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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/10/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3814/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona dei magistrati: dr. NT RD Presidente dr.ssa Vittoria Cuogo Giudice dr. DO SI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 3814 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione, all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 28 maggio 2025, vertente tra:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Email_1 C.F._1
Zanchetta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Noventa Vicentina (VI), Via Masotto n.
52, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
- attore -
e
(C.F.: , (C.F.: CP_1 C.F._2 Parte_1
), (C.F.: ) e C.F._3 Parte_2 C.F._4 Parte_3
(C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bertacche ed elettivamente C.F._5 domiciliati presso il suo studio in Vicenza (VI), Piazza Castello n. 12, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuti -
OGGETTO: azione di riduzione per lesione di legittima;
divisione ereditaria.
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 28.5.2025 si riscontrava il deposito delle note scritte del 21.5.2025 in cui l'attore così precisava le conclusioni: pagina 1 di 10 “1) Respingersi l'azione di riduzione promossa dai convenuti in quanto non è stata effettuata alcuna lesione di legittima, relativamente all'eredità dl defunto , con l'atto di compravendita di Persona_1 data 18.12.2001 rep. 126.251 del notaio con studio in Noventa Vicentina, tramite il quale Persona_2 ha acquistato da il terreno catastalmente censito in Asigliano Veneto, Persona_3 Controparte_2 foglio 7, mapp. 369 ( ex 176a ), accertato, per altro, che detto atto non configura una donazione indiretta (Sent. App. VE n. 273/2025).
2) Conseguentemente disporsi nuovo progetto divisionale sia perché l'immobile in Asigliano Veneto, catastalmente censito al foglio 7, mapp. 369 ( ex 176a ), oggetto della compravendita sopra indicata, deve essere escluso dalla massa ereditaria da dividersi, sia perché il ctu nel predisporre il progetto divisionale si è avvalso di criteri in contrasto con quanto disposto dall'art. 726 I° co. cod. civ., sia perché la stima del valore dei beni ereditari è del tutto errata.
Nominarsi altro CTU.
3) Respingersi ogni altra domanda ed eccezione di controparte.
4) Spese di causa rifuse o parzialmente rifuse, pro quota spese di CTU”.
Si riscontrava il deposito delle note scritte del 13.5.2025 in cui i convenuti così precisavano le conclusioni:
“Rigettata ogni contraria difesa, eccezione e domanda: confermata la sentenza non definitiva n. 1148/2023 Rs - Tribunale di Vicenza per la parte non riformata dalla sentenza n. 275/2025 Rs - Corte d'Appello di Venezia:
1. dividersi i beni ereditari secondo il progetto n.1 proposto dalla espletata CTU;
2. spese e competenze, tecniche e di lite, rifuse”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del contendere viene così riassunto nella sentenza non definitiva n. 1148/2023, pubblicata il 15.6.2023:
“Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio le sorelle Persona_3 Pt_3
e , nonché il fratello e la di lui moglie
[...] Parte_2 CP_1 Parte_1 chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi tra i medesimi fratelli a seguito del decesso del padre , avvenuto in data 23.5.2011, e della madre Persona_1 CP_3
, avvenuto in data 4.5.2015, secondo le norme regolanti la successione testamentaria.
[...]
L'attore rappresentava, infatti, come entrambe le successioni dei genitori fossero regolate da testamento olografo, il primo redatto da in data 16.12.1998 (pubblicato il 7.6.2012) con Persona_1 cui lasciava “metà della mia proprietà a mia moglie e l'altra metà in parte uguali Controparte_3
a tutti i miei figli” (doc.1); e il secondo redatto da in data 18.12.2011 (pubblicato Controparte_3
pagina 2 di 10 il 14.11.2016) con cui lasciava “la disponibile della mia proprietà a mio figlio e la Persona_3 legittima in parti uguali a tutti i miei quatro figli” (doc. 4). Indicava, quindi, dettagliatamente i beni immobili relitti di entrambi i genitori, come descritti nelle dichiarazioni di successione prodotte sub doc. 2 e 5, consistenti in fabbriati e terreni in Asigliano Veneto.
Rappresentava, inoltre, che a seguito del decesso del padre , le sorelle e Persona_1 Parte_3
, con atto del 30.5.2013 a firma del notaio , rep.16.490, donavano le Parte_2 Persona_4 loro quote indivise dell'eredità paterna al fratello e a sua moglie CP_1 Parte_1
(doc. 3).
L'attore allegava il proprio diritto a vedersi riconosciuta la quota di 3/24 dell'eredità paterna e la quota di 12/24 dell'eredità materna, relativamente alla quale dava atto di aver interamente sostenuto le spese notarili per pubblicazione del testamento e per pagamento imposte di successione, per complessivi € 8.835,05. Riteneva, poi, con riguardo ai crediti derivanti dall'eredità della madre, che dovessero essere conteggiati e suddivisi pro quota i canoni di affitto – pari ad € 5.000,00 l'anno, asseritamente non versati da per le annate agrarie decorrenti dal 2015 al 2017 – come CP_1 previsti da contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 9.1.2013, con cui le sorelle e la madre, ciascuna per la loro quota di spettanza, concedevano in affitto al fratello i terreni censiti CP_1 in Asigliano Veneto, foglio 7, mappali 580, 415, 238, 239 e foglio 9, mappali 142, 117, 119, 137, 139,
121, 118, 25, 178 (doc. 11). Rivendicava infine il proprio diritto ad un risarcimento da parte del fratello, in rapporto alla quota di beni ereditari dallo stesso detenuti ed utilizzati in via esclusiva, chiedendo in ogni caso il rendiconto della gestione di detti beni.
