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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/06/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 14/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 22 aprile 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore); rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Capanna appellante
e già (c.f.: ), in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
dei Procuratori Avv. Mario Gustato e del procuratore speciale Avv. Mario Gustato;
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi appellata-appellante incidentale
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 570/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 07.06.2023.
L'udienza del 22.04.2025, fissata per la rimessione della causa in decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello in intestazione, respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dei dedotti motivi:
- In via principale e nel merito: accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 507/2023 – rep. n. 833/2023 emessa e pubblicata in data 07/06/2023 dal Tribunale di Teramo, Giudice Avv.ta C.
Fazzini, nell'ambito del giudizio R.G. 908/2023:
1. accertare e dichiarare che la pretesa di pagamento della Controparte_2
nei confronti del è sprovvista di qualsiasi supporto probatorio ed Parte_1
è priva di fondamento giuridico respingendo la domanda originariamente proposta, per
l'effetto mandare esente l'esponente Ente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
2. per l'effetto condannare la a restituire in favore del Controparte_3 la somma di € 70.950,55 ovvero la diversa somma ricevuta in Parte_1
forza della sentenza impugnata e/o in forza della domanda giudiziale spiegata nel giudizio RG 908/20 del Tribunale di Teramo, oltre interessi ex d. lgs n. 231/02 dal di del dovuto fino al saldo;
3. condannare la al pagamento delle spese e competenze di Controparte_3
giudizio; in mero subordine accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni meglio espresse nella narrativa che precede, che il credito dovuto dal in favore della Parte_1
banca al momento del deposito della sentenza impugnata Controparte_2 ammontava a € 28.807,32 in linea capitale e non € 70.950,55 con contestuale riduzione dell'importo indicato nella sentenza gravata;
pag. 2/15 [... 1. condannare la alla restituzione in favore del Controparte_3 Pt_1
di quanto percepito illegittimamente in forza della sentenza impugnata oltre Parte_1
interessi moratori ex d. lgs. n. 231/02;
2. condannare comunque al pagamento delle spese e Controparte_3
competenze di giudizio anche in considerazione della condotta processuale tenuta;
3. condannare sempre e comunque la predetta appellata al risarcimento del danno in favore del per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in una Parte_1 somma non inferiore ad € 10.000,00 e/o comunque nella misura non inferiore agli interessi moratori maturati nel corso di entrambi i gradi di giudizio.
Con vittoria di competenze e spese di giudizio.
Salvezze illimitate”.
Conclusioni appellata:.
“1) IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE: respingere la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado;
2) IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte dal con l'Atto di citazione in appello notificato in data 16/02/2024 in Parte_1
quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza del Tribunale di Teramo n. 570/2023 (RG n. 908/2020) pubblicata in data 07/06/2023 nella parte in cui il Tribunale di Teramo ha così deciso:
“-accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna il convenuto al Pt_1 pagamento in favore della società attrice la somma di €.70.950,55, oltre interessi moratori dalla scadenza di ogni fattura al saldo nella misura dell'art.5 D.Lgs. 231/2002 ed interessi anatocistici dalla data della notifica dell'atto di citazione all'effettivo saldo nella misura dell'art. 1284 co. 4° c.c.;
-condanna il comune convenuto a rimborsare alla società attrice le spese del presente giudizio che liquida in complessivi €.5.800,00, di cui €.800,00 per esborsi ed €.5.000,00 per competenze di avvocato, oltre maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali,
IVA e CAP come per legge.” o, comunque, accogliere le conclusioni assunte nel
pag. 3/15 giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta Ecc.ma Corte;
3) IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: riformare parzialmente la Sentenza del
Tribunale di Teramo n. 570/2023 (RG n. 908/2020) pubblicata in data 07/06/2023 nelle parti individuate nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del Controparte_1 Parte_1 dei seguenti importi e, per l'effetto, condannare il al
[...] Parte_1
relativo pagamento in favore di Controparte_1
I Euro 4.707,49 a titolo di sorte capitale per i crediti riconosciuti con la sentenza di primo grado di cui all'elenco sub. doc. 3 allegato al fascicolo di primo grado di parte attrice;
II Euro 39.365,55 interessi moratori ex art. 2 e 5, D.lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al saldo;
III interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'Atto di citazione in primo grado, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione in primo grado;
IV Euro 1.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio, oltre interessi al tasso legale maturati e maturandi sulle singole fatture dalle scadenze sino all'effettivo soddisfo;
4) IN SUBORDINE, SEMPRE IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: riformare parzialmente la Sentenza del Tribunale di Teramo n. 570/2023 (RG n. 908/2020) pubblicata in data 07/06/2023 nelle parti individuate nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il Controparte_1 pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il Parte_1 Parte_1
pag. 4/15 al pagamento in favore di oltre che degli importi già Parte_1 Controparte_1 riconosciuti in favore di all'esito del giudizio di primo grado, di ogni Controparte_1
diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a per: Controparte_1
-sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
-interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n.
231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi al tasso legale maturati e maturandi sulle singole fatture dalle scadenze sino al saldo.
5) IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Con ogni riserva”.
FATTO E DIRITTO
1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 570/2023 pubblicata in data 7 giugno 2023 il
Tribunale di Teramo accoglieva la domanda avanzata da e Controparte_2 condannava il al pagamento dell'importo di € 70.950,55 oltre Parte_1 interessi moratori dalla scadenza di ogni fattura al saldo nella misura dell'art. 5 D.lgs
231/2002 ed interessi anatocistici, dalla data della notifica dell'atto di citazione all'effettivo saldo, nella misura prevista dall'art. 1284 co. 4 c.c.; condannava il Pt_1
convenuto a rimborsare alla società attrice le spese di lite.
