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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 07/03/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Peloso Fabio - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Prezioso Vincenza e domiciliato presso il suo studio in Riva del Garda, via S. Tomaso n.1, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata ad [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall' avv. Marsili Cinzia e domiciliata presso il suo studio in Rovereto, via Roma n.20, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 25.08.2008 in Malcesine preso atto che all'udienza presidenziale del 07.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 24.04.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 25.03.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 17 Parte II Parte_1 Parte_2
Serie C del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Malcesine per l'anno 2008 alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in AR (TN) in Via Vittorio Veneto n. 36/C e le relative pertinenze, il cui contratto di locazione è intestato alla signora viene assegnata alla signora quale genitrice Parte_2 Parte_2
collocataria della figlia minore . Per_1
Il signor si è trasferito in data 1 febbraio 2024, in Parte_1
accordo con la moglie, in un diverso immobile in Ledro (TN), via Alla
Costa n. 1, per cui versa un canone di locazione di euro 250,00 mensili e dove ha già trasferito la propria residenza.
pag. 2 di 6 Il signor dichiara di aver già prelevato tutti i suoi effetti Parte_1
personali.
2) La figlia minorenne viene affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; i genitori dovranno concordare fra loro le questioni di particolare interesse per i figli, come educazione, salute, scuola, ecc. tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni,
3) La figlia starà con il padre secondo il seguente calendario: Per_1
Nel periodo infrasettimanale durante il periodo scolastico, tutti i martedì ed i giovedì dal termine della scuola sino alla mattina seguente, mentre durante il periodo non scolastico e/o estivo, starà col padre sempre il martedì e il giovedì, dal mattino alle ore 9.00 fino alla mattina seguente.
starà con il padre inoltre a settimane alterne dal sabato mattina alla Per_1
domenica sera, fatta salva la possibilità per di stare dal papà sino al Per_1
lunedì mattina qualora ella lo desideri.
Durante la vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore almeno tre Per_1
settimane, anche non consecutive, che dovranno essere concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze della minore e degli impegni di lavoro dei genitori e, in ogni caso, fatto salvo il diverso accordo fra le parti.
Negli altri periodi dell'anno, quali Natale, Capodanno e Pasqua, e i ponti scolastici, i genitori trascorreranno con la figlia, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, un pari numero di giorni, concordando preventivamente fra loro di anno in anno tempi e modalità concrete dei pag. 3 di 6 rispettivi periodi e trascorrendo alternativamente con la figlia il giorno di
Capodanno, così come la giornata di Pasqua e quella di Pasquetta.
Il giorno della Vigilia di Natale starà con la madre e il giorno di Per_1
Natale starà con il padre. Per_1
Tutto quanto sopra stabilito quanto a giorni ed orari potrà essere concordemente preventivamente modificato in caso di imprevisti o esigenze lavorative delle parti, tenendo in ogni caso sempre conto della volontà e dell'opinione di e compatibilmente con i suoi impegni. Per_1
4) Il sig. tenuto conto di tutto quanto espresso nelle Parte_1
premesse, verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento della figlia minore e sino al raggiungimento della sua Per_1
completa indipendenza economica l'importo mensile di € 300,00 (dicasi euro trecento//00), entro il giorno 10 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le parti concordano che al cessare dei mutui indicati in premessa, previa verifica della situazione economico/patrimoniale e reddituale delle parti, valuteranno una eventuale modifica del contributo mensile ordinario per la figlia . Per_1
Il signor si impegna a non chiedere la riduzione Parte_1
dell'assegno per il contributo al mantenimento della figlia Per_1
nell'ipotesi in cui il canone di locazione che egli versa mensilmente subisse un incremento mensile sino a duecento euro, quindi se egli dovesse versare un canone maggiore di 250,00 e non superiore a euro 450,00.
5) L'assegno Unico Universale INPS e l'assegno Provinciale al Nucleo
Familiare e qualsiasi altra provvidenza in favore della prole resteranno in via esclusiva al 100% alla madre.
pag. 4 di 6 Le detrazioni fiscali per i figli, ove previste, saranno fruite da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, fatta salva l'ipotesi in cui, non avendo il relativo diritto uno dei genitori, ne fruisca l'altro nella misura del
100%.
