Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli Presidente
Dott. Ernesta Tarantino Consigliere relatore
Dott. Elvira Palma Consigliere alla pubblica udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 449/2023 R.G. promossa da:
rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. MAROZZI ANGELO e dall'Avv. RONCONI GIOVANNI
APPELLANTE
contro
:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1 CP_2
CARRIERO ANTONELLA
APPELLATI
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 31 ottobre 2022, l'adito Tribunale di Bari così statuiva sulla domanda proposta da e , operatori di esercizio par. Controparte_1 CP_2
183:
< ricorrenti a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva dei
Indennità di guida 1 e 2, Indennità di guida autosnodato e Indennità duplici mansioni e, per l'effetto, condanna la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del
[...]
sig. e del sig. delle differenze retributive per i Controparte_1 CP_2
predetti titoli, maturate con decorrenza dal 2015 al 2019, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo;
…>>.
2. La domanda infatti veniva accolta “in parte” in quanto, in difetto di qualsivoglia specifica allegazione sul punto di parte ricorrente “…..deve aversi riguardo alla retribuzione dei giorni di ferie corrispondenti al periodo di quattro settimane di ferie minime garantite ai sensi della Direttiva 2003/88/CE” in sintonia con l'insegnamento di Cass. n. 20126/2022 secondo la quale, in sostanza, il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost. non dev'essere applicato in relazione alle giornate di ferie eccedenti le quattro settimane, involgendo una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa invece alle parti collettive.
3.Con ricorso del 2.5.2023 la Parte_1
nterponeva appello.
[...]
Gli appellati resistevano con apposita comparsa.
All'udienza odierna, previa discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo che segue.
3.1 Con il primo motivo, la società appellante denuncia, in sostanza, che la variazione retributiva nella giornata di ferie era minima e tale da non comportare alcun effetto dissuasivo, come comprovato anche dall'avvenuto pieno godimento delle ferie maturate, evidenziando che “le differenze ex adverso pretese in ciascun anno di riferimento, rapportate alla retribuzione globale di fatto annuale percepita dai ricorrenti (come risultante dai cedolini paga ex adverso prodotti), corrispondono all'1/2 % della stessa, cosicché appare evidente l'esiguità dell'incidenza delle differenze per cui è causa…”.
2 Lamenta altresì che il primo giudice aveva pretermesso il doveroso accertamento circa la “paragonabilità” del trattamento economico goduto nei periodi nei periodi di ferie a quello goduto nei periodi di esercizio dell'attività lavorativa.
Contesta altresì la quantificazione dell'indennità feriale di cui al conteggio allegato al ricorso in quanto “….l'importo differenziale della retribuzione giornaliera (che è stata poi moltiplicata per il numero di ferie godute in ogni singolo anno) è stato ricavato dividendo l'importo annualmente percepito per le indennità indicate al punto
11 del ricorso stesso per i giorni di effettiva presenza nell'anno, laddove invece ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 23.07.1976 la retribuzione giornaliera si determina dividendo per 30 l'importo mensile corrisposto e quindi il dividendo corretto sarebbe stato 360”.
Lamenta che il primo giudice avrebbe indebitamente disapplicato la contrattazione collettiva di settore a cui è rimessa la determinazione degli elementi che concorrono a formare il trattamento economico dei lavoratori (art. 5 del CCNL del 23.7.1976
). Controparte_3
Con il secondo motivo si lamenta l'erronea interpretazione degli art. 20 e 21 del citato CCNL 23.07.1976 non avendo il Tribunale rilevato la natura di mero rimborso spese delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta e diaria ridotta, laddove un attento esame della contrattazione collettiva nazionale per la categoria degli autoferrotranvieri avrebbe portato a concludere che le parti hanno inteso attribuire natura prevalente alla componente risarcitoria (appunto di rimborso spese) dell'indennità di trasferta e di diaria ridotta, a fronte di quella retributiva.
“In tal senso depone chiaramente il dettato dell'art. 20, n. 3 lett. C) del CCNL
23.07.1976, ai sensi del quale nessuna indennità è dovuta quando l'assenza dalla residenza risulti inferiore alle 4 ore;
tale disposizione trova il proprio fondamento nella evidente circostanza che la breve durata della prestazione da eseguire fuori dalla residenza non possa considerarsi fonte di spese per il lavoratore”.