1.2 La premesso di essere un istituto di credito Controparte_2
specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni, esponeva nel caso specifico di essere cessionaria dei crediti per sorte pag. 5/15 capitale portati dalle fatture azionate e vantati nei confronti del da Parte_1
vari fornitori (Eni s.p.a,, CE FC s.p.a., ES ER s.r.l.), per l'importo complessivo di € 70.950,55, nonché degli interessi di mora già maturati ( per espressa pattuizione derogativa dell'ultimo comma dell'art. 1263 c.c.) e di quelli non ancora scaduti, quali accessori del credito ex art. 1263 co. 1 c.c., degli interessi anatocistici e delle spese di recupero del credito ex art. 6 co. 2 d.lgs. n. 231/02.
1.3 Il regolarmente citato non si costituiva e veniva dichiarato Parte_1
contumace.
1.4 Il primo giudice considerava la domanda sufficientemente provata avendo la società attrice prodotto i contratti stipulati in data 30.09.2012 dal comune di con Eni Parte_1
s.p.a ( poi Eni Gas e Luce s.p.a.), l'attestazione del distributore GA RE s.p.a. sulla quantità di gas somministrata al da Eni s.p.a/Eni Gas e Luce s.p.a, e i solleciti Pt_1
di pagamento inviati al al contrario l'Ente convenuto, non costituito e Pt_1
dichiarato contumace, si era sottratto al proprio onere di fornire la prova di fatti
Cont impeditivi, modificativi ovvero estintivi della pretesa azionata dalla società
Il veniva, pertanto, condannato al pagamento dell'importo di € 70.950,55, in Pt_1
linea capitale così come portato dalle fatture azionate, oltre interessi moratori ex art 5
D.lgs 231/02 maturati e maturandi con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo. Venivano riconosciuti anche gli interessi anatocistici decorrenti dal giorno della domanda giudiziale, mentre veniva rigettata la richiesta di pagamento delle spese di recupero ex art 6 del D.lgs 231/02 essendo la cedente, nel caso di specie, una società di notevoli dimensioni, capace di economie di scala e come tale in grado di assorbire tali costi.
Le spese di lite erano poste a carico del convenuto soccombente.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo ha proposto appello il per i seguenti motivi: Parte_1
2.1 “Travisamento della documentazione allegata dalla e violazione Parte_2 dell'art. 153 e 193 TUEL oltre che dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
pag. 6/15 Con questo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per aver considerato raggiunta la prova del credito azionato dalla ritenendo sufficiente Controparte_2
la produzione dei contratti stipulati in data 30.09.2012 dal con Eni Parte_1
S.pa. (poi Eni Gas e Luce s.p.a.) e l'attestazione del distributore GA RE s.p.a riguardo alla quantità di gas somministrata al da Eni S.p.a/ Eni Gas e Luce Pt_1
s.p.a.
Sostiene l'inidoneità delle risultanze istruttorie a fornire la prova della fondatezza del credito, oltre che la violazione degli artt. 153 e 193 TUEL, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.
Preliminarmente evidenzia come dalle allegazioni contenute nell'atto di citazione e nei successivi atti di parte attrice non fosse possibile evincere la natura della fornitura
(RG elettrica o gas) eseguita dalle tre società cedenti ( Eni, ES ER e CE
FC) in favore del appellante. Pt_1
Sostiene, inoltre, l'inidoneità della documentazione posta a supporto della domanda giudiziale, risultando nello specifico i contratti di fornitura sottoscritti non dal Sindaco bensì dal Geom. , qualificatosi quale responsabile dell'Area tecnica Parte_3 dell'ente, e quindi da un soggetto non legittimato a vincolare contrattualmente il
Pt_1
Aggiunge che i documenti in questione erano in realtà delle mere proposte di contratto provenienti dalla sola società Eni per la fornitura di RG elettrica (e non di gas) e che pertanto mancavano i contratti relativi alle forniture eseguite da ES ER e CE
FC; inoltre, tutte le proposte di contratto erano prive della sottoscrizione della fornitrice.
Evidenzia come nessun rapporto obbligatorio potesse sorgere fra una società e un ente locale senza un previo impegno di spesa e di copertura finanziaria ex art 153 e 193
TUEL e senza un contratto scritto di fornitura del servizio erogato.
Mancando nel caso di specie un contratto di fornitura sottoscritto dal fornitore e dal titolare dell'organo che ha il potere di rappresentare l'amministrazione nei confronti dei terzi ed essendo la forma scritta richiesta ad substantiam, la decisione di primo grado risulterebbe contrastante con quanto previsto agli artt. 153 e 193 TUEL.
pag. 7/15 Secondo l'appellante nessun valore probatorio può riconoscersi all'attestazione del distributore GA RE (doc. n.1) circa la quantità di gas fornita al comune, in quanto proveniente da un soggetto terzo e comunque tale da rendere indeterminata la richiesta di pagamento, limitandosi a dare riscontro all'istanza, non in atti, inviata da Eni Gas e
Luce gas.
Contesta anche il documento n. 10 (estratto autentico scritture contabili) quale prova a supporto della domanda di pagamento, essendo in esso riportato solo l'elenco delle fatture emesse da Eni s.p.a. (nulla allegando riguardo alle altre due posizioni di ES RG e FC) e già pagate prima dell'avvio dell'azione giudiziale, senza il deposito delle fatture asseritamente inevase.
2.2 “Illegittimità della sentenza per erroneità dell'importo del debito accertato per omessa indicazione e valutazione di elementi di fatto decisivi del giudizio e omessa produzione di documenti noti alla parte attrice. Violazione del dovere di buona fede e lealtà professionale ex art 88 c.p.c. e art. 96 c.p.c”.
L'appellante ritiene la sentenza di primo grado ingiusta in quanto emanata sulla base di una documentazione parziale e in difetto di produzione da parte dell'attrice (ora appellata) di dati relativi alla pretesa di pagamento, con violazione del dovere di buona fede e lealtà professionale ex art 88 c.p.c. e fonte di responsabilità aggravata ex art 96
c.p.c.
Espone che il non costituitosi nel giudizio di primo grado, aveva Parte_1
effettuato dei versamenti in favore della per complessivi € CP_3 Controparte_2
44.143,23 prima dell'udienza di discussione e precisazione delle conclusioni, e che tali versamenti erano stati effettuati in regime di “split payment”, per cui il aveva Pt_1 provveduto a versare l'Iva direttamente all'erario.