Concludeva chiedendo: la divisione di tutti i beni mobili e immobili, ivi compresa l'attrezzatura agricola, provenienti dall'eredità di e , secondo le quote di spettanza Persona_1 Controparte_3
e previo accertamento del proprio diritto alle quote di 3/24 dell'asse ereditario paterno e di 12/24 dell'asse ereditario materno;
l'assegnazione ai condividenti di porzione dei beni ereditari in proprietà esclusiva, in base al valore delle rispettive quote;
che fosse ordinato a il rilascio della CP_1 parte dei beni eventualmente attribuita all'attore, libera da persone e cose interposte;
la rifusione da parte di tutti i condividenti delle spese notarili sostenute dall'attore per le pubblicazioni dei testamenti e per le dichiarazioni di successione;
la rifusione da parte del fratello , pro quota, del canone CP_1 annuo di affitto agrario dei terreni, pari a € 5.000,00, oltre interessi legali;
la condanna di CP_1
al risarcimento in favore del fratello, per la quota di sua spettanza nell'eredità paterna e
[...] materna, della somma di € 12.000,00 o altra risultante di giustizia, per la detenzione e l'uso esclusivo dei beni di cui sopra, nonché al rendiconto della gestione dei medesimi. Con rifusione di spese e competenze di causa. pagina 3 di 10 2. Con comparsa tempestivamente depositata si costituivano in giudizio , , CP_1 Parte_3
e contestando preliminarmente la validità del testamento olografo Parte_2 Parte_1 di datato 18.12.2011. Rappresentavano, in fatto, che al momento della redazione Controparte_3 del testamento impugnato la de cuius risultava affetta da “demenza su base aterosclerotica gravissima” (doc. 4) tale da pregiudicarne la capacità di intendere e di volere, dando atto che per tali ragioni nel 2014 l'attore stesso aveva depositato ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno (doc. 3). Invocavano quindi l'annullabilità del testamento del 18.12.2011 per incapacità e/o per violenza o dolo, dando atto, al contempo, dell'esistenza di precedente testamento olografo, datato
16.12.1998 – con cui aveva lasciato “metà della mia proprietà a mio marito Controparte_3 [...]
e l'altra meta in parti uguali a tutti i miei figli” (doc. 2) –, sulla base del quale chiedevano fosse Per_1 regolata la successione della medesima.
e allegavano poi, di prendere parte al presente giudizio unicamente per la Parte_3 Parte_2 divisione dell'eredità materna, rappresentando di aver donato le loro quote indivise dell'eredità paterna al fratello e dichiarando di non avanzare alcuna pretesa nei confronti del medesimo in CP_1 ordine alla detenzione dei beni ereditari
Con riguardo al contratto di affitto di fondo rustico del 9.1.2013 e al lamentato omesso versamento dei canoni relativi agli anni 2015/2016 e 2016/2017, i convenuti rappresentavano che, con dichiarazione resa all'ADS in data 19.11.2014 (doc. 5), e dichiaravano, anche per la madre, di Parte_2 Pt_3 avere rinunciato alla percezione del canone di affitto previsto per l'anno 2013 in considerazione delle opere di bonifica e di sistemazione effettuate a spese del fratello sui terreni oggetto di contratto.
Contestavano, inoltre, la fondatezza della pretesa attorea diretta ad ottenere un risarcimento a fronte della detenzione e dell'utilizzo esclusivo dei beni di cui sopra da parte del fratello , allegando la CP_1 legittimità della detenzione medesima in ragione del contratto di affitto e della sua qualità di affittuario e rilevando la sussistenza di titolo idoneo a ritenere detti fondi sino alla corresponsione da parte dell'attore dell'indennizzo dovuto per le migliorie apportate.
Contestavano, altresì, la fondatezza della richiesta di rendiconto, non sussistendo i presupposti della gestione di affari altrui e non essendo intervenuta, in relazione a detti beni, la vendita ai sensi dell'art. 723 c.c.
rivendicava, poi, un credito verso l'attore per pagamento in via esclusiva delle imposte CP_1 per consorzio di bonifica e miglioramento fondiario per le annualità 2016-2017-2018 e 2019, come da relative ricevute di pagamento che dimetteva in giudizio.
I convenuti rappresentavano, poi, che l'immobile oggetto dell'atto di compravendita del 18.12.2001 – concluso tra e in esecuzione del preliminare del 10.10.2001 stipulato Controparte_2 Persona_3
pagina 4 di 10 invece tra il dante causa e – dovesse essere collazionato, assumendone la natura di Persona_1 donazione indiretta, a favore dell'attore, peraltro lesiva della quota di legittima spettante ad ognuno dei coeredi convenuti e quindi soggetta a riduzione.
Nella denegata ipotesi di mancato annullamento del testamento impugnato, chiedevano fosse accertata la validità della dichiarazione di donazione effettuata nel 2013 da a favore di Controparte_3
avente ad oggetto la somma di € 209.400,00 per la costruzione della sua casa di Persona_3 abitazione (doc. 12), con conseguente riduzione di detta somma in quanto lesiva della quota di riserva.
In subordine, chiedevano accertarne la natura di donazione nulla per difetto di forma, con conseguente obbligo di restituzione della somma a favore dell'eredità.
Allegavano, poi, come fosse rimasta priva di riscontro la richiesta inviata al fratello di Per_3 rendere il conto della gestione del denaro di cui al libretto di risparmio n. 750282-4 – acceso presso
Cassa Rurale ed Artigiana di Pojana Maggiore (VI) e cointestato tra l'attore, il padre, la madre e il fratello – dal quale rappresentavano essere avvenuto indebito prelievo da parte di CP_1 [...]
chiedendo ordinarsi la restituzione a favore dell'eredità della complessiva somma di lire Per_3
71.484.000; chiedevano infine ordinarsi all'attore la restituzione alla massa del trattore Fiat modello
980 DT, aratro marca “ e della ruspa marca “ ”. CP_4 CP_5
Con sentenza non definitiva n. 1148/2023 pubblicata il 15.6.2023 il Tribunale così provvedeva:
“1) annulla il testamento olografo sottoscritto da datato 18.12.2011, e pubblicato Controparte_3 in data 14.11.2016, per incapacità naturale ex comb. disposto artt. 591 e 428 c.c., dichiarando che la successione di è regolata dal testamento olografo datato 16.12.1998; Controparte_3
2) accerta e dichiara che , e sono tenuti a pagare in favore Parte_3 CP_1 Parte_2 di la somma di euro 2.208,86 ciascuno per rimborso quota parte delle spese di Persona_3 successione anticipate dal primo;
3) accerta e dichiara che è tenuto a conferire alla massa ereditaria la somma di euro CP_1
10.000,00 per canoni non pagati, in favore della defunta , per le annate agrarie Controparte_3
2015-2016 e 2016-2017, in forza di contratto di affitto di fondo rustico del 9.1.2013;
4) rigetta la domanda di cui al punto n. 6 delle conclusioni attoree;
5) accerta e dichiara che e sono tenuti a pagare in Persona_3 Parte_3 Parte_2 favore di la somma di euro 1.083,91 ciascuno per rimborso quota parte degli oneri CP_1 consortili anticipati dal primo;
6) rigetta le domande di cui ai punti n. 4 e 5 delle conclusioni di parte convenuta;
7) accerta e dichiara che l'atto di compravendita stipulato in data 18.12.2001, a rogito notaio
[...]
