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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/11/2025, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 468/2025 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 468/2025; avente a oggetto: “responsabilità ex artt. 2049 – 2051 -
2052”; pronuncia, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore e legale rapp.te p.t.
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
ON NZ (C.F. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Napoli alla Santa Teresa a Chiaia n. 10;
Appellante
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elett.mente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria
Allocca, sito in Marcianise (CE), alla Via Michele Lener
n. 73, che la rappresenta e difende;
Appellata
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza 6561/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto.
All'udienza del 27.10.2025 questo giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma
3 c.p.c.
In diritto
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350 -bis e
281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
L'appello può essere deciso statuendo sul solo punto della regolarità della notifica dell'atto di citazione del giudizio di primo grado.
Il giudizio di primo grado, invero, si svolgeva in contumacia dell'odierna parte appellante che, nell'atto
- 2 -
introduttivo del presente giudizio , rappresentava di essere rimasta contumace non per propria autonoma scelta ma in quanto il precedente amministratore, dott.ssa , riceveva l'atto di citazione Controparte_2
a mezzo PEC all'indirizzo non presente sul Email_1 portale né in altri pubblici registri. Email_2
Tanto premesso, l'appello va accolto.
In proposito, infatti, la notificazione con modalità telematica va eseguita a mezzo PEC all'indirizzo risultante da pubblici elenchi individuati dall'art. 16- ter d.l. 179/2012, sicché, per essere valida, una notifica via PEC deve essere inviata a un indirizzo ufficiale risultante dai registri pubblici riconosciuti .
Nel caso di specie si è al cospetto di una nullità della notifica in quanto, come può accertarsi da un controllo telematico, essa è stata eseguita a un indirizzo PEC non risultante dal registro INI-PEC, diversamente da quanto indicato dall'appellata nella relata di notifica. Né tale vizio può dirsi sanato dal raggiungimento dello scopo, visto che nel giudizio di primo grado parte appellante non si è costituita.
Tale nullità comporta l'accoglimento dell'appello e la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza.
Vista l'assenza di attività istruttoria si ritiene di non dover liquidare la fase istruttoria .
- 3 -
Vanno applicate, poi, le riduzioni di cui all'art. 4 D.M.
55/2014 in riferimento alla fase decisionale, stante il carattere sintetico della discussione orale .
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
• Accoglie l'appello;
• Dichiara la nullità della notifica eseguita in primo grado;
• Per l'effetto rimette gli atti al giudice di pace di
Santa Maria Capua Vetere;
• Condanna al pagamento, nei Controparte_1 confronti dell'appellante, delle spese del presente giudizio di appello, pari ad € 147,00 per spese ed
€ 1.276,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge per onorari.
S. Maria C.V., 06.11.2025.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa Evelina Piperno . CP_3
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 468/2025; avente a oggetto: “responsabilità ex artt. 2049 – 2051 -
2052”; pronuncia, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore e legale rapp.te p.t.
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
ON NZ (C.F. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Napoli alla Santa Teresa a Chiaia n. 10;
Appellante
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elett.mente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria
Allocca, sito in Marcianise (CE), alla Via Michele Lener
n. 73, che la rappresenta e difende;
Appellata
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza 6561/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto.
All'udienza del 27.10.2025 questo giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma
3 c.p.c.
In diritto
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350 -bis e
281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
L'appello può essere deciso statuendo sul solo punto della regolarità della notifica dell'atto di citazione del giudizio di primo grado.
Il giudizio di primo grado, invero, si svolgeva in contumacia dell'odierna parte appellante che, nell'atto
- 2 -
introduttivo del presente giudizio , rappresentava di essere rimasta contumace non per propria autonoma scelta ma in quanto il precedente amministratore, dott.ssa , riceveva l'atto di citazione Controparte_2
a mezzo PEC all'indirizzo non presente sul Email_1 portale né in altri pubblici registri. Email_2
Tanto premesso, l'appello va accolto.
In proposito, infatti, la notificazione con modalità telematica va eseguita a mezzo PEC all'indirizzo risultante da pubblici elenchi individuati dall'art. 16- ter d.l. 179/2012, sicché, per essere valida, una notifica via PEC deve essere inviata a un indirizzo ufficiale risultante dai registri pubblici riconosciuti .
Nel caso di specie si è al cospetto di una nullità della notifica in quanto, come può accertarsi da un controllo telematico, essa è stata eseguita a un indirizzo PEC non risultante dal registro INI-PEC, diversamente da quanto indicato dall'appellata nella relata di notifica. Né tale vizio può dirsi sanato dal raggiungimento dello scopo, visto che nel giudizio di primo grado parte appellante non si è costituita.
Tale nullità comporta l'accoglimento dell'appello e la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza.
Vista l'assenza di attività istruttoria si ritiene di non dover liquidare la fase istruttoria .
- 3 -
Vanno applicate, poi, le riduzioni di cui all'art. 4 D.M.
55/2014 in riferimento alla fase decisionale, stante il carattere sintetico della discussione orale .
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
• Accoglie l'appello;
• Dichiara la nullità della notifica eseguita in primo grado;
• Per l'effetto rimette gli atti al giudice di pace di
Santa Maria Capua Vetere;
• Condanna al pagamento, nei Controparte_1 confronti dell'appellante, delle spese del presente giudizio di appello, pari ad € 147,00 per spese ed
€ 1.276,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge per onorari.
S. Maria C.V., 06.11.2025.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa Evelina Piperno . CP_3
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