Pertanto sebbene alla data del 19.12.22, prima che la causa fosse trattenuta a decisione, il debito residuo in linea capitale ammontasse in ipotesi ad € 28.807,32 (e non ad €
70.950,55), a cui andava aggiunto quanto versato a titolo di Iva, nessuna traccia di tali pagamenti risultava agli atti di causa e anzi la banca aveva insistito sino all'udienza di precisazione delle conclusioni per la condanna dell'ente al pagamento della maggior somma di € 70.950,55 nonostante l'appellante avesse estinto gran parte della richiesta di pagamento in linea capitale.
pag. 8/15 Tale comportamento dell'appellata costituirebbe violazione del dovere di lealtà e probità ex art 88 c.p.c. valutabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per colpa grave.
2.3 Erroneità della sentenza nella parte in cui riconosce gli interessi anatocistici anche sulla sorte capitale. Violazione dell'art. 5 del D.lgs n. 231/02 e degli artt. 1283 e 1284
c.c.
Con il terzo motivo di gravame il contesta la sentenza impugnata per aver Pt_1 condannato l'appellante a versare due volte gli interessi moratori, in presenza di condanna al pagamento degli interessi moratori ex art 5 D.lgs 231/02 con decorrenza dalla data di scadenza della fattura al saldo e, a partire dalla proposizione della domanda giudiziale fino al saldo, al pagamento degli interessi anatocistici previsti nel predetto decreto legislativo sia sugli interessi che sul capitale. In tal modo il Tribunale avrebbe compiuto un'errata applicazione della normativa in quanto gli interessi dovrebbero essere calcolati solo sulla quota interessi già maturata all'atto della proposizione della domanda e non anche sulla quota capitale su cui già decorrono gli interessi ex art 5
D.lgs 231/02. Anche se in base al disposto di cui agli artt. 1283 e 1284 co. 6 c.c. possono essere richiesti dal momento della proposizione della domanda giudiziale gli interessi anatocistici sulla quota interessi già maturata prima della notifica della citazione, non è ammissibile, secondo l'appellante, far decorrere gli interessi anatocistici sia sulla sorte capitale sia sugli interessi moratori già maturati al momento della proposizione della domanda giudiziale, verificandosi in tale modo una duplicazione degli interessi in danno del Pt_1
3.Si è costituita in grado di appello (già Controparte_1 Controparte_2
), contestando integralmente il gravame e proponendo appello incidentale per la
[...]
riforma della sentenza di primo grado “nella parte in cui il Tribunale di Teramo non ha riconosciuto la debenza del risarcimento forfettario del danno ai sensi dell'art. 6 co. 2
D.lgs 231/2002. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 co. 2 D.lgs 231/2002”.
3.1 Secondo l'appellante incidentale l'art. 6 del D.lgs 231/2002, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, consente al creditore di addebitare al debitore, per ogni singola fattura insoluta o tardivamente pagata, una somma forfettariamente determinata in € 40,00 in completo automatismo, non avendo alcuna rilevanza la pag. 9/15 disponibilità patrimoniale del creditore e se questi possa o meno e in quale misura sopportare le spese per il recupero del credito.
La predetta norma ha la funzione di contrastare le pratiche commerciali sleali nell'ambito delle transazioni economiche e opera automaticamente in caso di ritardato pagamento di una fattura anche per un solo giorno per cui, considerato che il Tribunale
Cont di Teramo aveva riconosciuto il credito vantato da nei confronti del per Pt_1 non aver l'ente adempiuto tempestivamente al pagamento del proprio debito, andava riconosciuto in favore della creditrice anche l'importo di € 1.240,00 ex art 6 D.lgs
231/02.
3.2 Quanto all'appello principale, oltre ad eccepire l'infondatezza del proposto gravame, ha contestato che nelle more del giudizio di primo grado fossero stati incassate
Cont da le somme indicate dal Pt_1
Nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in data 20.02.25 la CP_1
ha dato atto del parziale pagamento da parte del
[...] Pt_1
4. Motivi della decisione.
4.1 Preliminarmente occorre precisare che nessun rilievo preclusivo deriva dalla circostanza che il contumace in primo grado, abbia proposto appello Pt_1
incentrato sulla nullità dei contratti di fornitura, ben potendo la nullità essere rilevata anche d'ufficio; quanto alla documentazione versata in atti dal a supporto dei Pt_1
versamenti effettuati, riconosciuti dalla controparte nelle note di precisazione delle conclusioni, va osservato che trattasi di documenti ammissibili ex art 345 c.p.c. essendo l'eccezione di pagamento eccezione in senso lato e quindi sottratta al divieto sancito da tale norma;
secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 2976/21), infatti, “ il pagamento costituisce pacificamente una eccezione in senso lato (tra molte, Cass. n.
17196 del 2018; Cass. n. 9610 del 2012; Cass. n. 13014 del 2004) che, come tale, può essere rilevata dal giudice - e sollevata dalla parte - anche per la prima volta in appello, avendo le Sezioni unite di questa Corte (n. 10531 del 2013) affermato che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili
pag. 10/15 d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto;
nella motivazione della sentenza richiamata si legge: "è confermato che deve essere ammessa in appello la 2 R.G. n. 14367/2015 rilevabilità di eccezioni in senso lato, che ha senso preminente quando è basata su allegazioni nuove, quantomeno se già documentate ex actis" (tra le successive conformi v. Cass. n. 25434 del 2019).
4.2 Fatta questa precisazione, nell'affrontare il primo motivo di appello, per mezzo del quale il sostiene la nullità dei contratti di fornitura e la violazione Parte_1
della normativa che richiede ai fini della validità del rapporto negoziale dei contratti con la pubblica amministrazione che quest'ultima abbia previsto l'impegno di spesa e la copertura finanziaria, la Corte osserva che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 8574/23, Cass, 15303/22, Cass. n.