Gli oneri deducibili per le spese straordinarie indicate al seguente punto 6 spetteranno ai genitori al 50% ciascuno.
6) Le spese straordinarie verranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% come indicato nel Protocollo del CNF da intendersi come qui integralmente richiamato, sia con riferimento alle voci di spesa, che alla modalità di accordo e di rimborso, fatto salvo quanto di seguito specificato: devono intendersi fra le spese straordinarie già concordate e da rimborsare al 50 % fra i genitori quelle per il trasporto pubblico, le spese per la mensa scolastica, la quota di iscrizione annuale del corso teatrale (musical e danza) e spese correlate presso l'associazione filodrammatica l'arte delle
Muse e le spese per il percorso psicologico presso il dottor
[...]
di AR (TN) secondo le necessità di e nel caso in cui il Per_2 Per_1
percorso dovesse essere ripreso.
Per le spese che richiedono preventivo accordo, il genitore che riceverà la proposta di spesa (tramite e-mail, WhatsApp, SMS), avrà l'onere di rispondere all'altro genitore, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, nelle stesse forme della proposta, il proprio assenso o motivato dissenso. In difetto di un tanto la spesa si considererà approvata e quindi da rimborsare.
Le spese saranno rimborsate al netto di abbuoni, provvidenze specifiche, rimborsi e buoni di servizio comunque erogati.
pag. 5 di 6 Le spese dovranno essere rimborsate entro 30 giorni al genitore che le ha anticipate, previa esibizione della documentazione che attesti la spesa e l'avvenuto pagamento.
7) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, dando atto che non vi sarà corresponsione di assegni di divorzio.
8) I ricorrenti dichiarano di avere risolto ogni rapporto economico avente causa nel matrimonio in sede di separazione e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo dal punto di vista economico/patrimoniale.
9) I genitori si danno sin d'ora l'autorizzazione alla richiesta di documenti per sé e per la figlia validi per l'espatrio.
10) Le parti dichiarano di avere risolto ogni questione economico- patrimoniale.
11) Le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto nella Camera di Consiglio del 6.3.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Peloso Fabio - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Prezioso Vincenza e domiciliato presso il suo studio in Riva del Garda, via S. Tomaso n.1, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata ad [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall' avv. Marsili Cinzia e domiciliata presso il suo studio in Rovereto, via Roma n.20, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 25.08.2008 in Malcesine preso atto che all'udienza presidenziale del 07.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 24.04.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 25.03.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 17 Parte II Parte_1 Parte_2
Serie C del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Malcesine per l'anno 2008 alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in AR (TN) in Via Vittorio Veneto n. 36/C e le relative pertinenze, il cui contratto di locazione è intestato alla signora viene assegnata alla signora quale genitrice Parte_2 Parte_2
collocataria della figlia minore . Per_1
Il signor si è trasferito in data 1 febbraio 2024, in Parte_1
accordo con la moglie, in un diverso immobile in Ledro (TN), via Alla
Costa n. 1, per cui versa un canone di locazione di euro 250,00 mensili e dove ha già trasferito la propria residenza.
pag. 2 di 6 Il signor dichiara di aver già prelevato tutti i suoi effetti Parte_1
personali.
2) La figlia minorenne viene affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; i genitori dovranno concordare fra loro le questioni di particolare interesse per i figli, come educazione, salute, scuola, ecc. tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni,
3) La figlia starà con il padre secondo il seguente calendario: Per_1
Nel periodo infrasettimanale durante il periodo scolastico, tutti i martedì ed i giovedì dal termine della scuola sino alla mattina seguente, mentre durante il periodo non scolastico e/o estivo, starà col padre sempre il martedì e il giovedì, dal mattino alle ore 9.00 fino alla mattina seguente.
starà con il padre inoltre a settimane alterne dal sabato mattina alla Per_1
domenica sera, fatta salva la possibilità per di stare dal papà sino al Per_1
lunedì mattina qualora ella lo desideri.
Durante la vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore almeno tre Per_1
settimane, anche non consecutive, che dovranno essere concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze della minore e degli impegni di lavoro dei genitori e, in ogni caso, fatto salvo il diverso accordo fra le parti.