di Noventa Vicentina, rep. n. 126.251, racc. n. 18.818, configura donazione indiretta Per_5
pagina 5 di 10 dell'immobile sito in Asigliano Veneto, catastalmente censito al foglio 7, mapp. 369 (ex 176a), da a Persona_1 Persona_3
8) in parziale accoglimento della domanda di cui al punto n. 7 delle conclusioni di parte convenuta, accerta e dichiara che è tenuto a conferire alla massa ereditaria la somma di euro Persona_3
12.233,95;
9) rigetta la domanda di cui al punto n. 8 delle conclusioni di parte convenuta;
10) rigetta la domanda di cui al punto n. 10 delle conclusioni di parte convenuta;
11) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
12) spese al definitivo”.
Il Tribunale, pertanto, rimetteva la causa in istruttoria, sia perché “stante la domanda di riduzione articolata dai convenuti (punto 6 delle conclusioni) andrà svolto accertamento peritale finalizzato a valutare se tale atto abbia leso la legittima dei coeredi convenuti , e CP_1 Parte_3 [...]
, tenuto conto del valore dell'immobile donato alla data dell'atto (ossia 18.12.2001)” (pag. 15) Pt_2 sia per poter dar corso alla domanda di divisione, con l'ulteriore considerazione che ““Nel caso di specie le parti concordano tutte nel chiedere la divisione dei compendi relitti in morte sia del padre
, deceduto in data 23.5.2011, che della madre, , deceduta in data Persona_1 Controparte_3
4.11.2015: trattandosi di divisione di c.d. masse plurime provenienti da titoli diversi, s'impone procedere allo scioglimento della comunione ereditaria partendo dalla successione apertasi in epoca più risalente (ossia quella di ) per poi procedere allo scioglimento della comunione meno Persona_1 risalente, salvo le parti manifestino consenso alla divisione unitaria – consenso che eventualmente potrà essere manifestato in sede di espletande operazioni peritali (cfr. Cassazione civile, sez. II,
11/09/2020, n. 18910”.
Con ordinanza in pari data veniva quindi articolato il seguente quesito: “il CTU, letti gli atti e documenti di causa, nonché quanto statuito con la su indicata sentenza non definitiva, esperita ogni indagine ritenuta necessaria, sentite le parti ed i loro consulenti:
1) determini la composizione dell'asse ereditario di alla data della morte (23.5.2011); Persona_1
2) determini il valore del bene immobile oggetto di donazione indiretta di cui all'atto di compravendita del 18.12.2001, rep. n. 126.251 notaio , alla data dell'atto, e dica se vi sia lesione di legittima Per_2 in danno di , e – rispetto alla successione di;
CP_1 Parte_3 Parte_2 Persona_1
3) laddove le parti manifestino consenso alla divisione congiunta delle masse ereditarie formatesi in morte di e di , determini la composizione dell'asse ereditario in morte Persona_1 Controparte_3 di e di , e in particolare: Persona_1 Controparte_3
pagina 6 di 10 a) descriva, anche mediante riproduzione grafica e fotografica, gli immobili oggetto della comunione indicandone titolarità e provenienza, ubicazione, coerenze, esistenza di diritti reali a favore di terzi verificando la presenza di creditori iscritti (mediante acquisizione delle relative visure di iscrizioni e trascrizioni) dandone, in caso positivo, comunicazione al G.I. per l'integrazione del contraddittorio, e ne determini il valore attuale di mercato, esponendo analiticamente i criteri della stima;
b) dica se gli immobili siano comodamente divisibili secondo le quote di comproprietà dei condividenti senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore dei beni;
c) in caso affermativo predisponga un progetto divisionale determinando gli eventuali conguagli spettanti all'una o all'altro dei condividenti, secondo le rispettive quote di comproprietà e tenuto conto delle preferenze manifestate dalle parti, oltrechè di quanto accertato con sentenza non definitiva;
d) dica se gli immobili siano in regola con la normativa urbanistica ed edilizia e presentino i requisiti che ne consentono la commerciabilità, ai sensi della legge 28.2.1985 n. 47 e successive modifiche nonché i requisiti di conformità dello stato di fatto alle risultanze catastali di cui all'art. 29 comma 1 bis legge 27.2.1985 n. 52”;
4) stimi il valore del bene immobile oggetto di donazione indiretta di cui all'atto di compravendita del
18.12.2001, rep. n. 126.251 notaio , all'attualità; Per_2
5) tenti la conciliazione tra le parti”.
Come CTU veniva nominato il Geom. , la quale prestava il giuramento di rito all'udienza Persona_6 del 4.7.2023.
Nelle more, con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 16.9.2023, Persona_3 proponeva appello avverso la sentenza non definitiva n. 1148/2023 innanzi alla Corte di Appello di
Venezia, così incardinando il giudizio rubricato al n. 1650/2023 R.G.
In data 26.1.2024 l'attore, in considerazione della pendenza del giudizio d'appello, depositava istanza di sospensione del presente giudizio, rappresentando che la definizione delle questioni relative alla validità del testamento olografo datato 18.12.2011 di e alla donazione indiretta Controparte_3 relativa alla compravendita del 18.12.2001 fosse pregiudiziale rispetto alla divisione dei bene ereditari.