12164/24) che i contratti con la P.A debbano rivestire “forma scritta ad substantiam e
l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimere la volontà all'esterno, nonché l'indicazione della prestazione e dell'entità del compenso”; inoltre la forma scritta non è surrogabile con fatti concludenti, manifestazioni tacite di volontà o comportamenti attuativi (Cass. n. 12164/24).
A ciò si aggiunga che gli Enti locali, secondo quanto disposto dall'art. 191 co. 1 TUEL, possono effettuare spese solo se sussiste impegno contabile, registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione, e l'attestazione della copertura finanziaria, costituendo principio consolidato della Suprema Corte (Cass. n. 17197/24)
“che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass. sez. 1, 18/11/2011, n. 24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010, n. 26202;
Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880).
Considerata la finalità dell'art. 191 TUEL, continua la Suprema Corte, di “circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo
pag. 11/15 che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, dall'altro, dei mezzi per farvi fronte”, ne consegue che “in tema di assunzione
d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art.
191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Cass., sez. 3, 19/05/2017, n. 12608; Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478;
Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 22/05/2007, n. 11854)”.
L'Ente ha la facoltà, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. e) D.lgs 267/2000, “di riconoscere
a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio (cfr. Cass., sez. 3, 18/04/2006, n.
8950; Cass., sez. 3, 31/05/2005, n. 11597).
Tale riconoscimento può, tuttavia, avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute” (Cass. 17197/24).
4.3 Nel caso di specie dagli atti di causa non sono rinvenibili contratti di fornitura tra le società cedenti e il Comune di ma solo due proposte di contratto datate Parte_1
03.09.12, relative all'ENI, sottoscritte dal Responsabile dell'Area tecnica del Comune, geom. rispetto al quale non vi è prova della capacità di vincolare Parte_3
pag. 12/15 contrattualmente l'ente locale e del possesso della capacità di rappresentare pubblica amministrazione nei confronti dei terzi;
tali proposte risultano, inoltre, prive dell'accettazione e sottoscrizione dell'altro contraente, fornitore di RG. Quanto ai restanti fornitori (ES ER e CE FC) manca qualsiasi documento contrattuale.
Risulta, perciò, evidente come, alla stregua dei principi giurisprudenziale sopra richiamati, la documentazione prodotta dall'appellata non possa considerarsi sufficiente ai fini dell'insorgenza del diritto al pagamento delle forniture rese, dovendo sussistere un valido accordo contrattuale inter partes e il relativo impegno contabile, registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione, con l'attestazione della copertura finanziaria
4.4 Né può essere dirimente la circostanza dell'avvenuta somministrazione della fornitura di RG che, come precisato dalla Suprema Corte (Cass. n. 17197/24) “ non riveste alcun carattere di decisività non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale (Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1,
26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 09/05/2007, n. 10640)”.
4.5 Né ancora assume rilievo, ai fini del riconoscimento dell'esistenza del rapporto contrattuale, il pagamento parziale della somma richiesta da parte del e ciò sia Pt_1 in quanto (Cass. n. 12164/24) “la delibera comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio, derivante dall'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi ex art
191 commi 1, 2 e 3 TUEL, presuppone l'esistenza a monte di un valido titolo negoziale, ancorché privo di impegno contabile, che costituisce condizione necessaria e sufficiente per
l'efficacia di tale riconoscimento e per l'operatività della delibera stessa”: condizione non sussistente nel caso di specie difettando il contratto di fornitura in forma scritta;
sia in quanto (Cass. n. 15303/22, Cass. n. 510/21 ) “ La delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il destina una somma al Pt_1
pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della P.A., né introducendo una sanatoria per i
pag. 13/15 contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta "ad substantiam".
4.5 Alcuna rilevanza può infine riconoscersi all'assunto dell'appellata sulla obbligatorietà di eseguire la propria prestazione trattandosi di beni e servizi di pubblica necessità se non altro considerando che lo stesso art. 191 TUEL dà facoltà al terzo interessato (fornitore nel caso de quo) in mancanza della comunicazione del responsabile del servizio sulla sussistenza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, di non eseguire la prestazione (Cass. n. 17197/24)
5. Le considerazioni fin qui esposte depongono per l'accoglimento dell'appello principale, mentre vanno ritenute assorbite tutte le altre questioni compreso l'appello incidentale, peraltro inammissibile essendo stato proposto tardivamente attraverso il deposito della comparsa di costituzione solo in data 24.04.24, a fronte di udienza indicata nell'atto di appello nel 30.04.24, differita d'ufficio, non tenendosi in tale data udienza, al 14.05.24.
Ne consegue il rigetto della domanda proposta in primo grado dalla
[...]
e la condanna dell'appellata alla restituzione in favore del Controparte_2 appellante dell'importo di euro 42.143,23, ricevuto nelle more del giudizio, Pt_1
oltre interessi legali dalla riscossione al soddisfo.
6. Le spese di lite sono regolate secondo i principi della soccombenza mediante la liquidazione indicata in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento ( valore della causa da € 52.001 ad € 260.000) fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
7. Trova applicazione per l'appellante incidentale la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in Parte_1
persona del Sindaco pro tempore, e sull'appello incidentale promosso da CP_1
pag. 14/15 s.p.a avverso la sentenza n. 570/2023 resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data
07.06.2023, la Corte d'Appello così provvede:
1) accoglie l'appello principale e in riforma della sentenza di primo grado rigetta le domande proposte da , condannandola alla restituzione dell'importo di CP_1
euro 42.143,23, oltre interessi legali dalla data della riscossione al soddisfo;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) dichiara l'irripetibilità delle spese del primo grado di giudizio e condanna
[...]
al pagamento in favore del delle spese CP_1 Parte_1
processuali del presente grado, liquidandole in euro € 1.165,50 per esborsi ed €
9.991,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed IVA e
CAP come per legge;
4) dichiara l'appellante incidentale tenuto al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 13 giugno 2025
Consigliere rel. est. Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 14/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 22 aprile 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore); rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Capanna appellante
e già (c.f.: ), in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
dei Procuratori Avv. Mario Gustato e del procuratore speciale Avv. Mario Gustato;
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi appellata-appellante incidentale
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 570/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 07.06.2023.