A dire degli appellanti, inoltre, “la prevalenza della componente risarcitoria (e dunque di rimborso spese) rileva, inoltre, in maniera ancor più significativa, dalla
3 disciplina dell'indennità di pernottazione, riconosciuta, com'è noto, ai sensi dell'art. 20 n. 4, quando l'agente rimane assente dalla residenza, ne parta o vi ritorni nell'intervallo di tempo dalle ore 22 alle ore 5…”; infatti, “la previsione di una maggiorazione limitata al 10%, per il caso in cui il dormitorio sia a carico dell'azienda, denota la scarsa rilevanza attribuita alla componente retributiva della detta indennità”.
Nel senso della natura mista dell'indennità di trasferta militerebbe altresì il DPR
22.12.1986 n. 917 (T.U. Imposte sui Redditi) che, all'art. 51 (ex art. 48), punto 5, testualmente prevede: “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto (…)”.
Riguardo alle altre indennità di cui alla sentenza impugnata si evidenzia che il primo
Giudice avrebbe omesso di considerare che l'indennità di percorrenza, l'indennità di guida e l'indennità di duplici mansioni costituiscono “incrementi di produttività” come risulta espressamente dal Verbale di Riunione del 19.11.2009 e dal Verbale di
Intesa del 22.08.2011 “e, come tali, non posseggono i requisiti richiesti dalla giurisprudenza della CGUE citata ex adverso”, rivestendo natura di “compensi collegati alla produttività.
Infine, si lamenta che “l'indennità di duplici mansioni” non è finalizzata a compensare alcun disagio, dal momento che la mansione di vendita di biglietti a bordo rientra nell'attività ordinaria dell'operatore di esercizio;
“l'indennità di guida”
è genericamente collegata al tempo di guida (cfr. accordo aziendale del 03.02.1998 ex adverso prodotto) e quindi di per sé non ha la funzione di compensare un incomodo;
“l'indennità di percorrenza” è collegata alla guida in determinate fasce orarie considerate ore di punta e, pertanto, non risulta intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte dai ricorrenti ma, piuttosto, è correlata ad una particolare modalità/collocazione temporale della prestazione lavorativa
4 Con l'ultimo motivo, reiterando invero una deduzione già sopra svolta, si lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c. in quanto era onere del lavoratore –di cui il Tribunale avrebbe dovuto rilevare il mancato assolvimento- dimostrare la non “paragonabilità” delle condizioni economiche godute nei periodi di fruizione delle ferie a quelle relative all'esercizio del suo lavoro, la sussistenza di un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali e la conseguente difformità della disciplina collettiva da quanto stabilito nella direttiva 2003/88 e dalle pronunce della
CGUE citate in sentenza
4. I suddetti motivi – esaminabili congiuntamente perché connessi – sono infondati per le ragioni che seguono.
4.1. Come ben chiarisce Cass. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, -H e altri).
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 Per_1
del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente
C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.2 Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7
5 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva
2003/88/CE, recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass.17/05/2019 n.
13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.
30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con il D.Lgs. n.
185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto
Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
6 “….Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva
2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss. sentenza Corte
Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale e variabile - “il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto,
7 a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base.
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché Persona_2
e a., EU:C:2009:18, punto 60)”. Persona_3
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018,
Hein, C‑385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza
Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE
8 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”.
5. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio - non ha in questa sede alcuna rilevanza dovendosi, in ogni caso, attribuire prevalenza alle sentenze della
Corte di Giustizia dell'UE le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata
Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, a poco rileva la circostanza che gli istanti non abbiano formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del CCNL di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso i lavoratori, sin dall'inizio, dedotto, come causa petendi, la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, dell'art. 4 della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
5.1 Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell' erogazione degli emolumenti “esclusi”, l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel
9 senso che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (v. altresì Cass. n. 35578/2023 la quale chiarisce altresì che deve trattarsi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione in esame).
6. Ora, chiarito quanto sopra, il fatto che l'indennità di diaria ridotta (che, si badi, rileva solo rispetto alla posizione del e non anche del , v. buste paga CP_1 CP_2
in atti), prevista dall'art. 21 del CCNL 23.7.1976, spettante al personale di macchina nell' ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di < all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta, evidentemente, la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, escluse qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante).
Inoltre, la “franchigia” delle sei ore continuative, a parere della Corte, è indicativa più che dell'assenza di spese (come opina parte appellante), della correlazione dell'indennità al particolare disagio che risulta, appunto, maggiormente significativo con l'aumento delle ore di servizio.
10 Da notare poi che a norma dell'art. 21 comma 4, “quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dal secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta previsto dal precedente art. 20”.
