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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 26/09/2024, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2425/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/9/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/5/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato PAOLO LUCA IACONO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), fraz. Capezzano Pianore, via dei Carpentieri n. 10, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crede;
2) La sig.ra continuerà ad abitare presso la casa familiare di Viareggio in Traversa Prima Pt_1 di via Monsignor Enrico Bartoletti n.8 e il sig. si trasferirà altrove, presso un immobile di Parte_2 sua proprietà sito in Viareggio o in Carrara;
3) i coniugi si dichiarano autosufficienti, per cui non vi è richiesta di disposizione di assegno di mantenimento reciproco;
4) i coniugi riconoscono fin da ora che, a seguito della cessazione della convivenza i doveri di assistenza reciproca e di fedeltà si attenuano e sussistono nella misura minima del dovere di reciproco rispetto e dignità, onorabilità e decoro;
5) i coniugi, per quanto occorrer possa, si autorizzano fin da ora al cambio della residenza ed al
1 rilascio e/o rinnovo del passaporto;
6) entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento ordinario dei figli, fino alla loro autosufficienza economica, secondo le rispettive possibilità economiche;
in ogni caso, allo stato, il sig. di obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma mensile di Euro 500 per Parte_2 Pt_1 ciascun figlio, rivalutabile secondo indici istat a partire dal mese successivo a quello della prima udienza dinanzi al Collegio;
7)le spese straordinarie relative a tutti i figli, previamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
per spese straordinarie si intendono: a) quelle mediche, odontoiatriche, farmaceutiche e psicoterapiche, compresi i tickets. Dette spese saranno comprovate da prescrizione medica e porteranno l'indicazione del codice fiscale sullo scontrino. Il consenso preventivo non sarà necessario ove si tratti di spese urgenti;
b) quelle scolastiche (rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus, gite scolastiche, ripetizioni, alloggio e utenze nella sede universitaria); c) quelle per attività sportive, ricreative, quelle per baby sitter quando necessarie per impegni lavorativi dei genitori, ecc;
d) quelle per il mantenimento e la cura degli animali domestici, già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in virtù di persistente relazione affettiva tra i figli e gli animali domestici predetti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 23/7/2005, dal quale sono nati i figli
(nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
2 giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 23/7/2005, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 69, Parte I,
Ufficio primo, dell'Anno 2005, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 25/9/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/9/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/5/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato PAOLO LUCA IACONO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), fraz. Capezzano Pianore, via dei Carpentieri n. 10, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crede;
2) La sig.ra continuerà ad abitare presso la casa familiare di Viareggio in Traversa Prima Pt_1 di via Monsignor Enrico Bartoletti n.8 e il sig. si trasferirà altrove, presso un immobile di Parte_2 sua proprietà sito in Viareggio o in Carrara;
3) i coniugi si dichiarano autosufficienti, per cui non vi è richiesta di disposizione di assegno di mantenimento reciproco;
4) i coniugi riconoscono fin da ora che, a seguito della cessazione della convivenza i doveri di assistenza reciproca e di fedeltà si attenuano e sussistono nella misura minima del dovere di reciproco rispetto e dignità, onorabilità e decoro;
5) i coniugi, per quanto occorrer possa, si autorizzano fin da ora al cambio della residenza ed al
1 rilascio e/o rinnovo del passaporto;
6) entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento ordinario dei figli, fino alla loro autosufficienza economica, secondo le rispettive possibilità economiche;
in ogni caso, allo stato, il sig. di obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma mensile di Euro 500 per Parte_2 Pt_1 ciascun figlio, rivalutabile secondo indici istat a partire dal mese successivo a quello della prima udienza dinanzi al Collegio;
7)le spese straordinarie relative a tutti i figli, previamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
per spese straordinarie si intendono: a) quelle mediche, odontoiatriche, farmaceutiche e psicoterapiche, compresi i tickets. Dette spese saranno comprovate da prescrizione medica e porteranno l'indicazione del codice fiscale sullo scontrino. Il consenso preventivo non sarà necessario ove si tratti di spese urgenti;
b) quelle scolastiche (rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus, gite scolastiche, ripetizioni, alloggio e utenze nella sede universitaria); c) quelle per attività sportive, ricreative, quelle per baby sitter quando necessarie per impegni lavorativi dei genitori, ecc;
d) quelle per il mantenimento e la cura degli animali domestici, già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in virtù di persistente relazione affettiva tra i figli e gli animali domestici predetti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 23/7/2005, dal quale sono nati i figli
(nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
2 giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 23/7/2005, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 69, Parte I,
Ufficio primo, dell'Anno 2005, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 25/9/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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