L'udienza del 22.04.2025, fissata per la rimessione della causa in decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello in intestazione, respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dei dedotti motivi:
- In via principale e nel merito: accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 507/2023 – rep. n. 833/2023 emessa e pubblicata in data 07/06/2023 dal Tribunale di Teramo, Giudice Avv.ta C.
Fazzini, nell'ambito del giudizio R.G. 908/2023:
1. accertare e dichiarare che la pretesa di pagamento della Controparte_2
nei confronti del è sprovvista di qualsiasi supporto probatorio ed Parte_1
è priva di fondamento giuridico respingendo la domanda originariamente proposta, per
l'effetto mandare esente l'esponente Ente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
2. per l'effetto condannare la a restituire in favore del Controparte_3 la somma di € 70.950,55 ovvero la diversa somma ricevuta in Parte_1
forza della sentenza impugnata e/o in forza della domanda giudiziale spiegata nel giudizio RG 908/20 del Tribunale di Teramo, oltre interessi ex d. lgs n. 231/02 dal di del dovuto fino al saldo;
3. condannare la al pagamento delle spese e competenze di Controparte_3
giudizio; in mero subordine accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni meglio espresse nella narrativa che precede, che il credito dovuto dal in favore della Parte_1
banca al momento del deposito della sentenza impugnata Controparte_2 ammontava a € 28.807,32 in linea capitale e non € 70.950,55 con contestuale riduzione dell'importo indicato nella sentenza gravata;
pag. 2/15 [... 1. condannare la alla restituzione in favore del Controparte_3 Pt_1
di quanto percepito illegittimamente in forza della sentenza impugnata oltre Parte_1
interessi moratori ex d. lgs. n. 231/02;
2. condannare comunque al pagamento delle spese e Controparte_3
competenze di giudizio anche in considerazione della condotta processuale tenuta;
3. condannare sempre e comunque la predetta appellata al risarcimento del danno in favore del per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in una Parte_1 somma non inferiore ad € 10.000,00 e/o comunque nella misura non inferiore agli interessi moratori maturati nel corso di entrambi i gradi di giudizio.
Con vittoria di competenze e spese di giudizio.
Salvezze illimitate”.
Conclusioni appellata:.
“1) IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE: respingere la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado;
2) IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte dal con l'Atto di citazione in appello notificato in data 16/02/2024 in Parte_1
quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza del Tribunale di Teramo n. 570/2023 (RG n. 908/2020) pubblicata in data 07/06/2023 nella parte in cui il Tribunale di Teramo ha così deciso:
“-accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna il convenuto al Pt_1 pagamento in favore della società attrice la somma di €.70.950,55, oltre interessi moratori dalla scadenza di ogni fattura al saldo nella misura dell'art.5 D.Lgs. 231/2002 ed interessi anatocistici dalla data della notifica dell'atto di citazione all'effettivo saldo nella misura dell'art. 1284 co. 4° c.c.;
-condanna il comune convenuto a rimborsare alla società attrice le spese del presente giudizio che liquida in complessivi €.5.800,00, di cui €.800,00 per esborsi ed €.5.000,00 per competenze di avvocato, oltre maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali,
IVA e CAP come per legge.” o, comunque, accogliere le conclusioni assunte nel
pag. 3/15 giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta Ecc.ma Corte;
3) IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: riformare parzialmente la Sentenza del
Tribunale di Teramo n. 570/2023 (RG n. 908/2020) pubblicata in data 07/06/2023 nelle parti individuate nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del Controparte_1 Parte_1 dei seguenti importi e, per l'effetto, condannare il al
[...] Parte_1
relativo pagamento in favore di Controparte_1
I Euro 4.707,49 a titolo di sorte capitale per i crediti riconosciuti con la sentenza di primo grado di cui all'elenco sub. doc. 3 allegato al fascicolo di primo grado di parte attrice;
II Euro 39.365,55 interessi moratori ex art. 2 e 5, D.lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al saldo;
III interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'Atto di citazione in primo grado, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione in primo grado;
IV Euro 1.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio, oltre interessi al tasso legale maturati e maturandi sulle singole fatture dalle scadenze sino all'effettivo soddisfo;
4) IN SUBORDINE, SEMPRE IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: riformare parzialmente la Sentenza del Tribunale di Teramo n. 570/2023 (RG n. 908/2020) pubblicata in data 07/06/2023 nelle parti individuate nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il Controparte_1 pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il Parte_1 Parte_1
pag. 4/15 al pagamento in favore di oltre che degli importi già Parte_1 Controparte_1 riconosciuti in favore di all'esito del giudizio di primo grado, di ogni Controparte_1
diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a per: Controparte_1
-sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
-interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n.
231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi al tasso legale maturati e maturandi sulle singole fatture dalle scadenze sino al saldo.
5) IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Con ogni riserva”.
FATTO E DIRITTO
1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 570/2023 pubblicata in data 7 giugno 2023 il
Tribunale di Teramo accoglieva la domanda avanzata da e Controparte_2 condannava il al pagamento dell'importo di € 70.950,55 oltre Parte_1 interessi moratori dalla scadenza di ogni fattura al saldo nella misura dell'art. 5 D.lgs
231/2002 ed interessi anatocistici, dalla data della notifica dell'atto di citazione all'effettivo saldo, nella misura prevista dall'art. 1284 co. 4 c.c.; condannava il Pt_1
convenuto a rimborsare alla società attrice le spese di lite.