6.1 Né sembra dispiegare rilevanza il richiamato art. 51 del DPR n. 917/1986, afferendo la diversa fattispecie della determinazione dell'imponibile fiscale in caso di erogazione di indennità di trasferta (a prescindere, dunque, da qualsiasi riscontro obiettivo circa l'effettiva natura dell'indennità in parola); senza contare che la conseguenziale pretesa dell'appellante di “considerare soltanto la quota parte della trasferta che supera l'importo di € 46,48 al giorno” (vecchie L. 90.000) non risulta in ogni caso qui rilevante, trovandoci al cospetto di una sentenza di condanna generica di talchè siffatte obiezioni possono, se del caso, trovare ingresso solo in sede di giudizio quantificatorio (considerazione, questa, che si presta ad assorbire anche le ulteriori censure – v. sopra – che attingono pretesi vizi contabili, come ad esempio quello relativo ad un uso scorretto del “divisore” utilizzato, dei conteggi allegati al ricorso introduttivo).
6.2 Tanto premesso, il primo giudice ha del tutto correttamente richiamato sul punto l'orientamento di Cass. n. 17253 del 2018 la quale, per quanto qui rileva, ha evidenziato che “il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente
11 nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della "trasferta in senso proprio", costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.” (cfr. anche
Cass. n. 18479 del 2014; Cass. n. 27826 del 2009; Cass. n. 3278 del 2004).
Per cui, “nella specie, come può, peraltro, evincersi dai dati riportati nei prospetti di calcolo allegati al ricorso, cha attestano la sistematicità dell'erogazione degli emolumenti in parola, ai ricorrenti è abitualmente richiesto di prestare la propria attività al di fuori della residenza di servizio o presso altri depositi o rimesse (o, comunque, secondo le condizioni che danno diritto all'indennità di diaria ridotta o di trasferta), sicché deve ritenersi che si tratti di una peculiare e abituale forma di collaborazione richiesta ai dipendenti, nei termini di cui alle pronunce della Corte di
Cassazione dappresso richiamate, che viene, appunto, compensata con le suddette voci, a cui deve essere, quindi, riconosciuto il valore di elemento non occasionale della retribuzione, anche se di importo variabile”.
Su questa scia si colloca anche:
- Cass. n. 6294/2022 la quale ha statuito, in una fattispecie caratterizzata (così si è espressa la Corte di merito, sul punto confermata dalla S.C.) dalla corresponsione di un'indennità di trasferta avente “carattere stabile e non contingente”, che “in considerazione delle caratteristiche dell'indennità di trasferta e della conseguente natura retributiva dell'emolumento accertata dalla sentenza impugnata, può affermarsi la correttezza ,della decisione della corte nell'inclusione dell'indennità di trasferta nella retribuzione ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale di riferimento da applicare ai fini contributivi”;
- Cass. n. 24594 del 2018 la quale ha precisato come, ai fini della identificazione dei caratteri propri della retribuzione rilevano sicuramente (tra gli altri): a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b)
12 l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa.
In termini v. da ultimo Cass. n. 14011/2024 (nonché Cass. nn. 11760 e 13321 del
2024 che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che attingeva Pt_1
l'erroneo computo nella base di calcolo, di indennità di trasferta e diaria ridotta) che, in tema di diaria ridotta ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di Appello posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019; Cass.
n. 37589 del 2021).
6.3 Altra cosa è poi la distinta indennità di pernottazione, richiamata (v. sopra dalla società appellante) prevista dal punto 3 dell'art. 21 citato in favore del personale di cui ai precedenti punti, “quando pernotta per ragioni di servizio fuori della propria residenza dalle ore 22 alle 5” la quale compete nelle misure previste al punto 11 dell'art. 20 e che qui non è stata affatto rivendicata a riprova del fatto che non risulta che gli istanti abbiano sostenuto particolari voci di spesa in occasione delle trasferte svolte in correlazione con le sopra citate specifiche mansioni di operatori di esercizio
(id est personale viaggiante).
6.4 Da notare infine che l'azienda, nella specie, in modo sintomatico, non ha affatto allegato in cosa sarebbero consistite le “spese” in tesi rimborsate tramite l'indennità in questione, precisazione che sarebbe stata doverosa ove si consideri che dalle buste paga in atti emerge che il (come detto per il non rilevano invece CP_1 CP_2
diarie e/o trasferte) oltre all'indennità in parola si è visto retribuire in busta, come voce a parte, un'apposita voce a titolo di “tickets pasto” (di cui all'Accordo aziendale del 3.2.1998).