Con provvedimento del 20.2.2024 il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo rigettava l'istanza di sospensione, in difetto di concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 279, co. 4 c.p.c.
Completate le operazioni peritali, il Geom. depositava la propria relazione in data 17.4.2024. Per_6
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava per p.c. all'udienza del 17.4.2025.
Con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 66/2024 del 12.6.2024, Prot. n. 4351/2024 la presente causa veniva assegnata all'attuale relatore, che con decreto del 25.7.2024, a modifica pagina 7 di 10 dell'ordinanza resa dal Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, convocava il CTU Per_6 affinché rendesse chiarimenti in merito ai valori utilizzati per la stima del patrimonio del de cuius in risposta al quesito concernente la lesione della quota di legittima, fissando all'uopo Persona_1
l'udienza del 2.10.2024.
A tale udienza, il Giudice disponeva che il CTU rispondesse al seguente quesito integrativo: “il CTU, letti gli atti e documenti di causa, esperita ogni indagine ritenuta necessaria, sentite le parti ed i loro consulenti:
1 determini il valore del bene immobile oggetto di donazione indiretta di cui all'atto di compravendita del 18.12.2001, rep. n. 126.251 notaio , e dica se vi sia lesione di legittima in danno di Per_2 CP_1
, e – rispetto alla successione di , considerato il
[...] Parte_3 Parte_2 Persona_1 valore del patrimonio relitto del de cuius e dei beni donati al momento della morte (23.5.2011)”. Svolte le operazioni, il CTU depositava la consulenza tecnica integrativa in data 8.1.2025.
All'udienza dell'11.2.2025, in difetto di osservazioni, la causa veniva rinviata per p.c. al 27.5.2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In data 1.5.2025 il procuratore attoreo provvedeva al deposito della sentenza n. 273/2025 emessa dalla
Corte di Appello di Venezia nel giudizio d'appello n. 1650/2023 R.G., che, a parziale riforma della sentenza non definitiva n. 1148/2023 del Tribunale di Vicenza così disponeva: “1) in accoglimento del terzo e del quarto motivo di gravame principale e in parziale riforma della sentenza impugnata:
a).al punto 7 del dispositivo rigetta la domanda di accertamento e declaratoria che l'atto di compravendita stipulato in data 18.12.2001, a rogito notaio di Noventa Vicentina, Persona_5 rep. n. 126.251, racc. n. 18.818, configura donazione indiretta dell'immobile sito in Asigliano Veneto, catastalmente censito al foglio 7, mapp. 369 (ex 176a), da a Persona_1 Persona_3
b).al punto 8) del dispositivo rigetta la domanda di accertamento e declaratoria che Persona_3 ha indebitamente prelevato la somma di lire 71.484.000 dal libretto bancario n.750282-4 e dichiararlo tenuto a restituire all'eredità lo stesso importo, anche per imputarsi alla sua quota;
2) compensa in ragione dei 2/3 le spese del presente grado di giudizio e condanna , CP_1
e , in solido tra loro, a rifondere a la quota Parte_1 Parte_2 Persona_3 residua, che si liquida in euro 3.091,30 (1/3 di euro 8.470,00 per compensi ed euro 804,00 per spese), oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 a carico degli appellati , e ”. CP_1 Parte_1 Parte_2
Con provvedimento del 28.5.2025 si prendeva atto del deposito delle note scritte delle parti, in cui esse precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con il termine pagina 8 di 10 per depositare comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Per effetto della parziale riforma consequenziale alla sentenza della Corte d'Appello, deve essere rigettata anche la domanda di riduzione della compravendita del 2001, asseritamente dissimulante donazione, articolata sub. 6 da parte convenuta – domanda non espressamente rinunciata dai convenuti né espressamente rigettata dalla CdA e per il cui esame pure la causa era stata rimessa sul ruolo con la prima sentenza non definitiva. La domanda è anzitutto infondata, perché l'atto, per come chiarito dalla
CdA, non può essere qualificato come donazione riducibile ex artt. 553 ss c.c; ad ogni modo, per completezza può osservarsi che la relazione integrativa della CTU dell'8.1.2025 (non contestata dai convenuti) ha concluso che anche a voler qualificare l'atto come donazione, per effetto della stessa non sarebbe risultata lesa la quota riservata ai legittimari.
3. La causa va rimessa sul ruolo per le operazioni divisionali, dovendosi rinnovare la CTU alla luce della diversa composizione dell'asse, consequenziale alla parziale riforma della sentenza non definitiva.
Deve osservarsi che successivamente a detto provvedimento, le parti hanno dato l'assenso a procedere ad una unica divisione delle distinte masse del padre e della madre.
Nel prosieguo delle operazioni dovrà senz'altro escludersi – al contrario di quanto fatto, sulla scorta della sentenza non definitiva, dal CTU nelle operazioni già svolte – il terreno di cui al m.n. 369 di are
76.95 oggetto della vendita qualificata come donazione indiretta dalla sentenza riformata.
Nella massa da dividere vanno anche incluse le somme che è tenuto a conferire alla CP_1 massa, per effetto del punto 3) del dispositivo della sentenza, non riformato dalla S.C.; nelle operazioni di divisione dovrà altresì tenersi conto (ex art. 724 e 725 c.c.) delle somme di cui e Per_3 Pt_3 sono debitori verso , per effetto del punto 2) e 5) del dispositivo della sentenza Parte_2 CP_1 non definitiva dell'8.6.2023, parimenti non riformato (ciò in quanto le parti hanno comunque fatto valere nel giudizio le contrapposte posizioni creditorie/debitorie, cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 2706 del
6/10/2021; Cass. Sez. II, sent. n. 28955 del 18/10/2023).
4. Sulle spese di lite si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) rigetta la domanda di riduzione, articolata sub. 6 in comparsa di costituzione e risposta dai convenuti;
ii) rimette sul ruolo la causa, per procedersi, previe le operazioni di stima, alla divisione delle comunioni ereditarie, riservando la pronuncia delle spese di giudizio alla sentenza definitive.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 9 ottobre 2025 pagina 9 di 10 Il Giudice estensore
DO SI
Il Presidente
NT RD
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona dei magistrati: dr. NT RD Presidente dr.ssa Vittoria Cuogo Giudice dr. DO SI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 3814 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione, all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 28 maggio 2025, vertente tra:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Email_1 C.F._1
Zanchetta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Noventa Vicentina (VI), Via Masotto n.
52, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
- attore -
e
(C.F.: , (C.F.: CP_1 C.F._2 Parte_1
), (C.F.: ) e C.F._3 Parte_2 C.F._4 Parte_3
(C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bertacche ed elettivamente C.F._5 domiciliati presso il suo studio in Vicenza (VI), Piazza Castello n. 12, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuti -
OGGETTO: azione di riduzione per lesione di legittima;
divisione ereditaria.
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 28.5.2025 si riscontrava il deposito delle note scritte del 21.5.2025 in cui l'attore così precisava le conclusioni: pagina 1 di 10 “1) Respingersi l'azione di riduzione promossa dai convenuti in quanto non è stata effettuata alcuna lesione di legittima, relativamente all'eredità dl defunto , con l'atto di compravendita di Persona_1 data 18.12.2001 rep. 126.251 del notaio con studio in Noventa Vicentina, tramite il quale Persona_2 ha acquistato da il terreno catastalmente censito in Asigliano Veneto, Persona_3 Controparte_2 foglio 7, mapp. 369 ( ex 176a ), accertato, per altro, che detto atto non configura una donazione indiretta (Sent. App. VE n. 273/2025).
2) Conseguentemente disporsi nuovo progetto divisionale sia perché l'immobile in Asigliano Veneto, catastalmente censito al foglio 7, mapp. 369 ( ex 176a ), oggetto della compravendita sopra indicata, deve essere escluso dalla massa ereditaria da dividersi, sia perché il ctu nel predisporre il progetto divisionale si è avvalso di criteri in contrasto con quanto disposto dall'art. 726 I° co. cod. civ., sia perché la stima del valore dei beni ereditari è del tutto errata.
Nominarsi altro CTU.
3) Respingersi ogni altra domanda ed eccezione di controparte.
4) Spese di causa rifuse o parzialmente rifuse, pro quota spese di CTU”.
Si riscontrava il deposito delle note scritte del 13.5.2025 in cui i convenuti così precisavano le conclusioni:
“Rigettata ogni contraria difesa, eccezione e domanda: confermata la sentenza non definitiva n. 1148/2023 Rs - Tribunale di Vicenza per la parte non riformata dalla sentenza n. 275/2025 Rs - Corte d'Appello di Venezia:
1. dividersi i beni ereditari secondo il progetto n.1 proposto dalla espletata CTU;
2. spese e competenze, tecniche e di lite, rifuse”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del contendere viene così riassunto nella sentenza non definitiva n. 1148/2023, pubblicata il 15.6.2023:
“Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio le sorelle Persona_3 Pt_3
e , nonché il fratello e la di lui moglie
[...] Parte_2 CP_1 Parte_1 chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi tra i medesimi fratelli a seguito del decesso del padre , avvenuto in data 23.5.2011, e della madre Persona_1 CP_3
, avvenuto in data 4.5.2015, secondo le norme regolanti la successione testamentaria.
[...]
L'attore rappresentava, infatti, come entrambe le successioni dei genitori fossero regolate da testamento olografo, il primo redatto da in data 16.12.1998 (pubblicato il 7.6.2012) con Persona_1 cui lasciava “metà della mia proprietà a mia moglie e l'altra metà in parte uguali Controparte_3
a tutti i miei figli” (doc.1); e il secondo redatto da in data 18.12.2011 (pubblicato Controparte_3
pagina 2 di 10 il 14.11.2016) con cui lasciava “la disponibile della mia proprietà a mio figlio e la Persona_3 legittima in parti uguali a tutti i miei quatro figli” (doc. 4). Indicava, quindi, dettagliatamente i beni immobili relitti di entrambi i genitori, come descritti nelle dichiarazioni di successione prodotte sub doc. 2 e 5, consistenti in fabbriati e terreni in Asigliano Veneto.
Rappresentava, inoltre, che a seguito del decesso del padre , le sorelle e Persona_1 Parte_3
, con atto del 30.5.2013 a firma del notaio , rep.16.490, donavano le Parte_2 Persona_4 loro quote indivise dell'eredità paterna al fratello e a sua moglie CP_1 Parte_1
(doc. 3).
L'attore allegava il proprio diritto a vedersi riconosciuta la quota di 3/24 dell'eredità paterna e la quota di 12/24 dell'eredità materna, relativamente alla quale dava atto di aver interamente sostenuto le spese notarili per pubblicazione del testamento e per pagamento imposte di successione, per complessivi € 8.835,05. Riteneva, poi, con riguardo ai crediti derivanti dall'eredità della madre, che dovessero essere conteggiati e suddivisi pro quota i canoni di affitto – pari ad € 5.000,00 l'anno, asseritamente non versati da per le annate agrarie decorrenti dal 2015 al 2017 – come CP_1 previsti da contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 9.1.2013, con cui le sorelle e la madre, ciascuna per la loro quota di spettanza, concedevano in affitto al fratello i terreni censiti CP_1 in Asigliano Veneto, foglio 7, mappali 580, 415, 238, 239 e foglio 9, mappali 142, 117, 119, 137, 139,
121, 118, 25, 178 (doc. 11). Rivendicava infine il proprio diritto ad un risarcimento da parte del fratello, in rapporto alla quota di beni ereditari dallo stesso detenuti ed utilizzati in via esclusiva, chiedendo in ogni caso il rendiconto della gestione di detti beni.