1.2 La premesso di essere un istituto di credito Controparte_2
specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni, esponeva nel caso specifico di essere cessionaria dei crediti per sorte pag. 5/15 capitale portati dalle fatture azionate e vantati nei confronti del da Parte_1
vari fornitori (Eni s.p.a,, CE FC s.p.a., ES ER s.r.l.), per l'importo complessivo di € 70.950,55, nonché degli interessi di mora già maturati ( per espressa pattuizione derogativa dell'ultimo comma dell'art. 1263 c.c.) e di quelli non ancora scaduti, quali accessori del credito ex art. 1263 co. 1 c.c., degli interessi anatocistici e delle spese di recupero del credito ex art. 6 co. 2 d.lgs. n. 231/02.
1.3 Il regolarmente citato non si costituiva e veniva dichiarato Parte_1
contumace.
1.4 Il primo giudice considerava la domanda sufficientemente provata avendo la società attrice prodotto i contratti stipulati in data 30.09.2012 dal comune di con Eni Parte_1
s.p.a ( poi Eni Gas e Luce s.p.a.), l'attestazione del distributore GA RE s.p.a. sulla quantità di gas somministrata al da Eni s.p.a/Eni Gas e Luce s.p.a, e i solleciti Pt_1
di pagamento inviati al al contrario l'Ente convenuto, non costituito e Pt_1
dichiarato contumace, si era sottratto al proprio onere di fornire la prova di fatti
Cont impeditivi, modificativi ovvero estintivi della pretesa azionata dalla società
Il veniva, pertanto, condannato al pagamento dell'importo di € 70.950,55, in Pt_1
linea capitale così come portato dalle fatture azionate, oltre interessi moratori ex art 5
D.lgs 231/02 maturati e maturandi con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo. Venivano riconosciuti anche gli interessi anatocistici decorrenti dal giorno della domanda giudiziale, mentre veniva rigettata la richiesta di pagamento delle spese di recupero ex art 6 del D.lgs 231/02 essendo la cedente, nel caso di specie, una società di notevoli dimensioni, capace di economie di scala e come tale in grado di assorbire tali costi.
Le spese di lite erano poste a carico del convenuto soccombente.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo ha proposto appello il per i seguenti motivi: Parte_1
2.1 “Travisamento della documentazione allegata dalla e violazione Parte_2 dell'art. 153 e 193 TUEL oltre che dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
pag. 6/15 Con questo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per aver considerato raggiunta la prova del credito azionato dalla ritenendo sufficiente Controparte_2
la produzione dei contratti stipulati in data 30.09.2012 dal con Eni Parte_1
S.pa. (poi Eni Gas e Luce s.p.a.) e l'attestazione del distributore GA RE s.p.a riguardo alla quantità di gas somministrata al da Eni S.p.a/ Eni Gas e Luce Pt_1
s.p.a.
Sostiene l'inidoneità delle risultanze istruttorie a fornire la prova della fondatezza del credito, oltre che la violazione degli artt. 153 e 193 TUEL, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.
Preliminarmente evidenzia come dalle allegazioni contenute nell'atto di citazione e nei successivi atti di parte attrice non fosse possibile evincere la natura della fornitura
(RG elettrica o gas) eseguita dalle tre società cedenti ( Eni, ES ER e CE
FC) in favore del appellante. Pt_1
Sostiene, inoltre, l'inidoneità della documentazione posta a supporto della domanda giudiziale, risultando nello specifico i contratti di fornitura sottoscritti non dal Sindaco bensì dal Geom. , qualificatosi quale responsabile dell'Area tecnica Parte_3 dell'ente, e quindi da un soggetto non legittimato a vincolare contrattualmente il
Pt_1
Aggiunge che i documenti in questione erano in realtà delle mere proposte di contratto provenienti dalla sola società Eni per la fornitura di RG elettrica (e non di gas) e che pertanto mancavano i contratti relativi alle forniture eseguite da ES ER e CE
FC; inoltre, tutte le proposte di contratto erano prive della sottoscrizione della fornitrice.
Evidenzia come nessun rapporto obbligatorio potesse sorgere fra una società e un ente locale senza un previo impegno di spesa e di copertura finanziaria ex art 153 e 193
TUEL e senza un contratto scritto di fornitura del servizio erogato.
Mancando nel caso di specie un contratto di fornitura sottoscritto dal fornitore e dal titolare dell'organo che ha il potere di rappresentare l'amministrazione nei confronti dei terzi ed essendo la forma scritta richiesta ad substantiam, la decisione di primo grado risulterebbe contrastante con quanto previsto agli artt. 153 e 193 TUEL.
pag. 7/15 Secondo l'appellante nessun valore probatorio può riconoscersi all'attestazione del distributore GA RE (doc. n.1) circa la quantità di gas fornita al comune, in quanto proveniente da un soggetto terzo e comunque tale da rendere indeterminata la richiesta di pagamento, limitandosi a dare riscontro all'istanza, non in atti, inviata da Eni Gas e
Luce gas.
Contesta anche il documento n. 10 (estratto autentico scritture contabili) quale prova a supporto della domanda di pagamento, essendo in esso riportato solo l'elenco delle fatture emesse da Eni s.p.a. (nulla allegando riguardo alle altre due posizioni di ES RG e FC) e già pagate prima dell'avvio dell'azione giudiziale, senza il deposito delle fatture asseritamente inevase.
2.2 “Illegittimità della sentenza per erroneità dell'importo del debito accertato per omessa indicazione e valutazione di elementi di fatto decisivi del giudizio e omessa produzione di documenti noti alla parte attrice. Violazione del dovere di buona fede e lealtà professionale ex art 88 c.p.c. e art. 96 c.p.c”.
L'appellante ritiene la sentenza di primo grado ingiusta in quanto emanata sulla base di una documentazione parziale e in difetto di produzione da parte dell'attrice (ora appellata) di dati relativi alla pretesa di pagamento, con violazione del dovere di buona fede e lealtà professionale ex art 88 c.p.c. e fonte di responsabilità aggravata ex art 96
c.p.c.
Espone che il non costituitosi nel giudizio di primo grado, aveva Parte_1
effettuato dei versamenti in favore della per complessivi € CP_3 Controparte_2
44.143,23 prima dell'udienza di discussione e precisazione delle conclusioni, e che tali versamenti erano stati effettuati in regime di “split payment”, per cui il aveva Pt_1 provveduto a versare l'Iva direttamente all'erario.
