Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/06/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 10/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1120 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), n.q. di genitore del Parte_1 C.F._1
minore (C.F. , rappresentata e difesa Persona_1 C.F._2
dall'avv. Maria Carmela Mirarchi, con la quale è elettivamente domiciliata in
Caulonia Marina (RC), Via Brooklyn, n. 3
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dagli avv.ti Massimiliano Minicucci e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/03/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, con missiva del 3/11/2021, l ha comunicato di aver CP_1
effettuato dei pagamenti non dovuti, per il periodo dal 01/07/2021 al
30/11/2021, sulla pensione categoria INV CIV n. 07141826 del minore
[...]
per un importo pari a € 892,26, a titolo di ratei di indennità di frequenza Per_1
per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021, non dovuti per mancata frequenza di un centro di riabilitazione convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale;
- che non ha mai ricevuto le somme per le quali l' chiede la CP_2
restituzione;
- che il provvedimento emesso dall' è erroneo e illegittimo per CP_1
irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte;
- che, con nota del 10/08/2021, l' ha comunicato l'accoglimento CP_2
della domanda di invalidità civile presentata nell'interesse del minore
[...]
(con decorrenza dal 1/11/2020), liquidando gli arretrati spettanti per il Per_1
periodo dal 1/11/2020 al 31/08/2021 ed il rateo relativo al mese di settembre del 2021;
- che tali somme, corrisposte anteriormente alla data di emissione del provvedimento impugnato, sono state percepite in buona fede ai fini del soddisfacimento dei bisogni primari del minore;
- che ha proposto ricorso al competente Comitato Provinciale Inps, rimasto privo di esito.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il sig. Giudice adito, contrariis rejectis: 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, che nulla è dovuto all' Controparte_3
in relazione all'indebito contestato, con lettera
[...]
raccomandata a.r. ricevuta il 3 novembre 2021, per l'importo di €. 892,26 3
sulla pensione cat. INVCIV n. 07141826 intestata al minore , per il Persona_1
periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021; 2) conseguentemente condannare l'
[...]
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro -tempore -, come domiciliato, alla restituzione di quanto eventualmente già recuperato oltre accessori come per legge e fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare il resistente al pagamento delle spese e compensi CP_1
di causa da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo:
- che, con nota del 12/10/2021, ha immediatamente contestato l'indebito pagamento per la mancata frequenza, da parte del minore , di un Persona_1
centro di riabilitazione convenzionato con il SSN;
- che, con riferimento alle mensilità di luglio e agosto, il pagamento è avvenuto con la rata di settembre del 2021, con la quale l' ha anche CP_2
corrisposto i mesi dal 11/20 al 8/21, come si evince dall'estratto ARTE allegato;
- che parte ricorrente ha omesso di comunicare che, per i mesi estivi, il minore non avrebbe frequentato un centro di riabilitazione convenzionato con il
SSN.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettao.
Con un primo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta di aver mai ricevuto le somme richieste dall' in ripetizione. CP_1
Tale contestazione è generica e in ogni caso è stata confutata dall' CP_1
che, nel costituirsi in giudizio, ha allegato di aver eseguito il pagamento su un numero di iban esattamente identificato, circostanza che non è stata contestata 4
da parte ricorrente nelle prime difese utili né nelle difese successive e, dunque, può considerarsi provata, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Nel merito parte ricorrente, nel contestare il provvedimento di ripetizione di indebito trasmesso dall , non prende posizione sul merito della pretesa CP_1
restitutoria consistente, come si evince dal provvedimento censurato, nella circostanza che la somma di € 892,26 non era dovuta in quanto, nei mesi estivi dell'anno 2021, il minore non ha frequentato un centro di riabilitazione convenzionato con il SSN.
Ed infatti, l'indennità di frequenza spetta al minore che presenti difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età, oppure una perdita uditiva di particolare entità, che frequenti centri ambulatoriali specializzati in trattamenti terapeutici, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap o scuole pubbliche o private a partire dagli asili nido, oppure a centri di formazione professionale.
Infine, è necessario l'ulteriore requisito riguardante la sussistenza dello stato di bisogno economico con un limite reddituale di € 5.771,35.
Nella specie, parte ricorrente non ha contestato la circostanza che ha determinato il venir meno del diritto al conseguimento dell'indennità in parola in capo al minore per i mesi estivi del 2021 circostanza che, Persona_1
dunque, può considerarsi confermata.
Invece parte ricorrente, non contestando l'indebita percezione di un'indennità in difetto dei requisiti che ne legittimano il conseguimento, censura il diritto dell' a procedere alla ripetizione dell'indebito CP_1
(incontestato) in quanto si tratta di somme percepite, a titolo assistenziale, anteriormente al provvedimento di indebito e in buona fede.
Orbene, è vero che il quadro giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale è pervenuto ad un orientamento ormai consolidato e confermato anche dalla Corte Costituzionale, secondo cui, in luogo della generale regola codicistica della incondizionata ripetibilità dell'indebito, in ambito assistenziale 5
e previdenziale, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, secondo cui la ripetizione dell'indebito va esclusa nelle ipotesi di non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e in situazioni idonee a generale affidamento.
Pertanto, secondo tale ricostruzione, l'indebito assistenziale, in assenza di norme che dispongono diversamente, sarebbe ripetibile soltanto a partire dal momento di emissione del provvedimento che accerta l'indebito e, a meno che non si provi che l'accipiens versi in dolo, circostanza che fa venir meno l'affidamento.
Tuttavia, il concetto di dolo è stato interpretato dalla giurisprudenza in maniera ampia, comprendendo anche comportamenti dell'accipiens che lascino intendere l'assenza di una condizione di affidamento tutelabile.
Proprio con riferimento alla ripetibilità dei ratei di indennità di frequenza, la Corte di Cassazione, enunciando dei principi già espressi dalla giurisprudenza antecedente, ha stabilito che: “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento” (Sez. L - ,
Sentenza n. 24617 del 10/08/2022).
Nella specie, parte ricorrente era ben consapevole di non possedere i requisiti legittimanti il conseguimento dell'indennità di frequenza per il minore nei mesi estivi del 2021, in quanto non ha provato in giudizio l'effettiva frequenza di un centro né ha dedotto la frequentazione dello stesso, sicché non può ritenersi che vi fosse un affidamento nella percezione di una prestazione in favore del minore che trova il suo fondamento anche nella frequenza, il cui venir meno determina il venir meno del diritto a conseguire la prestazione.
Pertanto, trova applicazione il generale criterio di ripetibilità dell'indebito 6
di cui all'art. 2033 c.c. dal momento che l'omessa comunicazione circa la mancata frequenza, condizione legittimante il conseguimento dell'indennità di frequenza(e, dunque, il mancato possesso del requisito della frequenza, legittimamente il conseguimento della prestazione), implica un comportamento incompatibile con il legittimo affidamento nel conseguimento della prestazione.
Né può ritenersi, quale elemento che giustifichi della condotta dell'accipiens, la circostanza che l'erogazione indebita sia dovuta ad un errore dell' . CP_1
Infatti, l'istituto può verificare il persistere delle condizioni legittimanti il conseguimento dell'indennità di frequenza sulla base dei dati allegati dall'istante, in assenza dei quali i tempi di verifica inevitabilmente tendono a dilungarsi.
Ne discende l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite, tenuto conto del concreto dispiegarsi del giudizio e della natura della controversia oggetto di domanda, restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , nella qualità di Parte_1
genitore del minore , disattesa ogni contraria Persona_1 C.F._3
istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 10/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci