCFA non abbia recepito la proposta di parte e ciò, ad esempio, ai fini dell'impugnativa della medesima rettifica (v. in termini Cass. civ. n. 22000/2020).
27. In coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, l'Agenzia delle
Entrate, con circolare n. 7/E del 17.3.2022, ha ribadito che la notifica del provvedimento attributivo o modificativo della rendita non ha forza costitutiva con efficacia ex nunc, ma meramente accertativa della concreta situazione catastale, ragione per cui risulta necessario distinguere: a) l'efficacia della rendita catastale modificata, coincidente con la data di notificazione dell'atto attributivo della rendita;
b) l'utilizzabilità della medesima, coincidente con il momento a partire dal quale l'ente impositore può applicare la nuova rendita ai fini della determinazione dei tributi per le annualità d'imposta non definite (“sospese” ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso). La predetta circolare, poi, al paragrafo finale n. 4, conclude nel senso che, proprio alla luce dei consolidati orientamenti di legittimità, in materia di natura del termine, efficacia ed utilizzabilità delle rendite catastali, “si ritiene necessario introdurre alcune semplificazioni in merito alle specifiche annotazioni già pagina 18 di 23 previste dalle menzionate circolari n. 7/T del 2005 e n. 2/T del 2012 coerentemente con il portato normativo dell'art. 1 comma 3 del D.M. 701 del
1994 che stabilisce che 'la rendita rimane negli atti catastali come rendita proposta sino a quando l'ufficio non provvede alla determinazione della rendita catastale definitiva'. Le procedure di gestione delle dichiarazioni DOCFA saranno adeguate sulla base di quanto previsto con la presente circolare, al fine di consentire l'inserimento negli atti informatizzati, di specifiche locuzioni fattispecie ricorrenti come riportate nello schema seguente”.
28. Sulla base di tali esiti giurisprudenziali, pertanto, non vi è dubbio che la notifica, pure intervenuta nel corso dell'anno 2021 – come ripetutamente sottolineato dalla parte appellata (cfr. per tutte pag. 8 della comparsa costitutiva in appello) - non esclude affatto che la rendita degli immobili in questione ben possa essere stata variata, come risulta dal doc. n. 3 di parte attorea in prime cure entro l'anno 2020
e che, pertanto, la base sulla quale calcolare il compenso variabile spettante a non possa essere certamente quella considerata in sede monitoria. In CP_1
concreto, dunque, la differenza di valore della rendita, ossia il non era pari CP_4
ad € 485.625,75 rispetto al quale l'appellata aveva calcolato il compenso in conformità dell'art. 2 dell'addendum al contratto e detratti gli importi ricevuti ossia gli acconti di € 19.500,00 ed di € 52.602,61; bensì al minore importo di €
143.479,79, come da rettifiche effettuate dall'Agenzia delle Entrate.
29. Da tanto deriva l'irrilevanza delle osservazioni ampiamente sviluppate da parte di quanto alla condotta di che, pure dopo la partecipazione CP_1 Parte_1
alla procedura finalizzata alla rendita proposta e pur dopo la scelta tra il profilo
“prudente” o “aggressivo” della proposta, si era poi determinata a pagare l'imposta IMU per l'anno 2020 sulla scorta dei valori rettificati da parte dell delle Entrate, come risultanti dalle visure;
men che meno può CP_2
Contr parlarsi di un profilo di colpa per avere rovveduto agli adempimenti tributari pagina 19 di 23 sulla base delle rendite rettificate, conseguendo, in tal modo, un saving inferiore, Contr dato che aveva posto in essere una condotta rispettosa delle determinazioni assunte, a quel momento, da parte dell'Agenzia delle Entrate. Sullo stesso piano si collocano tutte le altre osservazioni in merito al fatto che anche il Dott.
[...]
Contr
consulente di (doc. 10 di parte attorea), avesse riconosciuto Persona_1
che il principio base nella determinazione della success fee “consiste nel fatto che la riduzione delle rendite sia definitivamente acquisita, almeno per il 2020, e che dunque le società possano legittimamente ridurre il carico lmu”, in quanto del Contr tutto logico è, dalla prospettiva di auspicare l'accoglimento delle rendite proposte, ma tale dato previsionale deve poi misurarsi con il dato concreto delle avvenute rettifiche. In ogni caso, anche eventuali profili di colpa dell'odierna appellante – si ribadisce del tutto insussistenti – ancorché trattati in prime cure
(cfr. conclusioni pag. 42 della comparsa di costituzione in primo grado), non sono stati riproposti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., come sarebbe stato necessario, giusta Cass. civ. n. 9265/2021 nei seguenti termini: “soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa”.
30. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, quindi, avendo ottenuto CPI un
“saving”, ossia un risparmio sulla tassazione IMU del primo anno (2020), per €
143.479,79, (imposta IMU 2019 € 2.323.762,39 – imposta IMU 2020 €
2.180.282,61 = € 143.479,79), la stessa è tenuta a corrispondere in favore di ai sensi dell'art 8 del contratto, l'importo pari al 35% di tale “saving” CP_1
vale a dire € 61.265,87 (€ 143.479,79 x 35% = € 50.217,93 + IVA= € 61.265,87). pagina 20 di 23 Contr Risultando, poi, che aveva corrisposto a in acconto la maggior CP_1
somma di € 87.964,70, in ossequio a quanto previsto ai sensi dell'art 8 a) e b) – circostanza mai contestata in prime cure - ne consegue che la stessa si trova a essere creditrice, nei confronti della società della somma pari a € CP_1
26.698,82 (€ 87.964,70 - € 61.265,87 = € 26.698,82). Di conseguenza, non spetta a alcun ulteriore corrispettivo rispetto a quanto già percepito, con CP_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna di parte appellata a Contr rimborsare a la somma di € 21.884,28 +IVA per un totale di € 26.698,82, avendo CPI versato a un importo maggiore di quello dovuto secondo il CP_1
contratto; sulla predetta somma competono gli interessi legali nella misura come richiesta dalla stessa parte opponente in primo grado, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
31. Le sopra esposte conclusioni comportano l'assorbimento dei motivi ulteriori, incentrati sul tema della notifica, della tempestività della stessa e delle riduzioni del saving solo all'esito di contenziosi tributari illustrati.
32. L'accoglimento dell'appello giustifica la condanna di parte appellata alla rifusione delle spese processuali tanto del primo, quanto del secondo grado, in favore di
La quantificazione delle spese processuali tiene Parte_1
conto dei valori medi rapportati al valore della controversia come dichiarato da parte appellante ( euro 117.811,18), con esclusione, limitatamente al secondo grado, dell'importo relativo alla fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. R.G. 323/2025, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma Parte_1
della sentenza n. 111/2025, emessa dal Tribunale di Milano, accoglie l'opposizione pagina 21 di 23 proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1683/2022;
II. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 26.698,82 – oltre interessi legali come indicato al
[...]
punto n. 30 della motivazione;
III. condanna a rimborsare, in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese processuali, che liquida: quanto al primo grado, in complessivi
[...]
€ 14.103,00; quanto al secondo grado, in complessivi € 9.991,00 – oltre, in entrambi i gradi, al rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Milano, 8.10.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
pagina 22 di 23
pagina 23 di 23