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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 9098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9098 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Paola Giovene di Girasole, all'esito dell'udienza del 17 settembre 2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37507 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giovanni Parte_1
Severano n. 32, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Di Domenico, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, via Po n. 25/B, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sigillò Massara, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.10.24 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver lavorato dal luglio 2001 alle dipendenze della resistente, provenendo, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in virtù di incorporazione e precedentemente di cessione di ramo d'azienda, dalla e prima ancora dalla con decorrenza CP_2 Controparte_3
1987; di aver maturato la pensione di vecchiaia da gennaio 2015; di non aver percepito tutto quanto dovutogli a titolo di TFR e di pensione, avendogli la società datrice di lavoro corrisposto solo ad aprile 2007 gli arretrati riconosciutigli con sentenza del
Tribunale di Roma n. 2472 del 9.2.07 a titolo di fringe benefit, inserendoli con pari decorrenza nell'imponibile TFR, e non invece dalla loro decorrenza 2001, con perdita di rivalutazione ed interessi sul calcolo della differenza TFR, e non avendo poi minimamente inserito la suddetta somma nell'imponibile previdenziale, né avendo inserito nell'imponibile utile al calcolo del TFR e della pensione il conguaglio ricevuto dal ad agosto 2012 per il medesimo titolo, né le ulteriori somme Parte_1 continuativamente erogate al nel corso del rapporto di lavoro, quali rol, Parte_1 ferie, festività, premi annui, e di risultato, polizza extraprofessionale e buoni pasto;
che il mancato computo delle suddette voci aveva comportato altresì un minor accantonamento al Fondo complementare “Cometa”; di aver pagato una maggiore 1 imposta sul TFR, a causa di un errore di calcolo della datrice di lavoro;
di aver ricevuto somme inferiori al dovuto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute ed indennità sostitutiva del preavviso;
di aver ricevuto un'erronea decurtazione in busta paga a gennaio 2016, a titolo di restituzione di somme percepite in più sulla mensilità di dicembre 2015; di essere pertanto creditore nei confronti della della Controparte_1 complessiva somma di € 36.920,27, di cui: -€ 6.801,30 a titolo di differenze sul TFR per errato computo della base di calcolo;
-€ 1.879,17 a titolo di differenze per minor accantonamenti alla previdenza complementare;
-€ 23.755,84 a titolo di differenze su rendita pensionistica per errati imponibili sociali;
-€ 763,27 per maggiori imposte pagate su TFR;
-€ 1.237,52 per erronea monetizzazione ferie non godute;
-€ 1.099,14 per errato calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso;
-€ 1.384,03 per errori a valere sulle ritenute fiscali e previdenziali relativamente alle buste paga di dicembre 2015/gennaio
2016; di aver invano reiteratamente chiesto alla società il pagamento delle suddette differenze. Tanto premesso ha chiesto condannare la società resistente al pagamento della suddetta somma di € 36.920,27, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita la affermando l'inammissibilità della domanda Controparte_1 per indeterminatezza della stessa, e comunque la sua infondatezza, avendo la società regolarmente ottemperato al pagamento delle differenze riconosciute dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Roma a favore del ricorrente a titolo di fringe benefict, ed al conseguente accantonamento di quanto dovuto a tale titolo sul TFR, laddove null'altro va riconosciuto al ricorrente quale base di calcolo del TFR e dell'imponibile previdenziale, né alcuna differenza gli spetta a titolo di indennità sostitutiva ferie non godute e preavviso, né a titolo di restituzione somme trattenute in busta paga, attesa la correttezza degli importi riconosciuti per tali voci al ricorrente.
Quindi, sulla documentazione in atti, concesso termine per il deposito di note, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta delle parti, all'esito dell'udienza del 17 settembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda è solo parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
E' documentalmente provato che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2472/07, ha condannato la a corrispondere al un emolumento mensile, CP_1 Parte_1 quantificato in € 1.360,76 per il periodo dall'1.9.03 all'1.9.05, e da calcolarsi in misura
2 del 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di 15.000
Km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio secondo le vigenti tabelle
ACI), nonché ad accantonare sul valore del benefit auto, così come indicato in sentenza,
l'aliquota ex art. 2120 c.c., ai fini del calcolo del TFR, a partire dal 01.07.2001, nonché al versamento dei contributi previdenziali sul predetto importo. La Corte d'Appello di
Roma, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal con sentenza n. Parte_1
3004/11, ha accertato che il credito dell'appellante, in relazione all'affermata natura retributiva del benefit auto, era pari ad € 4.535,93 per il periodo 1.9.03 – 1.9.05, e conseguentemente, detratta la somma di € 1.630,74 precedentemente già corrisposta al suddetto, ha condannato la a pagargli la residua somma di € 3.175,19 Controparte_1
(docc. 7 e 8 prod. ricorr.). La società resistente ha ottemperato alle predette sentenze, versando quanto dovuto con i cedolini di aprile 2007 e agosto 2012 (docc. 1 e 2 prod. resist).