Pertanto sebbene alla data del 19.12.22, prima che la causa fosse trattenuta a decisione, il debito residuo in linea capitale ammontasse in ipotesi ad € 28.807,32 (e non ad €
70.950,55), a cui andava aggiunto quanto versato a titolo di Iva, nessuna traccia di tali pagamenti risultava agli atti di causa e anzi la banca aveva insistito sino all'udienza di precisazione delle conclusioni per la condanna dell'ente al pagamento della maggior somma di € 70.950,55 nonostante l'appellante avesse estinto gran parte della richiesta di pagamento in linea capitale.
pag. 8/15 Tale comportamento dell'appellata costituirebbe violazione del dovere di lealtà e probità ex art 88 c.p.c. valutabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per colpa grave.
2.3 Erroneità della sentenza nella parte in cui riconosce gli interessi anatocistici anche sulla sorte capitale. Violazione dell'art. 5 del D.lgs n. 231/02 e degli artt. 1283 e 1284
c.c.
Con il terzo motivo di gravame il contesta la sentenza impugnata per aver Pt_1 condannato l'appellante a versare due volte gli interessi moratori, in presenza di condanna al pagamento degli interessi moratori ex art 5 D.lgs 231/02 con decorrenza dalla data di scadenza della fattura al saldo e, a partire dalla proposizione della domanda giudiziale fino al saldo, al pagamento degli interessi anatocistici previsti nel predetto decreto legislativo sia sugli interessi che sul capitale. In tal modo il Tribunale avrebbe compiuto un'errata applicazione della normativa in quanto gli interessi dovrebbero essere calcolati solo sulla quota interessi già maturata all'atto della proposizione della domanda e non anche sulla quota capitale su cui già decorrono gli interessi ex art 5
D.lgs 231/02. Anche se in base al disposto di cui agli artt. 1283 e 1284 co. 6 c.c. possono essere richiesti dal momento della proposizione della domanda giudiziale gli interessi anatocistici sulla quota interessi già maturata prima della notifica della citazione, non è ammissibile, secondo l'appellante, far decorrere gli interessi anatocistici sia sulla sorte capitale sia sugli interessi moratori già maturati al momento della proposizione della domanda giudiziale, verificandosi in tale modo una duplicazione degli interessi in danno del Pt_1
3.Si è costituita in grado di appello (già Controparte_1 Controparte_2
), contestando integralmente il gravame e proponendo appello incidentale per la
[...]
riforma della sentenza di primo grado “nella parte in cui il Tribunale di Teramo non ha riconosciuto la debenza del risarcimento forfettario del danno ai sensi dell'art. 6 co. 2
D.lgs 231/2002. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 co. 2 D.lgs 231/2002”.
3.1 Secondo l'appellante incidentale l'art. 6 del D.lgs 231/2002, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, consente al creditore di addebitare al debitore, per ogni singola fattura insoluta o tardivamente pagata, una somma forfettariamente determinata in € 40,00 in completo automatismo, non avendo alcuna rilevanza la pag. 9/15 disponibilità patrimoniale del creditore e se questi possa o meno e in quale misura sopportare le spese per il recupero del credito.
La predetta norma ha la funzione di contrastare le pratiche commerciali sleali nell'ambito delle transazioni economiche e opera automaticamente in caso di ritardato pagamento di una fattura anche per un solo giorno per cui, considerato che il Tribunale
Cont di Teramo aveva riconosciuto il credito vantato da nei confronti del per Pt_1 non aver l'ente adempiuto tempestivamente al pagamento del proprio debito, andava riconosciuto in favore della creditrice anche l'importo di € 1.240,00 ex art 6 D.lgs
231/02.
3.2 Quanto all'appello principale, oltre ad eccepire l'infondatezza del proposto gravame, ha contestato che nelle more del giudizio di primo grado fossero stati incassate
Cont da le somme indicate dal Pt_1
Nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in data 20.02.25 la CP_1
ha dato atto del parziale pagamento da parte del
[...] Pt_1
4. Motivi della decisione.
4.1 Preliminarmente occorre precisare che nessun rilievo preclusivo deriva dalla circostanza che il contumace in primo grado, abbia proposto appello Pt_1
incentrato sulla nullità dei contratti di fornitura, ben potendo la nullità essere rilevata anche d'ufficio; quanto alla documentazione versata in atti dal a supporto dei Pt_1
versamenti effettuati, riconosciuti dalla controparte nelle note di precisazione delle conclusioni, va osservato che trattasi di documenti ammissibili ex art 345 c.p.c. essendo l'eccezione di pagamento eccezione in senso lato e quindi sottratta al divieto sancito da tale norma;
secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 2976/21), infatti, “ il pagamento costituisce pacificamente una eccezione in senso lato (tra molte, Cass. n.
17196 del 2018; Cass. n. 9610 del 2012; Cass. n. 13014 del 2004) che, come tale, può essere rilevata dal giudice - e sollevata dalla parte - anche per la prima volta in appello, avendo le Sezioni unite di questa Corte (n. 10531 del 2013) affermato che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili
pag. 10/15 d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto;
nella motivazione della sentenza richiamata si legge: "è confermato che deve essere ammessa in appello la 2 R.G. n. 14367/2015 rilevabilità di eccezioni in senso lato, che ha senso preminente quando è basata su allegazioni nuove, quantomeno se già documentate ex actis" (tra le successive conformi v. Cass. n. 25434 del 2019).
4.2 Fatta questa precisazione, nell'affrontare il primo motivo di appello, per mezzo del quale il sostiene la nullità dei contratti di fornitura e la violazione Parte_1
della normativa che richiede ai fini della validità del rapporto negoziale dei contratti con la pubblica amministrazione che quest'ultima abbia previsto l'impegno di spesa e la copertura finanziaria, la Corte osserva che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 8574/23, Cass, 15303/22, Cass. n.
