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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/07/2024, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, termine ultimo deposito note del 30 maggio 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 436/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppina Salzano con questa elett.te domiciliata in
Napoli, alla via Salvatore Battaglia n.13, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.
Silvio Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n.
17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe ha contestato, a mente dell'art. 445 bis co. 6 Cpc, la relazione tecnica depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis Cpc) iscritto al n. 309/2022. Insiste, quindi, per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap ai sensi CP_ dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92. si è costituito.
La domanda deve essere rigettata.
Nella valutazione del CTU, parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: cefalea, epilessia di recente diagnosi, depressione endoreattiva di grado moderato-severo con aspetti involutivi su base cerebrovascolare;
esiti di intervento di meniscectomia mediale a sinistra con exeresi di cisti di Baker con compromissione dello sciatico popliteo esterno (SPE); connettivite indifferenziata;
fibromialgia; S. di Sjogrenù; tiroidite cronica autoimmune.
La relazione viene contestata nella parte in cui il consulente non avrebbe adeguatamente motivato il giudizio reso in riferimento alla patologia, epilessia, da cui la parte è affetta.
Il Ctu afferma che la ricorrente “Conserva una capacità deambulatoria autonoma (seppur difficoltosa) e può gestire con sufficiente capacità le esigenze relative alla propria sfera vegetativa e di minima proficua relazionalità nei confronti dell'ambiente di vita e delle persone che la circondano, senza dover dipendere in ciò da terzi …. A prescindere dalla capacità di autonomia deambulatoria, va rimarcato che nessuna delle affezioni presentate, né il complesso morboso nel suo insieme, impediscono quegli atti semplici ma fondamentali di natura fisica che consentono l'autonomia vegetativa e di relazione in cui si compendiano le azioni elementari della vita...”
Il consulente ha individuato e descritto l'intero complesso patologico, avendone poi desunto, con ragionamento chiaro, preciso e condivisibile, la insussistenza, nelle concrete ricadute di esse patologie sulle condizioni generali del periziando, di conseguenze tali da rendere necessario l'accompagnamento, nei termini voluti dalla
Legge.
Pag. 2 di 4 Quanto, in particolare alla epilessia il Ctu ha chiarito che non vi è prova dalla documentazione in atti che le crisi epilettiche abbiano comportato e comportino perdita di coscienza. Tanto anche nella certificazione menzionata in ricorso con data 16.12.2022 ed in quella ancora prodotta nelle note di trattazione, ove si menziona epilessia convulsiva ma senza che si possa trarre indicazione sulla effettiva entità di tali crisi.
Il consulente esprime un giudizio chiaro, preciso, riferito a tutte le patologie accertate, valutate proprio in considerazione dell'impatto che le stesse hanno all'attualità sulle condizioni della ricorrente ai fini del beneficio chiesto, escludendo che le patologie accertate determinino l'impossibilità a deambulare ovvero ad attendere autonomamente alle proprie occupazioni in maniera autonoma, ovvero che rendano necessario un intervento assistenziale continuo, globale e permanente.
Il tutto, quindi determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
La relazione della CTU è ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 436/2023 vertente tra Parte_1
Pag. 3 di 4 CP_ nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e Pt_1
deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso:
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 delle spese di lite che liquida nella somma di €#1.200#
(milleduecento) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, 03 luglio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, termine ultimo deposito note del 30 maggio 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 436/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppina Salzano con questa elett.te domiciliata in
Napoli, alla via Salvatore Battaglia n.13, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.
Silvio Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n.
17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe ha contestato, a mente dell'art. 445 bis co. 6 Cpc, la relazione tecnica depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis Cpc) iscritto al n. 309/2022. Insiste, quindi, per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap ai sensi CP_ dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92. si è costituito.
La domanda deve essere rigettata.
Nella valutazione del CTU, parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: cefalea, epilessia di recente diagnosi, depressione endoreattiva di grado moderato-severo con aspetti involutivi su base cerebrovascolare;
esiti di intervento di meniscectomia mediale a sinistra con exeresi di cisti di Baker con compromissione dello sciatico popliteo esterno (SPE); connettivite indifferenziata;
fibromialgia; S. di Sjogrenù; tiroidite cronica autoimmune.
La relazione viene contestata nella parte in cui il consulente non avrebbe adeguatamente motivato il giudizio reso in riferimento alla patologia, epilessia, da cui la parte è affetta.
Il Ctu afferma che la ricorrente “Conserva una capacità deambulatoria autonoma (seppur difficoltosa) e può gestire con sufficiente capacità le esigenze relative alla propria sfera vegetativa e di minima proficua relazionalità nei confronti dell'ambiente di vita e delle persone che la circondano, senza dover dipendere in ciò da terzi …. A prescindere dalla capacità di autonomia deambulatoria, va rimarcato che nessuna delle affezioni presentate, né il complesso morboso nel suo insieme, impediscono quegli atti semplici ma fondamentali di natura fisica che consentono l'autonomia vegetativa e di relazione in cui si compendiano le azioni elementari della vita...”
Il consulente ha individuato e descritto l'intero complesso patologico, avendone poi desunto, con ragionamento chiaro, preciso e condivisibile, la insussistenza, nelle concrete ricadute di esse patologie sulle condizioni generali del periziando, di conseguenze tali da rendere necessario l'accompagnamento, nei termini voluti dalla
Legge.
Pag. 2 di 4 Quanto, in particolare alla epilessia il Ctu ha chiarito che non vi è prova dalla documentazione in atti che le crisi epilettiche abbiano comportato e comportino perdita di coscienza. Tanto anche nella certificazione menzionata in ricorso con data 16.12.2022 ed in quella ancora prodotta nelle note di trattazione, ove si menziona epilessia convulsiva ma senza che si possa trarre indicazione sulla effettiva entità di tali crisi.
Il consulente esprime un giudizio chiaro, preciso, riferito a tutte le patologie accertate, valutate proprio in considerazione dell'impatto che le stesse hanno all'attualità sulle condizioni della ricorrente ai fini del beneficio chiesto, escludendo che le patologie accertate determinino l'impossibilità a deambulare ovvero ad attendere autonomamente alle proprie occupazioni in maniera autonoma, ovvero che rendano necessario un intervento assistenziale continuo, globale e permanente.
Il tutto, quindi determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
La relazione della CTU è ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 436/2023 vertente tra Parte_1
Pag. 3 di 4 CP_ nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e Pt_1
deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso:
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 delle spese di lite che liquida nella somma di €#1.200#
(milleduecento) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, 03 luglio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 4 di 4