Concludeva chiedendo: la divisione di tutti i beni mobili e immobili, ivi compresa l'attrezzatura agricola, provenienti dall'eredità di e , secondo le quote di spettanza Persona_1 Controparte_3
e previo accertamento del proprio diritto alle quote di 3/24 dell'asse ereditario paterno e di 12/24 dell'asse ereditario materno;
l'assegnazione ai condividenti di porzione dei beni ereditari in proprietà esclusiva, in base al valore delle rispettive quote;
che fosse ordinato a il rilascio della CP_1 parte dei beni eventualmente attribuita all'attore, libera da persone e cose interposte;
la rifusione da parte di tutti i condividenti delle spese notarili sostenute dall'attore per le pubblicazioni dei testamenti e per le dichiarazioni di successione;
la rifusione da parte del fratello , pro quota, del canone CP_1 annuo di affitto agrario dei terreni, pari a € 5.000,00, oltre interessi legali;
la condanna di CP_1
al risarcimento in favore del fratello, per la quota di sua spettanza nell'eredità paterna e
[...] materna, della somma di € 12.000,00 o altra risultante di giustizia, per la detenzione e l'uso esclusivo dei beni di cui sopra, nonché al rendiconto della gestione dei medesimi. Con rifusione di spese e competenze di causa. pagina 3 di 10 2. Con comparsa tempestivamente depositata si costituivano in giudizio , , CP_1 Parte_3
e contestando preliminarmente la validità del testamento olografo Parte_2 Parte_1 di datato 18.12.2011. Rappresentavano, in fatto, che al momento della redazione Controparte_3 del testamento impugnato la de cuius risultava affetta da “demenza su base aterosclerotica gravissima” (doc. 4) tale da pregiudicarne la capacità di intendere e di volere, dando atto che per tali ragioni nel 2014 l'attore stesso aveva depositato ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno (doc. 3). Invocavano quindi l'annullabilità del testamento del 18.12.2011 per incapacità e/o per violenza o dolo, dando atto, al contempo, dell'esistenza di precedente testamento olografo, datato
16.12.1998 – con cui aveva lasciato “metà della mia proprietà a mio marito Controparte_3 [...]
e l'altra meta in parti uguali a tutti i miei figli” (doc. 2) –, sulla base del quale chiedevano fosse Per_1 regolata la successione della medesima.
e allegavano poi, di prendere parte al presente giudizio unicamente per la Parte_3 Parte_2 divisione dell'eredità materna, rappresentando di aver donato le loro quote indivise dell'eredità paterna al fratello e dichiarando di non avanzare alcuna pretesa nei confronti del medesimo in CP_1 ordine alla detenzione dei beni ereditari
Con riguardo al contratto di affitto di fondo rustico del 9.1.2013 e al lamentato omesso versamento dei canoni relativi agli anni 2015/2016 e 2016/2017, i convenuti rappresentavano che, con dichiarazione resa all'ADS in data 19.11.2014 (doc. 5), e dichiaravano, anche per la madre, di Parte_2 Pt_3 avere rinunciato alla percezione del canone di affitto previsto per l'anno 2013 in considerazione delle opere di bonifica e di sistemazione effettuate a spese del fratello sui terreni oggetto di contratto.
Contestavano, inoltre, la fondatezza della pretesa attorea diretta ad ottenere un risarcimento a fronte della detenzione e dell'utilizzo esclusivo dei beni di cui sopra da parte del fratello , allegando la CP_1 legittimità della detenzione medesima in ragione del contratto di affitto e della sua qualità di affittuario e rilevando la sussistenza di titolo idoneo a ritenere detti fondi sino alla corresponsione da parte dell'attore dell'indennizzo dovuto per le migliorie apportate.
Contestavano, altresì, la fondatezza della richiesta di rendiconto, non sussistendo i presupposti della gestione di affari altrui e non essendo intervenuta, in relazione a detti beni, la vendita ai sensi dell'art. 723 c.c.
rivendicava, poi, un credito verso l'attore per pagamento in via esclusiva delle imposte CP_1 per consorzio di bonifica e miglioramento fondiario per le annualità 2016-2017-2018 e 2019, come da relative ricevute di pagamento che dimetteva in giudizio.
I convenuti rappresentavano, poi, che l'immobile oggetto dell'atto di compravendita del 18.12.2001 – concluso tra e in esecuzione del preliminare del 10.10.2001 stipulato Controparte_2 Persona_3
pagina 4 di 10 invece tra il dante causa e – dovesse essere collazionato, assumendone la natura di Persona_1 donazione indiretta, a favore dell'attore, peraltro lesiva della quota di legittima spettante ad ognuno dei coeredi convenuti e quindi soggetta a riduzione.
Nella denegata ipotesi di mancato annullamento del testamento impugnato, chiedevano fosse accertata la validità della dichiarazione di donazione effettuata nel 2013 da a favore di Controparte_3
avente ad oggetto la somma di € 209.400,00 per la costruzione della sua casa di Persona_3 abitazione (doc. 12), con conseguente riduzione di detta somma in quanto lesiva della quota di riserva.
In subordine, chiedevano accertarne la natura di donazione nulla per difetto di forma, con conseguente obbligo di restituzione della somma a favore dell'eredità.
Allegavano, poi, come fosse rimasta priva di riscontro la richiesta inviata al fratello di Per_3 rendere il conto della gestione del denaro di cui al libretto di risparmio n. 750282-4 – acceso presso
Cassa Rurale ed Artigiana di Pojana Maggiore (VI) e cointestato tra l'attore, il padre, la madre e il fratello – dal quale rappresentavano essere avvenuto indebito prelievo da parte di CP_1 [...]
chiedendo ordinarsi la restituzione a favore dell'eredità della complessiva somma di lire Per_3
71.484.000; chiedevano infine ordinarsi all'attore la restituzione alla massa del trattore Fiat modello
980 DT, aratro marca “ e della ruspa marca “ ”. CP_4 CP_5
Con sentenza non definitiva n. 1148/2023 pubblicata il 15.6.2023 il Tribunale così provvedeva:
“1) annulla il testamento olografo sottoscritto da datato 18.12.2011, e pubblicato Controparte_3 in data 14.11.2016, per incapacità naturale ex comb. disposto artt. 591 e 428 c.c., dichiarando che la successione di è regolata dal testamento olografo datato 16.12.1998; Controparte_3
2) accerta e dichiara che , e sono tenuti a pagare in favore Parte_3 CP_1 Parte_2 di la somma di euro 2.208,86 ciascuno per rimborso quota parte delle spese di Persona_3 successione anticipate dal primo;
3) accerta e dichiara che è tenuto a conferire alla massa ereditaria la somma di euro CP_1
10.000,00 per canoni non pagati, in favore della defunta , per le annate agrarie Controparte_3
2015-2016 e 2016-2017, in forza di contratto di affitto di fondo rustico del 9.1.2013;
4) rigetta la domanda di cui al punto n. 6 delle conclusioni attoree;
5) accerta e dichiara che e sono tenuti a pagare in Persona_3 Parte_3 Parte_2 favore di la somma di euro 1.083,91 ciascuno per rimborso quota parte degli oneri CP_1 consortili anticipati dal primo;
6) rigetta le domande di cui ai punti n. 4 e 5 delle conclusioni di parte convenuta;
7) accerta e dichiara che l'atto di compravendita stipulato in data 18.12.2001, a rogito notaio
[...]