Ciò posto, il lamenta innanzitutto il presunto mancato corretto Parte_1 inserimento della suddetta voce nella base imponibile ai fini del calcolo del TFR e dei CP_ contributi da versare all' ed alla previdenza complementare. Desume la circostanza dall'esame delle buste paga di aprile 2007 ed agosto 2012, dei Cud 2008 e 2013, e CP_ dell'estratto conto certificativo rilasciato dall'
A tal proposito è tuttavia sufficiente rilevare l'inadeguatezza di siffatta generica allegazione, non avendo il compiutamente indicato nel corpo del ricorso, Parte_1 come era suo onere, gli specifici dati di cui alle suddette buste paga, Cud ed estratto conto previdenziale, da cui avrebbe tratto la convinzione del mancato computo del benefict in questione, ai fini del calcolo del TFR erogatogli alla cessazione del rapporto di lavoro e del versamento dei contributi previdenziali. Ciò a fronte della contestazione della circostanza da parte della società, che ha sottolineato come alcun rilievo sia stato mosso a suo tempo dal dipendente al momento dell'emissione delle buste paga, contenenti i relativi dati. Né l'individuazione di siffatta mancanza può essere demandata all'esame delle buste paga e dei cud versati in atti, relativi ad un rapporto di lavoro protrattosi per circa dieci anni dalla data della pronuncia del Tribunale di Roma del
2007, poi parzialmente riformata in appello nel 2012, ed alla relazione ed ai conteggi del consulente di parte. Ciò in quanto per costante giurisprudenza le ragioni della domanda devono potersi desumere dal ricorso stesso.
Va altresì rigettata la richiesta di inserimento delle ulteriori voci (rol, ferie, festività, premi annui, e di risultato, polizza extraprofessionale e buoni pasto) quali basi
3 di calcolo del TFR e dell'imponibile previdenziale, nulla avendo il ricorrente dedotto e provato circa le ragioni di fatto e di diritto della relativa domanda, e specificamente delle disposizioni normative e contrattuali giustificative di siffatta richiesta. A tal proposito parte ricorrente si è limitata all'allegazione di un CCNL di cui la resistente ha contestato l'applicazione tra le parti, deducendo invece l'applicazione di accordi sindacali diversi, prodotti in atti (docc.
4-11 prod. resist.).
A tanto va aggiunto che nel ricorso non viene precisato in che misura le singole voci invocate andrebbero a comporre la cifra totale richiesta a titolo di TFR e di danno pensionistico, rendendo di fatto impossibile muovere specifiche contestazioni sul quantum, con conseguente ulteriore violazione del diritto di difesa.
Parimenti da rigettare è la domanda di differenze retributive a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute e di indennità sostitutiva del preavviso, nulla avendo anche in tal caso il ricorrente dedotto circa l'entità delle ferie spettanti, di quelle residue, di quelle riconosciutegli dalla società, e dei criteri di computo invocati a sostegno della quantificazione operata;
così come nulla il ricorrente ha dedotto circa l'entità del preavviso dovutogli, di quello concretamente erogatogli e dei criteri di calcolo utilizzati per il relativo conteggio.
Il rigetto di siffatte domande comporta altresì la non debenza della richiesta di condanna della resistente al risarcimento del danno pensionistico per preteso omesso versamento dei contributi sulle voci innanzi richiamate. Sul punto occorre peraltro rimarcare come parte resistente abbia puntualmente contestato i conteggi del ricorrente relativi a siffatto danno, evidenziando anche come il calcolo del risarcimento sia stato in realtà erroneamente eseguito non limitandosi ad includere le pretese voci estromesse dall'imponibile previdenziale, ma utilizzando un criterio di computo diverso da quello imposto dalla normativa applicabile al caso di specie (art. 1, comma 707, l. 190/2014).