Negli altri periodi dell'anno, quali Natale, Capodanno e Pasqua, e i ponti scolastici, i genitori trascorreranno con la figlia, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, un pari numero di giorni, concordando preventivamente fra loro di anno in anno tempi e modalità concrete dei pag. 3 di 6 rispettivi periodi e trascorrendo alternativamente con la figlia il giorno di
Capodanno, così come la giornata di Pasqua e quella di Pasquetta.
Il giorno della Vigilia di Natale starà con la madre e il giorno di Per_1
Natale starà con il padre. Per_1
Tutto quanto sopra stabilito quanto a giorni ed orari potrà essere concordemente preventivamente modificato in caso di imprevisti o esigenze lavorative delle parti, tenendo in ogni caso sempre conto della volontà e dell'opinione di e compatibilmente con i suoi impegni. Per_1
4) Il sig. tenuto conto di tutto quanto espresso nelle Parte_1
premesse, verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento della figlia minore e sino al raggiungimento della sua Per_1
completa indipendenza economica l'importo mensile di € 300,00 (dicasi euro trecento//00), entro il giorno 10 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le parti concordano che al cessare dei mutui indicati in premessa, previa verifica della situazione economico/patrimoniale e reddituale delle parti, valuteranno una eventuale modifica del contributo mensile ordinario per la figlia . Per_1
Il signor si impegna a non chiedere la riduzione Parte_1
dell'assegno per il contributo al mantenimento della figlia Per_1
nell'ipotesi in cui il canone di locazione che egli versa mensilmente subisse un incremento mensile sino a duecento euro, quindi se egli dovesse versare un canone maggiore di 250,00 e non superiore a euro 450,00.
5) L'assegno Unico Universale INPS e l'assegno Provinciale al Nucleo
Familiare e qualsiasi altra provvidenza in favore della prole resteranno in via esclusiva al 100% alla madre.
pag. 4 di 6 Le detrazioni fiscali per i figli, ove previste, saranno fruite da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, fatta salva l'ipotesi in cui, non avendo il relativo diritto uno dei genitori, ne fruisca l'altro nella misura del
100%.
Gli oneri deducibili per le spese straordinarie indicate al seguente punto 6 spetteranno ai genitori al 50% ciascuno.
6) Le spese straordinarie verranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% come indicato nel Protocollo del CNF da intendersi come qui integralmente richiamato, sia con riferimento alle voci di spesa, che alla modalità di accordo e di rimborso, fatto salvo quanto di seguito specificato: devono intendersi fra le spese straordinarie già concordate e da rimborsare al 50 % fra i genitori quelle per il trasporto pubblico, le spese per la mensa scolastica, la quota di iscrizione annuale del corso teatrale (musical e danza) e spese correlate presso l'associazione filodrammatica l'arte delle
Muse e le spese per il percorso psicologico presso il dottor
[...]
di AR (TN) secondo le necessità di e nel caso in cui il Per_2 Per_1
percorso dovesse essere ripreso.
Per le spese che richiedono preventivo accordo, il genitore che riceverà la proposta di spesa (tramite e-mail, WhatsApp, SMS), avrà l'onere di rispondere all'altro genitore, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, nelle stesse forme della proposta, il proprio assenso o motivato dissenso. In difetto di un tanto la spesa si considererà approvata e quindi da rimborsare.
Le spese saranno rimborsate al netto di abbuoni, provvidenze specifiche, rimborsi e buoni di servizio comunque erogati.
pag. 5 di 6 Le spese dovranno essere rimborsate entro 30 giorni al genitore che le ha anticipate, previa esibizione della documentazione che attesti la spesa e l'avvenuto pagamento.
7) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, dando atto che non vi sarà corresponsione di assegni di divorzio.
8) I ricorrenti dichiarano di avere risolto ogni rapporto economico avente causa nel matrimonio in sede di separazione e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo dal punto di vista economico/patrimoniale.
9) I genitori si danno sin d'ora l'autorizzazione alla richiesta di documenti per sé e per la figlia validi per l'espatrio.
10) Le parti dichiarano di avere risolto ogni questione economico- patrimoniale.
11) Le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto nella Camera di Consiglio del 6.3.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
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