di Noventa Vicentina, rep. n. 126.251, racc. n. 18.818, configura donazione indiretta Per_5
pagina 5 di 10 dell'immobile sito in Asigliano Veneto, catastalmente censito al foglio 7, mapp. 369 (ex 176a), da a Persona_1 Persona_3
8) in parziale accoglimento della domanda di cui al punto n. 7 delle conclusioni di parte convenuta, accerta e dichiara che è tenuto a conferire alla massa ereditaria la somma di euro Persona_3
12.233,95;
9) rigetta la domanda di cui al punto n. 8 delle conclusioni di parte convenuta;
10) rigetta la domanda di cui al punto n. 10 delle conclusioni di parte convenuta;
11) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
12) spese al definitivo”.
Il Tribunale, pertanto, rimetteva la causa in istruttoria, sia perché “stante la domanda di riduzione articolata dai convenuti (punto 6 delle conclusioni) andrà svolto accertamento peritale finalizzato a valutare se tale atto abbia leso la legittima dei coeredi convenuti , e CP_1 Parte_3 [...]
, tenuto conto del valore dell'immobile donato alla data dell'atto (ossia 18.12.2001)” (pag. 15) Pt_2 sia per poter dar corso alla domanda di divisione, con l'ulteriore considerazione che ““Nel caso di specie le parti concordano tutte nel chiedere la divisione dei compendi relitti in morte sia del padre
, deceduto in data 23.5.2011, che della madre, , deceduta in data Persona_1 Controparte_3
4.11.2015: trattandosi di divisione di c.d. masse plurime provenienti da titoli diversi, s'impone procedere allo scioglimento della comunione ereditaria partendo dalla successione apertasi in epoca più risalente (ossia quella di ) per poi procedere allo scioglimento della comunione meno Persona_1 risalente, salvo le parti manifestino consenso alla divisione unitaria – consenso che eventualmente potrà essere manifestato in sede di espletande operazioni peritali (cfr. Cassazione civile, sez. II,
11/09/2020, n. 18910”.
Con ordinanza in pari data veniva quindi articolato il seguente quesito: “il CTU, letti gli atti e documenti di causa, nonché quanto statuito con la su indicata sentenza non definitiva, esperita ogni indagine ritenuta necessaria, sentite le parti ed i loro consulenti:
1) determini la composizione dell'asse ereditario di alla data della morte (23.5.2011); Persona_1
2) determini il valore del bene immobile oggetto di donazione indiretta di cui all'atto di compravendita del 18.12.2001, rep. n. 126.251 notaio , alla data dell'atto, e dica se vi sia lesione di legittima Per_2 in danno di , e – rispetto alla successione di;
CP_1 Parte_3 Parte_2 Persona_1
3) laddove le parti manifestino consenso alla divisione congiunta delle masse ereditarie formatesi in morte di e di , determini la composizione dell'asse ereditario in morte Persona_1 Controparte_3 di e di , e in particolare: Persona_1 Controparte_3
pagina 6 di 10 a) descriva, anche mediante riproduzione grafica e fotografica, gli immobili oggetto della comunione indicandone titolarità e provenienza, ubicazione, coerenze, esistenza di diritti reali a favore di terzi verificando la presenza di creditori iscritti (mediante acquisizione delle relative visure di iscrizioni e trascrizioni) dandone, in caso positivo, comunicazione al G.I. per l'integrazione del contraddittorio, e ne determini il valore attuale di mercato, esponendo analiticamente i criteri della stima;
b) dica se gli immobili siano comodamente divisibili secondo le quote di comproprietà dei condividenti senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore dei beni;
c) in caso affermativo predisponga un progetto divisionale determinando gli eventuali conguagli spettanti all'una o all'altro dei condividenti, secondo le rispettive quote di comproprietà e tenuto conto delle preferenze manifestate dalle parti, oltrechè di quanto accertato con sentenza non definitiva;
d) dica se gli immobili siano in regola con la normativa urbanistica ed edilizia e presentino i requisiti che ne consentono la commerciabilità, ai sensi della legge 28.2.1985 n. 47 e successive modifiche nonché i requisiti di conformità dello stato di fatto alle risultanze catastali di cui all'art. 29 comma 1 bis legge 27.2.1985 n. 52”;
4) stimi il valore del bene immobile oggetto di donazione indiretta di cui all'atto di compravendita del
18.12.2001, rep. n. 126.251 notaio , all'attualità; Per_2
5) tenti la conciliazione tra le parti”.
Come CTU veniva nominato il Geom. , la quale prestava il giuramento di rito all'udienza Persona_6 del 4.7.2023.
Nelle more, con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 16.9.2023, Persona_3 proponeva appello avverso la sentenza non definitiva n. 1148/2023 innanzi alla Corte di Appello di
Venezia, così incardinando il giudizio rubricato al n. 1650/2023 R.G.
In data 26.1.2024 l'attore, in considerazione della pendenza del giudizio d'appello, depositava istanza di sospensione del presente giudizio, rappresentando che la definizione delle questioni relative alla validità del testamento olografo datato 18.12.2011 di e alla donazione indiretta Controparte_3 relativa alla compravendita del 18.12.2001 fosse pregiudiziale rispetto alla divisione dei bene ereditari.
Con provvedimento del 20.2.2024 il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo rigettava l'istanza di sospensione, in difetto di concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 279, co. 4 c.p.c.
Completate le operazioni peritali, il Geom. depositava la propria relazione in data 17.4.2024. Per_6
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava per p.c. all'udienza del 17.4.2025.
Con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 66/2024 del 12.6.2024, Prot. n. 4351/2024 la presente causa veniva assegnata all'attuale relatore, che con decreto del 25.7.2024, a modifica pagina 7 di 10 dell'ordinanza resa dal Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, convocava il CTU Per_6 affinché rendesse chiarimenti in merito ai valori utilizzati per la stima del patrimonio del de cuius in risposta al quesito concernente la lesione della quota di legittima, fissando all'uopo Persona_1
l'udienza del 2.10.2024.
A tale udienza, il Giudice disponeva che il CTU rispondesse al seguente quesito integrativo: “il CTU, letti gli atti e documenti di causa, esperita ogni indagine ritenuta necessaria, sentite le parti ed i loro consulenti:
1 determini il valore del bene immobile oggetto di donazione indiretta di cui all'atto di compravendita del 18.12.2001, rep. n. 126.251 notaio , e dica se vi sia lesione di legittima in danno di Per_2 CP_1
, e – rispetto alla successione di , considerato il
[...] Parte_3 Parte_2 Persona_1 valore del patrimonio relitto del de cuius e dei beni donati al momento della morte (23.5.2011)”. Svolte le operazioni, il CTU depositava la consulenza tecnica integrativa in data 8.1.2025.
All'udienza dell'11.2.2025, in difetto di osservazioni, la causa veniva rinviata per p.c. al 27.5.2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In data 1.5.2025 il procuratore attoreo provvedeva al deposito della sentenza n. 273/2025 emessa dalla
Corte di Appello di Venezia nel giudizio d'appello n. 1650/2023 R.G., che, a parziale riforma della sentenza non definitiva n. 1148/2023 del Tribunale di Vicenza così disponeva: “1) in accoglimento del terzo e del quarto motivo di gravame principale e in parziale riforma della sentenza impugnata:
a).al punto 7 del dispositivo rigetta la domanda di accertamento e declaratoria che l'atto di compravendita stipulato in data 18.12.2001, a rogito notaio di Noventa Vicentina, Persona_5 rep. n. 126.251, racc. n. 18.818, configura donazione indiretta dell'immobile sito in Asigliano Veneto, catastalmente censito al foglio 7, mapp. 369 (ex 176a), da a Persona_1 Persona_3
b).al punto 8) del dispositivo rigetta la domanda di accertamento e declaratoria che Persona_3 ha indebitamente prelevato la somma di lire 71.484.000 dal libretto bancario n.750282-4 e dichiararlo tenuto a restituire all'eredità lo stesso importo, anche per imputarsi alla sua quota;
2) compensa in ragione dei 2/3 le spese del presente grado di giudizio e condanna , CP_1
e , in solido tra loro, a rifondere a la quota Parte_1 Parte_2 Persona_3 residua, che si liquida in euro 3.091,30 (1/3 di euro 8.470,00 per compensi ed euro 804,00 per spese), oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 a carico degli appellati , e ”. CP_1 Parte_1 Parte_2
Con provvedimento del 28.5.2025 si prendeva atto del deposito delle note scritte delle parti, in cui esse precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con il termine pagina 8 di 10 per depositare comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Per effetto della parziale riforma consequenziale alla sentenza della Corte d'Appello, deve essere rigettata anche la domanda di riduzione della compravendita del 2001, asseritamente dissimulante donazione, articolata sub. 6 da parte convenuta – domanda non espressamente rinunciata dai convenuti né espressamente rigettata dalla CdA e per il cui esame pure la causa era stata rimessa sul ruolo con la prima sentenza non definitiva. La domanda è anzitutto infondata, perché l'atto, per come chiarito dalla
CdA, non può essere qualificato come donazione riducibile ex artt. 553 ss c.c; ad ogni modo, per completezza può osservarsi che la relazione integrativa della CTU dell'8.1.2025 (non contestata dai convenuti) ha concluso che anche a voler qualificare l'atto come donazione, per effetto della stessa non sarebbe risultata lesa la quota riservata ai legittimari.
3. La causa va rimessa sul ruolo per le operazioni divisionali, dovendosi rinnovare la CTU alla luce della diversa composizione dell'asse, consequenziale alla parziale riforma della sentenza non definitiva.
Deve osservarsi che successivamente a detto provvedimento, le parti hanno dato l'assenso a procedere ad una unica divisione delle distinte masse del padre e della madre.
Nel prosieguo delle operazioni dovrà senz'altro escludersi – al contrario di quanto fatto, sulla scorta della sentenza non definitiva, dal CTU nelle operazioni già svolte – il terreno di cui al m.n. 369 di are
76.95 oggetto della vendita qualificata come donazione indiretta dalla sentenza riformata.
Nella massa da dividere vanno anche incluse le somme che è tenuto a conferire alla CP_1 massa, per effetto del punto 3) del dispositivo della sentenza, non riformato dalla S.C.; nelle operazioni di divisione dovrà altresì tenersi conto (ex art. 724 e 725 c.c.) delle somme di cui e Per_3 Pt_3 sono debitori verso , per effetto del punto 2) e 5) del dispositivo della sentenza Parte_2 CP_1 non definitiva dell'8.6.2023, parimenti non riformato (ciò in quanto le parti hanno comunque fatto valere nel giudizio le contrapposte posizioni creditorie/debitorie, cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 2706 del
6/10/2021; Cass. Sez. II, sent. n. 28955 del 18/10/2023).
4. Sulle spese di lite si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) rigetta la domanda di riduzione, articolata sub. 6 in comparsa di costituzione e risposta dai convenuti;
ii) rimette sul ruolo la causa, per procedersi, previe le operazioni di stima, alla divisione delle comunioni ereditarie, riservando la pronuncia delle spese di giudizio alla sentenza definitive.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 9 ottobre 2025 pagina 9 di 10 Il Giudice estensore
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Il Presidente
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pagina 10 di 10