13 In ogni caso ed a tutto voler concedere, non si tratta, per tutto quanto sopra esposto, come è pacifico tra le parti, di emolumenti diretti a coprire “spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (v. punti 24 e ss. della sopra citata sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
7. In ordine alle ulteriori indennità, il primo giudice ha avuto modo di osservare che:
- l'indennità di percorrenza (ex Accordo Aziendale del 30.2.1990, pag. 2, il quale tra l'altro precisa espressamente che “tale compenso attiene unicamente alla peculiarità delle mansioni di guida in quelle determinate fasce orarie, in quanto caratterizzate da specifico maggior impegno…”) era finalizzata, appunto, a compensare il maggior impegno psico – fisico dei conducenti di linea in concomitanza di servizio espletato durante determinate fasce orarie (7.30 – 9, 12.30 – 14.30 e 18.30 – 20.30) caratterizzate da traffico più intenso;
-l'indennità di duplici mansioni (ex Accordo Aziendale del 18.10.1984 e del
20.4.1988) originariamente prevista in favore degli autisti che sceglievano di svolgere anche mansioni di vendita di biglietti, continua ad essere erogata per volontà delle parti sociali, anche in seguito all'entrata in vigore del CCNL 27.11.2000 il quale ha previsto che l'operatore di esercizio sia chiamato a svolgere anche operazioni di vendita e verifica del titoli di viaggio;
va da sé che tale indennità resta correlata alle specifica caratteristiche lavorative degli operatori di esercizio, adibiti in quanto tali allo svolgimento di duplici mansioni;
-l'indennità di guida 1 e 2 (così pacificamente indicata in busta paga laddove trattasi di fatto dell'indennità aggiuntiva prevista dall'Accordo del 3.2.1998 paragrafo 5.3) in favore delle qualifiche di “macchinista, capotreno, conduttore, agente di scorta e conducente di linea” e computata “per ora di condotta o di scorta o di guida, al netto dei tempi accessori e delle soste superiori a 30 minuti” (indennità poi aumentata, tramite gli accordi successivi laddove tale aumento figura in busta paga sotto la voce
“indennità di guida 2”);
14 -l'indennità (giornaliera) di guida autosnodato infine risulta disciplinata dal verbale dell'8.9.2005 ed è connessa appunto alla guida di autobus “autosnodato” (essa, in ogni caso, a ben vedere, non risulta attinta da alcuna specifica censura).
Trattasi, come è evidente, di emolumenti strettamente correlati ad uno specifico status professionale, quale quello degli odierni ricorrenti;
né le diposizioni contrattuali del
2009 e 2011 (le quali attribuiscono a talune indennità la natura di “incrementi di produttività”) sopra richiamate dall'Azienda risultano, come sembra opinare l'appellante, innovare siffatte intrinseche caratteristiche.
Per cui detti emolumenti, di fatto, da un lato risultano connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame;
dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione
“normale” – o se vogliamo - “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali (v. i citati prospetti contabili che elencano le indennità annualmente percepite, voce per voce e mese per mese).
8.Piuttosto va verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come detto sopra, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del
2003 ha inteso evitare.
Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
9. Orbene, a differenza di quanto sopra dedotto dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve
15 stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi che (v. Corte di Giustizia 15.09.2011, C-155/10,
Williams, par. 21) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
9.1 E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile, lo si evince dall'ammontare delle differenze reclamate dai ricorrenti, pari, all'incirca, a 500-600 euro lordi l'anno (importo dunque corrispondente, alla retribuzione “feriale” omessa per circa 30 giorni complessivi, rispetto al quale incide in modo scarsamente rilevante la riduzione del periodo minimo di 4 settimane di ferie, cui devesi fare riferimento), sia per il che per il , a fronte di una retribuzione media mensile lorda CP_1 CP_2
di circa € 2.500,00 – 2.700,00 per il e di circa €. 2.800,00 – 3.000,00 per il CP_1
, quale si evince delle buste paga in atti, durante il periodo per cui è causa. CP_2
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
In altre parole, risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito
16 Alla luce delle considerazioni che precedono deve qui ritenersi rilevante una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-
2023).
In tale contesto si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.
Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_4
giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, punto Email_1
17 corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del
22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
Le suesposte considerazioni sono assorbenti ed esimono la Corte della trattazione delle ulteriori questioni dedotte dalle parti nei rispettivi scritti.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data
2.5.2023 da , Parte_1
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bari il 31.10.2022 nei confronti di
[...]
e , così provvede: CP_1 CP_2
- rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante a rifondere al lavoratore le spese processuali del presente grado del giudizio, in distrazione, che liquida in euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari il 18/02/2025
Il Presidente relatore Dott. Pietro Mastrorilli
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44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel