Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. n. 56/2025
L.G. n. 56-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA Sezione Terza Civile Delle procedure concorsuali e individuali Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice Dott. Alessandro Longobardi Giudice Riunito in camera di consiglio in data 2 aprile 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento P.U. n. 56/2025 promosso da POS S.R.L., società con socio unico, con sede legale in Via San Prospero, 4, Milano,codice fiscale, partita I.V.A., numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10619040966, iscritta nell'Elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35604.8, avente per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi dell'articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, in persona dell'Amministratore Unico, "FENICE TRUST COMPANY S.R.L." con sede legale in Milano, via Dante n. 4, capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v., iscrizione al Registro Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi e codice fiscale 08431730962,numero di iscrizione nel R.E.A.: MI-2025575, munito degli occorrenti poteri inforza del vigente statuto sociale, società che interviene in persona del consigliere delegato, Antonio IC, nato a [...] il [...], domiciliato per la carica in Milano (MI), via San Prospero n. 4, e per essa la procuratrice speciale CENTOTRENTA SERVICING S.P.A. con sede in Milano (MI) alla via San Prospero n. 4, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi e codice fiscale 07524870966, iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre1993 n. 385 con il n. 13 sopra generalizzata, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, dott. Raffaele Faragò, nato a [...]il [...], domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2024, depositata presso il Registro Imprese di Milano,Monza-Brianza e Lodi, rappresentata e difesa dallo Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'Avv. Adiutrice Barretta (C.F. [...]- PEC avvbarretta@legalmail.it), giusta procura speciale del 18.10.2024, per OT IA IC (All. n. 1 e 2), giusta procura rilasciata su foglio separato in atti, unitamente alla stessa elettivamente domiciliata in Benevento alla C/da Ponte Valentino, Zona ASI Area Z5 e che ex art. 16-sexies D.L. 179/2012 introdotto dal D.L.
***** Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 12 febbraio 2025 la POS S.R.L. ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società TSP S.R.L;
• fissata l'udienza al 25/3/2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso è stato notificato via PEC in data 14 febbraio 2025, a cura dell'ufficio, ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII;
• la società non si è costituita, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, nonostante la regolarità della notificazione né è comparsa, mentre il procuratore del creditore, all'udienza, ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare: visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese aggiornata al 26 febbraio 2025, certificazione INPS al 21/03/2025; certificato AER al 18/02/2025; visura protesti al 26 febbraio 2025;
• entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1,
Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della ricorrente è situata in OV NE (MB) via Garibaldi n. 3 e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del COMI. Si deve quindi presumere la coincidenza tra sede legale dell'impresa e centro degli interessi principali (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere - per le società di persone e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicché incombe sui creditori istanti
l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” (cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sez. un.
6.2.2015 n. 2243);
• sussiste, ai sensi dell'art. 27 del CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di OV NE (MB) rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale, risultante dal registro delle imprese • sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, creditori della somma complessiva di € 22.705,35 oltre interessi nella misura contrattualmente prevista in relazione al saldo negativo del contratto di conto corrente sottoscritto in data 01/12/2006 con CREDEM SPA e certificazione ex art. 50 TUB;
• tale credito non è stato oggetto di contestazione, non essendosi la società debitrice costituita nel presente giudizio;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di costruzioni edili anche sotto forma di appalto di edifici
• civili, industriali, militari, con esclusione delle attività previste dalla legge 46/90 e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d);
• in particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
• nel caso di specie la società debitrice non si è costituita in giudizio e non ha conseguentemente assolto all'onere della prova su di essa incombente;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, avendo la debitrice un debito nei confronti della ricorrente di € 22.705,35 e risulta, inoltre, un debito erariale pari a € 58.775,45;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
• deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978),
• può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
• nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'ingente esposizione debitoria maturata nei confronti dei ricorrenti (pari ad € 22.705,35);
- dall'esistenza, altresì, di debiti per € 58.775,45 per cartelle notificate risultante dall'“elenco cartelle/avvisi” di Agenzia delle Entrate – Riscossione acquisito ai sensi dell'art. 367 del C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dalla mancata presentazione di bilanci dal 2006;
• come può desumersi dagli elementi sopra indicati, TSP S.R.L., versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara TSP S.R.L. con sede in (20834) OV NE (MB), Via Garibaldi n. 3 (P.I. 05374880960), in persona del Legale rapp.te p.t dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina il rag. Enzo Bucci (c.f. C.F. [...]) con studio in Piazza risorgimento n. 15 Seregno (MB), pec enzo.bucci@legalmail.it, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 8 luglio 2025 ore 12,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale di Monza del 2 aprile 2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Caterina Giovanetti