Nelle note conclusive la società ha altresì evidenziato come il conteggio di parte ricorrente in ordine al danno pensionistico sia erroneo anche perché effettuato computando un numero di settimane maggiori rispetto a quelle dovute (senza che tale circostanza sia stata dedotta in ricorso).
Va invece accolta la domanda di condanna della società alla restituzione della somma di € 1.384,03 per errori a valere sulle ritenute fiscali e previdenziali relativamente alle buste paga di dicembre 2015/gennaio 2016. Ed infatti, a fronte delle puntuali specificazioni in tal caso contenute in ricorso sul punto, circa le ragioni della richiesta ed i criteri di calcolo utilizzati, alcuna specifica contestazione è stata mossa
4 dalla . In particolare, il ricorrente ha in proposito dedotto e documentato che CP_1 la società nel dicembre 2015 aveva corrisposto al € 2.521,86 in più rispetto Parte_1 al dovuto, avendogli conteggiato per intero il mese di dicembre, in realtà lavorato per 15 giorni, operando le relative ritenute fiscali e previdenziali, per un importo complessivo di € 1.190,04 (doc. 26 prod. ricorr.). Pertanto l'importo che il avrebbe Parte_1 dovuto effettivamente restituire alla resistente era di € 1.331,82, pari alla differenza tra quanto erroneamente corrispostogli in più da (€ 2.521,86) e quanto dallo CP_1 stesso ricorrente corrisposto a titolo di imposte ed oneri previdenziali (€ 1.190,04). La
risulta invece aver trattenuto sulla busta paga del mese di gennaio 2016, a CP_1 titolo di restituzione della somma indebitamente corrisposta al dipendente nel mese precedente, l'importo di € 2.715,85 (doc. 3 prod. ricorr.), con conseguente diritto del ad ottenere la restituzione dell'ulteriore importo di € 1.384,03 (€ 2.715,85 Parte_1
– € 1.331,82).
Spese compensate, atteso il complessivo esito della lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda, condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 1.384,03, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
rigetta per il resto la domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 18 settembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
5
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Paola Giovene di Girasole, all'esito dell'udienza del 17 settembre 2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37507 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giovanni Parte_1
Severano n. 32, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Di Domenico, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, via Po n. 25/B, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sigillò Massara, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.10.24 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver lavorato dal luglio 2001 alle dipendenze della resistente, provenendo, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in virtù di incorporazione e precedentemente di cessione di ramo d'azienda, dalla e prima ancora dalla con decorrenza CP_2 Controparte_3
1987; di aver maturato la pensione di vecchiaia da gennaio 2015; di non aver percepito tutto quanto dovutogli a titolo di TFR e di pensione, avendogli la società datrice di lavoro corrisposto solo ad aprile 2007 gli arretrati riconosciutigli con sentenza del
Tribunale di Roma n. 2472 del 9.2.07 a titolo di fringe benefit, inserendoli con pari decorrenza nell'imponibile TFR, e non invece dalla loro decorrenza 2001, con perdita di rivalutazione ed interessi sul calcolo della differenza TFR, e non avendo poi minimamente inserito la suddetta somma nell'imponibile previdenziale, né avendo inserito nell'imponibile utile al calcolo del TFR e della pensione il conguaglio ricevuto dal ad agosto 2012 per il medesimo titolo, né le ulteriori somme Parte_1 continuativamente erogate al nel corso del rapporto di lavoro, quali rol, Parte_1 ferie, festività, premi annui, e di risultato, polizza extraprofessionale e buoni pasto;
che il mancato computo delle suddette voci aveva comportato altresì un minor accantonamento al Fondo complementare “Cometa”; di aver pagato una maggiore 1 imposta sul TFR, a causa di un errore di calcolo della datrice di lavoro;
di aver ricevuto somme inferiori al dovuto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute ed indennità sostitutiva del preavviso;
di aver ricevuto un'erronea decurtazione in busta paga a gennaio 2016, a titolo di restituzione di somme percepite in più sulla mensilità di dicembre 2015; di essere pertanto creditore nei confronti della della Controparte_1 complessiva somma di € 36.920,27, di cui: -€ 6.801,30 a titolo di differenze sul TFR per errato computo della base di calcolo;
