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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUCCI LUCA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 396/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ciro' Marina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720250009747188000 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n11720250009747188000 per i motivi sopra esposti, conseguentemente dichiarare la nullità della suddetta intimazione.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc..
Resistente Comune di Cirò Marina:
Dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta, con conseguente conferma degli importi dovuti al Comune di Cirò Marina, relativamente all'Avviso di accertamento n. 23732 del 20.12.2022 - IMU
2017; con vittoria delle spese di giudizio.
Resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione:
rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto stante la correttezza del proprio operato.
Con condanna alle spese, nella misura indicata nella nota spese dell'odierna deducente, o altra che sarà determinata da parte del Giudice adito, in danno della parte soccombente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio le controparti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Eccepiva di non avere mai ricevuto la notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento e che, in ogni caso, la pretesa fiscale era oramai prescritta.
Si costituiva il Comune, contestando quanto osservato da controparte.
Rilevava che l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato in data 23 febbraio 2023 e che, non essendo stato impugnato, era divenuto definitivo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, contestando quanto osservato da controparte e concludendo per il rigetto del ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Come si evince dalla documentazione prodotta dal Comune resistente, l'avviso d'accertamento è stato regolarmente notificato, per cui l'impugnazione della cartella di pagamento è ammissibile solo per vizi propri.
Come disposto dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, infatti, ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri;
solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest' ultimo.
L'atto amministrativo illegittimo non è nullo, bensì solamente annullabile, per cui, se non impugnato tempestivamente, diviene definitivo;
l'art.
7-bis, comma 2, della Legge 27/07/2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), inserito dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 30 dicembre 2023,
n. 219, dispone espressamente che i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
Nella presente sede non è, perciò, possibile eccepire, per la prima volta, eventuali vizi di legittimità dell'avviso d'accertamento e, quindi, del merito della pretesa impositiva, nemmeno in relazione al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
Parimenti non può sostenersi che la prescrizione sia maturata in data successiva alla notifica del predetto provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e, poste ad integrale carico del ricorrente, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate, in favore di ciascuna delle controparti costituite, in € 350,00.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUCCI LUCA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 396/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ciro' Marina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720250009747188000 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n11720250009747188000 per i motivi sopra esposti, conseguentemente dichiarare la nullità della suddetta intimazione.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc..
Resistente Comune di Cirò Marina:
Dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta, con conseguente conferma degli importi dovuti al Comune di Cirò Marina, relativamente all'Avviso di accertamento n. 23732 del 20.12.2022 - IMU
2017; con vittoria delle spese di giudizio.
Resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione:
rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto stante la correttezza del proprio operato.
Con condanna alle spese, nella misura indicata nella nota spese dell'odierna deducente, o altra che sarà determinata da parte del Giudice adito, in danno della parte soccombente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio le controparti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Eccepiva di non avere mai ricevuto la notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento e che, in ogni caso, la pretesa fiscale era oramai prescritta.
Si costituiva il Comune, contestando quanto osservato da controparte.
Rilevava che l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato in data 23 febbraio 2023 e che, non essendo stato impugnato, era divenuto definitivo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, contestando quanto osservato da controparte e concludendo per il rigetto del ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Come si evince dalla documentazione prodotta dal Comune resistente, l'avviso d'accertamento è stato regolarmente notificato, per cui l'impugnazione della cartella di pagamento è ammissibile solo per vizi propri.
Come disposto dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, infatti, ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri;
solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest' ultimo.
L'atto amministrativo illegittimo non è nullo, bensì solamente annullabile, per cui, se non impugnato tempestivamente, diviene definitivo;
l'art.
7-bis, comma 2, della Legge 27/07/2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), inserito dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 30 dicembre 2023,
n. 219, dispone espressamente che i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
Nella presente sede non è, perciò, possibile eccepire, per la prima volta, eventuali vizi di legittimità dell'avviso d'accertamento e, quindi, del merito della pretesa impositiva, nemmeno in relazione al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
Parimenti non può sostenersi che la prescrizione sia maturata in data successiva alla notifica del predetto provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e, poste ad integrale carico del ricorrente, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate, in favore di ciascuna delle controparti costituite, in € 350,00.