12164/24) che i contratti con la P.A debbano rivestire “forma scritta ad substantiam e
l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimere la volontà all'esterno, nonché l'indicazione della prestazione e dell'entità del compenso”; inoltre la forma scritta non è surrogabile con fatti concludenti, manifestazioni tacite di volontà o comportamenti attuativi (Cass. n. 12164/24).
A ciò si aggiunga che gli Enti locali, secondo quanto disposto dall'art. 191 co. 1 TUEL, possono effettuare spese solo se sussiste impegno contabile, registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione, e l'attestazione della copertura finanziaria, costituendo principio consolidato della Suprema Corte (Cass. n. 17197/24)
“che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass. sez. 1, 18/11/2011, n. 24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010, n. 26202;
Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880).
Considerata la finalità dell'art. 191 TUEL, continua la Suprema Corte, di “circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo
pag. 11/15 che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, dall'altro, dei mezzi per farvi fronte”, ne consegue che “in tema di assunzione
d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art.
191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Cass., sez. 3, 19/05/2017, n. 12608; Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478;
Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 22/05/2007, n. 11854)”.
L'Ente ha la facoltà, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. e) D.lgs 267/2000, “di riconoscere
a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio (cfr. Cass., sez. 3, 18/04/2006, n.
8950; Cass., sez. 3, 31/05/2005, n. 11597).
Tale riconoscimento può, tuttavia, avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute” (Cass. 17197/24).
4.3 Nel caso di specie dagli atti di causa non sono rinvenibili contratti di fornitura tra le società cedenti e il Comune di ma solo due proposte di contratto datate Parte_1
03.09.12, relative all'ENI, sottoscritte dal Responsabile dell'Area tecnica del Comune, geom. rispetto al quale non vi è prova della capacità di vincolare Parte_3
pag. 12/15 contrattualmente l'ente locale e del possesso della capacità di rappresentare pubblica amministrazione nei confronti dei terzi;
tali proposte risultano, inoltre, prive dell'accettazione e sottoscrizione dell'altro contraente, fornitore di RG. Quanto ai restanti fornitori (ES ER e CE FC) manca qualsiasi documento contrattuale.
Risulta, perciò, evidente come, alla stregua dei principi giurisprudenziale sopra richiamati, la documentazione prodotta dall'appellata non possa considerarsi sufficiente ai fini dell'insorgenza del diritto al pagamento delle forniture rese, dovendo sussistere un valido accordo contrattuale inter partes e il relativo impegno contabile, registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione, con l'attestazione della copertura finanziaria
4.4 Né può essere dirimente la circostanza dell'avvenuta somministrazione della fornitura di RG che, come precisato dalla Suprema Corte (Cass. n. 17197/24) “ non riveste alcun carattere di decisività non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale (Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1,
26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 09/05/2007, n. 10640)”.
4.5 Né ancora assume rilievo, ai fini del riconoscimento dell'esistenza del rapporto contrattuale, il pagamento parziale della somma richiesta da parte del e ciò sia Pt_1 in quanto (Cass. n. 12164/24) “la delibera comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio, derivante dall'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi ex art
191 commi 1, 2 e 3 TUEL, presuppone l'esistenza a monte di un valido titolo negoziale, ancorché privo di impegno contabile, che costituisce condizione necessaria e sufficiente per
l'efficacia di tale riconoscimento e per l'operatività della delibera stessa”: condizione non sussistente nel caso di specie difettando il contratto di fornitura in forma scritta;
sia in quanto (Cass. n. 15303/22, Cass. n. 510/21 ) “ La delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il destina una somma al Pt_1
pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della P.A., né introducendo una sanatoria per i
pag. 13/15 contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta "ad substantiam".
4.5 Alcuna rilevanza può infine riconoscersi all'assunto dell'appellata sulla obbligatorietà di eseguire la propria prestazione trattandosi di beni e servizi di pubblica necessità se non altro considerando che lo stesso art. 191 TUEL dà facoltà al terzo interessato (fornitore nel caso de quo) in mancanza della comunicazione del responsabile del servizio sulla sussistenza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, di non eseguire la prestazione (Cass. n. 17197/24)
5. Le considerazioni fin qui esposte depongono per l'accoglimento dell'appello principale, mentre vanno ritenute assorbite tutte le altre questioni compreso l'appello incidentale, peraltro inammissibile essendo stato proposto tardivamente attraverso il deposito della comparsa di costituzione solo in data 24.04.24, a fronte di udienza indicata nell'atto di appello nel 30.04.24, differita d'ufficio, non tenendosi in tale data udienza, al 14.05.24.
Ne consegue il rigetto della domanda proposta in primo grado dalla
[...]
e la condanna dell'appellata alla restituzione in favore del Controparte_2 appellante dell'importo di euro 42.143,23, ricevuto nelle more del giudizio, Pt_1
oltre interessi legali dalla riscossione al soddisfo.
6. Le spese di lite sono regolate secondo i principi della soccombenza mediante la liquidazione indicata in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento ( valore della causa da € 52.001 ad € 260.000) fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
7. Trova applicazione per l'appellante incidentale la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in Parte_1
persona del Sindaco pro tempore, e sull'appello incidentale promosso da CP_1
pag. 14/15 s.p.a avverso la sentenza n. 570/2023 resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data
07.06.2023, la Corte d'Appello così provvede:
1) accoglie l'appello principale e in riforma della sentenza di primo grado rigetta le domande proposte da , condannandola alla restituzione dell'importo di CP_1
euro 42.143,23, oltre interessi legali dalla data della riscossione al soddisfo;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) dichiara l'irripetibilità delle spese del primo grado di giudizio e condanna
[...]
al pagamento in favore del delle spese CP_1 Parte_1
processuali del presente grado, liquidandole in euro € 1.165,50 per esborsi ed €
9.991,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed IVA e
CAP come per legge;
4) dichiara l'appellante incidentale tenuto al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 13 giugno 2025
Consigliere rel. est. Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
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