-€ 1.879,17 a titolo di differenze per minor accantonamenti alla previdenza complementare;
-€ 23.755,84 a titolo di differenze su rendita pensionistica per errati imponibili sociali;
-€ 763,27 per maggiori imposte pagate su TFR;
-€ 1.237,52 per erronea monetizzazione ferie non godute;
-€ 1.099,14 per errato calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso;
-€ 1.384,03 per errori a valere sulle ritenute fiscali e previdenziali relativamente alle buste paga di dicembre 2015/gennaio
2016; di aver invano reiteratamente chiesto alla società il pagamento delle suddette differenze. Tanto premesso ha chiesto condannare la società resistente al pagamento della suddetta somma di € 36.920,27, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita la affermando l'inammissibilità della domanda Controparte_1 per indeterminatezza della stessa, e comunque la sua infondatezza, avendo la società regolarmente ottemperato al pagamento delle differenze riconosciute dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Roma a favore del ricorrente a titolo di fringe benefict, ed al conseguente accantonamento di quanto dovuto a tale titolo sul TFR, laddove null'altro va riconosciuto al ricorrente quale base di calcolo del TFR e dell'imponibile previdenziale, né alcuna differenza gli spetta a titolo di indennità sostitutiva ferie non godute e preavviso, né a titolo di restituzione somme trattenute in busta paga, attesa la correttezza degli importi riconosciuti per tali voci al ricorrente.
Quindi, sulla documentazione in atti, concesso termine per il deposito di note, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta delle parti, all'esito dell'udienza del 17 settembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda è solo parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
E' documentalmente provato che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2472/07, ha condannato la a corrispondere al un emolumento mensile, CP_1 Parte_1 quantificato in € 1.360,76 per il periodo dall'1.9.03 all'1.9.05, e da calcolarsi in misura
2 del 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di 15.000
Km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio secondo le vigenti tabelle
ACI), nonché ad accantonare sul valore del benefit auto, così come indicato in sentenza,
l'aliquota ex art. 2120 c.c., ai fini del calcolo del TFR, a partire dal 01.07.2001, nonché al versamento dei contributi previdenziali sul predetto importo. La Corte d'Appello di
Roma, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal con sentenza n. Parte_1
3004/11, ha accertato che il credito dell'appellante, in relazione all'affermata natura retributiva del benefit auto, era pari ad € 4.535,93 per il periodo 1.9.03 – 1.9.05, e conseguentemente, detratta la somma di € 1.630,74 precedentemente già corrisposta al suddetto, ha condannato la a pagargli la residua somma di € 3.175,19 Controparte_1
(docc. 7 e 8 prod. ricorr.). La società resistente ha ottemperato alle predette sentenze, versando quanto dovuto con i cedolini di aprile 2007 e agosto 2012 (docc. 1 e 2 prod. resist).
Ciò posto, il lamenta innanzitutto il presunto mancato corretto Parte_1 inserimento della suddetta voce nella base imponibile ai fini del calcolo del TFR e dei CP_ contributi da versare all' ed alla previdenza complementare. Desume la circostanza dall'esame delle buste paga di aprile 2007 ed agosto 2012, dei Cud 2008 e 2013, e CP_ dell'estratto conto certificativo rilasciato dall'
A tal proposito è tuttavia sufficiente rilevare l'inadeguatezza di siffatta generica allegazione, non avendo il compiutamente indicato nel corpo del ricorso, Parte_1 come era suo onere, gli specifici dati di cui alle suddette buste paga, Cud ed estratto conto previdenziale, da cui avrebbe tratto la convinzione del mancato computo del benefict in questione, ai fini del calcolo del TFR erogatogli alla cessazione del rapporto di lavoro e del versamento dei contributi previdenziali. Ciò a fronte della contestazione della circostanza da parte della società, che ha sottolineato come alcun rilievo sia stato mosso a suo tempo dal dipendente al momento dell'emissione delle buste paga, contenenti i relativi dati. Né l'individuazione di siffatta mancanza può essere demandata all'esame delle buste paga e dei cud versati in atti, relativi ad un rapporto di lavoro protrattosi per circa dieci anni dalla data della pronuncia del Tribunale di Roma del
2007, poi parzialmente riformata in appello nel 2012, ed alla relazione ed ai conteggi del consulente di parte. Ciò in quanto per costante giurisprudenza le ragioni della domanda devono potersi desumere dal ricorso stesso.
Va altresì rigettata la richiesta di inserimento delle ulteriori voci (rol, ferie, festività, premi annui, e di risultato, polizza extraprofessionale e buoni pasto) quali basi
3 di calcolo del TFR e dell'imponibile previdenziale, nulla avendo il ricorrente dedotto e provato circa le ragioni di fatto e di diritto della relativa domanda, e specificamente delle disposizioni normative e contrattuali giustificative di siffatta richiesta. A tal proposito parte ricorrente si è limitata all'allegazione di un CCNL di cui la resistente ha contestato l'applicazione tra le parti, deducendo invece l'applicazione di accordi sindacali diversi, prodotti in atti (docc.
4-11 prod. resist.).
A tanto va aggiunto che nel ricorso non viene precisato in che misura le singole voci invocate andrebbero a comporre la cifra totale richiesta a titolo di TFR e di danno pensionistico, rendendo di fatto impossibile muovere specifiche contestazioni sul quantum, con conseguente ulteriore violazione del diritto di difesa.
Parimenti da rigettare è la domanda di differenze retributive a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute e di indennità sostitutiva del preavviso, nulla avendo anche in tal caso il ricorrente dedotto circa l'entità delle ferie spettanti, di quelle residue, di quelle riconosciutegli dalla società, e dei criteri di computo invocati a sostegno della quantificazione operata;
così come nulla il ricorrente ha dedotto circa l'entità del preavviso dovutogli, di quello concretamente erogatogli e dei criteri di calcolo utilizzati per il relativo conteggio.
Il rigetto di siffatte domande comporta altresì la non debenza della richiesta di condanna della resistente al risarcimento del danno pensionistico per preteso omesso versamento dei contributi sulle voci innanzi richiamate. Sul punto occorre peraltro rimarcare come parte resistente abbia puntualmente contestato i conteggi del ricorrente relativi a siffatto danno, evidenziando anche come il calcolo del risarcimento sia stato in realtà erroneamente eseguito non limitandosi ad includere le pretese voci estromesse dall'imponibile previdenziale, ma utilizzando un criterio di computo diverso da quello imposto dalla normativa applicabile al caso di specie (art. 1, comma 707, l. 190/2014).
Nelle note conclusive la società ha altresì evidenziato come il conteggio di parte ricorrente in ordine al danno pensionistico sia erroneo anche perché effettuato computando un numero di settimane maggiori rispetto a quelle dovute (senza che tale circostanza sia stata dedotta in ricorso).
Va invece accolta la domanda di condanna della società alla restituzione della somma di € 1.384,03 per errori a valere sulle ritenute fiscali e previdenziali relativamente alle buste paga di dicembre 2015/gennaio 2016. Ed infatti, a fronte delle puntuali specificazioni in tal caso contenute in ricorso sul punto, circa le ragioni della richiesta ed i criteri di calcolo utilizzati, alcuna specifica contestazione è stata mossa
4 dalla . In particolare, il ricorrente ha in proposito dedotto e documentato che CP_1 la società nel dicembre 2015 aveva corrisposto al € 2.521,86 in più rispetto Parte_1 al dovuto, avendogli conteggiato per intero il mese di dicembre, in realtà lavorato per 15 giorni, operando le relative ritenute fiscali e previdenziali, per un importo complessivo di € 1.190,04 (doc. 26 prod. ricorr.). Pertanto l'importo che il avrebbe Parte_1 dovuto effettivamente restituire alla resistente era di € 1.331,82, pari alla differenza tra quanto erroneamente corrispostogli in più da (€ 2.521,86) e quanto dallo CP_1 stesso ricorrente corrisposto a titolo di imposte ed oneri previdenziali (€ 1.190,04). La
risulta invece aver trattenuto sulla busta paga del mese di gennaio 2016, a CP_1 titolo di restituzione della somma indebitamente corrisposta al dipendente nel mese precedente, l'importo di € 2.715,85 (doc. 3 prod. ricorr.), con conseguente diritto del ad ottenere la restituzione dell'ulteriore importo di € 1.384,03 (€ 2.715,85 Parte_1
– € 1.331,82).
Spese compensate, atteso il complessivo esito della lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda, condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 1.384,03, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
rigetta per il resto la domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 18 settembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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